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trasporto pubblico locale |
Legislazione: |
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Circolare
N. 101/92 |
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D.Lgs.
30 aprile 1992, n° 285 Nuovo codice della
strada. (estratto per servizi di trasporto pubblico)
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L.
10 aprile 1981, n° 151 Ordinamento, la ristrutturazione
ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali.
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Legge
regionale 6 agosto 1993, n° 33 Disciplina
delle tasse sulle concessioni regionali.
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Legge
Regionale 2 agosto 1994, n° 35 Sanzioni amministrative |
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Legge
Regionale 14 settembre 1994, n° 46 Disciplina
degli autoservizi atipici. |
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Legge
Regionale 8 maggio 1985, n. 54 Organizzazione
dei servizi di trasporto pubblico locale. |
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D.Lgs.
22 giugno 1991, n° 230 Approvazione della
tariffa delle tasse sulle concessioni regionali |
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D.M.
20 dicembre 1991, n° 448 attuazione direttiva
CCE n°438 21/6/1989 (modifica la n°562 12/11/1974)
trasporti naz. e intern. |
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D.P.R.
22 aprile 1994, n° 369 semplificazione del
procedimento concessione autolinee ordinarie |
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L.
28 settembre 1939, n° 1822 Disciplina autoservizi
di linea |
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Facsimile
attestati |
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Tessere |
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Sanzioni |
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TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: LEGISLAZIONE:
L. 10 aprile
1981, n° 151:
Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento
dei trasporti pubblici locali.
Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio
e per gli investimenti nel settore.
TITOLO I
Principi fondamentali
1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali
cui le regioni a statuto ordinario devono attenersi nell'esercizio
delle potestà legislative e di programmazione, in materia
di trasporti pubblici locali. Si intendono per tali i servizi adibiti
normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati
in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze
e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, con esclusione
di quelli di competenza dello Stato.
Appartengono altresì alla competenza regionale le funzioni amministrative
trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1972, n° 5, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n° 616, in materia di trasporti pubblici.
Le regioni delegano, di norma, agli enti locali e a loro consorzi,
l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma precedente.
2. Al fine di realizzare una diretta correlazione tra sviluppo
economico, assetto territoriale e organizzazione dei trasporti nel
quadro di una visione integrata dei vari modi di trasporto e delle
relative infrastrutture, le regioni, nell'ambito delle loro competenze:
-
definiscono la politica regionale dei trasporti in armonia
con gli obiettivi del piano generale nazionale dei trasporti
e delle sue articolazioni settoriali;
- predispongono piani regionali dei trasporti in connessione
con le previsioni di assetto territoriale e dello sviluppo economico,
anche al fine di realizzare la integrazione e il coordinamento
con i servizi ferroviari ed evitare aspetti concorrenziali con
gli stessi;
- adottano programmi poliennali o annuali di intervento, sia
per gli investimenti sia per l'esercizio dei trasporti pubblici
locali.
Le regioni concorrono, altresì, secondo la legislazione statale,
alla elaborazione del piano nazionale dei trasporti e dei piani
di settore, e collaborano alla predisposizione delle direttive per
l'esercizio delle funzioni delegate.
3. Nelle materie di cui agli articoli 1 e 2, le regioni
provvedono ad emanare norme al fine di:
-
definire i limiti territoriali dei bacini di traffico sulla
base di criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del
territorio e della mobilità;
- fissare gli indirizzi per l'organizzazione e la ristrutturazione
dei servizi di trasporto;
- fissare criteri programmatici e direttivi per l'elaborazione
dei piani di bacino di traffico, da parte degli enti locali, e
per assicurarne la coerenza con il piano regionale dei trasporti;
- stabilire una organica disciplina per l'esercizio del trasporto
pubblico, compreso quello urbano, secondo una concezione unitaria
del servizio per ambiti territoriali di bacino di traffico e favorire
la circolazione e l'uso dei mezzi collettivi di trasporto nei
centri urbani;
- promuovere e sostenere, nell'ambito di ogni bacino di traffico,
la costituzione di consorzi o altre forme associative tra enti
locali per l'esercizio delle funzioni amministrative relative
ai trasporti pubblici locali;
- assicurare la più ampia partecipazione degli enti e
degli organismi interessati alla elaborazione ed attuazione del
piano regionale dei trasporti;
- stabilire le sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori
per irregolarità di documento di viaggio.
