TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: LEGISLAZIONE:
Legge Regionale
8 maggio 1985, n. 54:
Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale.
Titolo I
NORME GENERALI
Art. 1. Princìpi generali - Finalità della
legge.
Il sistema integrato dei trasporti e delle vie di
comunicazione ha il carattere di servizio primario e costituisce
fondamentale strumento per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio
territoriale e socio-economico nella Regione, considerata anche
nelle sue interrelazioni con le Regioni contermini.
La Regione, sulla base delle indicazioni e delle
scelte contenute nel Programma Regionale di Sviluppo e attraverso
i metodi della programmazione e della partecipazione, persegue le
seguenti finalità:
- assicurare un sistema coordinato e integrato
di mobilità che realizzi il collegamento ottimale di tutte le
parti del territorio;
- favorire in particolare l'integrazione dei sistemi
di trasporto stradale e ferroviario, rispetto ai quali il mezzo
pubblico assuma un ruolo determinante;
- migliorare la viabilità regionale;
- promuovere il contenimento dei consumi energetici
e la riduzione delle cause di inquinamento;
- perseguire la razionale organizzazione del traffico
e della circolazione;
- privilegiare la gestione pubblica dei servizi
di trasporto pubblico locale nell'ambito dei bacini di traffico,
sostenendo anche l'impresa privata quando si ponga come momento
di integrazione della gestione pubblica dei servizi;
- favorire l'organizzazione del trasporto delle
merci secondo criteri di economicità e funzionalità in rapporto
alle esigenze di sviluppo delle attività produttive e commerciali.
La presente legge, nel rispetto dei princìpi generali
fissati nei precedenti commi, disciplina l'esercizio dei servizi
di trasporto pubblico locale e degli altri servizi di trasporto
di persone su strada rientranti nella competenza regionale, nonché
delle relative funzioni amministrative.
Per servizi di trasporto pubblico locale si intendono
i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone
effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari,
frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, con
esclusione di quelli di competenza dello Stato. Il trasporto delle
cose avviene alle condizioni previste nei regolamenti aziendali.
I servizi di trasporto pubblico locale, di cui alla
presente legge, devono essere considerati anche per le integrazioni
con i sistemi di grande viabilità, ferroviario e idroviario, oltreché
con il sistema viario locale, interessanti il territorio.

Art. 2. Piano nazionale dei trasporti.
La Regione, ai sensi della legislazione statale,
concorre all'elaborazione del piano nazionale dei trasporti e dei
piani di settore, nonché all'elaborazione delle direttive per l'esercizio
delle funzioni delegate.

Art. 3. Piano regionale dei trasporti.
Al fine di realizzare una diretta correlazione
tra sviluppo economico, assetto territoriale e organizzazione dei
trasporti pubblici nel quadro di una visione integrata del servizio,
la Regione determina i propri interventi e coordina quelli degli
Enti locali e di ogni altro soggetto, pubblico e privato, operante
nel settore del trasporto pubblico in sede di piano regionale dei
trasporti.
Attraverso il piano regionale dei trasporti, in
armonia con le indicazioni del piano nazionale dei trasporti e con
gli strumenti della programmazione regionale, la Regione persegue
gli obiettivi di cui all'art. 1, nonché:
- individua le linee di traffico di preminente
interesse regionale, con esclusione delle linee bacinali e interbacinali,
in riferimento ad azioni che suddette linee possono essere convenientemente
svolte solo dalla Regione;
- fissa gli indirizzi per l'organizzazione e la
ristrutturazione dei servizi di trasporto pubblico locale;
- determina i criteri per l'elaborazione dei piani
di bacino;
- definisce gli indirizzi perché l'esercizio del
trasporto pubblico locale di persone, compreso quello urbano,
sia organizzato secondo una concezione unitaria in ambiti territoriali
denominati bacini di traffico, favorendo l'uso e la circolazione
del mezzo pubblico nei centri urbani;
- promuove una politica di coordinamento con l'Azienda
Autonoma delle Ferrovie dello Stato in tema di accordi tariffari,
integrazione dei servizi pubblici per ferrovia e su strada, percorsi
combinati, coincidenze e orari;
- favorisce le iniziative atte a realizzare condizioni
di complementarietà tra i servizi di trasporto pubblico mediante
l'uso di biglietti di corrispondenza;
- promuove la modernizzazione e la razionalizzazione
delle tecniche di gestione dei servizi;
- favorisce l'attuazione integrale del criterio
dell'agente unico sui mezzi di servizio pubblico locale su strada.
Il piano regionale dei trasporti e le sue varianti
sono predisposti dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale
di coordinamento dei trasporti di cui al successivo art. 52, e approvati
dal Consiglio regionale.
I piani dei trasporti di bacino di cui all'art.
8 della presente legge devono conformarsi al piano regionale dei
trasporti.

Art. 4. Bacini di traffico.
Il territorio regionale, ai fini dell'organizzazione
dei servizi di trasporto pubblico locale e dell'esercizio delle
relative funzioni amministrative, è suddiviso in circoscrizioni
denominate «bacini di traffico.
Per bacino di traffico si intende l'unità territoriale
entro la quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato
e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità, con particolare
riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
L'individuazione della circoscrizione dei singoli
bacini è operata in sede di piano regionale dei trasporti; ai fini
della prima fase di applicazione della presente legge e fino a diverse
indicazioni in sede di piano regionale dei trasporti, il territorio
regionale è suddiviso nei seguenti bacini di traffico:
- Bacino di Belluno: l'intera circoscrizione provinciale;
- Bacino di Padova: l'intera circoscrizione provinciale;
- Bacino di Rovigo: l'intera circoscrizione provinciale;
- Bacino di Treviso: l'intera circoscrizione provinciale;
- Bacino di Verona: l'intera circoscrizione provinciale;
- Bacino di Vicenza: l'intera circoscrizione provinciale;
- Bacino di Venezia: la circoscrizione dei Comuni
di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavarzere,
Chioggia, Cona, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Marcon, Martellago,
Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, Santa
Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Strà, Venezia, Vigonovo;
- Bacino del Veneto Orientale: la circoscrizione
dei Comuni di Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore,
Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di
Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di
Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave, San Michele
al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di
Mosto.
Ove le relazioni di traffico interessanti le zone
al confine rendano funzionale l'inclusione del territorio di Comuni
di frangia nella circoscrizione di un bacino di traffico contermine,
può esercitarsi il diritto di opzione da parte dei Comuni interessati;
la modifica delle circoscrizioni - fino a diverse indicazioni in
sede di piano regionale dei trasporti - è disposta su proposta della
Giunta regionale con deliberazione del Consiglio regionale, sentito
il Comitato regionale di coordinamento dei trasporti di cui all'art.
52 e le autorità di bacino interessate.
Successivamente all'entrata in vigore del piano
regionale dei trasporti, l'eventuale istituzione di nuovi bacini
di traffico in conseguenza di esigenze socio-economiche sopravvenute
e comportanti la ristrutturazione dei bacini di traffico esistenti
è disposta su proposta della Giunta regionale con deliberazione
del Consiglio regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento
dei trasporti di cui all'art. 52 e le autorità di bacino interessate.
Il sistema idroviario e il sistema dei trasporti
funiviari di servizio pubblico interessanti il territorio regionale
costituiscono per la natura, il rilievo e la specificità dei mezzi
di comunicazione e delle relative infrastrutture, bacini unici,
rispetto a cui le funzioni amministrative di competenza regionale
sono esercitate direttamente dalla Regione.
Alla modifica dell'attuale classificazione di tronchi
di linea navigabili si provvede con decreto del Presidente della
Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento
dei trasporti.

Art. 5. Autorità di bacino.
Le funzioni amministrative della Regione in
materia di trasporti pubblici locali sono delegate alle Province,
che le esercitano attraverso i loro organi istituzionali, avvalendosi
delle loro strutture amministrative anche consultive.
A tal fine esse assumono la natura di Autorità di
bacino e così sono poi sempre denominate nella presente legge.
La Provincia di Venezia ha la funzione di Autorità
di bacino nei confronti del bacino di Venezia e del bacino del Veneto
Orientale, di cui rispettivamente alle lettere g) e h), del terzo
comma dell'art. 4.
Nel caso di nuovi bacini di traffico interessanti
il territorio di più Province, le relative funzioni amministrative
delegate sono esercitate in forma associata dalle Autorità di bacino
territorialmente interessate.
Il Consiglio regionale formula le direttive per
l'esercizio delle funzioni delegate alle Province con la presente
legge; la Giunta regionale verifica il corretto e integrale assolvimento
delle stesse funzioni.
Non costituiscono oggetto di delega alle Autorità
di bacino le funzioni amministrative di competenza regionale relative
ai bacini unici del sistema idroviario e del sistema dei trasporti
funiviari di servizio pubblico interessanti il territorio regionale,
di cui al penultimo comma dell'art. 4, nonché alle linee di preminente
interesse regionale che sono individuate nel piano regionale dei
trasporti e alle linee di gran turismo.

