TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: LEGISLAZIONE:
L.
28 settembre 1939, n° 1822:
Disciplina degli autoservizi di linea
(autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di
concessione all'industria privata)
(1).
(1) Le disposizioni della presente legge sono
state abrogate dall'art. 2, comma 9, L. 23 dicembre 1996, n° 662,
nei limiti in cui esse risultino incompatibili con quelle contenute
nella citata legge.
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Artt. |
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Capo I - Concessione, forme,
modalità
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1 - 4
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Capo II - Preferenza, scelta,
esclusività
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5 - 11
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Capo III - Servizi di gran
turismo
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12 - 13
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Capo IV - Sussidio governativo
e canoni postali
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14 - 19
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Capo V - Vigilanza e facoltà
governative
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20 - 24
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Capo VI - Garanzia per il
servizio, tassa di sorveglianza, tariffe ed obblighi vari
del concessionario
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25 - 30
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Capo VII - Variazione o sostituzione
di ditta, cessione, rinunzia, risoluzione, revoca, decadenza
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31 - 35
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Capo VIII - Sanzioni e disposizioni
finali
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36 - 37
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CAPO I - Concessione, forme, modalità.

1. Sono soggetti a concessione tutti i servizi pubblici automobilistici
per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque
natura e durata che si effettuino a itinerario fisso, anche se abbiano
carattere saltuario (1).
Tali concessioni vengono accordate a ditte di comprovata
idoneità morale, tecnica e finanziaria che risultino associate all'organizzazione
sindacale competente (2).
I concessionari, hanno l'obbligo di trasportare
gli effetti postali su richiesta dell'Amministrazione delle poste
e dei telegrafi (3).
(1) Comma così sostituito dall'art. 45, D.P.R.
28 giugno 1955, n° 771.
(2) Il requisito dell'iscrizione all'associazione
sindacale di categoria deve ritenersi non più prescritto, per effetto
del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n° 369, che ha soppresso l'ordinamento
sindacale fascista.
(3) Sul trasporto di effetti postali vedi la
L. 8 gennaio 1952, n° 53, riportata al n° V e il D.P.R. 9 aprile
1953, n° 562.

2. Le concessioni di autoservizi pubblici per viaggiatori,
bagagli e pacchi agricoli sono provvisorie e definitive.
Le concessioni di autoservizi per viaggiatori, bagagli
e pacchi agricoli sono accordate:
- dal sindaco del Comune interessato, previa conforme
deliberazione del Consiglio comunale, qualora la linea si svolga
integralmente nell'ambito del territorio di un Comune;
- dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, quando
trattasi di autolinee che colleghino Comuni di una stessa Provincia,
o che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario e
con un aeroporto vicino, anche se situati in Province diverse,
o quando trattisi di autolinee stagionali di durata non superiore
a tre mesi e con itinerario diverso da quelli contemplati alla
lettera a);
- dal Ministero dei trasporti negli altri casi.
Alla concessione degli autoservizi di gran turismo
e di quelli d'interesse internazionale provvede in ogni caso il
Ministero dei trasporti.
Le concessioni provvisorie hanno la durata massima
di un anno, salvo proroga di un altro anno e sono revocabili in
ogni tempo. In casi eccezionali e per particolari motivi valutati
dall'autorità concedente, possono essere tuttavia concesse ulteriori
proroghe.
Le concessioni definitive hanno la durata massima
di nove anni e possono essere rinnovate.
Quando il percorso di una linea da concedersi dall'Ispettorato
compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione o dal sindaco del Comune interferisca
comunque con servizi pubblici di trasporto ad impianti, fissi gestiti
o concessi dallo Stato, l'istituzione deve ottenere il preventivo
assenso del Ministero dei trasporti (1).
(1) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto,
quinto e sesto hanno sostituito gli originari commi secondo e terzo
per effetto dell'art. 46, D.P.R. 28 giugno 1955, n° 771.

3. La concessione è accordata in base ad apposito disciplinare
comprendente tutte le condizioni di ordine tecnico, amministrativo
ed economico, che regolano la concessione stessa, nonché gli obblighi
inerenti al trasporto degli effetti postali.
Il disciplinare di concessione viene firmato presso
il competente Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o presso il
Comune, a seconda che trattasi di concessione accordata con provvedimento
governativo o comunale; la firma deve essere autenticata rispettivamente
da un funzionario governativo all'uopo delegato, il quale tiene
apposito repertorio secondo la legge notarile in vigore, o dal segretario
del Comune concedente (1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 47, D.P.R.
28 giugno 1955, n° 771.

