SERVIZI ALLA CIRCOLAZIONE:
AGENZIE ED AUTOSCUOLE E AUTOFFICINE REVISIONI
LEGISLAZIONE E NORMATIVA SULLE AUTOSCUOLE
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: Attuazione della
delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382.
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285: Nuovo codice
della strada.
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495: Regolamento
di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
D.M. 21 dicembre 1992: Esonero dall'obbligo
di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate
categorie di contribuenti.
D.M. 17 maggio
1995, n. 317: Regolamento recante la disciplina dell'attività
delle autoscuole.

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616:
Attuazione della delega di cui all'art.
1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 (1).
(1) Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 29 agosto 1977,
n. 234.
Art. 96. Attribuzioni delle province.
1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti
la sospensione temporanea della circolazione sulle strade per motivi
di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, fermi restando
i poteri del prefetto previsti dallo stesso articolo per motivi
di pubblica sicurezza e di esigenze militari; la disciplina del
transito periodico di armenti e greggi ai sensi dell'art. 3, secondo
comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; la
vigilanza e l'autorizzazione delle scuole per conducenti di veicoli
a motore, ai sensi dell'art. 84 D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. Sono
delegate alle regioni le funzioni amministrative concernenti:
a) il coordinamento mediante conferenze tra gli enti interessati
dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli artt. 3 e 4, D.P.R.
15 giugno 1959, n. 393;
b) le attività istruttorie relative alla tenute dell'albo
provinciale degli autotrasportatori di merci, con facoltà
di subdelegare le stesse alle province.
2. Le funzioni di cui al primo comma saranno esercitate dalla provincia
sulla base delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli
enti locali territoriali e, in mancanza, dal 1° gennaio 1980.

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495:
Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada (1).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.
Art. 335. (Art. 123 Cod. Str.) Rilascio dell'autorizzazione alle
autoscuole. (2)
1. L'autorizzazione per lo svolgimento di attività di educazione
stradale, di istruzione e formazione dei conducenti di veicoli a
motore è rilasciata previo accertamento della sussistenza
dei requisiti prescritti dall'articolo 123 del codice, così
come specificato nel presente regolamento.
2. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche,
i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria
che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti
al legale rappresentante o, nel caso di società od enti,
alla persona da questi delegata. Quando l'autorizzazione sia rilasciata
in favore di società non aventi personalità giuridica,
i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore.
Qualora ci siano più soci amministratori di società
non aventi personalità giuridica, tali requisiti devono essere
posseduti da ognuno di questi.
3. Nel caso di delega da parte di società o enti, di cui
all'articolo 123, comma 4, del codice, la stessa deve risultare
da atto pubblico precedente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione
che deve comunque essere presentata da parte della società
o dell'ente. Nel provvedimento autorizzatorio sono riportate, oltre
alle generalità del delegato, anche quelle del rappresentante
legale della società o dell'ente che ha richiesto l'autorizzazione.
4. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o
del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di
società o ente, è consentito il proseguimento dell'esercizio
dell'attività dell'autoscuola, previo nulla osta dell'autorità
competente al rilascio dell'autorizzazione, mediante la nomina di
un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto
impedito, per non più di sei mesi.
5. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale
o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere
a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione
di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima,
deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti
requisiti.
6. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una
società o di un ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione
di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia
autentica del relativo verbale deve essere comunicata all'autorità
che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e che ne prende
atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche
della composizione della società o dell'ente non siano tali
da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.
7. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a società semplice,
il recesso e l'esclusione di uno o più soci comportano il
rilascio di un'autorizzazione in sostituzione della precedente,
previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata
della copia autentica della scrittura privata autenticata contenente
la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione.
8. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società,
avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione
di forme societarie, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione
di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti
per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale
revoca dell'autorizzazione precedente.
9. Se varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna
modifica sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento
dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio
di una nuova autorizzazione.
10. Le autoscuole autorizzate si distinguono in:
a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione
di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie
A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C e
D, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato
di abilitazione professionale (C.A.P.);
b) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione
di candidati al conseguimento della patente di guida della categorie
A e B ed delle patenti speciali corrispondenti ed ai relativi esami
di revisione.
11. La dotazione per le esercitazioni di guida e gli esami deve
comprendere veicoli corrispondenti alle categorie di patente per
le quali le autoscuole sono autorizzate e deve essere di proprietà
dell'autoscuola.
12. Qualora più autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano
un centro di istruzione automobilistica ai sensi dell'articolo 123,
comma 7, del codice, anche la dotazione complessiva dei veicoli
potrà essere adeguatamente ridotta in relazione al numero
e categorie di veicoli di proprietà del consorzio.
13. Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di
patenti speciali è ammesso l'utilizzo di veicoli multiadattati
muniti di doppi comandi, di proprietà di terzi che ne abbiano
autorizzato l'uso.
14. Le autoscuole autorizzate all'insegnamento, di cui al comma
10, lettera a), possono altresì preparare candidati agli
esami di idoneità per istruttore o insegnante di autoscuola.
15. Le autoscuole devono altresì effettuare corsi di aggiornamento
per i conducenti in relazione all'evolversi della normativa secondo
le disposizioni emanate dal Ministro dei trasporti.
16. I veicoli classificati ad uso autoscuola possono essere utilizzati
anche per il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami,
nonché per ogni incombenza connessa all'attività.
Articolo modificato dall'art. 192, D.P.R. 16 settembre 1996,
n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.)

Art. 336. (Art. 123 Cod. Str.) Vigilanza tecnica sulle autoscuole.
1. La vigilanza tecnica ad opera dell'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione ha sede
l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica, deve essere
svolta con attività ispettiva anche durante lo svolgimento
delle lezioni e durante l'effettuazione degli esami.
Sono, in particolare, soggette a controllo:
a) la capacità didattica del personale;
b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature;
c) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti;
d) l'idoneità dei locali;
e) la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova
di esame nell'arco di sei mesi;
f) la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli
esami;
g) la regolare esecuzione dei corsi;
h) il rispetto delle direttive impartite dal Ministero dei trasporti,
ai sensi dell'articolo 123, commi 3 e 10, del codice.
2. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività
di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità
riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione.
Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante
o al socio amministratore o al responsabile del centro di istruzione,
mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta
o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il
socio amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione,
entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di
ricezione della lettera raccomandata, deve far pervenire le proprie
giustificazioni all'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti
ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, l'ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C. diffida il titolare o il
legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile
del centro di istruzione, con raccomandata con avviso di ricevimento,
invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine
che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quindici
giorni.
4. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 3, l'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad
informare l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione,
affinché adotti i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo
123, commi 8 e 9, del codice, entro trenta giorni dalla ricezione
di tale comunicazione.
5. Nelle more dell'espletamento della procedura di cui ai commi
2, 3 e 4 è fatta salva la facoltà del direttore dell'ufficio
Provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. di adottare
le misure urgenti ritenute più idonee a garantire l'osservanza
della normativa vigente.

D.M. 21 dicembre 1992:
Esonero dall'obbligo di rilascio della
ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di
contribuenti. (1).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 dicembre 1992, n. 300.
Art. 1.
Non sono soggette all'obbligo di documentazione disposto dall'art.
12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le categorie
di contribuenti e le operazioni sottoelencate:
... omissis ...
12) autoscuole per le prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento
della patente;
... omissis ...

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