Sanzioni per violazioni commesse da utenti dei servizi
di trasporto pubblico locale
Con leggi successive, la regione ha altresì delegato
alle Province funzioni di qualificazione per la nomina
dei dipendenti delle aziende come agenti accertatori in
materia di violazioni tariffarie (L.R.
n° 35/94) e funzioni di autorizzazione in
materia di autoservizi atipici (L.R.
n° 46/94).
Restano di competenza comunale:
- le autolinee urbane, che si svolgono interamente
all'interno del territorio di un Comune, a meno che
non colleghino in via principale una stazione ferroviaria
od un aeroporto.
Restano di competenza regionale:
- le autolinee interregionali, che interessano il territorio
di due regioni;
- le autolinee Gran Turismo.
Restano di competenza statale, e sono disciplinate dalla
legge 28 settembre 1939,
n° 1822:
- le autolinee interregionali, che interessano il territorio
di più di due regioni;
- le autolinee internazionali;
per i relativi procedimenti si rinvia al regolamento
approvato con D.P.R.
22 aprile 1994, n° 369.

2. CONCESSIONE DI AUTOLINEE EXTRAURBANE
La normativa prevede la delega alla Provincia di tutte
le attività di concessione per autolinee il cui
percorso interessi più comuni compresi in uno stesso
bacino di traffico, nonché per le autolinee che collegano
in via principale una stazione ferroviaria od un aeroporto,
anche se svolte all'interno di un comune.
Per autolinee che interessano più bacini di traffico,
la delega è assegnata alla Provincia nel cui territorio
si esercita la maggiore attività relativa al movimento
viaggiatori.
Per autolinee che interessano due regioni, la Regione
Veneto di massima mantiene l'esercizio delle funzioni.
L'attività della Provincia di Venezia riguarda
attualmente autolinee gestite direttamente a mezzo di
due Consorzi costituiti come Aziende Speciali (Consorzio
ACTV per il Bacino di Venezia, Consorzio ATVO per il Bacino
del Veneto Orientale), e autolinee in concessione alle
imprese private Brusutti e Zani.
Le funzioni consistono in:
- nuove concessioni a richiesta diretta a seguito di
procedimento istruttorio comparativo (conferenza di
servizi), proroghe e rinnovi;
- accertamenti del mantenimento del possesso dei requisiti
di capacità professionale, onorabilità,
capacità finanziaria e idoneità tecnica;
- revoche;
- modificazioni di percorso, fermate, programmi di esercizio,
periodi di esercizio, orari;
- certificazione delle percorrenze a fini contributivi
presso la Regione Veneto;
- autorizzazione alla distrazione degli autobus per
corse fuori linea;
- parco mezzi impiegato nei servizi concessi (immissione
e distrazione);
- vigilanza e controllo della regolarità dell'esercizio;
- incidenti nell'esercizio;
- vigilanza sul personale addetto all'esercizio.

2.1. PROCEDIMENTO
Occorre distinguere tra procedimento ad iniziativa della
Provincia o ad iniziativa dell'impresa interessata.

2.1.1. INIZIATIVA DELLA PROVINCIA
Avviene per l'esercizio di linee previste dal Piano di
Bacino e sue modificazioni, si segue il procedimento istruttorio
comparativo previsto dall'art.
11 della L.R. n° 54/85 al fine di individuare
l'esercente che sia in grado di fornire le migliori prestazioni
tecnico-economiche.
Eventuali contributi in conto esercizio vengono erogati
direttamente dalla Regione Veneto.

