TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: SANZIONI AMMINISTRATIVE
SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI
UTENTI TRASGRESSORI
(ing. Nicola Torricella tel. 041 2501002)
In base alla L.R. n° 25/98, la Città Metropolitana di Venezia è
l'ente delegato, dalla Regione, alla determinazione ed alla riscossione
delle sanzioni amministrative, a carico dei viaggiatori utenti dei
mezzi in servizio di trasporto pubblico di linea sui seguenti servizi:
ACTV - linee extraurbane
ATVO - linee extraurbane
e comunali di Jesolo, Caorle, San Donà di Piave e Cavallino-Treporti
Per le altre linee urbane comunali sono delegati i Comuni.
Le trasgressioni di carattere amministrativo, che comportano il
pagamento di una somma di denaro, sono previste:
- dalla stessa l.r. n. 25/98, art. 37, per quanto riguarda la
violazione degli obblighi di munirsi di un valido titolo di viaggio
a bordo dei mezzi, a conservarlo per la durata del del percorso
e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori;
- dal d.p.r. n. 753/80 per quanto riguarda le norme relative a
comportamenti da tenere a bordo dei mezzi o nei locali aziendali,
che possono porre in pericolo la sicurezza e la regolarità
del servizio.
Tutte le normative prevedono un importo minimo e uno massimo per
la sanzione da pagare: al trasgressore è solitamente consentito
di pagare immediatamente o entro 60 giorni un importo inferiore
a quello massimo, comunque non superiore a due terzi del massimo,
mentre in fase successiva di applicazione della sanzione si può
giungere sino all'importo massimo (vedi tabella sottostante).
Le aziende trasmettono alla Città Metropolitana di Venezia o ai Comuni i verbali relativi
alle violazioni accertate che non sono state direttamente pagate
dal trasgressore.
La Città Metropolitana di Venezia o il Comune, esaminati eventuali scritti difensivi (modello per invio Scritti Difensivi) presentati
dai trasgressori entro trenta giorni dalla contestazione della violazione
a bordo dei mezzi di trasporto, determina l'importo da applicare
per la violazione tra il minimo e il massimo previsti caso per caso
dalla legge con una apposita ordinanza ingiunzione, con il seguente
criterio:
- al trasgressore che risulta non aver commesso altre violazioni
su mezzi di trasporto nel quinquennio precedente viene applicato
un importo pari a due terzi del massimo;
- al trasgressore che risulta aver commesso altre violazioni su
mezzi di trasporto nel quinquennio precedente viene applicato
un importo pari al massimo.
A questi importi vanno sommate le spese amministrative di procedimento
(spese postali, di notifica, etc.) sostenute sia dall'Azienda, per
la eventuale notificazione del verbale di violazione, sia dalla
Città Metropolitana di Venezia o dal Comune, per la notificazione della ordinanza ingiunzione
di pagamento, per un importo mediamente pari a €. 12,00.
In caso di mancato pagamento alla Città Metropolitana di Venezia o al Comune nel termine
di trenta giorni dalla notificazione della ordinanza ingiunzione,
si provvederà all'esazione forzata tramite l'Esattore con
iscrizione a ruolo, il che comporta l'applicazione di ulteriori
spese e relativi interessi di mora per ogni
semestre.
Contro l'ordinanza ingiunzione provinciale o comunale di pagamento
è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento, al
Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa
la trasgressione.
VIOLAZIONI E RELATIVE TARIFFE
. |