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trasporto pubblico locale |
Legislazione: |
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Circolare
N. 101/92 |
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D.Lgs.
30 aprile 1992, n° 285 Nuovo codice della
strada. (estratto per servizi di trasporto pubblico)
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L.
10 aprile 1981, n° 151 Ordinamento, la ristrutturazione
ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali.
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Legge
regionale 6 agosto 1993, n° 33 Disciplina
delle tasse sulle concessioni regionali.
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Legge
Regionale 2 agosto 1994, n° 35 Sanzioni amministrative |
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Legge
Regionale 14 settembre 1994, n° 46 Disciplina
degli autoservizi atipici. |
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Legge
Regionale 8 maggio 1985, n. 54 Organizzazione
dei servizi di trasporto pubblico locale. |
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D.Lgs.
22 giugno 1991, n° 230 Approvazione della
tariffa delle tasse sulle concessioni regionali |
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D.M.
20 dicembre 1991, n° 448 attuazione direttiva
CCE n°438 21/6/1989 (modifica la n°562 12/11/1974)
trasporti naz. e intern. |
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D.P.R.
22 aprile 1994, n° 369 semplificazione del
procedimento concessione autolinee ordinarie |
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L.
28 settembre 1939, n° 1822 Disciplina autoservizi
di linea |
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Facsimile
attestati |
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Tessere |
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Sanzioni |
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TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: LEGISLAZIONE:
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
III Direzione
Centrale - Div. 32
CIRCOLARE N. 101/92
Prot. n. 2579 - D.C. III n. 18
Roma, 22 giugno 1992
OGGETTO:
Disposizioni applicative del D.M. n. 448/91
del 20.12.1991 concernente Il Regolamento di attuazione della Direttiva
CEE n. 562/74 e Direttiva CEE n. 438/89 in materia di accesso alla
professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore
dei trasporti nazionali ed internazionali.
Con la presente circolare vengono impartite le necessarie
disposizioni per rendere concretamente operativo il D.M. del 20
dicembre 1991, n. 448, pubblicato sulla G.U. del 15.2.1992, che
in esecuzione dell'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 428
ha recepito la Direttiva CEE n. 562/74, così come modificata dalla
Direttiva CEE n. 438/89, regolando per la prima volta in Italia
le modalità d'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori
su strada mediante autobus, in campo nazionale ed internazionale.
1) Campo d'applicazione
Afar data dalla entrata in vigore del D.M.
n. 448/91 (2 marzo 1992), le imprese italiane che intendono intraprendere
l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su
strada mediante autobus devono dimostrare, nei modi di cui appresso,
di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria
e professionale.
Ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale predetto
per "professione di trasportatore di viaggiatori su strada"
deve intendersi l'attività svolta da qualsiasi imprenditore, sia
esso persona fisica o giuridica o anche azienda pubblica dotata
o meno di personalità giuridica distinta da quella della pubblica
amministrazione, svolta mediante autoveicoli che, secondo il modello
di costruzione e la loro attrezzatura, siano atti a trasportare
più di nove persone, autista compreso e siano destinati al trasporto
di viaggiatori con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti,
dietro compenso versato dalla persona trasportata o dall'organizzatore
del trasporto.
Sono, pertanto, ricomprese nel campo d'applicazione
di detto decreto ministeriale le imprese titolari di concessioni
o autorizzazioni per l'esercizio di autoservizi pubblici di linea
o di licenze comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente svolti mediante autobus, secondo la definizione che di
tale categoria di autoveicoli viene data dall'art. 26 lett. b) del
D.P.R. n. 393/59: e ciò tanto nell'ipotesi in cui ciascuna di esse
sia l'originaria destinataria del provvedimento amministrativo di
concessione, autorizzazione o licenza, quanto in quella in cui essa
lo diventi a seguito di trasferimento della titolarità del titolo
abilitante al trasporto, da parte di altre imprese, originariamente
titolari della concessione, autorizzazione o licenza trasferita.
Il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del
D.M. n. 448/91, non esonera le predette imprese dal dimostrare all'ente
competente al rilascio della concessione, autorizzazione o licenza,
di essere anche in possesso di tutti gli altri requisiti e condizioni
che regolano al momento l'esercizio dei servizi pubblici di linea
e l'attività di noleggio con conducente mediante autobus, ovviamente
in quanto compatibili con i requisiti CEE.

2) Casi di non applicabilità
In virtù della possibilità prevista dalla Direttiva
CEE n. 562/74, art. 1 punto 3, lo Stato italiano ha ritenuto di
escludere dal campo di applicazione del decreto ministeriale n.
448/91 quelle imprese che effettuano a fini non commerciali trasporto
di viaggiatori su strada mediante autobus immatricolati ad uso privato
per le proprie necessità, ai sensi dell'art. 58, comma 7 secondo
periodo, del D.P.R. n. 393/59.
Sono tali quelle imprese per le quali il trasporto
di persone è strettamente e direttamente connesso all'attività di
diversa natura svolta in via principale dall'impresa stessa o con
le finalità da questa perseguite, in maniera tale che detto servizio
si configuri come un mezzo accessoria e strumentale, predisposto
in funzione di tale diversa attività e finalità.

3) Imprese esonerate
L'art. 19, comma 1 del D.M. n. 448/91 esonera dalla
dimostrazione dei requisiti di idoneità finanziaria e professionale
quelle imprese che, pur svolgendo attività di trasporto a fini commerciali,
alla data di entrata in vigore della legge 29.12.1990, n. 428 erano
già titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze per l'autotrasporto
di viaggiatori.
Tale esenzione a favore di imprese rientranti, nel
campo di applicazione del decreto ministeriale in questione è stata
disposta allo scopo di salvaguardare le posizioni acquisite da quei
trasportatori che, per il fatto di operare già da tempo sul mercato
nazionale e/o internazionale, hanno già dato dimostrazione pratica
di possedere una adeguata conoscenza della normativa regolatrice
del settore e, quindi, di aver acquisito nello svolgimento dell'attività
di trasportatore un'esperienza teorica e pratica tale, da costituire
un valido surrogato della dimostrazione, nel modi indicati nell'art.
16, commi 3 e 4, del decreto ministeriale in questione, di quei
requisiti.
La mancata inclusione della idoneità morale tra
i requisiti di cui all'art. 19, comma 1 è dovuta alla convinzione
che tale requisito debba sempre e comunque permanere in capo all'impresa,
costituendone la prima ed imprescindibile qualità, da dimostrarsi
nei modi previsti dall'art. 16, comma 2 del D.M. n. 448/91 in qualsiasi
momento sia ritenuto necessario.
