TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: LEGISLAZIONE:
Legge
Regionale 2 agosto 1994, n° 35:
Sanzioni amministrative a carico di utenti trasgressori sui mezzi
di trasporto pubblico locale.
1. Prevenzione
1. Le autorità di bacino e le aziende dei trasporti
pubblici promuovono iniziative volte alla prevenzione e a disincentivare
i fenomeni di evasione dal pagamento dei titoli di viaggio.
2. Violazioni e sanzioni amministrative.
1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico
locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo
per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti
accertatori di cui all'articolo 6.
2. Nel caso di trasporto urbano la violazione degli
obblighi indicati al comma 1 comporta:
- il pagamento della tariffa ordinaria in vigore;
- la sanzione amministrativa da 20 a 80 volte la
tariffa ordinaria minima regionale arrotondata alle lire 1.000
superiori.
3. Nel caso di trasporto extraurbano la violazione
degli obblighi indicati al comma 1 comporta:
- il pagamento della tariffa ordinaria calcolata
dal capolinea di partenza, per il percorso già effettuato, fino
alla località di destinazione che l'utente dichiara di voler raggiungere;
- la sanzione amministrativa da 20 a 80 volte la
tariffa ordinaria minima regionale relativa al primo scaglione
chilometrico o alla prima fascia tariffaria.
L'importo della sanzione dev'essere arrotondato
alle lire 1.000 superiori.
4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano
anche quando l'utente titolare di abbonamento nominativo non sia
in grado di esibirlo all'agente accertatore. Nel caso in cui lo
stesso presenti il documento di viaggio entro i successivi cinque
giorni agli uffici dell'azienda di trasporto si applica una sanzione
pecuniaria di lire 10.000, purché il documento non risulti regolarizzato
successivamente all'accertamento della violazione.

3. Funzioni amministrative.
1. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni
amministrative indicate all'articolo 1 sono esercitate rispettivamente
dal Presidente della Regione, dal Presidente della Provincia e dal
Sindaco del Comune in ragione alla competenza al rilascio della
concessione della linea di trasporto pubblico di cui alla legge
regionale 8 maggio 1985, n° 54.
2. Per il procedimento di accertamento delle violazioni
e di determinazione e irrogazione delle sanzioni ai trasgressori
si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n° 689.

4. Pagamento.
1. Il pagamento delle somme dovute per le violazioni
di cui alla presente legge, può essere effettuato nella misura minima
indicata alla lettera b) dei commi 2 e 3 dell'articolo 2, immediatamente
nelle mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione,
ovvero entro i successivi cinque giorni nella sede dell'azienda
esercente il servizio di trasporto pubblico o anche a mezzo di versamento
in conto corrente postale. Resta ferma la possibilità del pagamento
in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n° 689/1981.

5. Destinatari delle somme introitate.
1. Le aziende di trasporto pubblico locale introitano
l'intero importo delle pene pecuniarie riscosse, provvedendo ad
iscrivere le somme nel bilancio di esercizio come «proventi del
traffico e con obbligo di rendicontazione separata.
2. Nel caso in cui il pagamento delle somme non
sia avvenuto con le modalità previste all'articolo 4, gli enti competenti
di cui all'articolo 3 trattengono il 30 per cento dell'importo delle
pene pecuniarie irrogate e riscosse al fine di coprire le spese
per l'esercizio dell'attività svolta.
3. Le aziende di trasporto pubblico locale impiegano
parte dei proventi relativi alle sanzioni per attività idonee a
migliorare le informazioni relative al servizio e ai punti vendita.

6. Agenti accertatori.
1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni
di cui all'articolo 2 provvede il personale autorizzato delle aziende
di trasporto pubblico.
2. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate
gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento
rilasciato dal Presidente della Provincia competente.
3. Le funzioni amministrative relative al rilascio
dell'autorizzazione sono delegate alla Provincia nel cui territorio
rientra in via prevalente il percorso dell'autolinea.
4. Gli agenti di cui al comma 1 possono accertare
e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico
contenute nel DPR 11 luglio 1980, n° 753 e per le quali sia prevista
la irrogazione di una sanzione amministrativa.
5. Gli agenti accertatori, nell'esercizio delle
funzioni di cui alla presente legge, hanno la qualifica di agente
di polizia amministrativa.

7. Requisiti degli agenti accertatori.
1. Il personale dell'azienda per poter essere incaricato
dell'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge, ai
fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, deve
essere in possesso dei seguenti requisiti:
- non avere subito condanna né essere stato sottoposto
a misure di prevenzione;
- aver frequentato con esito favorevole il corso
di idoneità di cui all'articolo 8.

8. Corsi d'idoneità.
1. La Provincia competente organizza di norma ogni
anno un corso di preparazione per l'esercizio delle funzioni inerenti
l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni commesse
da utenti del trasporto pubblico locale.
2. Il corso comprende l'insegnamento della normativa
in materia di sanzioni amministrative e delle necessarie nozioni
di diritto e procedura penale.
3. Alla fine del corso i partecipanti devono sostenere
con esito favorevole una prova d'esame per l'accertamento dell'idoneità.

9. Esercizio delle funzioni delegate.
1. La Giunta regionale, a norma dell'articolo 55
dello Statuto esercita i poteri di iniziativa e vigilanza in ordine
all'esercizio delle funzioni delegate.

10. Obblighi delle aziende.
1. Le aziende di trasporto pubblico locale forniscono
alla Giunta regionale nonché alle amministrazioni provinciali e
comunali richiedenti ogni informazione sull'esercizio delle funzioni
in materia di accertamento e contestazione delle violazioni sui
mezzi di trasporto.
2. Le stesse aziende trasmettono alla Giunta regionale,
nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 27 della legge regionale
8 maggio 1985, n° 54, i dati relativi agli accertamenti compiuti
nel corso dell'anno precedente.

11. Abrogazione.
1. L'articolo 48 della legge regionale 8 maggio 1985, n° 54,
concernente sanzioni a carico degli utenti trasgressori, è
abrogato.
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