TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: LEGISLAZIONE:
D.Lgs.
30 aprile 1992, n° 285:
Nuovo codice della strada. (estratto
per servizi di trasporto pubblico)
Sezione II - Destinazione ed uso dei veicoli
82. Destinazione ed uso dei veicoli.
1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua
utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato,
dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario
della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende
adibito a uso proprio.
5. L'uso di terzi comprende:
- locazione senza conducente;
- servizio di noleggio con conducente e servizio
di piazza (taxi) per trasporto di persone;
- servizio di linea per trasporto di persone;
- servizio di trasporto di cose per conto terzi;
- servizio di linea per trasporto di cose;
- servizio di piazza per trasporto di cose per
conto terzi.
6. Previa autorizzazione dell'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere
utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di
persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta
del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a
servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati,
in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti
con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive
del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può
essere adibito.
8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque
utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da
quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centodiciassettemilacinquecento
a lire quattrocentosettantamila.
9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza
per il trasporto di persone un veicolo
destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento
a lire duemilionitrecentocinquantamila.
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno
a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici
mesi.

85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di
persone.
1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto
di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la
materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio
con conducente per trasporto di persone:
- le motocarrozzette;
- le autovetture;
- gli autobus;
- i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto
promiscuo o per trasporti specifici di persone;
- i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata
sulla base della licenza comunale d'esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente
un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila
a lire novecentoquarantamila e, se si tratta di autobus, da lire
cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilionitrecentocinquantamila.
La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della
sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a
otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

87. Servizio di linea per trasporto di persone.
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo
si intende adibito al servizio di linea quando l'esercente, comunque
remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su
itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico,
anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.
2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto
di persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli
autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni
destinati a tale trasporto.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata
sulla base del nulla osta emesso dalle autorità competenti
ad accordare le relative concessioni.
4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente
sulle linee per le quali l'intestatario della carta di circolazione
ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte
in detto titolo. Il concedente la linea può autorizzare l'utilizzo
di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio
da rimessa, purché non sia pregiudicata la regolarità del
servizio. A tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata
da un documento rilasciato dall'autorità concedente, in cui
sono indicate le linee o i bacini di traffico o il noleggio per
i quali i veicoli possono essere utilizzati.
5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di
linea per trasporto di persone possono locare temporaneamente e
in via eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del Ministero
dei trasporti, ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto
persone parte dei propri veicoli, con l'autorizzazione delle rispettive
autorità competenti a rilasciare le concessioni.
6. Chiunque utilizza in servizio di linea un
veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee
diverse da quelle per le quali ha titolo legale, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilionitrecentocinquantamila.
7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria
della sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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