2.1.2. INIZIATIVA DEL RICHIEDENTE
La domanda di concessione, sottoscritta dal titolare
o legale rappresentante dell'impresa, deve contenere le
seguenti indicazioni:
- denominazione dell'impresa richiedente, sede, codice
fiscale, e/o partita I.V.A., iscrizione al Registro
delle Imprese; generalità del titolare o del
legale rappresentante dell'impresa;
- finalità di traffico e di interesse pubblico
che si intendono soddisfare con l'istituendo servizio;
- modalità di esercizio proposte;
- percorso e fermate, programma, periodo, orari e prescrizioni
di esercizio;
- entità in termini numerici degli utenti del
bacino di carico da soddisfare;
- dimostrazione chiara e dettagliata dell'impossibilità
di soddisfare in tutto o in parte le accertate esigenze
di pubblica utilità attraverso i servizi di trasporto
già esistenti;
- servizi gestiti dall'impresa con particolare riguardo
a quelli interessanti il bacino di utenza dell'autolinea
richiesta;
- mezzi organizzativi e commerciali posseduti, materiale
rotabile da adibire allo svolgimento del servizio;
- tariffe che, sulla base dei costi dimostrativi e dei
presunti ricavi, l'impresa intende applicare.
Qualora la domanda sia presentata al fine di realizzare
una gestione in "pool" da parte di più
imprese, si applicano le norme europee per le associazioni
temporanee di imprese di cui all'art. 23 del D.Lgs. 158/95,
attuativo delle direttive CEE 90 e 93/38 relative alle
procedure di appalti di servizi pubblici nei settori esclusi,
tra i quali rientrano i trasporti: in base ad esse la
domanda deve essere presentata da una sola impresa, capogruppo
mandataria. L'impresa deve essere individuata da un mandato
collettivo speciale con rappresentanza, risultante da
scrittura privata autenticata da allegarsi alla domanda,
da cui deve risultare la procura al legale rappresentante
dell'impresa capogruppo che sottoscrive la domanda stessa.
La domanda dovrà contenere l'indicazione specifica
delle modalità di espletamento del servizio da
parte delle singole imprese. I requisiti di idoneità
richiesti a ciascuna impresa mandante devono essere posseduti
nella misura corrispondente al servizio rispettivamente
espletato. La responsabilità del servizio ricadrà
in modo solidale su tutte le imprese temporaneamente associate,
con riserva da parte della Provincia di far valere direttamente
le responsabilità facenti capo alle singole imprese.
Resta inteso che qualsiasi modificazione soggettiva o
oggettiva inerenti ad una delle imprese associate comporta
la possibilità per la Provincia di mantenere la
concessione con espressa autorizzazione, o di recedere
dal rapporto.
Alla domanda devono essere allegati:
- idonea documentazione del possesso dei requisiti professionali
di cui al D.M. 448/91;
- cartina geografica nella quale siano individuati,
con colorazioni diverse, il percorso richiesto, il percorso
delle eventuali autolinee finitime, il percorso delle
linee ferroviarie gestite dalle F.S. S.p.A., da concessionari
o da gestioni commissariali governative, il percorso
di autolinee di competenza statale, regionale, provinciale
e comunale interferenti;
- tabelle orarie con l'indicazione della velocità
in base alla quale sono stati calcolati i tempi di percorrenza,
tabelle polimetriche tariffarie.
Sulle domande di concessione di autolinee presentate,
l'Ufficio svolge un'immediata istruttoria preliminare
volta a verificare:
- l'esistenza dei requisiti previsti;
- la concorrenza con i preesistenti servizi ferroviari;
- l'idoneità dell'istituendo servizio a soddisfare
l'interesse pubblico individuato.
In caso di esito negativo, l'Ufficio emana un provvedimento
di rigetto che viene comunicato al richiedente entro sessanta
giorni dal ricevimento della domanda.
In caso di esito positivo, le domande sono discusse nell'ambito
di una conferenza di servizi, nel corso della quale, in
contraddittorio tra le parti intervenute, l'Ufficio raccoglie
gli elementi necessari ad accertare l'effettiva sussistenza
del pubblico interesse.
Alla conferenza sono invitate, con un anticipo di almeno
dieci giorni, tutte le imprese ritenute interessate, ivi
comprese le Ferrovie dello Stato S.p.A., la Regione Veneto,
l'Ufficio Provinciale della MCTC e le amministrazioni
locali competenti per territorio.
Nel corso della conferenza di servizi viene illustrata
la domanda da parte dell'Ufficio, con particolare riferimento
alla pubblica utilità dell'istituendo servizio,
alla rispondenza delle modalità di esercizio del
servizio al pubblico interesse rilevato in zona, alla
possibilità di coordinamento di esso con i servizi,
anche ferroviari, gestiti nel bacino di interesse, fornendo
un quadro il più possibile completo ed esaustivo
di tutti i servizi, su ferro e su gomma, presenti nel
bacino di interesse.
Le amministrazioni e le imprese invitate alla conferenza
di servizi possono presentare, entro la data fissata per
il suo svolgimento, opposizioni e domande comparative
riguardanti l'istituzione del servizio, così come possono
presentare opposizioni anche nel corso della conferenza,
in relazione a fatti o circostanze che emergano nell'ambito
della stessa. Il termine ultimo per la presentazione delle
osservazioni, oposizioni e domande comparative scritte
è stabilito tassativamente entro il decimo giorno
successivo alla data della conferenza.
Le eventuali domande comparative devono contenere:
- la denominazione dell'azienda o dell'impresa proponente,
la sede, il codice fiscale e/o la partita I.V.A., l'iscrizione
al Registro delle Imprese, nonché le generalità
del titolare o del legale rappresentante e il possesso
dei requisiti professionali di cui al D.M.
448/91;
- l'individuazione del servizio;
- i titoli preferenziali eventualmente posseduti, con
particolare riguardo ai servizi di linea statali od
interferenti;
- gli autoservizi gestiti, in sede locale, in relazione
allo specifico bacino di traffico d'interesse;
- i mezzi organizzativi e commerciali posseduti e il
materiale rotabile che l'impresa intende adibire al
servizio.
Le opposizioni presentate, devono, a pena di inammissibilità,
contenere un'adeguata motivazione, e l'indicazione delle
ragioni che sconsigliano l'istituzione del servizio.
Il procedimento si conclude con un provvedimento di concessione
motivato, costituito da un atto di concessione ed annesso
disciplinare, previa verifica del possesso dei requisiti
di onorabilità e capacità finanziaria di
cui al D.M. 448/91,
e versamento delle tasse di concessione e del contributo
di sorveglianza.
In luogo del provvedimento di concessione, qualora si
renda necessario appurare la sussistenza di flussi di
traffico che realmente giustifichino l'istituzione di
un pubblico servizio di linea, può essere emanato
un provvedimento di autorizzazione in via sperimentale
ai sensi dell'art.
13 della L.R. n° 54/85, di durata almeno
annuale, con riserva di decisione dietro presentazione
di un dettagliato rendiconto dei costi, dei ricavi e del
traffico assolto.
Il possesso dei requisiti di cui al D.M.
448/91 viene verificato all'atto del rilascio
del provvedimento di concessione o di autorizzazione,
nonché alla scadenza di ciascun quinquennio dalla data
di rilascio, con le modalità previste dall'apposita
circolare della Direzione
Generale MCTC.