Art. 6. Funzioni amministrative delegate in materia di trasporto
pubblico locale.
Le funzioni amministrative delegate ai sensi del
precedente art. 5 riguardano, entro l'ambito dei rispettivi bacini:
- le concessioni all'istituzione e all'esercizio
di servizi di trasporto pubblico locale;
- lo svolgimento dell'attività istruttoria per
l'erogazione dei contributi per il ripiano dei disavanzi d'esercizio
e dei contributi in conto investimenti: ciò nel limite delle assegnazioni
finanziarie attribuite annualmente dalla Regione in relazione
al piano di bacino;
- l'autorizzazione ai servizi aggiuntivi, occasionali
e sperimentali;
- la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio
dei pubblici servizi di linea;
- la concessione di stazioni per servizi di linea,
nei limiti stabiliti dai piani di bacino;
- l'approvazione degli orari;
- la determinazione dei sistemi tariffari;
- il rilascio delle agevolazioni di cui all'art.
30 della presente legge;
- l'approvazione dei regolamenti comunali relativi
ai noleggi e ai servizi di piazza;
- l'adozione di ogni altro atto necessario per
il corretto andamento dei servizi pubblici di trasporto locale,
eccetto quelli di espressa competenza regionale in base alle leggi
in vigore.
Sono delegate altresì le seguenti funzioni amministrative
relative al personale dipendente dalle Aziende concessionarie di
pubblici servizi di trasporto:
- decisione sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti
di qualifica (art. 3 dell'allegato A del R.D. 8 gennaio 1931,
n. 148);
- determinazione delle misure delle trattenute
sugli stipendi e paghe per risarcimento di danni arrecati all'Azienda
(art. 38 dell'allegato A del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, modificato
dalla legge 3 novembre 1952, n.;
- nomina del Presidente del Consiglio di disciplina
(art. 54 del R.D. gennaio 1931, n. 148);
- vigilanza sull'esatta applicazione delle norme
di legge e di regolamenti per il trattamento del personale dipendente
da Aziende di competenza regionale. Nella suddetta vigilanza rientrano:
- denuncia dell'orario straordinario del personale
addetto alle autolinee di competenza regionale (art. 3, legge
14 febbraio 1958, n. 138);
- controversie relative all'orario di lavoro del
personale addetto alle autolinee regionali (art. 11, legge 14
febbraio 1958, n. 138);
- vigilanza sull'orario di lavoro del personale
addetto alle autolinee regionali (art. 12, legge 14 febbraio 1958,
n. 138);
- riconoscimento dell'estensione delle norme dell'equo
trattamento (art. 1, legge 22 settembre 1960, n. 1054);
- esame degli esposti individuali sulla in applicazione
delle norme di legge e contrattuali;
- autorizzazione all'esonero del personale delle
Aziende di interesse regionale ex art. 26 dell'allegato A del
R.D. 8 gennaio 1931, n. 148.
Ferme le competenze degli Enti locali in materia
di trasporti pubblici locali quali attribuite dalle leggi dello
Stato, ivi comprese le competenze dei Comuni relative agli autoservizi
e alle filovie svolgentisi interamente nell'ambito territoriale
del singolo Comune, è peraltro confermata la vigenza delle norme
di cui alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 47 e successive modificazioni
e integrazioni, relativa alla delega di funzioni amministrative
regionali ai singoli Comuni in materia di navigazione lacuale, fluviale,
lagunare e sui canali navigabili e idrovie relativamente ai servizi
di trasporto non di linea, nonché della norma di cui all'art. 3
della legge regionale 9 maggio 1975, n. 52 e successive modifiche
e integrazioni, concernente la delega di funzioni amministrative
regionali in materia di trasporti funiviari in servizio pubblico
alle singole Comunità montane che abbiano provveduto all'approvazione
dei piani generali di sviluppo.
L'esercizio in via delegata delle funzioni amministrative
in atto assicurate dagli Ispettorati di Porto è subordinato all'emanazione
di apposite direttive da parte della Giunta regionale, con esclusione
delle funzioni relative al demanio portuale direttamente assolte
dalla Regione nonché all'approvazione dei regolamenti comunali in
materia di navigazione e portualità interni, ivi compresi quelli
di cui all'art. 20 della legge regionale 2 novembre 1983, n. 52,
che restano nella competenza della Regione. Ove trattisi di funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla Regione, il loro esercizio
si intende subdelegato alle Autorità di bacino, ciascuna entro l'ambito
del proprio bacino, previa emanazione di direttive da parte della
Giunta regionale.
Le funzioni amministrative relative alle linee interessanti
più bacini di traffico sono esercitate dall'Autorità di bacino nella
cui circoscrizione territoriale si svolge la maggiore attività relativa
al movimento viaggiatori. Nel caso in cui l'attività delle linee
interessanti più bacini di traffico non presenti accentuate preminenze
nell'ambito di un singolo bacino di traffico, oppure l'esigenza
di conseguire minori costi di esercizio consigli una gestione compartecipata,
le funzioni amministrative a essa relative sono esercitate in forma
associativa da parte delle Autorità di bacino interessate.
Le funzioni amministrative relative alle linee che
si svolgono parzialmente nel territorio di Regioni finitime sono
delegate alla Provincia nella cui circoscrizione territoriale si
svolge la maggiore attività relativa al movimento di viaggiatori,
previa intesa sulle modalità di svolgimento dei servizi con la Regione
del Veneto e con le altre Regioni interessate.
Fino all'attivazione delle deleghe previste dalla
presente legge in favore delle singole Autorità di bacino, le funzioni
amministrative di competenza regionale sono esercitate dalla Giunta
regionale.

Art. 7. Esercizio delle funzioni delegate.
L'esercizio delle funzioni delegate con la
presente legge ha inizio dalla data della comunicazione del Presidente
della Giunta regionale concernente l'elenco di trasmissione degli
atti relativi alle funzioni stesse a ciascuna Autorità di bacino.
Dalla stessa data cessa automaticamente l'esercizio delle funzioni
amministrative delegate ai Consorzi di bacino ai sensi dell'art.
5 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71.
L'elenco di cui al precedente comma è compilato
in contraddittorio tra un funzionario designato dal Presidente della
Giunta regionale e un rappresentante dell'Autorità di bacino interessata;
esso è quindi approvato con deliberazione della Giunta regionale.
Nel caso in cui non si pervenga a una compilazione
unanime dell'elenco da parte del funzionario designato dal Presidente
della Giunta regionale e del rappresentante dell'Autorità di bacino
interessata, provvede d'ufficio lo stesso Presidente della Giunta
regionale.
Ai fini della redazione dell'elenco di cui al secondo
comma del presente articolo, i Consorzi di bacino di cui all'art.
4 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71, in atto costituiti,
sono tenuti a trasmettere al funzionario designato dal Presidente
della Giunta regionale tutti gli atti di cui siano in possesso o
che abbiano emanato per l'esercizio delle funzioni amministrative
loro delegate in attuazione della citata legge regionale.
La procedura di cui ai commi precedenti deve essere
seguita anche nel caso in cui si renda necessario integrare o rivedere
l'elenco delle funzioni già delegate, nonché quando si ritenga di
attribuire a più Autorità di bacino le funzioni relative a linee
che, a seguito di obiettive modifiche intervenute nel traffico,
abbiano perso la caratteristica di preminenza a favore di un bacino
di traffico.
La Giunta regionale, nell'esercizio dei poteri di
iniziativa e di vigilanza circa l'assolvimento delle funzioni delegate,
in caso di accertato inadempimento da parte della singola Autorità
di bacino, previa diffida del Presidente della Giunta regionale,
propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di revoca
della delega.

