 |
Home
trasporto pubblico locale |
Legislazione: |
|
Circolare
N. 101/92 |
|
D.Lgs.
30 aprile 1992, n° 285 Nuovo codice della
strada. (estratto per servizi di trasporto pubblico)
|
|
L.
10 aprile 1981, n° 151 Ordinamento, la ristrutturazione
ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali.
|
|
Legge
regionale 6 agosto 1993, n° 33 Disciplina
delle tasse sulle concessioni regionali.
|
|
Legge
Regionale 2 agosto 1994, n° 35 Sanzioni amministrative |
|
Legge
Regionale 14 settembre 1994, n° 46 Disciplina
degli autoservizi atipici. |
|
Legge
Regionale 8 maggio 1985, n. 54 Organizzazione
dei servizi di trasporto pubblico locale. |
|
D.Lgs.
22 giugno 1991, n° 230 Approvazione della
tariffa delle tasse sulle concessioni regionali |
|
D.M.
20 dicembre 1991, n° 448 attuazione direttiva
CCE n°438 21/6/1989 (modifica la n°562 12/11/1974)
trasporti naz. e intern. |
|
D.P.R.
22 aprile 1994, n° 369 semplificazione del
procedimento concessione autolinee ordinarie |
|
L.
28 settembre 1939, n° 1822 Disciplina autoservizi
di linea |
 |
 |
Facsimile
attestati |
 |
 |
Tessere |
 |
 |
Sanzioni |
|

|
|
 |
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: LEGISLAZIONE:
Legge Regionale 14 settembre
1994, n° 46:
Disciplina degli autoservizi atipici.
1. Autoservizi atipici.
1. Gli autoservizi atipici sono caratterizzati dalla
prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico,
con itinerari, orari e frequenze prestabilite e sono rivolti ad
una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un
rapporto preesistente che li leghi non tra essi, ma al soggetto
che predispone e organizza il servizio.
2. La prestazione del servizio è collegata alla
preventiva stipulazione di un apposito contratto privato di trasporto
per il quale non è riconosciuto il carattere di pubblica utilità
da parte degli enti competenti. L'onere del trasporto è a totale
carico del committente.
3. I servizi possono essere esercitati solo da soggetti
muniti di apposita autorizzazione rilasciata dagli enti competenti.
4. I servizi sono affidati alle aziende di trasporto
titolari di concessioni di servizi pubblici di linea o di autorizzazione
di noleggio con conducente, che per tale attività sono tenute ad
utilizzare esclusivamente autobus immatricolati per i servizi di
linea o di noleggio.
5. Gli enti competenti, in deroga al contingentamento
determinato dal Consiglio regionale, possono rilasciare autorizzazioni
al noleggio di autobus con conducente ad uso esclusivo di servizi
di scuolabus, effettuati con veicoli di colorazione gialla con la
scritta «scuolabus ovvero di «veicoli speciali adibiti esclusivamente
al trasporto disabili, dotati di idoneo equipaggiamento.

2. Esercizio delle funzioni.
1. Le funzioni amministrative relative ai servizi
atipici che si svolgono all'interno di un bacino di traffico ed
interessanti il territorio di più comuni sono delegate alle province.
2. I servizi atipici che si svolgono integralmente
nell'ambito del territorio comunale sono di competenza dei comuni
interessati e sono esercitati secondo le modalità della presente
legge.
3. L'autorizzazione al servizio atipico rilasciata
dall'ente competente costituisce titolo a distogliere il veicolo
dal servizio di linea concesso o dal servizio di noleggio autorizzato
dallo stesso ente.
4. Qualora l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione
al servizio atipico sia diverso da quello che ha rilasciato la concessione
o l'autorizzazione di noleggio con conducente, la medesima autorizzazione
è subordinata al nulla osta di quest'ultimo ente.