2.2. TASSE DI CONCESSIONE E CONTRIBUTI DI SORVEGLIANZA
Vanno versate le tasse di concessione, di rilascio
ed annuali, ed i relativi contributi di sorveglianza nelle
misure previste dalla tariffa allegata al D.Lgs.
22 giugno 1991, n° 230, numero d'ordine 41,
distinte per tipologia di servizio.

2.3. VIGILANZA E SANZIONI
Nel caso di servizio di linea esercitato in assenza
di regolare atto di concessione, si accerta la violazione
prevista dall'art.
87 comma 6 del Codice della Strada e si applica
la sanzione amministrativa da L 587.500 a L 2.350.000,
più la sospensione della carta di circolazione
da due a otto mesi.
Si accerta altresì la violazione prevista dall'art.
6 comma 1 della L.R. 6 agosto 1993, n° 33
in materia di evasione di tasse di concessione regionali,
e si applica la sanzione amministrativa da un minimo del
doppio ad un massimo del sestuplo del tributo evaso.
Nel caso di ritardato pagamento, si applica una sovrattassa
del 10% se il versamento avviene entro 30 giorni, e del
20% successivamente, comunque prima della contestazione
del mancato pagamento.

3. AUTORIZZAZIONI PER SERVIZI OCCASIONALI
Le imprese esercenti autolinee possono anche richiedere,
per l'esecuzione di servizi all'interno della propria
rete, l'autorizzazione ad effettuare corse riservate o
servizi di noleggio, qualificati come servizi occasionali

3.1. PROCEDIMENTO
L'impresa presenta annualmente la domanda
di autorizzazione, che viene rilasciata dalla Provincia
con la stessa validità. Il versamento delle tasse
di concessione e dei contributi di sorveglianza può
essere fatto periodicamente, e ne va fornito rendiconto
dettagliato alla Provincia.

3.2. TASSE DI CONCESSIONE E CONTRIBUTI DI SORVEGLIANZA
Vanno versate le tasse di concessione, di rilascio
ed annuali, ed i relativi contributi di sorveglianza nelle
misure previste dalla tariffa allegata al D.Lgs.
22 giugno 1991, n° 230, numero d'ordine 41.6.

3.3. VIGILANZA E SANZIONI
Nel caso di impiego di autobus, su percorso appartenente
alla rete di esercizio, ma con modalità diverse
da quelle consuete, da parte dell'impresa esercente, in
assenza dell'autorizzazione per servizio occasionale,
si accerta la violazione prevista dall'art.
49 della L.R. n° 54/85 e si applica la
sanzione amministrativa da L 500.000 a L 2.500.000.
Si accerta altresì la violazione prevista dall'art.
6 comma 1 della L.R. 6 agosto 1993, n° 33
in materia di evasione di tasse di concessione regionali,
e si applica la sanzione amministrativa da un minimo del
doppio ad un massimo del sestuplo del tributo evaso.

