AUTOTRASPORTO DI MERCI:
LICENZE
DI TRASPORTO IN CONTO PROPRIO
(Sig.ra Roberta Folin tel. 041 2501933 email: roberta.folin@cittametropolitana.ve.it)
La presentazione delle istanze per il rilascio delle licenze in conto proprio deve avvenire, salvo casi eccezionali, esclusivamente via PEC trasporti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it.
Pertanto, si raccomanda di recarsi presso l’Ufficio dell’Area Trasporti e Logistica della Città metropolitana solo in caso di necessità e previo appuntamento, da concordare telefonicamente chiamando i numeri 0412501933-1984, oppure via mail (roberta.folin@cittametropolitana.ve.it;
Questo Ufficio provvederà a rilasciare ed inviare le suddette licenze, con la medesima modalità. A tal proposito, si fa presente che la licenza, per essere valida, deve essere stampata e va affissa sulla medesima l’originale della marca da bollo i cui dati identificativi sono stati comunicati a questo Ufficio per mezzo della dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo, effettuata su apposito modulo:
MODULO ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO PDF
MODELLO-RTF
presentata contestualmente all’istanza di rilascio della licenza medesima.
Le norme principali
che disciplinano il rilascio della licenza di trasporto in conto
proprio sono contenute:
- nella Legge 06.06.1974, n. 298;
- nel D.P.R. 16.09.1977, n. 783;
- nella Legge 30.03.1987, n. 132.
Non è soggetto
a licenza il trasporto di cose in conto proprio effettuato con veicoli
aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate.
Inoltre, la normativa
vigente prevede che i seguenti soggetti non siano assoggettati a
licenza:
- le amministrazioni dello Stato;
- le Regioni, le Province, i Comuni
e i loro Consorzi, quando trasportano cose destinate al soddisfacimento
delle esigenze interne dellente proprietario e non connesse
con lespletamento dei servizi pubblici.
Le licenze sono
rilasciate da questa Amministrazione ai soggetti che hanno la sede
unica o principale nel territorio della Città metropolitana di Venezia, entro
45 giorni dalla presentazione della domanda nel caso indicato al
seguente punto A), entro 45 giorni dal completamento della domanda,
nel caso indicato al successivo punto B).
- Per gli autoveicoli di portata
utile fino a 30 quintali, le licenze sono rilasciate su
domanda compilata secondo il modulo
predisposto dallUfficio sotto i 30 q. (file PDF), alla quale vanno allegate
1)
due
marche da bollo del valore corrente;
2)
attestazione
del versamento di €uro 30,00 dovuta per il rilascio
della licenza per il trasporto di merci in conto proprio, per ciascun
veicolo;
Il versamento
deve essere effettuato su conto corrente postale n. 17470303 intestato
a Città metropolitana di Venezia Settore Trasporti
Servizio Tesoreria San Marco, 2662 30124 Venezia, nella
causale dovrà essere specificata la seguente dizione: licenza
di trasporto in conto proprio.
- Per gli autoveicoli di portata
utile oltre i 30 quintali, le licenze sono rilasciate su
domanda compilata secondo il modulo
predisposto dallUfficio oltre i 30 q. (file PDF),alla quale vanno allegate
1) due marche da bollo del valore corrente;
2) attestazione
del versamento di €uro 30,00 dovuta per il rilascio
della licenza per il trasporto di merci in conto proprio, per ciascun
veicolo;
Il versamento
deve essere effettuato su conto corrente postale n. 17470303 intestato
a Città metropolitana di Venezia Area Trasporti e Logistica
Servizio Tesoreria San Marco, 2662 30124 Venezia, nella
causale dovrà essere specificata la seguente dizione: licenza
di trasporto in conto proprio.
La Città metropolitana di
Venezia, in ossequio al principio della semplificazione e snellimento
dellattività amministrativa ha deciso di non sottoporre più
la domanda al parere della Commissione prevista dallart. 33
della Legge n. 298/78. Il compito della Commissione viene ora svolto
direttamente dall'Area Trasporti e Logistica, che compie la necessaria
istruttoria diretta a valutare leffettiva esistenza
delle esigenze esposte nella domanda e ladeguatezza del mezzo
o dei mezzi di trasporto indicati rispetto alle esigenze stesse;
nellambito di tale attività istruttoria, lUfficio competente
esamina la documentazione presentata, chiede, qualora lo ritenga,
altri documenti raccoglie dufficio tutte le informazioni che
ritiene necessarie.
Le licenze di
trasporto in conto proprio sono rilasciate una per ciascun
autocarro o altro veicolo trattore e vale per il rimorchio o semirimorchio
ad esso agganciato, purchè sia in disponibilità del medesimo soggetto
titolare della licenza.
Giova ricordare
che il semirimorchio è un veicolo rimorchiato costruito in maniera
tale che una parte del suo peso e del carico grava sul veicolo trattore,
per mezzo di un particolare perno di appoggio e snodo che si chiama
"ralla"; in tale caso siamo in presenza di quello che
va sotto il nome di autoarticolato.
Sulla licenza
sono indicati i seguenti elementi:
- le generalità del titolare (o
ragione sociale dell'impresa);
- gli estremi del veicolo;
- le classi di cose per le
quali la licenza è valida. Tali classi sono identificate con una
sigla alfanumerica e la loro codifica è contenuta, insieme con
la codifica delle attività, in un documento edito dal Ministero
dei trasporti, che viene denominato "allegato A al mod. CPl".
Le licenze non
hanno scadenza, ma possono essere revocate dall'Ufficio, se vengono
meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio.
Le licenze per
veicoli aventi portata utile superiore a 30 quintali sono accompagnate
dall'elencazione delle cose trasportate.
Non è consentito effettuare, nemmeno occasionalmente, il trasporto di cose per conto di terzi con un veicolo immatricolato per il trasporto in conto proprio.
È invece eccezionalmente consentito il trasporto occasionale di cose varie, non comprese tra quelle elencate nella licenza per il trasporto in conto proprio:
- purché appartenenti all'intestatario o nella sua disponibilità (ad es. prese in comodato o in locazione);
- il cui trasporto si renda necessario per esigenze di carattere straordinario e non continuativo, strettamente attinenti all'attività per la quale la licenza è stata rilasciata.
In questo caso le merci devono essere accompagnate dal documento di trasporto occasionale contenente la dichiarazione:
- di proprietà dei beni;
- della motivazione dell'occasionalità del trasporto.
L’ufficio è aperto al pubblico:
lunedì, dalle ore 09.00 alle 12.00.
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