Art. 8. Piano di trasporti di bacino e relativo programma di attuazione.
L'organizzazione e lo svolgimento dei servizi
pubblici di trasporto locale avviene in conformità al piano dei
trasporti di bacino e al programma annuale di esercizio.
Il piano dei trasporti di bacino è formulato in
conformità alle direttive contenute nel piano regionale dei trasporti,
tenendo conto della mobilità interna reale e potenziale dei passeggeri
e delle merci, nonché della consistenza delle infrastrutture, e
deve in ogni caso prevedere:
- la rete delle linee di bacino, con l'indicazione
dei modi di gestione di servizi;
- le forme di coordinamento tra i diversi servizi
pubblici di trasporto locale e le varie forme della loro gestione;
- le stazioni da mantenere in esercizio e quelle
eventuali di nuovo impianto;
- le eventuali stazioni e linee da sopprimere;
- il piano economico e finanziario, articolato
in programmi annuali.
Il piano dei trasporti di bacino e le sue varianti
sono adottati dall'Autorità di bacino, previo parere del Comitato
di cui all'ultimo comma del presente articolo, sentiti i comuni
e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale interessati;
sono depositati presso la Segreteria dell'Autorità di bacino e dell'avvenuto
deposito è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione. I Comuni interessati possono formulare osservazioni
in merito al piano adottato, da trasmettere all'Autorità di bacino
entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione. Il
piano e le sue varianti adottati sono inviati dall'Autorità di bacino
alla Regione insieme con le osservazioni dei Comuni pervenute e
le proprie eventuali controdeduzioni; essi sono approvati dalla
Giunta regionale (1).
(Omissis) (2).
Il piano dei trasporti di bacino si attua mediante
programmi annuali di esercizio, in cui è definito il complesso delle
attività interessanti il bacino di traffico in un quadro di compatibilità
tecnica e finanziaria; tali programmi sono presentati alla Regione
entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello cui si riferiscono
e sono approvati entro il 30 novembre successivo dalla Giunta regionale
(1).
In sede di prima applicazione della presente legge,
le Autorità di bacino adottano il primo piano dei trasporti di bacino
entro 240 giorni dal termine di cui al primo comma dell'art. 7.
Ai fini della predisposizione del piano dei trasporti
di bacino e del programma annuale di esercizio, è istituito per
ogni bacino un Comitato consultivo composto dal Presidente dell'Autorità
di bacino o da un suo delegato, da cinque consiglieri provinciali,
nominati dal Consiglio provinciale, con voto limitato a uno, da
tre esperti in materia di trasporti, nominati dal Consiglio provinciale
con voto limitato a uno, dal Sindaco del Comune con maggior numero
di abitanti nonché da altri quattro Sindaci di Comuni appartenenti
al bacino, designati dall'A.N.C.I.
(1) Comma così modificato dall'art. 15
della L.R. 7 settembre 1995, n. 41.
(2) Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 7
settembre 1995, n. 41.
Titolo II
GESTIONE ED ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE

Art. 9. Linee di trasporto pubblico locale.
Le linee di trasporto pubblico locale sono classificate
in:
1) Autolinee e filovie:
A) comunali, quando si svolgono integralmente nell'ambito
di un Comune e non hanno come fine preminente quello di collegare,
in funzione del traffico ferroviario o aereo, una stazione o un
aeroporto. Si distinguono in:
A/a) linee comunali urbane, quando si svolgono nell'ambito
del centro abitato, ovvero collegano con frequente servizio giornaliero
centri abitati del Comune con importanti stabilimenti industriali,
cimiteri, campi sportivi e spiagge, ovvero collegano centri abitati
del Comune con i più vicini sobborghi o Comuni contermini, purché
sussista una sostanziale continuità di abitato;
A/b) linee comunali extraurbane, in tutti gli altri
casi.
B) Regionali extraurbane.
Si distinguono in:
B/a) linee extraurbane di bacino, quando la loro
attività, relativa al movimento di viaggiatori, si sviluppa interamente
all'interno di un bacino di traffico interessando il territorio
di più Comuni, ivi comprese le linee che collegano, in via principale,
una stazione ferroviaria o un aeroporto, anche se si svolgono interamente
nell'ambito di un Comune. Sono considerate linee extraurbane di
bacino anche quelle la cui attività, pur interessando due o più
bacini di traffico, si sviluppa in prevalenza all'interno di uno
di essi;
B/b) linee extraurbane di interbacino, quando la
loro attività interessa due o più bacini di traffico e non rientrano
nella previsione di cui al precedente punto B/a).
C) Interregionali: quando si svolgono in parte anche
nel territorio di altre Regioni, secondo quanto previsto dall'art.
84 del D.P.R. del 24 giugno 1977, n. 616, con esclusione di quelle
di competenza statale.
2) Linee di navigazione interna lagunare, fluviale
e lacuale.
Le linee classificate secondo il comma precedente
sono, a loro volta, distinte in:
- ordinarie, quando il servizio è offerto alla
generalità degli utenti a normali condizioni di trasporto;
- speciali, quando il servizio è riservato a determinate
categorie di utenti e offerto a condizioni particolari di trasporto;
- turistiche e stagionali, quando hanno scopo esclusivamente
turistico ovvero collegano località in determinati periodi dell'anno.

Art. 10. Gestione delle linee di trasporto pubblico locale.
Le linee di trasporto pubblico locale, classificate
ai sensi dell'articolo 9, possono essere gestite:
- direttamente in economia dagli Enti locali singoli
o associati, qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'art.
15 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578;
- mediante Aziende speciali costituite dagli Enti
locali singoli o associati, ai sensi del R.D. 15 ottobre 1925,
n. 2578;
- in concessione ad altri soggetti, pubblici o
privati.
Le concessioni vengono rilasciate dalla Regione
o dalle Autorità di bacino, secondo le rispettive competenze.
Le Autorità di bacino accordano le concessioni nell'ambito
dei servizi previsti nei piani di trasporto di bacino e nei programmi
annuali di esercizio.
Ferma la gestione privata di Aziende di trasporto
pubblico locale che si pongano come momento di integrazione della
gestione pubblica dei servizi, giusta la disposizione di cui all'art.
1, comma secondo, punto 6), della presente legge, i servizi extraurbani
di trasporto pubblico locale a gestione pubblica devono essere attuati,
nell'ambito di ciascun bacino di traffico, mediante gestione unica,
che, previa intesa con i Comuni interessati e nel rispetto delle
loro competenze, potrà anche riguardare i trasporti urbani ove tecnicamente
possibile ed economicamente conveniente.
Nell'ambito di ciascun bacino di traffico, l'attuazione
dei servizi extraurbani di trasporto pubblico locale mediante gestione
pubblica unica, ai sensi del precedente comma, deve intervenire
entro l'anno 1987 anche attraverso la costituzione di consorzi o
di altre forme associative fra Enti locali per l'esercizio delle
relative funzioni amministrative.

Art. 11. Concessionari di servizi di trasporto pubblico.
I concessionari di servizi di trasporto pubblico
sono scelti con il metodo dell'istruttoria comparativa, secondo
il seguente ordine di priorità:
- aziende pubbliche;
- società a totale o prevalente capitale pubblico;
- concessionari di servizi finiti, anche ferroviari;
- altri richiedenti, in possesso dei requisiti
di idoneità morale, tecnica e finanziaria.
Dette priorità si applicano anche in caso di rinunzia,
decadenza o revoca di precedenti concessioni.
Nel caso in cui non vi sia alcun concorrente con
diritto di preferenza, l'Ente concedente è esentato dal seguire
il metodo di cui al primo comma del presente articolo e può adottare,
al fine della scelta del concessionario, la procedura della licitazione
privata.
Per le concessioni di linea di trasporto pubblico
di preminente interesse regionale e di particolare valenza bacinale
hanno diritto di preferenza, a parità di condizioni, i concessionari
di cui alle lettere a) e b) del primo comma (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 7 maggio
1993, n. 13 e successivamente così modificato dall'art. 1 della
L.R. 9 luglio 1993, n. 30 (B.U. n. 58 del 13-7-1993).

Art. 12. Concessioni delle linee di trasporto pubblico.
Le concessioni delle linee di trasporto pubblico,
a eccezione di quelle di cui all'art. 13 della presente legge, sono
di durata quinquennale e sono rinnovabili a domanda di parte per
uguale periodo. Per la regolarità dell'esercizio i concessionari
sono tenuti al versamento, entro il 31 gennaio di ciascun anno,
della tassa di concessione di cui alla legge regionale 8 maggio
1980, n. 50 e successive integrazioni e modificazioni.
L'atto di concessione viene emanato dal Presidente
dell'Autorità di bacino, previa sottoscrizione per accettazione,
non soggetta a condizioni da parte del concessionario, del disciplinare
allegato allo stesso.
In caso di modifica delle condizioni di esercizio,
l'Ente concedente provvede all'emanazione di atti aggiuntivi, da
assumersi con le modalità previste per l'atto di concessione.
Per le linee di preminente interesse regionale di
cui al precedente art. 3, la concessione è rilasciata con deliberazione
della Giunta regionale.
Nessun indennizzo è dovuto in caso di mancato rinnovo
della concessione, ovvero di dichiarazione di decadenza, risoluzione
o rinunzia della concessione stessa. Il materiale rotabile e le
attrezzature fisse e mobili possono essere rilevati a prezzi di
mercato dal concedente con diritto di prelazione, al netto degli
eventuali contributi statali e regionali in conto capitale per investimenti
non ammortizzati.

Art. 13. Autorizzazione per servizi aggiuntivi, eccezionali e sperimentali.
Sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Autorità
di bacino:
- i prolungamenti di linee comunali nel territorio
di altro Comune, purché non concorrenti con linee extraurbane
di bacino esistenti, fermo restando il regime di linea comunale
e previo assenso dei Comuni interessati;
- i servizi di trasporto di linea occasionale,
per periodi definiti;
- i servizi sperimentali finalizzati all'accertamento
delle caratteristiche del traffico o all'adeguamento delle modalità
di esercizio.
Ogni richiesta di ampliamento e di servizi occasionali
o sperimentali deve essere corredata dal piano di copertura finanziaria.