3. Modalità per il rilascio dell'autorizzazione.
1. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo
1 è subordinato all'esistenza delle seguenti condizioni e requisiti:
- stipulazione con il committente di un contratto,
registrato a norma di legge, in cui siano indicati il percorso,
le fermate, il programma di esercizio, l'orario, il numero giornaliero
di autobus da impiegare, le condizioni economiche concordate,
la durata del contratto; in tale contratto deve altresì risultare
debitamente sottoscritta la specifica attestazione del committente
circa la conoscenza e il rispetto delle disposizioni di cui alla
presente legge;
- l'impresa esercente il servizio deve possedere
i requisiti riguardanti l'accesso alla professione di cui al decreto
ministeriale 20 dicembre 1991, n° 448; il conducente del veicolo
deve comunque essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali
idonei ad effettuare il servizio richiesto e, qualora lo stesso
sia un dipendente, deve essere legato al vettore da un rapporto
di lavoro regolato con apposito contratto collettivo di categoria
e previa attestazione delle regolarità contributive, previdenziali,
assistenziali ed assicurative;
- gli autobus impiegati devono essere in regola
con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli e devono
essere provvisti di adeguata copertura assicurativa a norma delle
vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso
terzi;
- l'esercizio del servizio atipico non deve costituire
impedimento al regolare svolgimento del servizio per cui l'autobus
è stato immatricolato e non deve comportare turbativa all'effettuazione
dei servizi pubblici di linea;
- il percorso prescelto deve presentare le necessarie
condizioni di sicurezza in funzione del servizio da esercitare;
- l'esercizio del servizio atipico è soggetto al
pagamento della tassa di rilascio e del contributo di sorveglianza
nella misura prevista per le concessioni di autolinee ordinarie.
2. L'autorizzazione è rilasciata fino alla scadenza
del contratto privato di trasporto, perdurando i requisiti di cui
al comma 1.
3. Ogni modifica di esercizio deve essere preventivamente
autorizzata, secondo le norme della presente legge.
4. L'esercizio dell'autoservizio atipico non può
essere svolto in sovrapposizione con i servizi di trasporto pubblico
locale; nei casi di concorrenza l'autorizzazione potrà essere assegnata
subordinatamente all'esito favorevole di apposita istruttoria esperita
in contraddittorio tra gli enti interessati con la partecipazione
di un rappresentante della provincia interessata e di un rappresentante
del dipartimento viabilità e trasporti della Regione.
5. La sovrapposizione o interferenza non va riferita
solo alla materiale connessione del percorso o del programma di
esercizio, ma anche alla finalità dei servizi stessi.

4. Prescrizioni.
1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio
atipico deve essere allegata alla carta di circolazione dell'autobus
impiegato, che deve essere di proprietà o nella disponibilità giuridica
del titolare; a bordo dello stesso mezzo deve essere tenuta copia
autenticata dell'autorizzazione di noleggio o dell'atto di concessione,
attestanti il tipo di servizio per cui è immatricolato l'autoveicolo.
2. L'ente competente è tenuto a notificare la comunicazione
del diniego ad esercitare il servizio anche al committente dello
stesso.

5. Attività di vigilanza.
1. Le province ed i comuni, nell'ambito delle rispettive
competenze, svolgono funzioni di vigilanza sulla regolarità ed il
buon andamento dei servizi.
2. Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni
di cui alla presente legge, nonché per l'irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie e per la riscossione delle relative somme
si applicano le norme contenute nella legge regionale 28 gennaio
1977, n° 10 e successive modificazioni e nella legge 24 novembre
1981, n° 689.

6. Sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Chiunque effettui servizi atipici in assenza
della prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni.

7. Norme transitorie.
1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, svolgono servizi riconducibili alla classificazione
di cui all'articolo 1 devono presentare agli enti competenti, entro
il termine di novanta giorni, copia dei documenti attestanti i requisiti
previsti dagli articoli 1 e 3 per ciascun servizio in esercizio.
2. Le imprese che, sulla base di apposito contratto
privato di trasporto svolgono attività riconducibile a quella regolata
dalla presente legge e la esercitano mediante l'istituto della concessione
o dell'autorizzazione, di cui agli articoli 10 e 13 della legge
regionale 8 maggio 1985, n° 54, devono regolarizzare l'esercizio
del servizio.
3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, non sono titolari di concessioni o di autorizzazioni
di noleggio, ma sono in possesso dei requisiti riguardanti l'accesso
alla professione, possono esercitare il servizio fino alla scadenza
del contratto di trasporto privato.
4. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, qualora l'ente competente riconosca
la pubblica utilità di un servizio di trasporto scolastico ed intenda
affidarlo in concessione a terzi, tale servizio può essere concesso
a titolo preferenziale, in deroga all'articolo 11 della legge regionale
8 maggio 1985, n° 54 come da ultimo modificato dall'articolo 1 della
legge regionale 9 luglio 1993, n° 30, al soggetto che l'ha esercitato
nell'anno precedente e che sia in possesso dei requisiti prescritti
per l'accesso alla professione.

8. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione del Veneto.

Circolare 6 febbraio 1995, n° 7. Disciplina degli autoservizi atipici.
Chiarimenti (Approvata dalla
Giunta regionale con deliberazione 28 dicembre 1994, n° 6772.).