4. I disciplinari relativi alla concessione definitiva di
autolinee sono soggetti alla registrazione con imposta fissa.
La registrazione con imposta fissa si applica altresì
a tutti gli atti con i quali l'originario concessionario ceda ad
altri la concessione.
Gli atti di concessione provvisoria sono esenti
da registrazione, ma devono portare una marca da bollo da lire 6
da annullarsi con il bollo dell'Ufficio competente.
Sono soggetti ad imposta fissa di registro tutti
gli atti con i quali gli Enti locali si obbligano a corrispondere
sussidi ai concessionari dei servizi automobilistici.
Gli atti relativi al trasporto di effetti postali,
da effettuare con concessione provvisoria o definitiva, sono soggetti
a registrazione con imposta fissa (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 5 dicembre
1941, n° 1490.
CAPO II - Preferenza, scelta, esclusività.

5. Per le concessioni provvisorie o definitive di autolinee
di nuova istituzione fuori dell'abitato dei Comuni, hanno diritto
di preferenza, nell'ordine seguente, a parità di condizioni ritenute
ammissibili dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale
delle ferrovie, tramvie ed automobili):
1° i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di
navigazione interna o di altri servizi pubblici da trasporto ad
impianti fissi, quando si tratti di autolinee concorrenti o che
costituiscano una importante e diretta integrazione di detti servizi;
2° i concessionari di autoservizi finitimi.
La finitimità va riferita non alla sola materiale
connessione delle linee, ma alla loro interdipendenza in rapporto
al complesso economico ed alla finalità dei servizi.
Quando le concessioni provvisorie o definitive riguardino
autolinee in servizio urbano nell'interno dell'abitato del Comune,
gestite o da gestirsi a norma del testo unico sull'assunzione diretta
dei pubblici servizi, il Comune ha diritto di preferenza, salvo
che le autolinee da istituire risultino concorrenti a servizi di
trasporto in concessione già esistenti nell'interno dell'abitato,
ai quali in tal caso spetta la preferenza.

6. Per le concessioni definitive di autolinee accordate in
via provvisoria, prima o dopo l'emanazione delle presenti disposizioni,
hanno diritto di preferenza nell'ordine seguente, a parità di condizioni
ritenute ammissibili dal Ministero dei trasporti o dall'Ispettorato
compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda
della rispettiva competenza:
- i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di
navigazione interna o di altri servizi di trasporto ad impianti
fissi, quando si tratti di autolinee concorrenti o che costituiscano
un'importante e diretta integrazione di detti servizi;
- i precedenti concessionari degli stessi autoservizi,
sempreché li abbiano esercitati regolarmente;
- i concessionari di autoservizi finitimi.
Per il rinnovo delle concessioni definitive, che
scadono dopo l'emanazione delle presenti disposizioni, hanno diritto
di preferenza nell'ordine seguente, a parità di condizioni ritenute
ammissibili dal Ministero dei trasporti o dall'Ispettorato compartimentale
o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda della rispettiva
competenza:
- i precedenti concessionari degli stessi autoservizi,
sempreché li abbiano esercitati regolarmente;
- i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di
navigazione interna o di altri servizi pubblici di trasporto ad
impianti fissi, quando si tratti di autolinee concorrenti o che
costituiscano una importante e diretta integrazione di detti servizi;
anche se in precedenza essi abbiano rifiutato di assumere in via
provvisoria o definitiva gli autoservizi da concedersi;
- i concessionari di autoservizi finitimi.
Esistendo più richiedenti della medesima categoria,
la precedenza sarà stabilita dal Ministero dei trasporti o dall'Ispettorato
compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda
della rispettiva competenza, avendo particolare riguardo nella scelta
a quelle ditte che:
1° esercitino già regolarmente altri pubblici servizi
di trasporto nella stessa zona;
2° siano meglio organizzate così nei riguardi del
personale, come sotto l'aspetto tecnico e finanziario;
3° dimostrino di assumere altri oneri per opere
o servizi di interesse locale in connessione con quelli dei trasporti
e siano in grado di soddisfarli (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 48, D.P.R.
28 giugno 1955, n° 771.