Art. 14. Variazioni di percorso per motivate esigenze - Autorizzazioni
d'urgenza.
E' in facoltà dell'Ente concedente di disporre
variazioni di percorso per coordinare il servizio interessato con
altri servizi ovvero per allacciare centri abitati situati in prossimità
del percorso definito nell'atto di concessione, nonché di imporre
nuovi servizi in via di urgenza per assolvere a impreviste esigenze
di traffico.
Nell'ipotesi di imposizione di nuovi servizi in
via di urgenza per assolvere a impreviste esigenze di traffico,
l'Ente concedente è tenuto a svolgere l'istruttoria comparativa
prevista dall'art. 11 appena possibile ed eventualmente a modificare
le disposizioni già impartite per renderle conformi alle risultanze
della stessa; nelle altre ipotesi l'istruttoria comparativa deve
essere esperita prima dell'emanazione delle disposizioni concernenti
le variazioni di percorso.

Art. 15. Diritto di esclusiva.
I gestori dei servizi pubblici di linea hanno
diritto di esclusiva per le linee da loro gestite.
Tale diritto può essere accordato anche a favore
dei gestori di linee speciali, per il periodo ritenuto opportuno
dall'Ente concedente.
Il diritto di esclusiva ha riguardo alle finalità
della linea, e non al percorso.
Il diritto di esclusiva viene meno per il gestore
che, richiesto dall'Ente concedente a intensificare il servizio
o a estenderne il percorso in dipendenza di nuove esigenze, ometta
di provvedere entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta o
comunque nel termine stabilito dalla stessa richiesta.

Art. 16. Variazione e sostituzione del concessionario.
Ai fini della concessione, qualsiasi variazione
o sostituzione della persona concessionaria deve essere preventivamente
approvata dall'Ente concedente.
E' vietata la subconcessione delle linee di trasporto
pubblico, salva espressa autorizzazione dell'Ente concedente motivata
da esigenze di pubblico interesse.

Art. 17. Cessione della concessione.
E' nulla la cessione della concessione di
linee di trasporto pubblico, senza la preventiva autorizzazione
dell'Autorità concedente.
La cessione a soggetti diversi di ogni eventuale
ragione dipendente dalla domanda di concessione, prima che l'atto
di concessione sia esecutivo, equivale in ogni caso a rinuncia alla
domanda stessa.
La subconcessione di linee di trasporto pubblico,
qualora non sia stata espressamente autorizzata dall'Autorità concedente,
è causa di decadenza della concessione, da dichiararsi con apposito
provvedimento della stessa Autorità concedente.

Art. 18. Decadenza della concessione.
Il concessionario incorre nella decadenza
della concessione quando, a giudizio dell'Ente concedente:
- venga a perdere i requisiti di idoneità di cui
alla presente legge;
- non inizi l'esercizio del servizio nel termine
fissato o, iniziatolo, lo abbandoni, ovvero lo interrompa o comunque
lo effettui con ripetute e gravi irregolarità, non dipendenti
da forza maggiore;
- non ottemperi alle direttive emanate dagli Enti
competenti in materia di trasporto pubblico locale;
- si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità
di ordine amministrativo e gestionale;
- si renda inadempiente nei confronti di quanto
previsto nei contratti nazionali collettivi di lavoro.
Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del precedente
comma, la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato;
nelle altre ipotesi, la pronuncia di decadenza deve essere preceduta
da due successive diffide intimate al concessionario ed è esecutiva
dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida per ottemperare
alle prescrizioni imposte.

Art. 19. Revoca e risoluzione della concessione.
E' sempre in facoltà dell'Ente concedente
procedere alla revoca della concessione nei casi in cui, a suo giudizio,
vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano il
rilascio della concessione.
Qualora, d'intesa col concessionario, sia riconosciuta
l'opportunità della soppressione del servizio, oppure ne venga sospeso
l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo
con sicurezza di continuità, si può fare luogo alla risoluzione
della concessione.
Ove per i motivi indicati nel precedente comma il
servizio venga sospeso soltanto parzialmente, l'Ente concedente
stabilisce, a suo giudizio, a quali condizioni la concessione possa
continuare ad avere corso.

Art. 20. Nuova concessione nei casi di rinunzia, decadenza e risoluzione.
Nei casi di rinunzia da parte del richiedente alla
concessione di servizi di trasporto pubblico locale e di risoluzione
o decadenza delle concessioni in atto, l'Ente concedente può accordare
la concessione medesima, anche senza nuova istruttoria, alle condizioni
già ammesse e approvate, ad altra persona che presenti i necessari
requisiti di idoneità professionale, morale, tecnica e finanziaria,
salvi gli eventuali diritti di preferenza di legge e sempre che
non decida di gestire il servizio in economia o mediante Azienda
speciale.
Titolo III
RIPIANO DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO

Art. 21. Contributi annuali.
Con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio
economico dei bilanci dei servizi di trasporto pubblico locale,
la Regione eroga, alle Aziende, Imprese ed Esercizi di trasporto
pubblico locale, contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio
nei limiti e secondo le modalità della legge 10 aprile 1981, n.
151 e successive modificazioni e integrazioni.
I criteri e le procedure per la determinazione dei
contributi sono stabiliti dalla presente legge, tenuto conto del
costo economico standardizzato del servizio e dei ricavi del traffico
presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime.

Art. 22. Costi standardizzati.
I costi standardizzati sono calcolati sulla
base del costo dei consumi tecnici dei veicoli, delle manutenzioni
e dei ricambi, del costo del personale, dell'ammortamento e delle
spese generali, applicando coefficienti, differenziati per ciascun
modo e categoria di trasporto, che tengano conto del tipo di veicolo
impiegato, della qualità del servizio offerto e delle condizioni
ambientali in cui lo stesso si svolge.
Le modalità per la determinazione dei costi standardizzati
sono stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare. Annualmente la Giunta regionale provvede altresì alla
determinazione dei valori di detti costi, distinti per categorie
e modi di trasporto.

Art. 23. Modi e categorie di trasporto.
Ai fini della presente legge, i modi di trasporto
sono:
- automobilistici;
- di navigazione interna;
e le categorie sono:
- servizi di linea viaggiatori;
- servizi lagunari di linea viaggiatori, cose e
automezzi.

Art. 24. Determinazione dei contributi.
La Giunta regionale stabilisce, sentita la
competente Commissione consiliare, i criteri per la determinazione
del contributo spettante alle Aziende, Imprese o Esercizi di trasporto
pubblico locale con riferimento:
- all'estensione della rete dei servizi aziendali
e alle caratteristiche ambientali in cui gli stessi si volgono;
calcolando:
- il costo economico standardizzato del servizio
secondo quanto previsto al precedente art. 22;
- i ricavi presunti del traffico ai sensi del punto
b) dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151;
- l'ammontare del contributo di cui al punto c)
del citato art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151;
tenuto conto dello:
- stato di attuazione dei provvedimenti tesi a
conseguire l'equilibrio economico del bilancio secondo i modi
e nei termini previsti dall'art. 6 della legge 10 aprile 1981,
n. 151.
La Giunta regionale provvede annualmente alla determinazione
del contributo spettante a ciascuna Azienda, Impresa o Esercizio
di trasporto pubblico locale.
I contributi di cui al precedente comma, per un
importo non inferiore al 90 per cento, sono erogati sulla base delle
percorrenze autorizzate ed effettivamente esercitate nell'anno precedente.
Il conguaglio avviene in base alle percorrenze autorizzate
ed effettuate nell'anno a cui si riferiscono i contributi.
Sono considerate le percorrenze relative alle corse
bis documentate e denunciate dal responsabile aziendale dell'esercizio
entro il mese successivo a quello della loro effettuazione nonché
le variazioni dei servizi adottate in attuazione di previsioni contenute
nei piani di bacino, e quelle richieste dalla Giunta regionale per
assolvere a impreviste esigenze di traffico.
Restano esclusi dai contributi gli autoservizi di
gran turismo, quelli atipici e gli altri per i quali la Giunta regionale
non ha accertato il sussistere della pubblica utilità.

Art. 25. Modalità per l'erogazione dei contributi.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale
saranno stabiliti termini e modalità per la presentazione da parte
delle Autorità di bacino della documentazione a corredo delle domande
delle Aziende di trasporto pubblico locale, per l'erogazione dei
contributi.
L'erogazione dei contributi è fatta con decreto
del Presidente della Giunta regionale, in rate bimestrali anticipate,
direttamente alle Aziende, Imprese o Esercizi di trasporto.