4. AUTORIZZAZIONI PER IMPIEGO DI AUTOBUS DI LINEA
IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE ("PERMESSI
FUORI LINEA")
E' possibile ottenere autorizzazioni per impiegare
temporaneamente autobus normalmente adibiti ad uso di
terzi - servizio di linea in servizio di noleggio con
conducente ("fuori linea"), per servizi massimi
della durata di cinque giorni.
L'impresa concessionaria deve essere regolarmente abilitata
all'esercizio del servizio di noleggio con conducente
con autobus, e deve produrre una domanda allegando
il prospetto da cui risulti, per ogni periodo dell'anno,
il numero massimo di mezzi che giornalmente può
essere distratto dal servizio di linea, cui normalmente
è adibito, senza che ne sia pregiudicata la regolarità
dell'esercizio, per insufficienza di mezzi in servizio
o di scorta: l'impresa comunica anche un elenco dettagliato
dei mezzi che intende utilizzare in servizio di noleggio,
mantenendolo aggiornato.
La Provincia determina quindi il numero massimo di autorizzazioni
giornalmente rilasciabili, comunicando l'elenco degli
autobus e i loro aggiornamenti alla Direzione Provinciale
MCTC che provvede ad accertare, in sede di revisione annuale,
l'idoneità tecnica del singolo mezzo distraibile.

4.1. PROCEDIMENTO
L'impresa presenta la domanda per ogni servizio
di noleggio effettuato da un autobus, utilizzando l'apposito
modulo: la domanda va presentata in bollo da L
20.000 per le imprese private, e deve essere allegata
una ulteriore marca da bollo da L. 20.000 da applicare
sull'autorizzazione: deve essere allegata anche l'attestazione
dell'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale.
Ottenuta l'autorizzazione, che viene rilasciata
all'atto stesso della presentazione della domanda se non
risultano particolari impedimenti connessi al mantenimento
della regolarità del servizio di linea, l'impresa
può recarsi alla Direzione Provinciale MCTC per
ottenere l'autorizzazione tecnica prevista dall'art.
82 comma 6 del Codice della Strada, secondo le
direttive emanate dal Ministero dei Trasporti e della
navigazione con proprio decreto e in ottemperanza
alle circolari esplicative.

4.2. TASSE DI CONCESSIONE
Vanno versate le tasse di concessione nelle misure
previste dalla tariffa allegata al D.Lgs.
22 giugno 1991, n° 230, numero d'ordine 46.

4.3. VIGILANZA E SANZIONI
La vigilanza sui servizi di fuori linea spetta
agli organi abilitati all'espletamento dei servizi di
polizia stradale e ai funzionari regionali e provinciali
addetti alla vigilanza sulla regolarità dell'esercizio
delle linee da cui gli autobus vengono temporaneamente
distratti.
Nel caso di impiego di autobus di linea in servizio di
noleggio con conducente con l'autorizzazione provinciale
ma senza l'autorizzazione tecnica della Direzione Provinciale
MCTC, si accerta la violazione dell'art.
85 comma 4 del Codice della Strada, che comporta
una sanzione amministrativa da L 587.500 a L 2.350.000
e la sospensione della carta di circolazione per un periodo
da due a otto mesi.
Nel caso di impiego di autobus privo anche dell'autorizzazione
provinciale, si accerta altresì la violazione prevista
dall'art. 6 comma
1 della L.R. 6 agosto 1993, n° 33 in
materia di evasione di tasse di concessione regionali,
e si applica la sanzione amministrativa da un minimo del
doppio ad un massimo del sestuplo del tributo evaso.
Nel caso di impiego non autorizzato di autobus acquistato
con contributo regionale in conto capitale, si accerta
una ulteriore violazione dell'art.
49 comma 1 della L.R. n° 54/85 - impiego
di autobus sovvenzionato ad uso diverso dal servizio pubblico
di linea senza le prescritte autorizzazioni - che comporta
una sanzione amministrativa da L 500.000 a L 2.500.000.

5. AUTORIZZAZIONI PER SERVIZI ATIPICI (SERVIZI
REGOLARI A CONTRATTO)
La Regione Veneto, con legge
n° 46/94, e successivi chiarimenti emanati
con apposita circolare,
ha regolamentato l'esercizio dei servizi regolari di trasporto
con autobus realizzati in seguito alla stipulazione di
apposito contratto di trasporto tra un vettore ed un organizzatore
del servizio stesso, che assume a suo carico il costo
del trasporto.
Tali servizi, chiamati atipici benché di fatto costituiscano
una categoria ormai tipica del trasporto collettivo, sono
essenzialmente destinati a:
- clienti di discoteche, super o ipermercati, etc.;
- dipendenti di imprese, per gli spostamenti casa-lavoro
o interni tra sedi;
- studenti di scuole pubbliche o private (scuolabus);
- portatori di handicap per l'accesso a strutture riabilitative
od ospedaliere.
In particolare, la progressiva terziarizzazione dei servizi
di scuolabus e trasporto disabili in precedenza esercitati
da Comuni ed ULSS con personale e mezzi propri ha richiesto
una migliore regolamentazione della possibilità
di immettere in servizio gli autobus necessari, classificati
mezzi adibiti ad uso di terzi - noleggio con conducente,
ma esentati dal rigido contingentamento delle autorizzazioni
comunali al singolo mezzo, per il rilascio della carta
di circolazione.
Si vedano in proposito anche le circolari emanate
dall'Ufficio Trasporti della Provincia di Venezia.