7. Nei casi in cui venga esercitato il diritto di preferenza
di cui all'art. 6, gli impianti ed il materiale di pertinenza del
precedente concessionario, che siano stati a suo tempo riconosciuti
necessari per l'autoservizio dal Ministero dei trasporti o dall'Ispettorato
compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda
della rispettiva competenza, passano al nuovo concessionario al
prezzo d'uso stabilito d'accordo fra le parti, o, mancando l'accordo,
a mezzo di un collegio di tre arbitri, i quali giudicano come amichevoli
compositori (1).
Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle
parti entro il termine di 30 giorni dalla notifica della richiesta
di costituzione del Collegio arbitrale.
In caso di inadempienza, la nomina dell'arbitro
mancante è demandata: per le concessioni accordate con provvedimento
del sindaco del Comune, al presidente del tribunale competente per
territorio; per le concessioni accordate con provvedimento dell'Ispettorato
compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione, al presidente della Corte di appello
competente per territorio; per le concessioni accordate con provvedimento
del Ministero dei trasporti, al presidente del Consiglio di Stato.
Le relative spese sono a carico della parte inadempiente.
Il terzo arbitro, cui spetta la presidenza del Collegio,
è nominato: dal presidente del tribunale competente per territorio
quando trattasi di concessione accordata con provvedimento del sindaco;
dal presidente della Corte di appello competente per territorio
quando trattasi di concessione accordata con provvedimento dell'Ispettorato
compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione; dal presidente del Consiglio di
Stato quando trattasi di concessione accordata con provvedimento
del Ministero dei trasporti (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 48, D.P.R.
28 giugno 1955, n° 771.
(2) Gli attuali secondo, terzo e quarto
comma hanno sostituito l'originario secondo comma per effetto dell'art.
49, D.P.R. 28 giugno 1955, n° 771.

8. Nei casi in cui non ricorrano le condizioni di preferenza
di cui agli artt. 5 e 6, il Ministero dei trasporti o dall'Ispettorato
compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda
della rispettiva competenza, può disporre che la concessione abbia
luogo mediante licitazione privata col sistema della offerta segreta,
fra le ditte che esso, a suo giudizio esclusivo, ritenga di invitare
(1).
La licitazione è indetta in base al disciplinare
che regola la concessione della linea e viene aperta sul ribasso
percentuale del sussidio governativo o sul ribasso delle tariffe
in caso di concessione senza sussidio.
In entrambi i casi la gara può essere basata anche
sul miglioramento di altre condizioni della concessione.
(1) Comma così modificato dall'art. 48, D.P.R.
28 giugno 1955, n° 771.

9. La concessione definitiva può avere decorrenza dal giorno
in cui venne effettivamente iniziato il servizio o da quello immediatamente
successivo alla scadenza della precedente concessione definitiva
quando, a giudizio esclusivo del Ministro per i trasporti o del
direttore dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato
della motorizzazione e dei trasporti in concessione, o del sindaco
del Comune, a seconda della rispettiva competenza, le imprese titolari
ne abbiano iniziato l'esercizio o continuata la gestione con modalità
sostanzialmente rispondenti alle condizioni determinate nei disciplinari
delle rispettive concessioni (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 48, D.P.R.
28 giugno 1955, n° 771.

10. I concessionari dei servizi automobilistici sussidiati
hanno diritto di esclusività per la linea a loro concessa.
Caso per caso, può tale diritto essere accordato
anche a favore dei concessionari di linee automobilistiche non sovvenzionate
dallo Stato, per quel periodo di tempo che il Ministero delle comunicazioni
(Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) ritenga
opportuno.
Il diritto di esclusività ha riguardo alle finalità
della linea concessa e non al percorso.
Qualora l'utilità pubblica richieda l'istituzione
di un servizio pubblico automobilistico, avente in tutto od in parte,
percorso o punto di contatto in comune con i servizi di cui ai precedenti
commi, il Ministro per le comunicazioni stabilisce, a suo esclusivo
giudizio, le modalità e le norme per regolare i rapporti tra i vari
concessionari.
Il diritto di esclusività viene meno nel concessionario
che, invitato dal Ministero ad intensificare il servizio o ad estenderne
il percorso in dipendenza di nuovi bisogni, si rifiuti di aderire.