Art. 26. Piani di riorganizzazione e ristrutturazione dei servizi.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i soggetti pubblici e privati esercenti servizi
di trasporto pubblico locale devono presentare alla Giunta regionale
un piano di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale diretto
al riordino economico della gestione, al contenimento dei costi
e al miglioramento del servizio.
Il piano deve assicurare annualmente l'incremento
del rapporto ricavi- costi nella misura che è definita dalla Giunta
regionale in sede di revisione delle tariffe.
Le Aziende speciali che, all'entrata in vigore della
presente legge, già hanno predisposto i propri piani ai sensi delle
Leggi 17 marzo 1977, n. 62; 27 febbraio 1978, n. 43; 8 gennaio 1979,
n. 3 e 21 dicembre 1978, n. 843, devono elaborare entro un anno
dalla suddetta le modifiche necessarie al raggiungimento dell'incremento
del rapporto ricavi-costi nella misura di cui al comma precedente.

Art. 27. Rilevamenti.
La Giunta regionale, in collaborazione con
le Autorità di bacino, compie annualmente la rilevazione dei costi
effettivi dei servizi di trasporto pubblico locale.
Ogni gestore di servizi di trasporto pubblico locale
deve inviare alla Regione e alla competente Autorità di bacino,
entro il 31 gennaio di ciascun anno, i propri bilanci o stati di
previsione, con allegata una tabella di raffronto tra i propri costi
e quelli economici standardizzati calcolati dalla Regione ai sensi
dell'art. 22 della presente legge.
Entro il 31 maggio di ciascun anno tutti i soggetti
che gestiscono esercizi di trasporto pubblico locale devono presentare
alla Regione e all'Autorità di bacino competente per territorio
il conto consuntivo dell'anno precedente, ancorché non approvato,
secondo lo schema di bilancio tipo definito dal Ministero del Tesoro
ai sensi del quarto comma dell'art. 25 della Legge 5 agosto 1978,
n. 468, fornendo tutte le informazioni richieste. Lo schema deve
essere compilato annualmente anche dai gestori ammessi al particolare
regime contabile semplificato.
Ogni gestore di servizi di trasporto pubblico locale
è tenuto a fornire alla Regione e alla competente Autorità di bacino
tutti i dati e le informazioni concernenti i servizi, entro 15 giorni
dal ricevimento della richiesta; in caso di mancata o non tempestiva
ottemperanza, è sospesa l'erogazione al singolo gestore omittente
dei contributi previsti dalla presente legge.

Art. 28. Copertura delle perdite eccedenti il contributo.
Le eventuali perdite a disavanzi non coperti
dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico
delle singole Aziende, Imprese a Esercizi di trasporto.
Gli Enti locali o i loro Consorzi provvedono alla
copertura dei disavanzi delle proprie Aziende che eccedano i contributi
regionali all'interno dei propri bilanci, senza possibilità di rimborso,
sulla base di un piano che preveda il raggiungimento dell'equilibrio
di bilancio entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere
dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore
della presente legge.
La verifica dello stato di attuazione del piano
stesso, redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 9 bis del
Decreto-Legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in Legge, con modificazioni,
dalla Legge 17 marzo 1977, n. 62, deve essere effettuata mediante
resoconti semestrali da inoltrare alla Giunta regionale.

Art. 29. Obblighi dei beneficiari dei contributi.
Sono ammessi a beneficiare dei contributi
di cui al presente titolo le Aziende, Imprese ed Esercizi di trasporto,
i quali:
- abbiano effettuato regolarmente la gestione delle
linee, salvo modifiche e interruzioni conseguenti a provvedimenti
adottati dalle competenti autorità;
- abbiano osservato le disposizioni delle vigenti
leggi;
- abbiano correttamente applicato i contratti nazionali
di lavoro.
Titolo IV
SISTEMA TARIFFARIO E DOCUMENTI DI VIAGGIO

Art. 30. Tariffe minime e agevolazioni. (1)
1. Le tariffe minime dei servizi di trasporto pubblico
locale, comprese quelle relative agli abbonamenti speciali feriali
per lavoratori e studenti, sono determinate annualmente dalla Giunta
regionale, sentite le autorità di bacino e gli enti locali interessati.
2. Le tariffe minime devono coprire il costo effettivo
del servizio almeno nella misura che è stabilita annualmente con
decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero
del tesoro e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.
3. Sono previste agevolazioni per le fasce deboli
dell'utenza, identificate nei pensionati con trattamento economico
non superiore al minimo INPS, di età superiore ai sessanta anni,
privi di redditi propri, nonché negli invalidi e portatori di handicap,
formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla
legislazione vigente, con grado di invalidità non inferiore al sessantasette
per cento o equiparato.
4. Nel caso di due coniugi, anche se entrambi pensionati,
l'agevolazione di cui al comma 3 non spetta ove il cumulo dei redditi
imponibili di qualsiasi natura percepiti dagli stessi, al netto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risulti superiore
a due volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni
lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte
l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno.
5. L'agevolazione di cui al comma 3 spetta altresì
ai ciechi civili assoluti e parziali in possesso di residuo visivo
fino ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione,
ai sordomuti, ai minori beneficiari dell'indennità d'accompagnamento
prevista dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o
dell'indennità di frequenza prevista dall'articolo 1 della legge
11 ottobre 1990, n. 289, o della speciale indennità in favore dei
ciechi civili parziali o dell'indennità di comunicazione in favore
dei sordi prelinguali previste dagli articoli 3 e 4 della legge
21 novembre 1988, n. 508, nonché agli esercenti la patria potestà
dei suddetti minori handicappati.
6. Per le categorie degli invalidi e portatori di
handicap di cui al comma 3, per i ciechi civili parziali e per sordomuti
di cui al comma 5, le agevolazioni spettano ove il trattamento di
invalidità riconosciuto, esclusa l'eventuale indennità di accompagnamento,
non sia superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo
del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari
a 13 volte l'importo mensile in vigore dal 1 gennaio di ciascun
anno.
7. Per minori portatori di handicap di cui al comma
5, nonché per gli esercenti la patria potestà, le agevolazioni spettano
comunque indipendentemente dall'ammontare del trattamento economico
riconosciuto a seguito della stessa invalidità.
8. Al fine di cui ai commi 3 e 4 non si considerano
né il reddito della casa di abitazione né gli importi integrativi
del trattamento minimo di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge
29 dicembre 1988, n. 544.
9. Per i mutilati e invalidi di guerra e per servizio
appartenenti alle categorie dalla prima all'ottava, per i ciechi
civili assoluti, per gli invalidi del lavoro con invalidità non
inferiore all'ottanta per cento, le agevolazioni di viaggio di cui
al presente articolo spettano comunque indipendentemente dall'ammontare
del trattamento economico riconosciuto a seguito della stessa invalidità
e degli altri redditi percepiti.
10. Le agevolazioni di viaggio di cui al presente
articolo, sono confermate ai cavalieri di Vittorio Veneto, nonché
agli accompagnatori degli invalidi e dei ciechi di cui al comma
9, titolari dell'indennità di accompagnamento.
11. Le autorità di bacino determinano, sulla base
dei criteri di indirizzo adottati dalla Giunta regionale, le modalità
del rilascio, i tempi di validità, il tipo di agevolazione. L'ammontare
dell'onere a carico dell'utente beneficiario per il rilascio del
titolo di viaggio, eventualmente differenziato per categorie, non
può essere superiore al venti per cento della tariffa dell'abbonamento
ordinario e va destinato alle aziende di trasporto locale interessate.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 della
L.R. 30 luglio 1996, n. 19.

Art. 31. Adeguamento delle tariffe.
Al fine di adeguare le risorse disponibili per il
conseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico dei bilanci
dei servizi di trasporto pubblico locale, la Giunta regionale -
sentite le Autorità di bacino e gli Enti locali interessati, nonché
la competente Commissione consiliare approva le modifiche alle tariffe
minime, ivi comprese quelle urbane, che si rendessero necessarie
per ogni categoria e modo di trasporto, tenendo conto della rilevazione
dei costi effettivi del servizio e dei contributi per gli investimenti
erogati.
Il sistema tariffario urbano è stabilito dalle singole
Autorità di bacino, sentiti i Comuni singoli o associati competenti,
entro 20 giorni dalla data di esecutività della deliberazione della
Giunta regionale di cui al precedente comma, nel rispetto dei criteri
generali da essa stabiliti.