Ai fini della presente legge per bacino di traffico si intende
l'unità territoriale entro la quale si attua un sistema di
trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni
di mobilità con particolare riguardo alle esigenze lavorative,
scolastiche e turistiche.
4. I servizi di trasporto di cui all'articolo 1 sono gestiti
in uno dei seguenti modi:
-
in economia dagli enti locali;
- mediante aziende speciali;
- in regime di concessione.
Le concessioni sono accordate alle aziende pubbliche e private
secondo quanto previsto dalla legge regionale che disciplinerà,
tra l'altro:
-
durata e modalità delle concessioni;
- criteri di attribuzione delle concessioni, tenendo conto della
idoneità tecnica e finanziaria del concessionario e garantendo
adeguate forme di pubblicità e comunicazione dei procedimenti
e degli atti relativi al rilascio delle concessioni stesse;
- forme di esercizio delle concessioni, con particolare riguardo
alla sicurezza e alla regolarità;
- i casi di risoluzione, revoca e decadenza delle cessioni;
- i casi di linee interregionali per le quali, ai sensi dell'art.
84 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616, le incombenze di cui
alle precedenti lettere a), b), c) e d) competono alla regione
dove si svolge il percorso prevalente, di intesa con la regione
finitima interessata.
Il mancato rinnovo delle concessioni di cui al comma precedente
o la loro decadenza per inadempienza degli impegni previsti dal
disciplinare non attribuisce il diritto ad alcun indirizzo. Le attrezzature
fisse e mobili e il materiale rotabile potranno essere rilevati
a prezzi di mercato dal concedente con diritto di prelazione al
netto degli eventuali contributi statali o regionali in conto capitale
per investimenti non ammortizzati. E' vietata la subconcessione
delle linee di trasporto pubblico di cui all'articolo 1, salva espressa
autorizzazione del concedente motivata da esigenze di pubblico interesse.
Le norme di cui ai capi I, II, V, VI e VII della L. 28 settembre
1939, n° 1822, e successive modificazioni, non si applicano
ai servizi di trasporto di cui all'art. 1 della presente legge a
decorrere dall'entrata in vigore delle rispettive leggi regionali
di cui al precedente secondo comma, ad eccezione delle disposizioni
contenute nel terzo comma dell'art. 4, come modificato dalla L.
5 dicembre 1941, n° 1490, delle disposizioni contenute nell'art.
25 del capo VI, nonché di quelle contenute nella lett. c) dell'art.
34 della stessa L. 28 settembre 1939, n° 1822, concernenti,
rispettivamente, l'obbligo del trasporto degli effetti postali,
agevolazioni fiscali ed il rifiuto di trasporto dei predetti effetti
postali.
5. I contributi per l'esercizio e per gli investimenti di
cui alla lett. c) dell'art. 2, relativi ai servizi di trasporto
pubblico locale di cui al primo comma dell'art. 1, sono erogati
dalla regione direttamente ovvero tramite gli enti o gli organismi
di cui al terzo comma dell'art. 1.
Le somme che le regioni stanziano annualmente in appositi capitoli
nei propri bilanci per i suddetti contributi non possono essere
comunque inferiori a quanto a tale scopo sarà stato loro
attribuito ogni anno dallo Stato attraverso i fondi istituiti dagli
artt. 9 e 11.
6. I contributi di esercizio, di cui all'articolo
5, sono erogati dalla regione, sulla base di principi e procedure
stabiliti con legge regionale, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio
economico dei bilanci dei servizi di trasporto e sono determinati
annualmente calcolando:
-
il costo economico standardizzato del servizio con riferimento
a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto
per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, attraverso
analisi comparate, della qualità del servizio offerto
e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;
- i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione
di tariffe minime stabilite dalla regione, con il concorso degli
enti locali interessati. Detti ricavi debbono coprire il costo
effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita
annualmente nel quadro di un programma triennale per le varie
zone ambientali omogenee del territorio nazionale con decreto
del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro
e di intesa con la commissione consultiva interregionale di cui
all'art. 13, L. 16 maggio 1970, n° 281 (1). Le tariffe, nonché
i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale
e l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico,
debbono assicurare annualmente un incremento del rapporto «ricavi-
costi da definirsi a livello regionale, tenuto conto anche dei
contributi per gli investimenti erogati per l'attuazione dei programmi
aziendali (2);
- l'ammontare dei contributi, entro i limiti dello stanziamento
di cui all'articolo 5, da erogare alle imprese od esercizi di
trasporto sulla base di parametri obiettivi per coprire la differenza
tra costi e ricavi come sopra stabiliti.