11. Nei casi in cui a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge
14 ottobre 1932, n° 1496, si faccia luogo alla sostituzione di una
ferrovia o tramvia o di un servizio di navigazione interna con autoservizio
e questo venga necessariamente a sovrapporsi ad altro autoservizio
esistente sullo stesso percorso, accordato con diritto di esclusività,
è in facoltà del Governo:
- di prescrivere il divieto di servizio locale
sulla nuova autolinea, per i tratti comuni, qualora, a suo giudizio
esclusivo, tale divieto non ne pregiudichi la vitalità;
- di procedere in caso contrario alla risoluzione
della preesistente concessione automobilistica verso il corrispettivo
di una giusta indennità, da far carico al concessionario della
nuova autolinea.
Tale indennità è stabilita d'accordo tra lo Stato
ed il concessionario uscente o, in caso di dissenso, da tre arbitri
nominati uno dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale
delle ferrovie, tramvie ed automobili), uno dal medesimo concessionario
ed il terzo, cui spetta la presidenza del Collegio, dal Presidente
del Consiglio di Stato, tra i componenti di tale consesso.
Gli arbitri giudicano come amichevoli compositori.
CAPO III - Servizi di gran turismo.

12. I servizi automobilistici di gran turismo hanno lo scopo
di valorizzare le caratteristiche artistiche, panoramiche, storiche
o altre particolari attrattive dei luoghi da essi collegati.
Salvo quanto è stabilito negli artt. 5 e 6 per i
concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna
o di altri servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi, ha titolo
di preferenza, per la concessione di un servizio di gran turismo,
chi lo abbia regolarmente esercitato negli anni precedenti e in
mancanza chi, esercitando servizi pubblici automobilistici in zona
finitima lo inquadri con questi per un migliore raggiungimento delle
finalità indicate nel primo comma.

13. Il Ministro per le comunicazioni può annualmente corrispondere
speciali premi agli autoservizi di gran turismo che si siano svolti
nella maniera più appropriata alle esigenze dello speciale traffico
servito.
Il Ministro per le comunicazioni stabilisce le norme
e le modalità per l'assegnazione dei premi anzidetti.
La spesa occorrente grava sulle somme stanziate
nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa
del Ministero delle comunicazioni (servizio dell'Ispettorato generale
delle ferrovie, tramvie ed automobili).
CAPO IV - Sussidio governativo (1) e canoni postali.

14. Per la concessione definitiva di autolinee per trasporto
di viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli, non concorrenti a servizi
pubblici di trasporto preesistenti, lo Stato può accordare sussidi
fino ad annue L. 600 a chilometro.
Il sussidio è dato per l'impianto e per l'esercizio
e viene determinato in base ad un piano finanziario nel quale è
tenuto conto di tutti gli oneri e di tutti i proventi previsti,
esclusi i canoni e le spese per il trasporto degli effetti postali.
(1) Sui canoni relativi al trasporto degli effetti
postali, vedi, ora art. 1 L. 8 gennaio 1952, n° 53.
15. Su conforme parere del Consiglio superiore ai
lavori pubblici il sussidio di cui al precedente articolo può:
- essere elevato sino ad annue L. 800 a chilometro
quando il concessionario debba incontrare notevoli spese di esercizio;
- essere accordato anche per periodi di esercizio
provvisorio anteriori alla data della concessione definitiva,
nei casi di cui all'art. 9 ovvero quando l'attivazione del servizio
sia stata richiesta dal Ministero delle comunicazioni (24) per
ragioni di necessità od urgenza.

16. I canoni annui da corrispondersi per il trasporto degli
effetti postali sono commisurati a L. 150 per chilometro di linea
utilizzata per il trasporto stesso fino a L. 50 per ufficio postale
intermedio servito.
Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione
delle poste e dei telegrafi ritenga di utilizzare la linea per un
tratto non superiore a chilometri 15 e sul quale sono effettuate
più di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone metrico
può essere elevato a L. 300 (1).
(1) Sui canoni relativi al trasporto degli effetti
postali, vedi, ora art. 1 L. 8 gennaio 1952, n° 53.

17. Nel sussidio governativo va distinta la quota relativa
alle spese generali da corrispondersi anche nei casi di sospensione
del servizio per cause di forza maggiore, limitatamente al termine
massimo di un semestre, dalla quota relativa alle spese di esercizio.
Entrambe le quote sono ragguagliate alla percorrenza
annua in vetture-chilometro.