Art. 32. Documenti di viaggio.
Sui servizi di trasporto pubblico locale di
cui alla presente legge sono ammessi i seguenti documenti di viaggio:
- biglietti ordinari di corsa semplice;
- biglietti ordinari per corse di andata e ritorno;
- biglietti festivi di andata e ritorno;
- blocchi di biglietti da 10 o 20 corse;
- abbonamenti settimanali o mensili.
L'adozione di altri tipi di documenti di viaggio
deve essere autorizzata dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 33. Documenti di libera circolazione.
Ai gestori di servizi di trasporto pubblico
locale è fatto divieto di rilasciare tessere di libera circolazione
e biglietti gratuiti e semigratuiti.
(Omissis) (1).
(1) Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 7
settembre 1995, n. 41.
Titolo V
RINNOVO E POTENZIAMENTO DEL PARCO MEZZI E
DEGLI IMPIANTI FISSI

Art. 34. Programmi regionali di intervento.
In attuazione dell'articolo 2, lettera c),
dalla Legge 10 aprile 1981, n. 151, la Regione approva il programma
regionale degli investimenti, di durata di tre o cinque anni, per
interventi nei settori della navigazione e dei trasporti terrestri,
nonché l'ordine di priorità di realizzazione degli interventi stessi.
Il programma regionale di intervento si attua, nel
rispetto delle priorità di cui al comma precedente, alla luce dei
seguenti criteri di massima:
- per l'ammodernamento e potenziamento dei mezzi
di trasporto e per la costruzione e l'ammodernamento delle relative
infrastrutture complementari tenendo conto:
- della vetustà, in rapporto all'entità del parco
mezzi, della rete dei servizi in atto e da istituire;
- dalla consistenza delle opere da realizzare in
rapporto alla situazione degli impianti esistenti e del numero
dei dipendenti;
- per il settore della navigazione interna lagunare,
tenendo conto delle priorità degli interventi da realizzare in
rapporto allo stanziamento previsto;
- per il trasporto degli invalidi, tenendo conto
anche dell'incidenza percentuale dell'utenza interessata in relazione
all'entità della popolazione e dei flussi di traffico, sentite
le Unità Locali Socio- Sanitarie operanti nel bacino.

Art. 35. Proposte di investimento.
Le Autorità di bacino, sentiti gli Enti locali
interessati e i gestori di servizio di trasporto pubblico locale,
sottopongono alla Regione, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, proposte di investimento, suddividendone la realizzazione
per stralci annuali.
Le proposte per l'acquisto dei mezzi destinati al
potenziamento del parco devono essere corredate da una dettagliata
relazione che illustri l'effettiva esigenza in funzione dei servizi
da espletare e indichi il numero e la qualità dei mezzi da acquistare.
Le proposte di investimento per la realizzazione
di opere devono risultare compatibili con la pianificazione regionale
in materia di assetto del territorio; a questo fine, le proposte
stesse devono essere completate dai progetti di massima tecnico-finanziari,
corredati dall'analisi costi - benefici e da una relazione illustrante
la loro funzionalità ai fini degli obiettivi da raggiungere.
Esse devono altresì risultare coordinate con i piani
di trasporto di bacino e con i programmi di ristrutturazione delle
aziende di cui agli articoli 8 e 26 della presente legge.

Art. 36. Contributi in conto investimenti.
Per il rinnovo, la ristrutturazione e il potenziamento
dei servizi di trasporto pubblico locale disciplinati dalla presente
legge, sono concessi contributi in conto investimenti sulle spese
di investimento sostenute dagli esercenti i servizi stessi. Sono
inoltre beneficiari di contributi gli Enti locali concedenti, proprietari
delle immobilizzazioni materiali utilizzate per l'esercizio di servizi
di trasporto pubblico (1).
I contributi sono destinati:
- all'acquisto di mezzi terrestri di trasporto
di persone nonché alla costruzione e ammodernamento delle relative
infrastrutture complementari, impianti fissi, apparecchiature
di controllo e officine-deposito con le relative attrezzature
e sedi;
- alla costruzione e ammodernamento di natanti
per il trasporto di persone per via d'acqua interna lagunare e
lacuale, nonché alla costruzione e ammodernamento delle relative
infrastrutture complementari, impianti fissi, apparecchiature
di controllo e officine-deposito con le relative attrezzature
e sedi.
I contributi di cui al presente articolo sono quelli
stabiliti nella legge regionale 31 maggio 1982, n. 18 e successive
modifiche; con appositi provvedimenti legislativi la Regione può
stanziare propri fondi per integrare la quota assegnatale ai sensi
dell'articolo 12 della Legge 10 aprile 1981, n. 151.
(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R.
30 marzo 1995, n. 15.

Art. 37. Criteri generali per l'assegnazione e la ripartizione dei
contributi.
Per la concessione dei contributi di cui all'articolo
36 è utilizzata la quota assegnata alla Regione in sede di ripartizione
del fondo per gli investimenti costituito all'articolo 11 della
Legge 10 aprile 1981, n. 151, nonché i fondi regionali iscritti
in bilancio per le stesse finalità.
La Giunta regionale, in armonia con il programma
pluriennale regionale di cui all'articolo 34 e con le proposte di
investimento avanzate dalle Autorità di bacino di cui all'articolo
35, provvede in sede di piano annuale alla ripartizione dei fondi
distintamente per interventi nei settori della navigazione interna
e dei trasporti terrestri.
Ai fini del riparto dei fondi si tiene conto dei
seguenti criteri:
- il contributo destinato al settore della navigazione
non può essere inferiore al 10% delle somme globalmente disponibili
nel periodo di riferimento dell'atto di riparto, con il limite
del 60% delle spese ammesse;
- per la costruzione e l'ammodernamento delle sedi
o delle officine-deposito per ciascuno dei due settori individuati
non può essere destinata più del 25% delle somme globalmente disponibili
per gli investimenti;
- ai sensi dell'articolo 27 della Legge 30 marzo
1971, n. 118, deve essere utilizzata una quota non superiore al
10% dei fondi globalmente disponibili per contribuire alla eliminazione
delle barriere architettoniche negli impianti e per consentire
l'accessibilità agli invalidi almeno su parte dei mezzi impiegati
nei servizi pubblici.

Art. 38. Modalità per l'approvazione dei progetti delle opere nonché
per l'erogazione dei contributi.
I progetti delle opere per la costruzione e l'ammodernamento
delle infrastrutture complementari del servizio sono approvati con
le modalità previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.
I contributi per l'acquisto dei mezzi di trasporto
sono erogati dalla Giunta regionale con le seguenti modalità:
il 50% all'atto della fatturazione del telaio del
materiale rotabile o l'inizio dei lavori per i natanti;
il saldo del contributo alla presentazione della
documentazione e certificazione attestante l'ammontare della spesa
effettiva sostenuta per l'acquisto dei mezzi di trasporto, previa
verifica da parte di funzionari del Dipartimento Viabilità e Trasporti.
I contributi previsti dal presente articolo sono
concessi nella seguente misura:
- fino al 75% del costo dei mezzi rotabili, nel
limite massimo di spesa ammesso dalla Giunta regionale;
- fino al 75% del costo sostenuto per l'acquisto
di mezzi rotabili speciali o per l'adattamento di altri mezzi
adibiti al trasporto degli invalidi, nel limite massimo di spesa
ammesso dalla Giunta regionale;
- fino al 60% della spesa ammessa dalla Giunta
regionale per la costruzione e l'ammodernamento dei natanti per
la navigazione interna;
- fino al 60% della spesa ammessa dalla Giunta
regionale per la costruzione e ammodernamento di infrastrutture,
di impianti fissi, di apparecchiature di controllo, di officine-deposito
con le relative attrezzature e sedi, relativi ai diversi settori
del trasporto pubblico locale.
I mezzi che usufruiscono del contributo regionale
devono essere dotati di strumenti tecnici idonei alla rilevazione
automatica delle percorrenze, delle fermate e delle obliterazioni
dei documenti di viaggio; devono inoltre corrispondere alle caratteristiche
unificate di cui ai Decreti Ministeriali n. 11 e 12 del 1° febbraio
1982 ed essere dotati dei simboli e dei contrassegni da stabilirsi
con deliberazione della Giunta regionale.
La Giunta regionale ha facoltà di assegnare ad altri
gestori le somme destinate a singoli gestori e non utilizzate per
causa imputabile a questi ultimi.

Art. 39. Vincoli sugli investimenti.
Salvo che per effetto di pubblicazione o di
cessazione dell'attività, i mezzi di trasporto acquistati con il
contributo regionale possono essere alienati o destinati a usi diversi
da quelli di servizio pubblico di linea solo dopo che siano trascorsi
dalla data di prima immatricolazione 12 anni se trattasi di mezzi
rotabili e 20 anni se trattasi di natanti.
L'anticipata alienazione o diversa destinazione
dei veicoli e delle opere per i quali sono stati accordati contributi
da parte della Regione è comunque subordinata alla preventiva autorizzazione
del Presidente della Giunta regionale.
In caso di autorizzazione all'anticipata alienazione
dei beni le eventuali plusvalenze patrimoniali devono essere accantonate
in un apposito conto del passivo per essere reinvestite in beni
ammortizzabili destinati ai servizi di trasporto pubblico locale
entro il secondo esercizio successivo a quello del realizzo.
Ove entro il biennio le somme accantonate non vengano
reinvestite, il residuo contributo regionale, non ancora ammortizzato,
dovrà essere recuperato.
In caso vengano accordati ai beneficiari, nel periodo
sopra definito, nuovi contributi in conto investimenti, le plusvalenze
patrimoniali accantonate sono detratte dalla spesa ritenuta ammissibile
per i contributi stessi.

