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trasporto pubblico locale |
Legislazione: |
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Circolare
N. 101/92 |
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D.Lgs.
30 aprile 1992, n° 285 Nuovo codice della
strada. (estratto per servizi di trasporto pubblico)
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L.
10 aprile 1981, n° 151 Ordinamento, la ristrutturazione
ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali.
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Legge
regionale 6 agosto 1993, n° 33 Disciplina
delle tasse sulle concessioni regionali.
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Legge
Regionale 2 agosto 1994, n° 35 Sanzioni amministrative |
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Legge
Regionale 14 settembre 1994, n° 46 Disciplina
degli autoservizi atipici. |
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Legge
Regionale 8 maggio 1985, n. 54 Organizzazione
dei servizi di trasporto pubblico locale. |
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D.Lgs.
22 giugno 1991, n° 230 Approvazione della
tariffa delle tasse sulle concessioni regionali |
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D.M.
20 dicembre 1991, n° 448 attuazione direttiva
CCE n°438 21/6/1989 (modifica la n°562 12/11/1974)
trasporti naz. e intern. |
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D.P.R.
22 aprile 1994, n° 369 semplificazione del
procedimento concessione autolinee ordinarie |
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L.
28 settembre 1939, n° 1822 Disciplina autoservizi
di linea |
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Facsimile
attestati |
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Tessere |
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Sanzioni |
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TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: LEGISLAZIONE:
D.P.R.
22 aprile 1994, n° 369:
Regolamento recante semplificazione del procedimento
di concessione di autolinee ordinarie di competenza statale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
- Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n° 400;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la legge 24 dicembre 1993, n° 537, ed in
particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
- Vista la legge 28 settembre 1939, n° 1822;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica
28 giugno 1955, n° 771;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n° 753;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
- Acquisito il parere della competente commissione
del Senato della Repubblica;
- Considerato che il termine per l'emissione del
parere della competente commissione della Camera dei deputati
ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n° 537,
è scaduto in data 6 marzo 1994;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 aprile 1994;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro dei trasporti e della navigazione;
Emana il seguente regolamento:

1. Oggetto del regolamento.
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento
di concessione di autolinee ordinarie di competenza statale.

2. Domanda di concessione di autolinee ordinarie.
1. La domanda di concessione di autolinee ordinarie
è presentata alla Direzione generale della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione. Una copia della domanda deve essere
indirizzata per conoscenza agli uffici provinciali operanti nei
capoluoghi delle regioni in cui sono siti il capolinea di partenza
e quello di arrivo del servizio.
2. La domanda contiene le seguenti indicazioni:
- denominazione dell'impresa richiedente, sede,
codice fiscale, e/o partita IVA; generalità del titolare o del
legale rappresentante dell'impresa;
- finalità di traffico e di interesse pubblico
che si intendono soddisfare con l'istituendo servizio;
- modalità di esercizio proposte;
- percorso e fermate, programma, periodo, orari
e prescrizioni di esercizio;
- entità in termini numerici degli utenti del bacino
di carico da soddisfare, in rapporto alla lunghezza del percorso
del servizio da istituire, ritenendo indicativo un bacino di utenza
di almeno 300.000 abitanti per autolinee con percorso fino a 500
km ed usando un criterio proporzionale per autolinee con percorrenza
maggiore;
- dimostrazione chiara e dettagliata dell'impossibilità
di soddisfare in tutto o in parte le accertate esigenze di pubblica
utilità attraverso i servizi di trasporto già esistenti;
- servizi gestiti dall'impresa con particolare
riguardo a quelli interessanti il bacino di utenza dell'autolinea
richiesta;
- mezzi organizzativi e commerciali posseduti,
materiale rotabile da adibire allo svolgimento del servizio;
- tariffe che, sulla base dei costi dimostrativi
e dei presunti ricavi, l'impresa intende applicare.
3. Alla domanda sono allegati:
- idonea documentazione del possesso dei requisiti
professionali;
- cartina geografica nella quale siano individuati,
con colorazioni diverse, il percorso richiesto, il percorso delle
eventuali autolinee finitime, il percorso delle linee ferroviarie
gestite dalle F.S. S.p.a., da concessionari o da gestioni commissariali
governative, il percorso di autolinee di competenza della regione
e dei comuni;
- tabelle orarie con l'indicazione della velocità
in base alla quale sono stati calcolati i tempi di percorrenza,
tabelle polimetriche tariffarie.
4. La domanda è sottoscritta dal titolare o dal
legale rappresentante dell'impresa.

3. Esame della domanda.
1. Sulle domande di concessione di autolinee presentate
dalle imprese richiedenti, la Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione svolge un'immediata istruttoria
preliminare volta a verificare:
- l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 2;
- la concorrenza con i preesistenti servizi ferroviari;
- l'idoneità dell'istituendo servizio a soddisfare
l'interesse pubblico individuato.
2. In caso di esito negativo dell'istruttoria preliminare,
l'amministrazione emette provvedimento di rigetto da comunicarsi
all'impresa entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento
della domanda. Il provvedimento è comunicato entro lo stesso termine
anche ai competenti uffici provinciali della motorizzazione.