18. Nei casi di sospensione del servizio per cause di forza
maggiore, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ha facoltà
di sospendere in tutto od in parte la corresponsione dei canoni
per il trasporto degli effetti postali (1).
(1) Sui canoni relativi al trasporto degli effetti
postali, vedi, ora art. 1 L. 8 gennaio 1952, n° 53.

19. Il pagamento del sussidio governativo può essere in tutto
od in parte sospeso:
- quando per cause non derivanti da forza maggiore,
debitamente accertate, sia in tutto o in parte sospeso l'esercizio;
- quando risulti compromessa la sicurezza dell'esercizio
o quando questo abbia dato luogo a ripetute e gravi irregolarità,
debitamente accertate;
- quando il concessionario non abbia ottemperato
alle disposizioni di cui all'art. 21.
CAPO V - Vigilanza e facoltà governative.

20. [Spetta al Ministero dei trasporti ed all'Ispettorato
compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione, o al sindaco del Comune, a seconda
che la concessione derivi da provvedimento governativo o comunale,
di impartire le disposizioni necessarie per garantire la regolarità
e la sicurezza dell'esercizio dei servizi pubblici automobilistici
di cui all'art. 1. Al suddetto Ispettorato compartimentale o ufficio
distaccato è anche demandata la vigilanza sui servizi stessi] (1).
[Il sindaco del Comune, nell'impartire, sia all'atto
della concessione e sia successivamente, le disposizioni di cui
al precedente comma, dovrà sentire il parere dell'Ispettorato compartimentale
o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione] (1).
[Il parere del predetto Ispettorato compartimentale
od ufficio distaccato avrà valore vincolante per quanto si riferisce
alla sicurezza dell'esercizio] (1).
I funzionari dell'Ispettorato hanno facoltà di chiedere
in visione e di esaminare direttamente i libri, le contabilità e
i documenti dell'azienda relativi alla gestione del servizio ed
hanno inoltre libero percorso sulle vetture e libero accesso nelle
rimesse ed alle officine, previa esibizione della tessera di riconoscimento
rilasciata dall'Ispettorato medesimo.
Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare alle
prescrizioni dell'autorità di vigilanza, di fornire a questa tutti
i dati od elementi statistici concernenti il servizio e di fare
quant'altro occorra per agevolare ai funzionari predetti il proprio
mandato.
Sugli autoveicoli delle linee ha posto gratuito
il guardafili telegrafico che per ragioni di servizio debba percorrere
in tutto od in parte la linea.
(1) Comma abrogato dall'art. 104, D.P.R. 11 luglio
1980, n° 753.

21. [Ove il concessionario non ottemperi nel termine prefisso
alle disposizioni impartite dall'autorità di vigilanza, il Ministero
delle comunicazioni, indipendentemente dai provvedimenti stabiliti
dagli artt. 19 e 36, può escludere dalla circolazione le vetture
che, a suo insindacabile giudizio, non presentino le necessarie
garanzie di sicurezza ed eventualmente può disporre la sospensione
dell'esercizio o provvedere comunque per la sua prosecuzione in
danno, avvalendosi anche degl'impianti o del materiale del concessionario]
(1).
(1) Abrogato dall'art. 104, D.P.R. 11 luglio
1980, n° 753.

22. E' in facoltà del Ministero per i trasporti o dell'Ispettorato
compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione o del sindaco del Comune, per quanto
di rispettiva competenza, qualora a suo esclusivo giudizio ricorrano
preminenti ragioni di pubblico interesse, di ordinare di concessionari
di autolinee variazioni di percorso a scopo di coordinamento con
altri servizi ovvero per allacciare centri abitati situati in prossimità
del percorso stesso (1).
In tali casi il Ministero delle comunicazioni ,
ove si tratti di autoservizi sussidiati, in attesa che sia determinata,
nelle forme consuete, la misura del sussidio da corrispondere definitivamente
per tutta li linea, può, in via provvisoria e salvo conguaglio,
assegnare per i nuovi tratti il sussidio chilometrico della linea
principale.
(1) Comma così modificato dall'art. 51, D.P.R.
28 giugno 1955, n° 771.

23. In caso di pubbliche calamità o di interruzione di servizi
pubblici di trasporto per cause di forza maggiore, il Ministero
per i trasporti o dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o del
sindaco del Comune, per quanto di rispettiva competenza, prescindendo
da ogni formalità procedurale, può imporre agli esercenti di servizi
pubblici automobilistici l'obbligo di assicurare le necessarie comunicazioni
alle condizioni che riterrà più opportune, stabilendo, ove occorra,
la misura del corrispettivo da far carico agli enti interessati,
sentita, ove occorra, l'autorità competente (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 51, D.P.R.
28 giugno 1955, n° 771.