Art. 40. Contabilizzazione dell'intervento regionale.
Ai fini della presente legge, i soggetti beneficiari
sono tenuti a porre in evidenza, tra le passività della situazione
patrimoniale, in un conto apposito denominato «Contributo regionale
in conto capitale, i contributi per investimenti, erogati in loro
favore ai sensi dell'articolo 36.
Il conto deve essere annualmente ridotto nella misura
percentuale corrispondente al coefficiente di ammortamento cui il
conto stesso si riferisce. Nella stessa misura deve essere incrementato
il fondo ammortamento.

Art. 41. Recupero di somme erogate.
In caso di cessione, risoluzione o decadenza
delle concessioni di cui sia titolare il beneficiario di contributi
accordati ai sensi della presente legge, la Giunta regionale procede
al recupero delle somme erogate in misura proporzionale al valore
residuo dei beni vincolati ai sensi dell'articolo 39.
Non sono ammessi a contributo i beni acquistati
in occasione di subentro nella concessione di pubblici servizi di
trasporto e compresi tra le spese ammissibili ai sensi della presente
legge.

Art. 42. Fidejussioni.
La Giunta regionale può deliberare di concedere
fidejussioni a garanzia di mutui contratti per gli investimenti
di cui alla presente legge da parte degli Enti locali, ovvero da
società a totale o prevalente capitale pubblico.

Art. 43. Contratti di locazione finanziaria.
In sostituzione dei contributi per l'acquisto
di veicoli, la Giunta regionale, su richiesta delle imprese e delle
aziende di trasporto, può deliberare la concessione di contributi
correlati a contratti di locazione finanziaria concernenti gli stessi
veicoli.
La misura dei contributi è determinata in modo che
il beneficio sia finanziariamente ragguagliabile a quello accordato
per gli acquisti in proprietà.
Titolo VI
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 44. Vigilanza.
La vigilanza sulla regolarità e l'esercizio dei
pubblici servizi di linea attiene principalmente all'osservanza
delle prescrizioni amministrative, dei programmi e degli orari;
essa comprende comunque tutti gli altri atti e fatti concernenti
la corretta gestione dei servizi.
La Giunta regionale, in relazione agli interventi
finanziari previsti dalla legge per il ripiano dei disavanzi di
esercizio e per i conferimenti di contributi in conto capitale,
allo scopo di realizzare un regolare flusso di informazioni tra
la Regione e le Autorità di bacino e i gestori, predispone i documenti
necessari per l'analisi della situazione economico-finanziaria dei
gestori stessi, per il rilevamento delle caratteristiche dell'offerta
dei servizi nonché circa la dotazione dei beni di pertinenza e la
valutazione dei costi di produzione degli stessi servizi.
La Giunta regionale, le Autorità di bacino e i Comuni
secondo le rispettive competenze svolgono funzioni di vigilanza
sulla regolarità e il buon andamento dei servizi di trasporto pubblico.
I funzionari della Regione, delle Autorità di bacino
e dei Comuni, all'uopo incaricati e muniti di apposita tessera di
riconoscimento rilasciata dal legale rappresentante dell'Ente da
cui dipendono, hanno facoltà di chiedere in visione i documenti
relativi all'esercizio del servizio, hanno libero percorso sui mezzi
adibiti al trasporto e libero accesso alle rimesse e officine.
L'esercente dei servizi ha l'obbligo di ottemperare
alle prescrizioni dell'Autorità di vigilanza, di fornire a questa
tutti i dati ed elementi statistici concernenti il servizio e di
fare quant'altro occorra per agevolare ai funzionari incaricati
l'adempimento del loro compito.
I funzionari incaricati della vigilanza non possono
esercitare il proprio controllo sugli atti che siano già stati assoggettati
all'approvazione dell'Autorità Tutoria.

Art. 45. Tutela dei mezzi di linea e dei contributi.
Durante la gestione del servizio non possono essere
ceduti dal gestore, senza il preventivo consenso dell'Ente che ha
provveduto alla loro assegnazione, i contributi accordati a qualunque
titolo.
Altresì, senza il preventivo consenso dell'Ente
di cui al precedente comma, in nessun caso può essere impedito al
gestore del servizio l'uso degli impianti e delle vetture adibite
al servizio stesso, né può il gestore effettuarne l'alienazione,
salvi i provvedimenti di competenza dell'Autorità Giudiziaria o
del Prefetto.

Art. 46. Assicurazione contro gli incendi e danneggiamenti.
Oltre agli oneri per le assicurazioni obbligatorie,
stabilite nelle leggi in vigore, i gestori dei servizi di trasporto
pubblico locale sono tenuti a provvedere alle assicurazioni contro
gli incendi e danneggiamenti.

Art. 47. Interruzione di pubblico servizio.
In caso di interruzione di pubblico servizio
di trasporto di linea, fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione
vigente, la Giunta regionale o l'Autorità di bacino possono adottare
d'ufficio a carico del gestore del servizio stesso tutte le misure
necessarie alla sua tempestiva ripresa.
Qualora l'interruzione dipenda da pubbliche calamità
o comunque da cause di forza maggiore, la Giunta regionale può corrispondere
alle Autorità di bacino contributi sulla spesa necessaria al ripristino
entro i limiti degli stanziamenti all'uopo previsti con legge di
bilancio.

Art. 48. Sanzioni a carico degli utenti trasgressori.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R.
2 agosto 1994, n. 35.

Art. 49. Sanzioni amministrative per infrazioni in materia di regolarità
dell'esercizio, di applicazione del sistema tariffario e di impiego
dei mezzi.
Ogni infrazione alla regolarità e alla sicurezza
dell'esercizio, al sistema tariffario, all'osservanza delle prescrizioni
di esercizio, all'impiego di autobus sovvenzionati a uso diverso
dal servizio pubblico di linea senza le prescritte autorizzazioni,
comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo
di L. 500.000 a un massimo di L. 2.500.000, a seconda della gravità.
Fino all'avvio dell'esercizio delle funzioni delegate
con la presente legge da parte della singola Autorità di bacino
ai sensi del precedente art. 7, competente a determinare la sanzione
amministrativa di cui al presente articolo, avendo riguardo alla
gravità dell'infrazione, è il Coordinatore del Dipartimento per
la Viabilità e i Trasporti su proposta del funzionario che ha accertato
l'infrazione stessa nell'esercizio della funzione di vigilanza,
senza pregiudizio degli eventuali provvedimenti di revoca o decadenza
della concessione.
Titolo VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 50. Pubblicizzazione. (1)
Fino al 30 aprile 1990 restano in vigore le norme
del Titolo IV della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71.
A integrazione di quanto previsto dal quarto comma
dell'art. 27 della Legge regionale 31 maggio 1980, n. 71, la Giunta
regionale, accertata la oggettiva impossibilità, nei termini programmati,
della contrazione di mutui da parte degli Enti locali interessati
per il finanziamento dei programmi di pubblicizzazione conclusi
entro il 31 dicembre 1981, può ammettere a rimborso eventuali interessi
moratori nel limite massimo da lei stessa stabilito con propria
deliberazione.
(1) Articolo così modificato dall'art. 1 della
L.R. 1 dicembre 1989, n. 44 (B.U. n. 66 del 4-12-1989).

Art. 51. Adeguamento del fondo di buonuscita.
Sono a carico della Regione i maggiori oneri necessari
per l'adeguamento del fondo di buonuscita al 31 dicembre 1977 per
il personale dipendente dai concessionari di servizi pubblici di
linea, di cui alla Legge regionale 14 marzo 1978, n. 11, derivanti
dall'applicazione dell'accordo nazionale intervenuto presso il Ministero
del Lavoro il 4 giugno 1975 e integrato il 23 novembre 1977. A tale
fine, per ciascun agente, si considera a carico dei concessionari
una somma pari a sei mensilità, calcolata in relazione alla qualifica
e alla retribuzione spettante al 31 dicembre 1977 in base al contratto
Anac, proporzionalmente ridotta in rapporto al periodo che deve
trascorrere per il raggiungimento del limite massimo di età.
Sono a carico della Regione i maggiori oneri necessari
per l'adeguamento del fondo di buonuscita al 31 dicembre 1980 per
il personale dipendente da concessionari esercenti linee filoferrotramviarie
e servizi sostitutivi di filoferrotramvie. A tale fine è a carico
dei concessionari, per ciascun agente, una somma pari all'accantonamento
riconosciuto in sede di erogazione delle sovvenzioni di esercizio
concesse dalla Regione in conformità alla legge 2 agosto 1952, n.
1221.
Per consentire ai concessionari di corrispondere
quanto dovuto al singolo dipendente all'atto della cessazione del
rapporto, le somme accantonate sono versate anticipatamente, entro
sei mesi dalla conferma della data di collocamento a riposo del
dipendente stesso e della produzione di formale documentazione.