Per le imprese indicate al comma 1 dell'art. 19
citato, tale esonero ha effetto, relativamente all'esercizio delle
concessioni, autorizzazioni o licenze in loro possesso già alla
data di entrata in vigore della legge n. 428/90 e cioè dal 28 gennaio
1991, limitatamente ad un periodo di 5 anni, decorrenti dalla data
di entrata in vigore del D.M. n. 448/91 (2 marzo 1992).
Le imprese esonerate, all'atto di ulteriori ed eventuali
richieste di concessioni, autorizzazioni o licenze, nel periodo
compreso tra la data di entrata in vigore del predetto decreto ed
i successivi cinque anni, dovranno dimostrare tale loro condizione
mediante la presentazione all'autorità competente (Stato, Regione,
Comune) se diversa da quella che ha provveduto al rilascio del titolo
abilitante al trasporto già in loro possesso, di una copia di quest'ultimo
convalidata dall'autorità che lo ha rilasciato che ne certifichi
la validità attuale e la data di rilascio del titolo stesso, risalente
ad epoca anteriore a quella di entrata in vigore della legge n.
428/90.
Le imprese esonerate e solo per il periodo dei 5
anni, beneficiano dell'esonero, anche quando subiscono trasformazioni
societarie e cioè:
- da impresa individuale in società;
- da un tipo di organizzazione sociale ad un altro
(art. 2498 e segg. cod.civ.);
- società che si fondono tra loro, tanto nell'ipotesi
di compenetrazione di più società in una organizzazione nuova
quanto in quella dell'assorbimento di una organizzazione da parte
di un'altra già esistente (art. 2501 e segg. cod.civ.), purché
almeno una delle società che partecipano alla fusione sia intestataria,
a tal data, di concessioni, autorizzazione o licenze rilasciale
prima dell'entrata in vigore della legge n. 428/90.
Le imprese trasformatesi o partecipanti alla fusione,
devono necessariamente soddisfare il requisito dell'idoneità morale,
nei modi previsti dal combinato disposto degli artt. 4 e 16,
comma 2 del D.M. n. 448/91 e precisati al successivo paragrafo
5 della presente circolare, cui si rinvia.
Nei casi di trasformazione sopraspecificati e per
non oltre 5 anni dalla entrata in vigore del D.M. sopraindicato
dette imprese debbono, perpoter beneficiare dell'esonero
dalla dimostrazione dei requisiti di idoneità finanziaria e professionale,
indicare il nominativo di almeno una persona che svolga attività
di trasporto a livello direzionale, nell'ambito dell'impresa nuova
e che abbia svolto tale attività da almeno cinque anni precedenti
la data della trasformazione o fusione presso l'impresa vecchia,
in maniera permanente ed effettiva, in qualità di:
- titolare, amministratore o dipendente dell'impresa
individuale, nonché collaboratore familiare dell'impresa familiare;
- socio, amministratore o dipendente della società.
La dimostrazione di tale qualità deve essere fornita
nei modi indicati per ciascuna di esse ai punti successivi.
Le imprese esonerate ai sensi dell'art. 19, commi
1 e 3 del D.M. n. 448/91, rimangono assoggettate, al pari delle
altre imprese la verifica quinquennale di cui all'art. 17 del decreto
sopracitato, a partire dalla scadenza del quinquennio decorrente
dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

4) Requisiti per l'accesso alla professione
Le imprese rientranti nel campo di applicazione
del D.M. n. 448/91, così come individuate nel precedente paragrafo
1) della presente circolare, che intendono intraprendere l'esercizio,
a partire dalla data di entrata in vigore del predetto D.M., della
professione di trasportatore di viaggiatori su strada mediante autobus,
devono dimostrare di essere possesso dei requisiti di idoneità morale,
finanziaria e professionale, secondo le modalità indicate nei paragrafi
seguenti.
Il mancato permanere anche di uno solo dei predetti
requisiti, comporta la revoca, da parte dell'autorità competente,
del titolo abilitante al trasporto, ai sensi dell'art. 17 del decreto
ministeriale in questione, nei modi indicati nella presente circolare.

5) Requisito dell'idoneità morale
Con tale requisito, la presente normativa tende
a mettere in evidenza !'aspetto socio-economico ed etico della professione
di trasportatore, specie laddove tendo a penalizzare anche coloro
i quali hanno subito sanzioni nella specifica materia del trasporto,
anche con riferimento alle condizioni del personale aziendale.
Esso deve essere necessariamente posseduto non solo
al momento della richiesta volta ad ottenere il rilascio del titolo
abilitativo all'autotrasporto, ma anche nel corso del suo esercizio,
non ritenendosi ammissibile alcuna soluzione di continuità, sia
pure per brevi periodi di tempo, al suo possesso in capo all'impresa.
Tale requisito deve essere in particolare posseduto:
- quando si tratti di impresa individuale, dal
titolare di essa. nonché, in aggiunta, dalla persona ovvero dalle
persone da lui eventualmente designate che dirigono l'attività
di trasporto in maniera permanente ed effettiva in qualità di
amministratore o dipendente ovvero, qualora si tratti di impresa
familiare, (art. 230-bis cod.civ.), di collaboratore familiare;
- quando si tratti di società, da tutti i soci
per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per
le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori
per ogni altro tipo di società, prevista dal codice civile. Quando
l'amministrazione della società è affidata a più persone, il requisito
dell'idoneità morale deve essere posseduto da tutti coloro i quali
compongono il consiglio d'amministrazione o il comitato esecutivo,
qualora costituito qualora costituito ovvero l'amministratore
o dagli amministratori o delegati, qualora nominati;
- quando all'esercizio dell'impresa, individuate
o collettiva, o di un ramo di essa o di una o di una sede sia
proposto un istitore o un di lettore, il requisito dell'idoneità
morale deve essere posseduto, in aggiunta ai soggetti precedentemente
menzionati, anche da questi.
Il requisito in questione deve essere inoltre posseduto,
da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera
permanente ad effettiva, qualunque sia la qualifica rivestita.
In particolare, perché il requisito dell'idoneità
morale possa ritenersi soddisfatto, i soggetti indicati nell'art.