Articolo 1. Con la Legge regionale sugli autoservizi
atipici si è voluto disciplinare una moderna tipologia di trasporto
di persone, caratterizzata principalmente da:
- trasporto offerto ad una fascia omogenea ed individuabile
di viaggiatori (studenti di una stessa scuola, lavoratori di un'azienda,
clienti di centri commerciali o discoteche);
- mancanza di tariffe prestabilite con spese del
trasporto a carico del committente.
La prestazione del servizio è quindi collegata alla
preventiva stipulazione di un apposito contratto privato di trasporto
e non scaturisce da un provvedimento della pubblica amministrazione
che abbia accertato il sussistere della pubblica utilità del servizio.
L'autoservizio atipico è pertanto un servizio privato a tutti gli
effetti, pur avendo caratteristiche che si avvicinano notevolmente
ai servizi pubblici di linea, come i requisiti di orario, itinerario,
fermate e frequenza, ripetitività e continuità di svolgimento a
fronte dell'occasionalità del servizio a carattere turistico. Con
la legge di cui trattasi la Regione ha voluto sottoporre a preventiva
autorizzazione tale tipo di servizio, prevedendo l'affidamento dello
stesso ad aziende già inserite nel tessuto organizzativo regionale.
Ciò al fine di conseguire una razionalizzazione dell'impiego delle
risorse delle imprese di trasporto già operanti nel territorio,
mediante un maggior e più economico utilizzo del materiale rotabile
e del personale, con una conseguente migliore efficienza e produttività.
I servizi atipici devono dunque essere affidati a titolari di concessione
di servizi pubblici di linea o di licenza di noleggio con conducente
ed essere svolti con autobus già immatricolati per l'uno o l'altro
servizio. Non è ammesso per altro verso l'affidamento di tali servizi
mediante la stipula di contratti di noleggio o di appalto con terzi,
i quali siano proprietari di autobus non ancora immatricolati e
quindi non ancora destinati a circolare per un determinato uso specifico.
Trasporto scolastico e trasporto disabili.
Nel caso del trasporto di studenti della scuola dell'obbligo
e del trasporto di disabili la legge ammette la possibilità, previo
utilizzo di mezzi con specifiche caratteristiche tecniche (D.M.
18 aprile 1977 per gli scuolabus, D.M. 2 ottobre 1987 per mezzi
idoneamente equipaggiati per i disabili), che il Comune interessato
al trasporto possa rilasciare apposita e specifica licenza di noleggio
con conducente in deroga al contingentamento previsto dal proprio
regolamento riguardante i servizi di noleggio. Tale licenza ha naturalmente
carattere temporaneo, non può essere utilizzata per effettuare altri
servizi di noleggio e perde la sua validità alla scadenza dell'autorizzazione
al servizio atipico. Nella fattispecie il Comune, oltre che affidare
il servizio scolastico alle aziende già titolari di concessioni
di linea o di licenze di noleggio con conducente, può assegnare,
ai sensi dell'art. 1, comma quinto, il servizio atipico al richiedente
che possegga soltanto i requisiti di idoneità morale, professionale
e finanziaria previsti dal D.M. 448/1991, rilasciando nel contempo
la specifica e temporanea licenza di noleggio. Tale licenza permetterà
la necessaria immatricolazione dello scuolabus e dell'autobus per
disabili in uso terzi per noleggio con conducente presso il competente
Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile trasporti in concessione
(MCTC). Nel caso la Provincia abbia necessità di rilasciare un'autorizzazione
al servizio atipico ai sensi dell'art. 1, comma 5, la licenza di
noleggio temporanea in deroga al contingentamento sarà messa a disposizione
da uno dei Comuni interessati al trasporto studenti o disabili,
previo comune accordo.

Articolo 2. Le funzioni amministrative relative al servizio
che si svolge integralmente nell'ambito del territorio comunale
sono di competenza dei Comuni, mentre nel caso che il servizio interessi
il territorio di più Comuni la competenza è della Provincia-Autorità
di Bacino. Il servizio atipico va dunque autorizzato dal Comune
o dalla Provincia interessata al trasporto. Gli Enti che hanno rilasciato
il titolo per il quale il mezzo è stato immatricolato possono accordare,
su richiesta, nulla osta all'utilizzo dell'autobus anche per il
servizio atipico, qualora tale ulteriore uso non comporti turbativa
all'effettuazione dei servizi di linea o di noleggio per i quali
i mezzi stessi risultano immatricolati.