4. Pubblica riunione istruttoria.
1. Le domande che superino positivamente l'istruttoria
preliminare, sono discusse nell'ambito di una pubblica riunione,
indetta con cadenza trimestrale, a far data dall'entrata in vigore
del presente decreto.
2. Nel corso della pubblica riunione, in contraddittorio
tra le parti intervenute, l'amministrazione procede alla raccolta
degli elementi necessari ad accertare l'effettiva sussistenza del
pubblico interesse.
3. La data, il luogo della riunione e l'elenco preciso
delle relazioni ammesse al pubblico contraddittorio, sono comunicate
agli uffici periferici almeno quaranta giorni prima dello svolgimento
della riunione. Gli uffici periferici provvedono a comunicare, in
via preventiva, il loro motivato parere sui singoli servizi richiesti,
ed a invitare, almeno dieci giorni prima della data della riunione
stessa, secondo le proprie competenze territoriali, tutte le imprese
interessate, ivi comprese le Ferrovie dello Stato S.p.a. e le amministrazioni
regionali e locali competenti per territorio.
4. Gli inviti comprendono anche l'ordine del giorno
che il Ministero forma sulla base delle domande pervenute ed ammesse.
Un elenco degli invitati è inviato ai competenti uffici centrali.
5. Nel corso della pubblica riunione, i direttori
degli uffici periferici o loro incaricati, illustrano le domande
di propria competenza. In particolare, riferiscono sulla pubblica
utilità dell'istituendo servizio, sulla rispondenza delle modalità
di esercizio del servizio al pubblico interesse rilevato in zona,
sulla possibilità di coordinamento di esso con i servizi, anche
ferroviari, gestiti nel bacino di interesse. L'ufficio periferico
fornisce un quadro completo ed esaustivo di tutti i servizi, su
ferro e su gomma, presenti nel bacino di interesse.

5. Opposizioni e domande comparative.
1. Le amministrazioni e le imprese di cui all'articolo
4, comma 3, possono presentare, entro la data fissata per lo svolgimento
della pubblica riunione, opposizioni e domande comparative riguardanti
l'istituzione del servizio.
2. Le amministrazioni e le imprese di cui all'articolo
4, comma 3, possono presentare opposizioni anche nel corso della
pubblica riunione, in relazione a fatti o circostanze che emergano
nell'ambito della riunione medesima.
3. Le domande comparative di cui al comma 1 del
presente articolo devono contenere:
- la denominazione dell'azienda o dell'impresa
proponente, la sede, il codice fiscale e/o la partita IVA, nonché
le generalità del titolare o del legale rappresentante;
- l'individuazione del servizio;
- i titoli preferenziali eventualmente posseduti,
con particolare riguardo ai servizi di linea statali od interferenti;
- gli autoservizi gestiti, in sede locale, in relazione
allo specifico bacino di traffico d'interesse;
- i mezzi organizzativi e commerciali posseduti
e il materiale rotabile che l'impresa intende adibire al servizio.
4. Le opposizioni presentate, devono, a pena di inammissibilità,
contenere un'adeguata motivazione, e l'indicazione delle ragioni
che sconsigliano l'istituzione del servizio.

6. Termini per la conclusione del procedimento.
1. Nei venti giorni successivi alla riunione e,
comunque, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda,
il dirigente del competente ufficio centrale del Ministero dei trasporti
e della navigazione provvede alla concessione ovvero al rigetto
della domanda.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma
precedente, l'interessato può produrre istanza al dirigente generale
dell'unità responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente,
entro il termine di quindici giorni. Se il provvedimento è di competenza
del dirigente generale, l'istanza è rivolta al Ministro, il quale
valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio dei poteri di
avocazione regolati dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n° 29, come modificato dall'art. 8 del decreto
legislativo 23 dicembre 1993, n° 546, provvedendo comunque a definire
il procedimento entro l'ulteriore termine di quindici giorni.
3. Resta salva la facoltà del Ministro, ai sensi
dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n° 241, di stabilire ulteriori
riduzioni dei termini previsti dal presente regolamento.

7. Verifiche periodiche.
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione
verifica annualmente - con specifico riguardo al principio di imparzialità
e buon andamento dell'amministrazione - la funzionalità e la speditezza
dei procedimenti disciplinati nel presente regolamento e adotta
tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa
disciplina ai prinćpi e alle disposizioni delle leggi 7 agosto
1990, n° 241, 24 dicembre 1993, n° 537 e a quelle del presente regolamento.
2. Ai fini delle verifiche di cui al comma precedente,
il Ministero promuove iniziative dirette ad acquisire la valutazione
dei cittadini interessati ai servizi resi dall'amministrazione.
3. I risultati delle verifiche svolte e le misure
adottate in esito ad esse sono illustrate in una apposita relazione
che viene inviata, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.

8. Controlli.
1. Il servizio di controllo interno, istituito dall'art.
20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29 (3), compie annualmente
rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti di concessione
di autolinee ordinarie di competenza statale non conclusi entro
il termine indicato dal precedente articolo 6.

9. Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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