4, commi 3 e 4 del D.M. n. 448/91 e sopra menzionati, non devono:
- aver riportato una o più condanne irrevocabili
alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni
per delitti non colposi;
- aver riportato anche una sola condanna irrevocabile
a pena detentiva di qualsiasi durata per:
- delitti contro il patrimonio - artt. 624 - 649
c.p., così come modificati ed integrati dalla legge n, 689181,
art. 93 e segg.;
- delitti contro la fede pubblica - artt 453 -
498 c.p.;
- delitti contro l'ordine pubblico - artt. 414
- 421 c.p.;
- delitti contro l'industria ed il commercio -
arti. 513 - 518 c.p.;
- aver riportato anche una sola condanna con sentenza
irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della
legge n. 75/58, concernente l'abolizione della regolamentazione
della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione
altrui. In aggiunta ai casi appena citati, resta fermo che i soggetti
di cui altari. 1 9, commi 3 e 4 del decreto ministeriale in oggetto,
non devono aver riportato:
- condanna per delitto che importi la pena accessoria
della interdizione - artt.- 19 e 28 e segg. c.p., così come modificati
dalla legge n. 689/81, art. 118 e segg.;
- condanna per contravvenzione che importi la pena
accessoria della sospensione dall'esercizio della professione
o dagli uffici direttivi dette persone giuridiche e delle imprese
- artt. 19, 35 e 35-bis c.p. In entrambi i casi, il requisito
dell'idoneità morale non può ritenersi soddisfatto per l'intera
durata della pena accessoria.
Nel caso in cui la sentenza di condanna per i reati
di cui alle lettere a) - b) e o) abbia disposto la sospensione condizionale
della pena, il requisito dell'idoneità morale non è soddisfatto
prima che siano decorsi cinque anni dalla sua emissione, senza che
il condannalo commetta reato della stessa indole a incorra in altra
causa di revoca della sospensione accordata (artt. 163 - 168 c.p.).
Ai fini dell'accertamento relativo ai reati sopra
elencati, le imprese dovranno allegare, all'atto della prima richiesta
volta ad ottenere una concessione, autorizzazione o licenza abilitante
all'autotrasporto di viaggiatori su strada, il certificato generale
del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica
in data non anteriore a tre mesi, ai sensi dell'art. 688 c.p.p.
- aver riportato procedura di fallimento o essere
stati assoggettati a procedura fallimentare e dichiarati falliti
o ammessi al concordato fallimentare (ari. 124 e segg. R.D. n.
267/42) (3) o essere stati assoggettati a liquidazione coatta
amministrativa (art. I 94 e segg. L, F).
Lascia sussistere l'idoneità morale l'ammissione
alle altre procedure concorsuali concordato preventivo (art. 160
e segg. L.F.) ed amministrazione controllata (art. 187 e segg. L.F.).
Ai fini di tale accertamento, gli interessati dovranno
allegare un certificato del tribunale civile del circondario di
appartenenza, dal quale risulti di non aver in corso procedura fallimentare
né essere stato assoggettato a procedura fallimentare o di liquidazione
coatta ovvero che dimostri la intervenuta riabilitazione a norma
degli articoli 142 e segg. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- essere sottoposto con provvedimento esecutivo
ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa:
- sorveglianza speciale;
- divieto di soggiorno in uno o più comuni o province;
- obbligo di soggiorno nel comune di residenza
o dimora abituale.
In tutti i casi precedentemente elencati, il requisito
dell'idonea morale continua a non essere soddisfatto fino a quando
non sia intervenuta la riabilitazione, ai sensi dell'art. 178 e
segg. c.p. o altra misura di carattere amministrativo con efficacia
riabilitativa.
Tale requisito, qualora inizialmente posseduto,
viene meno nei casi previsti dall'art. 4 comma 2 del decreto ministeriale
in questione:
- quando apposite disposizioni di legge lo prevedono:
- quando l'interessato ha riportato una condanna
o è assoggettato ad una procedura ovvero è sottoposto ad un provvedimento
tra quelli indicati nell'art. 4, comma 1 lettera a) - b)
- o) - d) - e);
- quando agli interessati sono state infitte, in
via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle
regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di
lavoro della professione o l'attività di trasporto, con particolare
riguardo alle norme relative al periodo di guida e di riposo dei
conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale
e dei veicoli.
Il venir meno del requisito dell'idoneità morale
comporta la revoca del titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 17
dei D.M. n. 448191, secondo quanto si dirà in seguito

6) Requisito dell'idoneità finanziaria
Il requisito dell'idoneità finanziaria, è differente
dal requisito dell'idoneità tecnica prevista dalla legge n. 1822/39
per la dimostrazione del quale è sufficiente che l'impresa specifichi
la disponibilità o meno dei mezzi tecnici (in pratica, dei veicoli)
da utilizzare nell'esercizio del servizio.
Il decreto del Ministero dei trasporti n 448/91,
conformemente a quanto richiesto dalla normativa CEE, prevede che
l'impresa fornisca tulle le notizie che consentano all'autorità
competente di accertare il possesso, in capo alla prima, di risorse
finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la
buona gestione stessa. A tal fine l'autorità competente prenderà
in considerazione:
- i conti annuali dell'impresa, qualora questi
esistono;
- i fondi dell'impresa disponibili, comprese le
liquidità bancarie e la possibilità di scoperti e prestiti accordati,
da dimostrare con documentazioni bancarie a ciò idonee, da cui
risultino tutti i movimenti bancari dell'impresa;
- tutti gli elementi attivi dell'impresa, comprese
le proprietà mobili o immobili di cui l'impresa risulti intestataria
e mediante fa quale questa possa prestare idonea garanzia. A tal
fine l'impresa dovrà produrre idonea certificazione rilasciata
dagli uffici tenutari dei relativi pubblici registri o dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi della legge n. 15/68, dalla quale risulti
che sulle proprietà stesse non insistono diritti reali di garanzia,
pignoramenti, sequestri o altri provvedimenti a seguito dei quali
l'impresa non ne possa liberamente disporre:
- tutti i costi dell'impresa, compreso il prezzo
d'acquisto od i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti
ed installazioni;
- il capitale d'esercizio.
Il requisito dell'idoneità finanziaria deve ritenersi
soddisfatto qualora dall'accertamento compiuto su tali dati, risulti
una disponibilità dell'impresa di almeno 100 milioni di lire, intesa
quale cifra minima necessaria a garantire il corretto avviamento
e la buona gestione della stessa.
A tal fine, le imprese che intendono esercitare
la professione di trasportatore su strada di viaggiatori dovranno
allegare, all'atto della prima richiesta volta ad ottenere una concessione,
autorizzazione o licenza una relazione illustrativa di tutti gli
elementi di cui sopra, corredata della documentazione di cui ai
punti b) e o), aggiungendo la copia dell'ultimo bilancio depositato
presso gli uffici pubblici, qualora tenute a tale adempimento.
In alternativa alle ipotesi di cui sopra, il decreto ministeriale
prevede, in conformità alla normativa CEE, che l'impresa
possa avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, comma
3, presentando, quale prova sufficiente per la dimostrazione di
tale requisito, un attestato di affidamento bancario, rilasciato
da aziende od istituti di credito o da una società finanziaria
il cui capitale sociale non risulti essere inferiore a 5 miliardi
di lire. Tale attestato relativo ad un affidamento bancario per
la somma di lire I 00 milioni deve essere prodotto su carta intestata
dell'azienda o istituto di credito ovvero della società finanziaria,
secondo la forma di cui all'allegato A del D.M. n. "8191, che
si riporta nel fac simile n.