Articoli 3 e 4. La procedura indicata agli
articoli 3 e 4 pone particolare attenzione ai requisiti di legittimazione
dell'autoservizio atipico al fine di garantire la sicurezza del
servizio e il rispetto della normativa in materia di lavoro. Vengono
pertanto espresse le condizioni da rispettare preventivamente all'affidamento
del servizio in oggetto tra cui:
- la non sovrapposizione con altri servizi pubblici
di linea esistenti in loco. Le norme regolano i possibili casi di
concorrenza, ponendo in rilievo la necessità di prestare attenzione
sia alla materiale sovrapposizione del percorso che alla finalità
dei servizi, nel senso che il servizio atipico da istituire non
deve distogliere o sottrarre utenza dal servizio pubblico di linea
già esistente. In particolare i richiedenti, ai quali è demandato
presentare la documentazione relativa (contratto registrato, accesso
alla professione e regolare rapporto di lavoro con eventuali dipendenti,
assicurazione degli automezzi, eventuali nulla osta degli Enti che
hanno rilasciato il titolo per i quali i mezzi sono stati immatricolati,
condizioni di sicurezza del percorso in funzione del servizio, tassa
di rilascio e contributo di sorveglianza) potranno ottemperare a
quanto richiesto, ove possibile, con l'autocertificazione in applicazione
della Legge n° 15 del 04.01.1968 recante norme sulla documentazione
amministrativa. Ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 4
della legge regionale in oggetto relativa alla documentazione da
tenere a bordo dei mezzi, qualora venga ritenuto opportuno, la carta
di circolazione dell'autobus già immatricolato deve essere aggiornata
presso il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. con l'individuazione
del servizio atipico autorizzato.

Articolo 7. Con il comma secondo si intende ricondurre al servizio
atipico il trasporto che prima della presente legge veniva esercitato
mediante provvedimenti di concessione o autorizzazione irrituali
e comunque non rispondenti alle effettive caratteristiche del servizio.
Pertanto tali servizi, con i requisiti degli atipici, prima svolti
sotto forma di linee speciali, linee occasionali, servizi sperimentali,
etc. devono essere regolarizzati secondo le odierne norme degli
autoservizi atipici. Nei casi di cui al successivo comma terzo tali
provvedimenti permangono provvisoriamente fino alle scadenze del
contratto di trasporto privato. Facendo infine riferimento alle
norme contenute al comma quarto, si fa presente che l'Ente competente
che intenda istituire un servizio di linea con offerta indifferenziata
al pubblico, dovrà applicare il procedimento amministrativo e le
norme previste agli artt. 9 - 20 della L.R. n° 54/1985 e artt. 45
e seguenti del D.P.R. 771/1955. Le Province delegate a svolgere
le funzioni amministrative relative ai servizi atipici, qualora
lo ritengano opportuno, potranno emanare delle note esplicative
circa la procedura e il tipo di documentazione richiesta ai fini
dell'istruttoria delle autorizzazioni per gli autoservizi atipici.

Note esplicative sulla concessione di autolinee di trasporto pubblico
locale.
Considerate le numerose richieste di chiarimenti ultimamente pervenute,
vale la pena riportare alcune considerazioni sulle autolinee del
trasporto pubblico locale in concessione, regolate dalla L.R. n°
54/1985. Va innanzitutto fatto rilevare che gli autoservizi atipici
non sostituiscono le autolinee speciali riservate a determinate
categorie di utenti e offerte a condizioni particolari di trasporto;
le stesse, permangono come servizi pubblici di trasporto, in quanto
caratterizzate dall'offerta del trasporto ad utenza indifferenziata
(a tutti i cittadini indistintamente) e da tariffe prestabilite.
A tal proposito, nel ricordare le precedenti note sull'argomento
inviate a tutti i Comuni, n° 8412 del 16.11.1984, n° 7592
del 22.08.1983 e n° 109251 del 22.12.1975, si ribadisce in via
generale che la concessione viene rilasciata con decreto del Sindaco,
su conforme deliberazione del Consiglio Comunale. La concessione
provvisoria ha durata limitata ad un anno, mentre la definitiva
ha durata quinquennale. Le concessioni precarie possono essere autorizzate
per esigenze temporanee ed indilazionabili, che, per la loro urgenza,
non consentono di attendere il normale svolgimento della prescritta
procedura. Ai fini del rilascio di una nuova concessione, occorre
osservare un procedimento istruttorio, basato su una riunione istruttoria
preliminare tesa ad individuare le eventuali posizioni preferenziali
dei vari aspiranti e la effettiva sussistenza dell'esigenza di autotrasporto
che si intenderebbe soddisfare. L'obbligo di indire la riunione
istruttoria preliminare è stato raccomandato dalla circolare
del Ministero Trasporto del 18.07.1995 n° 318. Alla riunione
istruttoria devono essere invitate con un preavviso di almeno 3
giorni tutte le ditte concessionarie di autolinee interferenti con
quella che si intenderebbe istituire. Il rapporto conclusivo dovrà
esprimere un giudizio circa la sussistenza dell'esigenza di traffico
che giustificherebbe l'istituzione della nuova autolinea e, in caso
positivo, sarà avanzata la proposta circa il rilascio della
concessione a favore della ditta aspirante, che presenta maggiori
titoli di preferenza. La problematica relativa alla vigilanza sui
servizi, decadenza e revoca nonché tariffe e sovvenzioni come già
detto è regolata dalla L.R. 54/1985.
|