5.1. AUTOBUS UTILIZZABILI
Il servizio atipico è sostanzialmente assimilato
ad un servizio di noleggio continuativo, e pertanto possono
esservi impiegati autobus già adibiti a servizi
di noleggio (con l'eventuale nullaosta del comune, se
il servizio si svolge anche parzialmente al di fuori del
proprio territorio) o di linea (con la necessaria autorizzazione
dell'Ente concedente il servizio di linea a distrarre
il mezzo e ad adibirlo al servizio di noleggio).
A tal fine, per l'esercizio di servizi di scuolabus e
di trasporto disabili, i Comuni interessati da tali servizi
possono rilasciare apposite autorizzazioni al servizio
di noleggio da rimessa con autobus, a richiesta ed in
deroga al contingentamento comunale, purché i mezzi in
questione siano rispettivamente:
- classificati dalla MCTC come scuolabus e siano di
colore giallo;
- attrezzati permanentemente con sistemi di ritenuta
idonei al trasporto promiscuo di persone normodotate
e di disabili non deambulanti.

5.2. ENTE COMPETENTE
L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune, se
il servizio si svolge interamente all'interno del proprio
territorio, e dalla Provincia negli altri casi. In caso
di servizi interprovinciali, previo accordo tra i rispettivi
uffici, fa fede la sede di destinazione del servizio.
In caso di servizi interregionali, si procede nel rispetto
delle norme applicate dall'altra Regione.
La verifica dei requisiti di cui al D.M.
448/91 viene possibilmente svolta sulla base del
possesso di altra concessione o autorizzazione che consente
l'utilizzo di autobus già immatricolato, il cui
possesso costituisce presupposto per l'impiego nel servizio
da autorizzare.
Nel caso di imprese che accedono per la prima volta al
mercato (possibilità concessa solo per servizi
atipici per trasporto di studenti o disabili):
- l'Ente che rilascia l'autorizzazione al servizio atipico
provvede alla verifica dei requisiti dell'onorabilità
e della capacità professionale;
- l'Ente che rilascia l'autorizzazione per l'esercizio
del servizio di noleggio con autobus appositamente adattato
(in deroga al contingentamento comunale) provvede alla
verifica del possesso della capacità finanziaria
in relazione al numero di autobus da immatricolare.

5.3. PROCEDIMENTO
L'impresa interessata deve presentare domanda in
bollo alla Provincia di Venezia, o al Comune inviandola
per conoscenza alla Provincia di Venezia, utilizzando
l'apposito modulo e allegando tutta la documentazione
necessaria.
In caso di prima autorizzazione, una volta accertata
la possibilità di rilascio, si devono versare alla
Regione Veneto le tasse di concessione ed il contributo
di sorveglianza nelle misure previste per le concessioni
di autolinee, e trasmettere l'attestazione all'Ente che
deve rilasciare l'atto.

5.4. AUTORIZZAZIONE
L'autorizzazione viene rilasciata dopo il controllo
della regolarità delle dichiarazioni e della documentazione
prodotta, e della non interferenza del servizio da istituirsi
con preesistenti collegamenti regolari di linea.
L'autorizzazione ha durata eguale a quella del contratto
che istituisce il servizio, e può presentare particolari
prescrizioni di esercizio in relazione alla natura ed
alle modalità dello stesso.
Qualora l'autorizzazione abbia validità pluriennale,
all'atto della proroga, tacita o meno, o del rinnovo,
devono essere versate alla regione Veneto le tasse di
concessione ed il contributo di sorveglianzae l'attestazione
deve essere trasmessa all'Ente che ha rilasciato l'atto.
In caso di cessazione anticipata della validità
del contratto, l'autorizzazione va restituita all'Ente
competente.
Copia dell'autorizzazione va conservata a bordo dei mezzi
utilizzati, unitamente all'eventuale nullaosta per l'impiego
del mezzo.

5.5. TASSE DI CONCESSIONE E CONTRIBUTI DI SORVEGLIANZA
Vanno versate le tasse di concessione, di rilascio ed
annuali, ed i relativi contributi di sorveglianza nelle
misure previste dalla tariffa allegata al D.Lgs.
22 giugno 1991, n° 230, numero d'ordine 41,
distinte per tipologia di servizio.