Art. 52. Comitato Regionale di Coordinamento dei Trasporti.
E' istituito il Comitato Regionale di Coordinamento
dei Trasporti, con funzioni consultive in materia di pianificazione
e di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico sociale.
Fanno parte del Comitato Regionale di Coordinamento
dei Trasporti:
- il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore
regionale da lui delegato con funzioni di Presidente;
- un rappresentante per ciascuna Autorità di bacino
effettivamente costituita;
- tre esperti in materia di trasporti, eletti dal
Consiglio regionale con voto limitato a uno, con competenza in
materia di costruzione di veicoli e infrastrutture di trasporto,
o di economia dei trasporti o di organizzazione del traffico e
circolazione nei centri urbani;
- il Segretario Generale della Programmazione;
- il Segretario Regionale per il Territorio;
- il Coordinatore del Dipartimento per la Viabilità
e i Trasporti;
- il Coordinatore del Dipartimento Piani, Programmi
e Legislativo;
- un rappresentante del Ministero dei Trasporti;
- un rappresentante del Ministero della Marina
Mercantile;
- i Direttori dei Compartimenti dell'A.N.A.S. competenti
per territorio;
- i Direttori dei Compartimenti delle FF.SS. competenti
per territorio;
- un rappresentante dell'Unione Province Venete
- U.P.I.;
- tre rappresentanti dell'Associazione Nazionale
Comuni Italiani Sezione Regionale del Veneto;
- un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito regionale;
- un rappresentante dell'Unione regionale delle
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- un rappresentante della Confederazione Italiana
Servizi pubblici Enti Locali.
Il Presidente può inoltre chiamare a far parte del
Comitato Regionale di Coordinamento dei Trasporti, di volta in volta,
con voto consultivo, funzionari di altri uffici pubblici nonché
esperti del settore.
I componenti del Comitato Regionale di Coordinamento
dei Trasporti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta
regionale; in caso di impedimento, i componenti hanno facoltà di
farsi rappresentare da loro delegati.
I componenti non di diritto del Comitato Regionale
di Coordinamento dei Trasporti durano in carica 5 anni.
Le funzioni di Segretario del Comitato Regionale
di Coordinamento dei Trasporti sono svolte da un dipendente del
Dipartimento per la Viabilità e i Trasporti con qualifica non inferiore
a Istruttore, designato dal Presidente del Comitato Regionale di
Coordinamento dei Trasporti.
Ai componenti del Comitato e agli esperti, di cui
al secondo e terzo comma del presente articolo, che ne abbiano diritto,
spettano le indennità previste dall'art. 34 della Legge regionale
15 agosto 1984, n. 42.

Art. 53. Mobilità del personale.
(Omissis) (1).
Per l'esercizio delle funzioni delegate, è concesso
annualmente dalla Giunta regionale alle singole Autorità di bacino
un contributo corrispondente alle spese sostenute.
(1) Comma abrogato dall'art. 189 della L.R. 10
giugno 1991, n. 12.

Art. 54. Attribuzione degli Ispettorati di Porto alle Autorità di
bacino.
Gli Uffici degli Ispettorati di Porto di Rovigo,
di Verona e di Venezia sono attribuiti rispettivamente alle Autorità
di bacino di Rovigo, di Verona e di Venezia.
L'attribuzione opera, per il singolo Ispettorato
di Porto, dalla data dell'emanazione da parte della Giunta regionale
delle direttive di cui al terzo comma dell'art. 6 della presente
legge.
L'eventuale revoca della delega alla singola Autorità
di bacino comporta l'automatica revoca, con pari decorrenza, dell'attribuzione
dell'Ufficio dell'Ispettorato di Porto.

Art. 55. Abrogazione di disposizioni contrarie.
Sono abrogate le Leggi regionali 31 maggio
1980, n. 71; 27 febbraio 1981, n. 6; 31 agosto 1982, n. 33 e tutte
le altre disposizioni in contrasto con le norme di cui alla presente
legge, fatta eccezione per quelle per le quali è espressamente confermata
la vigenza.
I procedimenti amministrativi già iniziati alla
data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro
validità e sono portati a termine nel rispetto e secondo i criteri
e le modalità stabiliti dalle norme in vigore al tempo del loro
avvio.

Art. 56. Norma finanziaria.
Al finanziamento delle attività e degli interventi
autorizzati dalla presente legge agli articoli n. 21 «Contributi
in conto investimenti, n. 50 «Interessi moratori su prestiti per
il finanziamento di oneri di pubblicazione, n. 51 «Adeguamento
del fondo di buonuscita e n. 52 «Comitato Regionale di Coordinamento
dei Trasporti, la Regione fa fronte mediante l'iscrizione di appositi
capitoli nello stato di previsione della spesa dei bilanci a partire
dall'esercizio finanziario 1985, nel Titolo VI «Potenziamento delle
strutture e delle attività a servizio del territorio - Categoria
III «Strutture e servizi per le mobilità di merci e persone - Sezione
VII «Strutture e servizi per il trasporto pubblico di persone,
alla cui copertura finanziaria viene provveduto nei seguenti termini:
- quanto ai contributi per il ripiano dei disavanzi
di esercizio delle Aziende di trasporto pubblico di linea per
viaggiatori, da iscrivere in un unico capitolo di spesa: con i
fondi annualmente assegnati alla Regione a tale titolo sul Fondo
nazionale trasporti di parte corrente ai sensi dell'articolo 9
della legge 10 aprile 1981, n. 151, da iscrivere in entrata e
spesa con la legge di bilancio, ovvero con le variazioni alla
medesima disposte in via amministrativa a norma dell'articolo
15, primo comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72;
(cap. 45773), già iscritto nel bilancio 1985;
- quanto ai contributi in conto capitale per il
rinnovo, la ristrutturazione e il potenziamento dei servizi di
trasporto pubblico locale, da iscrivere in due distinti capitoli
di spesa secondo che essi riguardino i trasporti terrestri o i
trasporti per via d'acqua interna: con i fondi assegnati a tal
fine alla Regione ai sensi dell'articolo 11 della legge 10 aprile
1981, n. 151 e successive modificazioni;
- quanto al concorso della Regione nella spesa
necessaria per il ripristino dei servizi di trasporto pubblico
di linea per i viaggiatori in caso di interruzione per pubblica
calamità o causa di forza maggiore: con mezzi propri della Regione
da determinare annualmente con la legge di bilancio o con le leggi
di variazione allo stesso (capitolo 45740);
- quanto al concorso regionale negli interessi
moratori corrisposti da Enti locali in attesa della riscossione
dei mutui contratti per il finanziamento dei programmi di pubblicizzazione
conclusi entro il 31 dicembre 1981 di cui all'articolo 50, secondo
comma, in ragione di L. 650.000.000 finanziati mediante storno
dal fondo di riserva per le spese impreviste relativamente al
solo esercizio 1985 (cap. 45750);
- quanto al concorso regionale nei maggiori oneri
necessari per l'adeguamento del fondo di buonuscita di cui all'articolo
51: con i fondi di bilancio già stanziati in ragione di L. 800.000.000
per l'anno 1985; (cap. 45760 già iscritto sul bilancio 1985);
per gli anni successivi la spesa sarà determinata con la legge
di bilancio;
- quanto alle spese di funzionamento del Comitato
Regionale di Coordinamento dei Trasporti di cui all'articolo 52:
con lo storno dei mezzi necessari, valutati inizialmente in annue
lire 50.000.000 e determinabili annualmente con la legge di bilancio,
finanziati mediante storno dal fondo di riserva per le spese impreviste.
Per il finanziamento dei contributi da corrispondere
alle Autorità di bacino per il rimborso delle spese per l'esercizio
delle deleghe di funzioni in materia di trasporti, si provvede annualmente
a partire dal 1985, in sede di approvazione del bilancio preventivo,
sentite le Autorità di bacino delegatarie, nell'ambito dei fondi
stanziati per il settore e tenuto conto del costo del personale
regionale comandato.
Per gli oneri eventualmente derivati alla Regione
dalla concessione a norma dell'articolo 37 delle garanzie fidejussorie
sui mutui contratti dagli Enti locali per investimenti nel campo
dei servizi di trasporto pubblico di linea per viaggiatori, è autorizzata
l'iscrizione di un apposito capitolo di spesa nel Titolo XI «Oneri
per il servizio del debito regionale e delle obbligazioni di garanzia
- Categoria I «Oneri finanziari - Sezione V «Fondi regionali di
garanzia sui bilanci a partire dall'esercizio 1985, dotato di uno
stanziamento annuo di L. 10.000.000 ottenuto con lo storno di pari
importo al cap. 80020 «Fonda di riserva per le spese impreviste
del bilancio per l'esercizio 1985. Il Fondo ha il carattere di spesa
obbligatoria ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 9 dicembre
1977, n. 72 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 57. Variazione di bilancio.
(Omissis).

Art. 58. Dichiarazione d'urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art.
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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