[L'erogazione avviene in via preventiva sulla base delle percorrenze
autorizzate ed effettuate nell'anno precedente con successivo conguaglio
in base alle percorrenze effettuate nell'anno a cui si riferiscono
i contributi stessi] (3).
Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali
come sopra determinati restano a carico delle singole imprese od
esercizi di trasporto.
Gli enti locali o i loro consorzi provvedono alla copertura dei
disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali
all'interno dei propri bilanci senza possibilità di rimorso
da parte dello Stato, sulla base di un piano che preveda il raggiungimento
dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo di cinque anni,
a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata
in vigore della presente legge.
La verifica dello stato di attuazione del piano stesso, redatto
sulla base di quanto previsto dall'art. 9-bis del D.L. 17 gennaio
1977, n° 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.
17 marzo 1977, n° 62, deve essere effettuata mediante resoconti
semestrali.
(1) Con D.M. 1° luglio 1982 è stata approvata l'aliquota
minima dei ricavi del traffico a copertura di esercizio dei pubblici
servizi di trasporto locale. Per l'anno 1983 ha provveduto in tal
senso il D.M. 13 giugno 1983, per il triennio 1984-86, il D.M. 6
ottobre 1984 e per il triennio 1985-87, il D.M. 3 ottobre 1985.
(2) Lettera così modificata dall'art. 7, L. 27 dicembre 1983,
n° 730.
(3) Comma abrogato dall'art. 4, L. 15 dicembre 1990, n°
385.
7. Le regioni, in collaborazione con gli enti locali o
i loro consorzi, compiono annualmente la rilevazione dei costi effettivi
dei servizi di trasporto pubblico locale.
Ogni impresa o esercizio di trasporto deve allegare ai propri bilanci
o stati di previsione una tabella di raffronto tra i propri costi
e quelli economici standardizzati di cui alla lettera a) dell'articolo
6.
Per le aziende costituite in società per azioni a totale
partecipazione pubblica, il consuntivo è rappresentato dal
bilancio redatto e approvato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti
del codice civile.
Ai fini della presente legge le imprese od esercizi di trasporto
pubblico locale sono tenute a presentare i loro bilanci secondo
lo schema di bilancio-tipo definito dal Ministro del tesoro ai sensi
del quarto comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n°
468.
8. I contributi per gli investimenti, di cui all'articolo
5, sono erogati dalla regione alle aziende, sulla base dei piani
regionali di cui alla lettera b) dell'articolo 2 e dei piani di
bacino di traffico di cui al numero 3) dell'articolo 3.
Detti investimenti debbono essere utilizzati anche per contribuire
alla eliminazione delle barriere architettoniche negli impianti
di trasporto e alla accessibilità agli invalidi non deambulanti
di una parte almeno dei servizi di trasporto pubblico, ai sensi
dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n° 118.

TITOLO II
Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio
9. E' istituito, a partire dall'esercizio finanziario
1982, presso il Ministro dei trasporti un Fondo nazionale per il
ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche
e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'articolo
1.
Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a quello corrisposto
a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle regioni, dalle province
e dai comuni, direttamente o indirettamente, in favore delle aziende
di cui al primo comma e per le finalità ivi considerate.
Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sarà
determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria,
anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella
variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi
nell'anno precedente e risultante nella relazione generale sulla
situazione economica del Paese (1).
[La legge finanziaria per il 1982 e per gli anni successivi indicherà
l'ammontare del fondo di cui al secondo comma, nonché il maggior
onere derivante dall'applicazione del terzo comma e la relativa
copertura] (2).
A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti a ciascuna regione
ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n°
281, sono ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione
ha corrisposto agli effetti del secondo comma.
Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti locali
dovranno evidenziare i loro interventi finanziari nella certificazione
da produrre al Ministero dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre
1978, n° 843 (legge finanziaria).
Le regioni comunicheranno al Ministero dei trasporti, entro il
31 ottobre 1981, l'importo degli stanziamenti previsti nei bilanci
di previsione dell'anno finanziario 1981 per le finalità
di cui al primo comma.
Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con
il Ministro del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva
interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970,
n° 281, stabilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le
regioni, comprese quelle a statuto speciale, sulla base della dimensione
dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su
cui i servizi stessi si svolgono, nonché del progressivo conseguimento
delle condizioni economiche di bilancio delle aziende come previsto
dall'articolo 6. Il Ministro dei trasporti provvede altresì alla
effettiva corresponsione del fondo così ripartito alle regioni.
Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli
enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto
dall'articolo 6.
Sarà sentito, altresì, il parere della commissione consultiva
interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970,
n° 281, sui programmi annuali di attuazione dei piani di risanamento
tecnico- economico delle ferrovie in concessione previsti dalla
legge 8 giugno 1978, n° 297. Il parere sarà vincolante
sulla utilizzazione dei capitoli di bilancio relativi agli interventi
a favore delle ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della
stessa legge, sia intervenuta la delega alle regioni di cui all'articolo
86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n°
616.
(1) Comma così sostituito dall'art. 27-quater, D.L. 22 dicembre
1981, n° 786.
(2) Comma soppresso dall'art. 27-quater, D.L. 22 dicembre 1981,
n° 286. Vedi, anche, l'art. 27, D.L. 22 dicembre 1981, n°
786.
10. Nel primo esercizio finanziario di applicazione
del fondo nazionale trasporti, alle aziende costituite in società
per azioni a totale partecipazione pubblica, il cui disavanzo è
iscritto nel bilancio di previsione degli enti proprietari dell'anno
successivo a quello di competenza delle aziende stesse ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre
1977, n° 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio
1978, n° 43, sarà assicurata dalla regione anche la copertura
del disavanzo dell'anno precedente risultante dal bilancio redatto
e approvato ai sensi degli articoli 42 e seguenti del codice civile
in aggiunta alle erogazioni di cui all'articolo 5.

TITOLO III
Fondo per gli investimenti
11. E' costituito per quattro anni, sino al 1984, presso
il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti nel settore
dei trasporti pubblici locali. Tale fondo ha una dotazione complessiva
di lire 2.000 miliardi. Per l'anno 1981 è destinato agli
scopi di cui al presente articolo l'importo di 450 miliardi di lire.
Tale fondo è destinato:
-
all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai
sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n°
377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975,
n° 493 e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri,
lagunari e lacuali;
- alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti
fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le
relative attrezzature e di sedi. Per la costruzione e l'ammodernamento
di sedi o di officine-deposito, ciascuna regione non può
destinare più del 25 per cento della somma a propria disposizione.
12. Le regioni, dopo aver quantificato, con il concorso
degli enti locali interessati e sentite le rappresentanze delle
imprese a gestione privata, il fabbisogno degli investimenti accertandone
la congruenza con la politica di programmazione regionale, sottopongono
al Ministero dei trasporti le corrispondenti richieste di finanziamento.
Il Ministro dei trasporti effettua la ripartizione del fondo alle
regioni, d'intesa con la commissione consultiva interregionale di
cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n° 28, tenendo
conto della densità di popolazione e dei flussi di traffico,
nonché dei programmi di sviluppo e di assetto territoriale.
Le quote del fondo assegnate alle regioni devono essere utilizzate
dalle stesse per la concessione agli enti o alle imprese di trasporto
di contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa
ammissibile. Le regioni possono aumentare tali quote con la destinazione
di propri mezzi finanziari.
[Per l'acquisto di materiale rotabile con caratteristiche unificate
di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n°
377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975,
n° 49, le regioni concordano, in sede di commissione consultiva
interregionale, un programma di ripartizione, a livello nazionale
o regionale, in modo da assicurare che almeno il 50 per cento delle
forniture sia riservato alle imprese industriali ubicate nei territori
indicati dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n° 218]
(1).
Le regioni sono tenute a comunicare semestralmente al Ministero
dei trasporti lo stato della spesa dei fondi concessi.
(1) Comma abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 1994, n°
146.

TITOLO IV
Disposizioni finanziarie
13. Per il finanziamento del fondo di cui all'articolo
11, l'onere di lire 450 miliardi per l'anno 1981 viene fronteggiato
rispettivamente a carico e mediante riduzione dei capitoli 9001
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
gli anni finanziari 1980 e 1981, in ragione di lire 150 miliardi
per l'anno 1980 e di lire 300 miliardi per l'anno 1981. La legge
finanziaria, nell'ambito della residua autorizzazione complessiva
di lire 1.500 miliardi, provvederà ad indicare le quote destinate
a gravare su ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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