1.
Tale importo dovrà essere aumentato nella misura
di 5 milioni di lire per ogni veicolo, compreso il primo, da adibire
al servizio da svolgere. Nel caso in cui l'impresa svolga attività
per l'espletamento di una pluralità di servizi della medesima o
di diversa natura (pubblici di linea, noleggio con conducente),
l'aumento sopraddetto dovrà moltiplicarsi per il numero complessivo
di autobus facenti parte del parco rotabile dell'azienda ed adibiti
ai vari servizi di cui questa risulti essere titolare; conseguentemente
tale aumento non deve ritenersi necessario, qualora l'impresa acquisti
veicoli destinati a sostituire quelli obsoleti.
Tale aumento dovrà risultare da un'attestazione
integrativa o globalmente sostitutiva della prima, parimenti rilasciata
dagli enti di cui all'art. 5, comma 3, da prodursi prima della data
prevista per l'inizio del servizio per il quale l'autobus risulta
essere stato immatricolato.
Nella domanda volta ad ottenere la concessione,
autorizzazione o licenza, nonché in sede di verifica circa il permanere
dei requisiti in base ai quali l'impresa ha avuto l'accesso alla
professione di autotrasportatore di cui all'art. 17 del decreto
in questione, queste dovranno dichiarare espressamente che intendono
avvalersi della facoltà concessa dall'art. 5, comma 3.

7) Requisito della Idoneità professionale
La dimostrazione di tale requisito costituisce una
novità assoluta per l'ordinamento italiano, in materia di autotrasporto
viaggiatori su strada mediante autobus.
Il requisito dell'idoneità professionale deve essere
posseduto da colui o da coloro che dirigono permanentemente ed effettivamente
l'attività di trasporto dell'impresa, in particolare:
a) |
|
dal titolare dell'impresa
individuale o dalla persona ovvero dalle persone da lui designate
che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente
ed effettiva e che risultino regolarmente inserite nella struttura
dell'impresa in qualità di amministratore o dipendente.
Tale qualità deve essere dimostrata
|
|
a.1) |
per il titolare
mediante autocertificazione in tal senso predisposta ovvero
attraverso certificato rilasciato dalla Camera di Commercio,
sulla base dei dati risultanti dal registro delle imprese;
|
|
a.2) |
per gli amministratori
o dipendenti, mediante produzione dell'estratto in copia autentica
del libro matricola e del libro paga.
Qualora si tratti di impresa familiare (art.
230-bis cod.civ.) tale requisito deve essere posseduto dal
titolare o da una o più persone da lui designate per l'attività
di direzione dell'attività di trasporlo ed inserite nella
struttura dell'impresa in qualità di dipendente, da dimostrarsi
nel modo poc'anzi detto o di collaboratore familiare, da
dimostrarsi mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio
resa dal titolare dell'impresa stessa.
Qualora tra il titolare dell'impresa ed
uno o più soggetti sia stato stipulato un contratto di associazione
in partecipazione (artt. 2549 - cod.civ.) ovvero un contratto
a questo affine, il requisito dell'idoneità professionale
deve essere posseduto solo dal primo, eccezione fatta per
il caso che questi abbia designato l'associate alla direzione
dell'attività di trasporlo in maniera permanente ed effettiva:
ciò conformemente ai principi regolativi di tali istituti,
secondo i quali la gestione dell'impresa è di pertinenza
esclusiva dell'associante;
|
b) |
|
nel caso di esercizio
collettivo dell'impresa dalla persona o dalle persone che
dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed
effettiva, da dimostrarsi:
|
|
b.1) |
per i soci amministratori
di società in nome collettivo, per i soci accomandatari di
società in accomandita semplice, per gli amministratori di
ogni altro tipo di società mediante produzione di copia conforme
all'originale debitamente autenticata dell'atto costitutivo
o statuto societario o del verbale della seduta di nomina
ovvero mediante estratto in copia autentica dei libri sociali,
nonché attraverso altra certificazione equivalente (ad es.
certificato rilasciato dalla sezione commerciale del tribunale
nel cui circondario la società ha la propria sede);
|
|
b.2) |
per i dipendenti
a livello direzionale dell'impresa collettiva, mediante idonea
documentazione comprovante l'iscrizione agli istituti previdenziali
per l'intero periodo considerato; a tal fine si ritiene sufficiente
la produzione di un estratto in copia autentica del libro
matricola, e del libro paga, purché recanti la regolare vidimazione
da parte dell'istituto previdenziale con esclusione di qualsiasi
altro ente o ufficio. Qualora l'impresa, individuale o collettiva,
sia articolata in rami o sedi e alle stesse sia preposto un
istitore o un direttore, il requisito dell'idoneità professionale
dovrà essere posseduto anche da costoro, da dimostrarsi oltre
ai modi anzidetti mediante copia conforme all'originale debitamente
autenticata della procura istitoria o idonea certificazione
rilasciata dalla Camera di Commercio.
E' evidente che lo svolgimento della attività
direzionale in qualità di dipendente presso un'impresa esclude
la possibilità di svolgimento di analoga attività presso
ogni altra impresa operante anche in altri settori economici,
non consentendo il rispetto del requisito della direzione
"in maniera permanente ed effettiva",
L'impresa che rimanga priva di persone abilitale
addette alla direzione dell'attività di trasporto, dovrà
dimostrare entro sei mesi dalla data in cui si è verificata
la causa di estinzione del rapporto di lavoro - ad eccezione
dei casi previsti dall'art. 18 citato - di aver provveduto
alla sua sostituzione con una o più persone in possesso
del requisito di idoneità professionale, dandone comunicazione
nel modo di cui sopra; in mancanza, l'autorità a le autorità
che hanno provveduto al rilascio del titolo, procedono,
ciascuna per il titolo da essa stessa rilasciato, alla revoca
della concessione, autorizzazione o licenza abilitante all'autotrasporto,
in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17, comma 1,
del D.M. n. 448/91.
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8) Esame per il conseguimento dell'idoneità professionale
Il conseguimento dell'idoneità professionale è condizionato
al superamento di un esame, da sostenersi dinanzi alle commissioni
di cui all'art. 10 del D.M. n. 448/91 e vertente sulle materie che
figurano nell'elenco riportato in allegato alla Direttiva CEE n.
562/74 e riprodotte nel decreto ministeriale in questione, allegato
D.