5.6. VIGILANZA E SANZIONI
La vigilanza sui servizi atipici spetta ai Comuni
e alle Province, ai primi compete inoltre l'irrogazione
delle eventuali sanzioni amministrative.
Nel caso di servizio atipico esercitato in assenza di
regolare atto autorizzativo, si accerta la violazione
prevista dall'art. 6 della L.R.
n° 46/94 e si applica la sanzione amministrativa
da L 1.000.000 a L 3.000.000.
Nel caso di omesso pagamento delle tasse di concessione,
si accerta la violazione prevista dall'art.
6 comma 1 della L.R. 6 agosto 1993, n° 33
in materia di evasione di tasse di concessione regionali,
e si applica la sanzione amministrativa da un minimo del
doppio ad un massimo del sestuplo del tributo evaso.
Nel caso di ritardato pagamento, si applica una sovrattassa
del 10% se il versamento avviene entro 30 giorni, e del
20% successivamente, comunque prima della contestazione
del mancato pagamento.

6. CONCESSIONE DI LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA, LAGUNARE
E FLUVIALE
La normativa prevede la delega alla Provincia relativa
a tutte le attività di concessione per linee di
navigazione interna, lagunare e fluviale, anche se svolte
all'interno di un solo comune.
L'attività della Provincia di Venezia riguarda
attualmente le linee di navigazione della città
di Venezia e della sua Laguna, ivi compreso il collegamento
intercomunale tra Venezia e Chioggia, gestite direttamente
dal Comune di Venezia a mezzo del Consorzio ACTV costituito
come Azienda Speciale, e linee di navigazione lagunare
e fluviale esercite dalle imprese private Coop. S. Marco
e ACI Servizi.
Le funzioni consistono in:
- nuove concessioni a richiesta diretta a seguito di
procedimento istruttorio comparativo (conferenza di
servizi), proroghe e rinnovi;
- accertamenti del mantenimento del possesso dei requisiti
di capacità professionale, onorabilità,
capacità finanziaria e idoneità tecnica;
- revoche;
- modificazioni di percorso, fermate, programmi di esercizio,
periodi di esercizio, orari;
- certificazione della produzione in ore di moto a fini
contributivi presso la Regione Veneto;
- flotta impiegata nei servizi concessi (immissione
e distrazione);
- vigilanza e controllo della regolarità dell'esercizio;
- vigilanza sul personale addetto all'esercizio.
Va detto che il regime amministrativo delle acque provinciali
è assai complesso, in particolare nelle acque lagunari
di Venezia si intrecciano competenze proprie o delegate
di molti enti od organismi, che ai fini della navigazione
le assimilano parte alle acque marittime, nelle quali
vige peraltro la libertà di cabotaggio per il traffico
passeggeri e merci (cosiddetta "libertà dei
mari") e parte alle acque interne, nelle quali vige
invece il regime di concessione vero e proprio, previsto
dal codice della navigazione e dal regolamento per la
navigazione interna: si veda in proposito l'art.
1269 del Codice della Navigazione e l'art.
515 del Regolamento per la Navigazione Marittima,
come integrato dalla L.
5 marzo 1963, n° 366.
Per di più, i servizi pubblici di navigazione
comunale e provinciale di Venezia sono regolati da una
disciplina speciale, art.
1270 del Codice della Navigazione, che li assimila
in parte ai servizi di navigazione interna e in parte
ai servizi di navigazione marittima: la parte amministrativa
fa riferimento alla navigazione interna ( art.
225 del Codice della Navigazione, art.
99 e 128
del Regolamento per la Navigazione Interna ),
la parte tecnica fa riferimento alla navigazione marittima
(artt.
519 e 523
del Regolamento per la Navigazione Marittima).
Le navi da adibire ai servizi di linea lagunari sono
iscritte nei registri dell'Autorità Marittima,
come pure il personale addetto proviene dalle relative
matricole, benché impiegati in servizi di navigazione
interna a tutti gli effetti: data l'unicità del
caso veneziano, lo Stato non ha evidentemente ritenuto
di disciplinare in modo più preciso tutte le funzioni
ed attività invece dettagliatamente previste per
il trasporto terrestre di linea, con il risultato di una
limitata capacità di programmazione, intervento
e controllo da parte dei singoli enti competenti, e quindi
anche della Provincia, soprattutto nei riguardi dei servizi
eserciti in assenza dei titoli amministrativi altrimenti
prescritti in navigazione interna vera e propria.
I servizi lungo le aste fluviali (Naviglio Brenta, Litoranea
Veneta e diramazioni) sono invece totalmente sottoposti
a regime di navigazione interna, benché la Litoranea Veneta
sia classificata di navigazione promiscua, quindi accessibile
a navi sia in regime di navigazione interna che di navigazione
marittima.

6.1. PROCEDIMENTO
Occorre distinguere tra procedimento ad iniziativa
della Provincia o ad iniziativa dell'impresa interessata.

6.1.1. INIZIATIVA DELLA PROVINCIA
Avviene per l'esercizio di linee previste dal Piano
di Bacino e sue modificazioni, si segue il procedimento
istruttorio comparativo previsto dall'art.
11 della L.R. n° 54/85 al fine di individuare
l'esercente che sia in grado di fornire le migliori prestazioni
tecnico-economiche.
Eventuali contributi in conto esercizio vengono erogati
direttamente dalla Regione Veneto.