24. Ove sia riconosciuto opportuno l'impianto di una stazione
ad uso di una o più linee automobilistiche, il Ministero delle comunicazioni
(Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) può
accordare la concessione, e l'approvazione da parte sua del relativo
progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
I concessionari delle autolinee facenti capo ad
una stazione comune concorreranno alle relative spese di esercizio
ed ammortamento nella misura e con le modalità che saranno stabilite
caso per caso dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale
delle ferrovie, tramvie ed automobili) tenuto conto delle possibilità
di ciascuna azienda e delle condizioni dei servizi da essa esercitati.
Il Ministero anzidetto può sempre rendere obbligatorio
l'impianto e l'uso di una stazione comune nei casi di più autolinee
facenti scalo in punti diversi di uno stesso centro abitato e regolare
il carico delle relative spese fra i vari interessati, avendo riguardo,
per i concessionari di autolinee, a quanto è stabilito nel precedente
comma.
CAPO VI - Garanzia per il servizio, tassa di sorveglianza,
tariffe ed obblighi vari del concessionario.

25. Durante la concessione non possono essere sequestrati
da parte di terzi né ceduti dal concessionario, senza il preventivo
consenso del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale
delle ferrovie, tramvie ed automobili) i sussidi accordati per l'autoservizio.
Inoltre, senza il predetto consenso, da chiedersi
sempre in via preventiva, non può comunque essere impedito al concessionario
l'uso degl'impianti e delle vetture adibite all'autoservizio, né
può il concessionario effettuarne l'alienazione.
Il divieto d'alienazione, per quanto riguarda le
vetture, non è opponibile ai terzi, nei rapporti privati fra loro
e fra essi ed il concessionario, ove non ne sia stata fatta speciale
menzione sul pubblico registro automobilistico e sul libretto di
circolazione.

26. I concessionari di autolinee devono corrispondere all'Erario
una tassa di sorveglianza in ragione di L. 0, 012 per ogni chilometro
della percorrenza complessiva desunta dagli atti di concessione
(1).
Per i servizi urbani gestiti dalla stessa azienda,
che si svolgono nell'interno dell'abitato, la detta tassa di sorveglianza
è ridotta alla metà per la parte di percorrenza che eccede un milione
di chilometri all'anno.
(1) L'importo della tassa prevista nel comma,
già aumentato dall'art. 5, L. 9 marzo 1949, n° 106, è stato elevato
a L. 0,70 per effetto dell'art. 13, L. 1 febbraio 1960, n° 26.

27. [Gli orari degli autoservizi nonché ogni loro variazione
devono essere preventivamente approvati dall'autorità che ha accordato
la concessione].
(1) Abrogato dall'art. 104, D.P.R. 11 luglio
1980, n° 753.

28. Il concessionario di autolinee è tenuto ad eseguire i
trasporti previsti senza accordare preferenze, tranne il caso di
richieste in eccesso, nel quale devono essere preferiti i trasporti
a maggiore distanza. In ogni caso avrà la precedenza il trasporto
dei dispacci contenenti corrispondenza e giornali.

29. Oltre agli oneri per le assicurazioni obbligatorie, stabilite
dalle leggi in vigore, i concessionari di autolinee pubbliche sono
tenuti a provvedere alle assicurazioni contro gli incendi e per
le responsabilità civili, e, per quanto riguarda il trasporto degli
effetti postali, all'assicurazione contro il furto, la manomissione
e la dispersione degli effetti stessi.

30. [I concessionari di autolinee sono tenuti a comunicare
immediatamente all'autorità di vigilanza qualunque incidente si
verifichi contro la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, anche
se non ne sia derivato danno alle persone o alle cose] (1).
(1) Abrogato dall'art. 104, D.P.R. 11 luglio
1980, n° 753.
CAPO VII - Variazione o sostituzione di ditta, cessione,
rinunzia, risoluzione, revoca, decadenza.