Coloro che intendono sostenere l'esame di idoneità
professionale devono presentare domanda scritta alla Commissione
costituita presso l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. del capoluogo della
regione di residenza dell'interessato.
Detta domanda, da redigersi in un unico esemplare
su carta legale con firma autenticata in calce, ai sensi dell'art.
20 della legge 4.1.1968, n. 15, dove essere protocollata dal segretario
della commissione competente per territorio, essa deve contenere,
oltre alle generalità dei candidato ed alla indicazione del codice
fiscale, le seguenti dichiarazioni:
- di voler sostenere l'esame per i trasporti
- esclusivamente nazionali
- nazionali ed internazionali;
- di non aver sostenuto o, viceversa, di aver sostenuto
in precedenza altre prove di esame, con indicazione della relativa
data: in quest'ultimo caso il candidato non dovrà allegare alla
domanda la documentazione di cui appresso;
- di non essere inserito o di essere inserito nella
struttura di una impresa abilitata e con quali mansioni, salvo
quanto si dirà appresso;
- l'indirizzo presso il quale dovranno essere trasmesse
eventuali future comunicazioni.
La domanda dovrà essere corredata sempre dal certificato
di residenza nella Regione nel cui capoluogo viene presentala la
richiesta di sostenere l'esame; tale certificato può essere sostituito
da apposita dichiarazione in tal senso, resa a norma dell'art. 2
della legge 4.1.1968, n. 15.
In aggiunta alla predetta documentazione, il candidato
dovrà allegare alla domanda, a sua scelta, uno dei documenti indicati
nell'art. 9, comma 3 e cioè:
- attestato di frequenza ad uno dei corsi di formazione professionale
tenuti da organismi autorizzati dal Ministero dei Trasporti -
Direzione Generale M.C.T.C, conforme ai modelli di cui al fac-simile
n. 2 e fac-simile n.
3, da utilizzare secondo i casi;
- diploma di scuola media superiore o diploma di
laurea in originale o in copia conforme all'originale debitamente
autenticata;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla
quale risulti che il candidato abbia svolto per almeno un anno
attività direzionale della impresa e, quindi (art. 7 comma 2 D.M.
n. 448/91), inserito nella struttura della stessa in qualità di
titolare di ditta individuale, di socio amministratore di società
in nome collettiva. di socio accomandatario nelle società in accomandita
semplice, di amministratore negli altri tipi di società, ovvero
di dipendente a livello direzionale nell'impresa o anche di collaboratore
familiare nell'impresa familiare.
La dichiarazione sostitutiva suddetta deve essere
resa dal responsabile (legale rappresentante) di un'impresa che,
alla data della dichiarazione stessa, sia regolarmente già abilitata
all'esercizio della professione di autotrasportatore di viaggiatori
su strada, con l'indicazione chiara ed univoca delle mansioni svolte
dal candidato e tali da giustificare l'acquisizione di un'esperienza
pratica e teorica a livello direzionale dell'impresa, capace di
costituire un valido surrogato degli insegnamenti che avrebbe acquisito
a seguito della frequenza dello specifico corso di formazione professionale,
dalla quale il candidato viene, in tal modo, esentato.
Le Commissioni d'esame devono dare comunicazione
agli interessati della data delle prove d'esame cui sono chiamati
con lettera Raccomandata A.R. da inviare almeno 20 giorni prima
di ciascuna prova (art. 11 del D.M. n. 448/91).
A seguito del superamento del predetto esame, l'Ufficio Provinciale
M.C.T.C. del capoluogo di regione (art. 15, comma 1 D.M. n. 448/91)
in cui ha sede la commissione d'esame di cui all'art. 10, rilascia
all'interessato l'attestato di cui all'art. 6, conforme ai modelli
di cui all'ALLEGATO 4 E (Fac-simile
n. 4) ed ALLEGATO 5 F (Fac-simile
n. 5). Tale attestato dovrà essere esibito ogni qualvolta
si richiede una concessione, una autorizzazione o una licenza abilitante
all'autotrasporto di viaggiatori su strada, unitamente alla documentazione
dimostrativa del possesso, in capo all'azienda, dei requisiti di
idoneità morale e finanziaria.

9) Esenzione dall'esame di Idoneità professionale
1. - Esenzione riguardante coloro i quali alla data
del 2.3.1992 svolgono funzioni dirigenziali da non meno di 5 anni.
Sono esentati dal sostenere l'esame di idoneità
professionale coloro i quali dimostrino di possedere alla data di
entrata in vigore del D.M. n. 448/91 (2 marzo 1992) una esperienza
di almeno 5 anni, senza interruzione, con funzioni dirigenziali
in imprese di trasporto titolari, alla medesima data, di autorizzazioni,
concessioni di autolinee o licenze di noleggio con conducente mediante
autobus.
L'attestato deve essere conforme al modello riportato nel Fac-simile
n. 6.
La domanda di esenzione dall'esame e di rilascio
dell'attestato di idoneità professionale per trasporti nazionali
ed internazionali deve essere redatta in carta legale ed indirizzata
all'Ufficio Prov.le M.C.T.C. del capoluogo di Regione in cui e stabilita
la residenza del richiedente.
La suddetta domanda, completa delle generalità dell'interessato,
deve contenere la dichiarazione relativa alla residenza secondo
quanto previsto all'art. 2 della legge 4.1.1968, n. 15, qualora
non venga prodotto il relativo certificato.
Deve inoltre essere corredata dalla dichiarazione
sostitutiva di atto notorio resa dalla (o dalle) imprese presso
la quale il richiedente ha svolto la propria attività lavorativa
a livello direzionale per i cinque anni previsti.
In tale dichiarazione devono essere indicate le
autorizzazioni o concessioni nazionali ovvero internazionali o licenze
di noleggio in possesso dell'impresa stessa.
2.- Esenzione riguardante coloro i quali dopo il 2.3.1992 conseguono
una esperienza continuativa di almeno 5 anni.
Sono, inoltre, esentati dal sostenere l'esame di
idoneità professionale coloro i quali dimostrino di possedere un'esperienza
di almeno 5 anni, senza interruzione, con funzioni dirigenziali
di imprese di trasporta già abilitate, ovvero esonerate.
Giova precisare che per i predetti soggetti, l'esenzione
dall'esame vale soltanto per l'accesso alla professione di trasportatore
di viaggiatori su strada mediante autobus, nel medesimo settore
di attività (ad es. trasporti nazionali) svolta dall'impresa nell'ambito
della quale sono state svolte quelle funzioni; diversamente, coloro
che invece intendono esercitare la professione di trasportatore
di viaggiatori in un settore diverso (ad sa. internazionale), devono
presentare regolare domanda di partecipazione all'esame in questione.