6.1.2. INIZIATIVA DEL RICHIEDENTE
La domanda di concessione, sottoscritta dal titolare
o legale rappresentante dell'impresa, deve contenere le
seguenti indicazioni:
- denominazione dell'impresa richiedente, sede, codice
fiscale, e/o partita I.V.A., iscrizione al Registro
delle Imprese; generalità del titolare o del
legale rappresentante dell'impresa;
- finalità di traffico e di interesse pubblico
che si intendono soddisfare con l'istituendo servizio;
- modalità di esercizio proposte;
- percorso e fermate, programma, periodo, orari e prescrizioni
di esercizio;
- entità in termini numerici degli utenti del
bacino di carico da soddisfare;
- dimostrazione chiara e dettagliata dell'impossibilità
di soddisfare in tutto o in parte le accertate esigenze
di pubblica utilità attraverso i servizi di trasporto
già esistenti;
- servizi gestiti dall'impresa con particolare riguardo
a quelli interessanti il bacino di utenza della linea
di navigazione richiesta;
- mezzi organizzativi e commerciali posseduti;
- progetti relativi agli impianti a terra (approdi);
- piani e disegni delle navi e dei galleggianti che
si intende adibire al servizio;
- preventivo di spesa e piano finanziario, comprendente
le tariffe che, sulla base dei costi dimostrativi e
dei presunti ricavi, l'impresa intende applicare.
Qualora la domanda sia presentata al fine di realizzare
una gestione in "pool" da parte di più
imprese, si applicano le norme europee per le associazioni
temporanee di imprese di cui all'art. 23 del D.Lgs. 158/95,
attuativo delle direttive CEE 90 e 93/38 relative alle
procedure di appalti di servizi pubblici nei settori esclusi,
tra i quali rientrano i trasporti: in base ad esse la
domanda deve essere presentata da una sola impresa, capogruppo
mandataria. L'impresa deve essere individuata da un mandato
collettivo speciale con rappresentanza, risultante da
scrittura privata autenticata da allegarsi alla domanda,
da cui deve risultare la procura al legale rappresentante
dell'impresa capogruppo che sottoscrive la domanda stessa.
La domanda dovrà contenere l'indicazione specifica
delle modalità di espletamento del servizio da
parte delle singole imprese. I requisiti di idoneità
richiesti a ciascuna impresa mandante devono essere posseduti
nella misura corrispondente al servizio rispettivamente
espletato. La responsabilità del servizio ricadrà
in modo solidale su tutte le imprese temporaneamente associate,
con riserva da parte della Provincia di far valere direttamente
le responsabilità facenti capo alle singole imprese.
Resta inteso che qualsiasi modificazione soggettiva o
oggettiva inerenti ad una delle imprese associate comporta
la possibilità per la Provincia di mantenere la
concessione con espressa autorizzazione, o di recedere
dal rapporto.
Alla domanda devono essere allegati:
- idonea documentazione del possesso dei requisiti professionali;
- cartina geografica nella quale siano individuati,
con colorazioni diverse, il percorso richiesto e il
percorso delle eventuali linee di navigazione finitime;
- tabelle orarie con l'indicazione della velocità
in base alla quale sono stati calcolati i tempi di percorrenza,
tabelle polimetriche tariffarie.
Sulle domande di concessione di linee di navigazione
presentate, l'Ufficio svolge un'immediata istruttoria
preliminare volta a verificare:
- l'esistenza dei requisiti previsti;
- la concorrenza con i preesistenti servizi di linea;
- l'idoneità dell'istituendo servizio a soddisfare
l'interesse pubblico individuato.
In caso di esito negativo, l'Ufficio emana un provvedimento
di rigetto che viene comunicato al richiedente entro sessanta
giorni dal ricevimento della domanda.
In caso di esito positivo, le domande sono discusse nell'ambito
di una conferenza di servizi, nel corso della quale, in
contraddittorio tra le parti intervenute, l'Ufficio raccoglie
gli elementi necessari ad accertare l'effettiva sussistenza
del pubblico interesse.
Alla conferenza sono invitate, con un anticipo di almeno
dieci giorni, tutte le imprese ritenute interessate, la
Regione Veneto con il Dipartimento per la Viabilità
ed i Trasporti, l'Ufficio del Genio Civile Regionale e
l'Ispettorato di Porto di Venezia, l'Ufficio Provinciale
della MCTC e le amministrazioni locali competenti per
territorio, oltre al Magistrato alle Acque, all'Autorità
Marittima, all'Autorità Portuale ed al Genio Civile
Opere Marittime, competenti per territorio, in caso di
linee lagunari,.
Nel corso della conferenza di servizi viene illustrata
la domanda da parte dell'Ufficio, con particolare riferimento
alla pubblica utilità dell'istituendo servizio,
alla rispondenza delle modalità di esercizio del
servizio al pubblico interesse rilevato in zona, alla
possibilità di coordinamento di esso con i servizi,
anche automobilistici, gestiti nel bacino di interesse,
fornendo un quadro il più possibile completo ed
esaustivo di tutti i servizi, su acqua e su gomma, presenti
nel bacino di interesse.
Le amministrazioni e le imprese invitate alla conferenza
di servizi possono presentare, entro la data fissata per
il suo svolgimento, opposizioni e domande comparative
riguardanti l'istituzione del servizio, così come possono
presentare opposizioni anche nel corso della conferenza,
in relazione a fatti o circostanze che emergano nell'ambito
della stessa. Il termine ultimo per la presentazione delle
osservazioni, oposizioni e domande comparative scritte
è stabilito tassativamente entro il decimo giorno
successivo alla data della conferenza.
Le eventuali domande comparative devono contenere:
- la denominazione dell'azienda o dell'impresa proponente,
la sede, il codice fiscale e/o la partita IVA, l'iscrizione
al Registro delle Imprese, nonché le generalità
del titolare o del legale rappresentante;
- l'individuazione del servizio;
- i titoli preferenziali eventualmente posseduti, con
particolare riguardo ai servizi di navigazione interferenti;
- i servizi di navigazione gestiti, in sede locale,
in relazione allo specifico bacino di traffico d'interesse;
- i mezzi organizzativi e commerciali posseduti e la
flotta che l'impresa intende adibire al servizio.
Le opposizioni presentate, devono, a pena di inammissibilità,
contenere un'adeguata motivazione, e l'indicazione delle
ragioni che sconsigliano l'istituzione del servizio.
Il procedimento si conclude con un provvedimento di concessione
motivato, costituito da un atto di concessione ed annesso
disciplinare, previo versamento delle tasse di concessione
e del contributo di sorveglianza.
In luogo del provvedimento di concessione, qualora si
renda necessario appurare la sussistenza di flussi di
traffico che realmente giustifichino l'istituzione di
un pubblico servizio di linea, può essere emanato
un provvedimento di autorizzazione in via sperimentale
ai sensi dell'art.
13 della L.R. n° 54/85, di durata almeno
annuale, con riserva di decisione dietro presentazione
di un dettagliato rendiconto dei costi, dei ricavi e del
traffico assolto.