31. Qualsiasi variazione o sostituzione della ditta concessionaria
deve essere, ai fini della concessione, preventivamente approvata
dal Ministero dei trasporti o dall'Ispettorato compartimentale o
ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione o dal sindaco del Comune, a seconda che la concessione
sia stata accordata con provvedimento governativo o comunale, secondo
le rispettive competenze.
Qualora venga negata l'approvazione, il Ministero
dei trasporti o l'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o il
sindaco del Comune ha facoltà di risolvere la concessione e di disporre
la restituzione della cauzione (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 53, D.P.R.
28 giugno 1955, n° 771.

32. E' nulla la cessione della concessione di autolinee senza
l'approvazione dell'autorità concedente.
La cessione ad altri di ogni eventuale ragione dipendente
dalla domanda di concessione, prima che la concessione medesima
sia perfetta, equivale in ogni caso a semplice rinuncia alla domanda
nei confronti dell'Amministrazione cui spetta accordare la concessione
(1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 54, D.P.R.
28 giugno 1955, n° 771.

33. Salva sempre la facoltà di revoca da parte del Governo
nei casi in cui vengano meno le ragioni di interesse pubblico che
determinarono la concessione, qualora d'intesa col concessionario
sia riconosciuta l'opportunità della soppressione dell'autolinea,
ovvero ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore
e non sia possibile ripristinarlo entro un congruo termine, con
sicurezza di continuità, si può far luogo alla risoluzione della
concessione con restituzione della relativa cauzione.
Ove per i motivi indicati nel precedente comma il
servizio venga sospeso soltanto parzialmente, il Ministero delle
comunicazioni stabilisce, a suo esclusivo giudizio, se ed a quali
condizioni la concessione possa continuare ad aver corso (1).
(1) Per effetto dell'art. 55, D.P.R. 28 giugno
1955, n° 771 le competenze indicate nell'articolo come di pertinenza
del «Governo e del «Ministero delle comunicazioni si intendono
attribuite all'«autorità concedente.

34. Il concessionario di autoservizi incorre nella decadenza
della concessione quando:
- venga a perdere i requisiti di idoneità di cui
all'art. 1;
- non inizi l'esercizio nel termine prefisso, o
iniziato, lo abbandoni ovvero l'interrompa o comunque lo effettui
con ripetute e gravi irregolarità per cause non dipendenti da
forza maggiore;
- si rifiuti di eseguire il trasporto degli effetti
postali;
- ostacoli provvedimenti presi dall'autorità governativa
a norma di legge;
- si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità
di ordine amministrativo.
Nel caso in cui alla lettera a) la decadenza decorre
dalla data in cui il fatto viene accertato; negli altri casi la
pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide
intimate al concessionario ed è operativa dalla scadenza del termine
stabilito nell'ultima diffida.

35. Nel caso di rinunzia, da parte del richiedente, alla
domanda di concessione di autoservizi ed in quelli di revoca, risoluzione
o decadenza della concessione, il Governo può accordare la concessione
medesima, senza nuova istruttoria, alle condizioni già ammesse ed
approvate, ad altra ditta che, a suo esclusivo giudizio, presenti
i necessari requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria,
salvi gli eventuali diritti di preferenza a norma di legge (1).
(41) Per effetto dell'art. 55, D.P.R. 28 giugno
1955, n° 771 le competenze indicate nell'articolo come di pertinenza
del «Governo si intendono attribuite all'«autorità concedente.
CAPO VIII - Sanzioni e disposizioni finali.

36. . . . . . . . . . . . . . . . (1).
(1) L'articolo, qui omesso, contenente norme
sanzionatorie, è stato abrogato prima dalla L. 29 ottobre 1949,
n° 826, riportata al n° IV, che reca una nuova disciplina della
materia e poi dall'art. 104, D.P.R. 11 luglio 1980, n° 753.

37. Con l'entrata in vigore della presente legge restano
abrogati:
1° il titolo III, e gli artt. 57, ultimo comma,
e 62 del regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida
di rotaie approvato cori R. decreto 29 luglio 1909, n° 710;
2° la parte III del testo unico delle disposizioni
di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie
a trazione meccanica e gli automobili, approvato con R. decreto
9 maggio 1912, n° 1447, per quanto riguarda gli automobili;
3° la legge 5 ottobre 1920, n° 1459;
4° il R. decreto 24 aprile 1921, n° 671;
5° il R. decreto 7 maggio 1922, n° 705;
6° il R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n° 2386;
7° il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n° 2443;
8° il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n° 922;
ed ogni altra disposizione contraria a quelle dei precedenti articoli.
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