In ogni caso, l'attività direzionale deve essere
stata svolta per almeno cinque anni consecutivi senza interruzione,
presso una o più imprese già abilitale all'esercizio della professione
di trasportatore di viaggiatori in ambito nazionale e/o internazionale,
purché i periodi lavorativi presso imprese diverse vengona svolti
senza soluzione di continuità, tenuto conto dei tempi tecnici normalmente
connessi al passaggio da un'impresa all'altra.
La domanda di rilascio dell'attestato, ai sensi
dell'art. 7, comma 3 del D.M. n. 448/91, deve essere redatta su
carta legale e con firma in calce debitamente autenticata, indirizzata
all'Ufficio Provinciale M.C.T.C. del capoluogo di regione nella
quale risultino residenti, allegando, in aggiunta alla documentazione
di cui appresso, certificato di residenza in bollo o, in alternativa,
dichiarazione in tal senso, resa ai sensi dell'art. 2 della legge
4.1.1968, n, 15.
Tale domanda, oltre alle generalità del richiedente
ed alla indicazione del codice fiscale, deve contenere la dichiarazione
di aver svolto in forma continua, funzioni dirigenziali per almeno
cinque anni presso una o più imprese, da citarsi specificatamente,
indicando se trattasi di impresa abilitata in ambito nazionale ovvero
nazionale ed internazionale e deve essere corredata dalla dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, resa dall'impresa o da ciascuna delle
imprese Presso cui quelle funzioni sono state svolte.
In tale dichiarazione l'impresa deve indicare le
concessioni, autorizzazioni o licenze di cui la stessa è titolare,
precisando la qualifica posseduta e le mansioni svolte dal richiedente,
da documentarsi mediante apposita certificazione atta a dimostrare
l'inserimento del richiedente nella struttura dell'impresa. In particolare,
tale dimostrazione viene data
- per i soci amministratori di società in nome
collettivo, per i soci accomandatari di soci in accomandita semplice,
per gli amministratori di ogni altro tipo di società, mediante
produzione di copia conforme all'originale debitamente autenticata
dell'atto costitutivo o statuto societario o del verbale della
seduta di nomina ovvero mediante estratto in copia autentica di
libri sociali, nonché attraverso altra certificazione equivalente
(ad es. certificato rilasciato dalla sezione commerciale del tribunale
nel cui circondario la società ha la propria sede);
- per i titolari di imprese individuali, mediante
autocertificazione in tal senso predisposta ovvero attraverso
certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, sulla base dei
dati risultanti dal registro delle imprese;
- per i dipendenti a livello direzionale dell'impresa
individuale o collettiva, mediante idonea documentazione comprovante
l'iscrizione agli istituti previdenziali per l'intero periodo
considerato; a tal fine si ritiene sufficiente la produzione di
un estratto in copia autentica del libro matricola e del libro
paga, purché recanti la regolare vidimazione da parte dell'istituto
previdenziale o di assicurazione obbligatoria con esclusione di
qualsiasi altro ente o ufficio;
- per i collaboratori di imprese familiari, mediante
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare dell'impresa
familiare da cui risulti l'inserimento a livello direzionale in
tale qualità del richiedente.
Qualora il richiedente abbia svolta nel passato
funzioni dirigenziali, ma al momento della presentazione della domanda
di rilascio dell'attestato di idoneità professionale non sia più
inserito nella struttura dell'impresa secondo le qualità in precedenza
elencate, l'impresa stessa deve fare espressa menzione nella predetta
dichiarazione sostitutiva della causa per la quale è venuto meno
il rapporto sociale, di dipendenza, di collaborazione familiare.
Nel caso in cui l'impresa presso la quale il richiedente
ha svolto funzioni dirigenziali di cui all'art. 7, comma 1 del D.M.
n. 448/91, non possa rendere la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, per qualunque motivo (cessazione dell'attività, scioglimento,
liquidazione, fallimento, ecc.), tale dichiarazione deve essere
resa direttamente dal richiedente l'esenzione, con l'indicazione:
- dell'impresa presso la quale ha esercitato la
propria attività, specificando la qualifica posseduta e le mansioni
svolte nell'ambito di questa;
- del periodo durante il quale ha esercitato in
forma continua funzioni dirigenziali;
- della causa per la quale l'impresa non è in grado
di rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, allegando
a tal fine idonea certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio
o dal tribunale civile del circondario di volta in volta competente.
Deve inoltre allegare la documentazione relativa
all'iscrizione previdenziale ed assicurativa per l'intero periodo.
Tutto quanto sopra detto serve per richiedere l'attestato di abilitazione
professionale in territorio nazionale, in quanto nel caso in cui
l'attestato sia richiesto anche per i trasporti internazionali è
necessario dare idonea dimostrazione che la o le imprese presso
le quali il richiedente era inserito hanno svolto nel periodo considerato
trasporti internazionali (concessioni di linee internazionali, servizi
occasionali svolti all'estero ecc.).
Resta inteso che non possono beneficiare dell'esenzione
dall'esame di idoneità professionale coloro che non sono già inseriti
nella struttura dell'impresa presso la quale hanno svolto in precedenza
funzioni dirigenziali a causa di licenziamento dovuto a gravi irregolarità
commesse o nei cui confronti sia stata fatta valere azione sociale
di responsabilità (artt. 2393 e 2409 cod.civ.) a responsabilità
penale per illeciti (delitti contravvenzioni) connessi allo svolgimento
delle proprie funzioni, tranne che non sia stato emesso decreto
di archiviazione, ovvero sentenza di non doversi procedere o di
assoluzione.
L'Ufficio Provinciale M.C.T.C. del capoluogo di
regione di residenza del richiedente l'attestato, entra trenta giorni
dal ricevimento della domanda e previa verifica della regolarità
della stessa e della documentazione ad essa allegata, può provvedere
a chiedere interlocutoriamente chiarimenti ed integrazioni, assegnando
un termine, trascorso il quale il silenzio dell'interessato equivale
a rinuncia a quanto inizialmente richiesto.
La verifica con esito positivo, comporta il rilascio da parte dell'Ufficio
Prov.le M.C.T.C- dell'attestato dell'idoneità professionale
per l'effettuazione di trasporti nazionali o nazionali ed internazionali,
conforme ai modelli di cui agli allegati B e C del D.M. n. 448/91
e riportati nel fac-simile
n. 7, a seconda che la loro esperienza sia maturata in imprese
che esercitino attività di trasporto a livello nazionale
ovvero nazionale ed internazionale.
L'attestato sarà rilasciato in un unico esemplare
originale di cui la seconda copia in originale deve rimanere agli
atti dell'Ufficio; su detto attestato deve essere apposta ed annullata
regolare marca da bollo, fornita dall'interessato medesimo, contestualmente
alla domanda tendente ad ottenere l'attestato stesso.