6.2. TASSE DI CONCESSIONE E CONTRIBUTI DI SORVEGLIANZA
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n°
13 del 06/02/1998, è stata pubblicata la legge
regionale n° 3 del 03/02/1998, la quale prevede, all'art.
15, che a decorrere dal 01/01/1998, non siano più
applicabili le tasse sulle concessioni regionali di cui
al numero d'ordine 42 della tariffa allegata al Decreto
Legislativo n° 230 del 22/06/1991.
Ne consegue che vengono abolite le tasse di concessione
ed i contributi di sorveglianza "per l'esercizio
di servizi pubblici di linee di navigazione interna per
trasporto di persone o di cose ai sensi dell'art. 225,
comma 1 del codice di navigazione".
Tali tasse venivano versate alla Regione Veneto,
e non alla Provincia di Venezia.
Nel caso, si siano versate, senza alcuna necessità,
somme a tale proposito, al fine di conoscere le modalità
per un eventuale rimborso, ci si dovrà rivolgere
alla Regione stessa.

6.3. VIGILANZA E SANZIONI
Nel caso di servizio di linea esercitato in assenza
di regolare atto di concessione, si accerta la violazione
prevista dall'art.
1187 comma 1 del Codice della Navigazione e si
applica la sanzione amministrativa da L 200.000 a L 1.000.000.
Si accerta altresì la violazione prevista dall'art.
6 comma 1 della L.R. 6 agosto 1993, n° 33
in materia di evasione di tasse di concessione regionali,
e si applica la sanzione amministrativa da un minimo del
doppio ad un massimo del sestuplo del tributo evaso.
Nel caso di ritardato pagamento, si applica una sovrattassa
del 10% se il versamento avviene entro 30 giorni, e del
20% successivamente, comunque prima della contestazione
del mancato pagamento.
Va osservato inoltre che eventuali violazioni in ordine
alla sicurezza della navigazione sono sanzionate penalmente
ai sensi dell'art.
1231 del Codice della Navigazione.

7. LE IMPRESE DI TRASPORTO
7.1. BACINO DI VENEZIA
- ACTV
- BRUSUTTI
- ZANI
- DOLOMITIBUS
- COOP. S. MARCO MOTOSCAFI
- ACI SERVIZI

7.2. BACINO DEL VENETO ORIENTALE