In caso di relazione della domanda l'Ufficio deve
darne comunicazione all'interessato mediante Raccomandata A.R. con
l'indicazione chiara ed univoca dei motivi del rigetto e con l'espressa
avvertenza che avverso il provvedimento di rigetto può essere proposto
ricorso gerarchico al Ministro dei trasporti entro il termine di
trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della Raccomandata
A.R.

10) Composizione delle Commissioni d'esame
Le Commissioni d'esame di idoneità professionale,
una per ciascuna regione, sono costituite nel modo indicato all'art.
1 0 del D.M. n. 448/91.
I competenti Uffici M.C.T.C. e le associazioni di
categoria sono invitati, con separata circolare, a fornire i nominativi
i tutti i componenti e relativi supplenti, ivi compreso quello di
segretaria della commissione.
Per la validità dell'esame è sufficiente e necessaria
la presenza della metà + 1 di tutti i componenti effettivi della
commissione o dei rispettivi supplenti.
Gli esami si svolgono con una frequenza almeno bimestrale,
nella sede che sarà indicata di volta in volta dal competente Ufficio
Provinciale M. C. T. C. nel capoluogo di regione ed a essi potranno
partecipare esclusivamente i candidati residenti nella regione medesima.
Il segretario di ciascuna commissione d'esame deve
provvedere alla convocazione di tutti i membri effettivi almeno
15 giorni prima di ogni seduta d'esame.
Qualora un componente effettivo fosse impossibilitato
a partecipare, deve darne immediata comunicazione alla segreteria
della commissione, al fine di consentire la convocazione del relativo
supplente.

11) Attività preliminare delle commissioni d'esame
Le domande pervenute alle competenti segreterie
devono essere valutate dalle commissioni d'esame al completo della
loro composizione.
L'elenco dei candidati ammessi, compilato dalla
segreteria della commissione e controfirmato dal Presidente, deve
essere esposto nei locali dell'Ufficio Provinciale M.C.T.C. del
capoluogo di Regione.
La segreteria deve comunicare agli ammessi, con
lettera Raccomandata A.R. inviata all'indirizzo indicato in domanda
dall'interessato, la data fissata per l'esame. La data di spedizione
della Raccomandata A. R. deve essere anteriore di almeno 20 giorni
rispetto al giorno fissato per l'esame.
La stessa segreteria deve comunicare agli esclusi
con la medesima procedura, i motivi della non ammissione, avverso
la quale può essere proposto ricorso gerarchico al Ministro dei
trasporti entro trenta giorni.

12) Modalità per lo svolgimento dell'esame
In attesa dell'attuazione di una elaborazione del
sistema d'esami mediante quiz, le Commissioni d'esame devono, prima
dell'inizio di ogni seduta d'esame predisporre le domande relative
ad ogni seduta, scegliendole nell'ambito delle materie specificate
nell'elenco di cui all'allegato D del D.M. n. 448/91.
Le domande devono esser almeno 2 per ogni gruppo
di materie per i trasporti nazionali ed almeno 8 per i trasporti
internazionali.
Le domande stesse devono essere diversificate nelle
varie sessioni d'esame e devono risultare di uguale difficoltà per
ogni candidato.
Le Commissioni devono valutare collegialmente l'esito
delle prove scritte.
Ciascuna Commissione d'esame al termine di ogni
sessione deve trasmettere il verbale - o estratto dello stesso -
contenente l'elenco dei candidati che hanno sostenuto l'esame, con
la corrispondente indicazione del superamento o meno dello stesso,
all'Ufficio Provinciale M.C.T.C. capoluogo di Regione.
Coloro che non hanno superato la prima prova d'esame
possono ripresentare la domanda - fatta salva nei termini di legge
la documentazione già prodotta in allegato alla prima domanda -
con le modalità previste dall'art. 14 del decreto in oggetto,
Detto Ufficio Provinciale M.C.T.C. provvede a rilasciare
all'interessato un attestato, in unico esemplare originale, nella
forma di cui ai fac-simili nn. 4 e 5, di cui la seconda copia in
originale deve rimanere agli atti dell'ufficio medesimo.
Su detto attestato deve essere apposta e annullata
regolare marca da bollo, fornita dall'interessato medesimo contestualmente
alla domanda, in carta legale, tendente ad ottenere l'attestato
di che trattasi.
Qualora l'interessato richieda successivamente un documento comprovante
l'avvenuto rilascio dell'attestato di capacità professionale,
deve essere rilasciato un certificato (fac-simile n. 8) debitamente firmato dal
Direttore dell'Ufficio Provinciale e regolarmente timbrato, consistente
in una dichiarazione conforme all'attestato originale già
consegnato al richiedente.
All'atto della prima domanda volta ad ottenere una
concessione, autorizzazione o licenza abilitante all'autotrasporto
viaggiatori su strada, l'impresa deve allegare l'attestato originale
di capacità professionale del designato o dei designati a dirigere
i maniera permanente ed effettiva l'attività di trasporto, unicamente
alla documentazione indicata nella presente circolare.

13) Dimostrazione dei requisiti per l'accesso
alla professione
Il possesso dei tre requisiti dell'idoneità morale,
finanziaria e professionale della impresa deve essere dimostrato
attraverso i certificati e le attestazioni come sopra descritti
all'autorità concedente che rilascia all'impresa il primo titolo
abilitativo all'autotrasporto.
L'impresa, nel termine perentorio di novanta giorni
decorrenti dalla data di inizio dell'attività deve presentare alla
autorità concedente i seguenti documenti:
- certificato in carta semplice di avvenuta denuncia
del personale dipendente con qualunque qualifica, anche dirigenziale,
agli enti assicuratori della previdenza sociale, della assistenza
malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro, dalla quale risulti
il numero di posizione del contribuente; in alternativa al suddetto
certificato l'impresa è ammessa a presentare, in originale o in
copia autentica, qualunque altro documento, anch'essa in carta
semplice, rilasciato dagli enti assicuratori dalla quale risulti
l'avvenuta denuncia del personale ed il numero di posizione del
contribuente: ad es. copia integrale, debitamente autenticata,
del libro matricola e del libro paga, recante la vidimazione degli
istituti previdenziali o d'assicurazione obbligatoria e la indicazione
del numero di posizione del contribuente;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa
dall'impresa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68, dalla
quale risulti il numero dei dipendenti, distinti tra impiegati
ed operai e che l'impresa è in regola con i relativi versamenti
contributivi.
All'atto di ulteriori successive richieste di concessioni,
autorizzazioni o licenze rivolte ad autorità diverse da quella che
ha provveduto al rilascio del primo titolo abilitativo al trasporto
di cui l'impresa risulta essere in possesso, la dimostrazione dei
requisiti può esser utilmente sostituita allegando alla domanda
una copia della concessione, autorizzazione o licenza, già posseduta
dall'impresa. a condizione che essa rechi un'attestazione, da parte
dell'autorità che ha provveduto al suo rilascio, che certifichi
che la stessa è in corso di validità e che nei confronti dell'impresa
non è stato adottato provvedimento di revoca, risoluzione o decadenza
del titolo inizialmente accordato, per qualunque causa prevista
dalla vigente normativa in materia, anche diversa dall'ipotesi prevista
dall'art. 17 del D.M. n. 448/91.
Nel caso in cui l'impresa risulti essere in possesso
di una pluralità di titoli della medesima o di altra natura, rilasciati
da autorità diverse da quella cui l'ulteriore richiesta viene presentata,
è sufficiente la produzione di uno solo di essi, purché recante
l'attestazione di cui sopra.
Nessuna dimostrazione deve essere invece fornita,
qualora l'ulteriore domanda venga rivolta alla medesima autorità
che ha provveduto ai rilascio di un titolo abilitante al trasporto
di cui l'impresa sia in quel momento in possesso ed avente validità
attuale.

14) Verifica e perdita dei requisiti
Il possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria
e professionale deve essere garantito non solo all'atto della prima
o di ulteriori successive richieste di concessioni, autorizzazioni
o licenze, ma anche nel corso del loro esercizio o senza soluzioni
di continuità.
A tale scopo è necessario che l'ente competente
al rilascio delle concessioni, autorizzazioni o licenze provveda
alla verifica di requisiti in base ai quali l'impresa ha avuto accesso
alla professione di trasportatore: il che può avvenire in tempi
e con modalità differenti.
Infatti l'autorità che ha provveduto al rilascio
della concessione, autorizzazione o licenza deve provvedere d'ufficio,
alla scadenza di ciascun quinquennio decorrente dalla data di rilascio
del titolo abilitante all'autotrasporto viaggiatori, a verificare
il permanere in capo dell'impresa dei requisiti di idoneità morale,
finanziaria e professionale, grazie ai quali la stessa ha avuto
accesso alla professione di trasportatore: ciò a condizione che
si tratti di titolo rilasciato in epoca successiva all'entrata in
vigore del D.M. n. 448/91 in caso contrario, vale quanto detto nel
paragrafo, dedicato alle imprese esonerate, ai sensi dell'art. 19,
dalla dimostrazione di tali requisiti.
Nel caso in cui l'impresa risulti essere in possesso
di una pluralità di titoli della medesima o di diversa natura, rilasciati
da autorità differenti, ciascuna di queste deve provvedere a quella
verifica, ogni cinque anni decorrenti dalla data del rilascio del
rispettivo titolo; viceversa, qualora l'impresa sia in possesso
di una pluralità di titoli rilasciati tutti dalla medesima autorità,
questa procede alla verifica alla scadenza di ciascun quinquennio,
decorrente dalla data di rilascio del primo titolo.
Circa le modalità della verifica quinquennale di
cui all'art. 17, comma 1 del decreto in oggetto, l'autorità competente
invita l'impresa, a mezzo lettera Raccomandata A.R., a produrre
i documenti indicati all'art. 16, commi 2 - 3 e 4 del D.M. n. 448/91,
assegnando un termine non superiore a 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione.
Ovviamente, nel caso in cui l'impresa sia titolare
di una pluralità di titoli rilasciati da autorità diverse, si ritiene
sufficiente che questa presenti all'autorità procedente alla verifica,
nel termine sopra indicato, copia del primo titolo abilitante al
trasporto in suo possesso, convalidata dal primo ente concedente
che ha proceduto effettivamente alla verifica e che quindi possa
certificare la validità attuale, purché tale convalida non sia di
data anteriore a tre mesi.
Comunque l'autorità che ha provveduto al rilascio
della concessione, autorizzazione o licenza può revocare in qualsiasi
momento, senza bisogno di attendere la verifica quinquennale, il
titolo inizialmente concesso, qualora accerti il venire meno in
capo all'impresa anche di uno solo dei 2 requisiti di idoneità morale
e finanziaria (ari. 17, comma 1 del D.M. n. 448/91).
Tale disposizione individua un meccanismo che consente,
in qualsiasi momento, di evitare che le imprese si sottraggano,
nell'intervallo tra ciascuna verifica quinquennale, ai propri obblighi
e doveri.
In particolare, qualora l'impresa sia incorsa in
infrazioni gravi e ripetute (art. 4, comma 2 lett. c), l'Ufficio
Provinciale M.C.T.C. che ha proceduto all'accertamento della violazione,
deve darne tempestiva comunicazione all'ente che ha provveduto al
rilascio del titolo, affinché questo, accertato il venir meno del
requisito dell'idoneità morale, proceda alla revoca della concessione,
autorizzazione o licenza inizialmente rilasciata.
Per quanto concerne le modalità della revoca, l'ente
concedente accertato in capo all'impresa il venire meno di uno dei
requisiti, dove darne tempestiva comunicazione all'impresa stessa,
mediante lettera Raccomandata A.R., con l'indicazione chiara ed
univoca dei motivi che l'hanno determinata.
In tali casi, la revoca ha effetto rispettivamente
dalla data dell'accertamento o verifica quinquennale.
Nei confronti di tale provvedimento sono esperibili,
gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali.

15) Proseguimento dell'attività In caso di morte
o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica della persona in possesso
del requisito di idoneità professionale
In merito al proseguimento provvisorio dell'attività
di trasportatore nei casi previsti dall'art. 18 delD.M.
n. 448191 si precisa quanto segue.
All'impresa individuale che risulti priva di un
gestore munito dell'idoneità professionale, a seguito del decesso
o della sopravvenuta incapacità fisica o legale del titolare, è
consentito l'esercizio provvisorio dell'attività rispettivamente
da parte degli eredi o dellegale rappresentante del primo
per il periodo di un anno, prorogabile di ulteriori 6 mesi in casi
particolari debitamente giustificati.
La continuazione provvisoria dell'attività di impresa
da parte degli eredi, conformemente alla loro qualità di successori
a titolo universale del defunto, si presume fino a prova contraria,
da ricollegarsi alla mera omissione di specifici comportamenti (rinuncia
all'eredità, dismissione del possesso dei beni ereditari, compimento
dell'inventario, dichiarazione con beneficio d'inventario), tali
da far presumere l'acquisto della qualità d'erede: ciò anche quando
chiamato all'eredità sia un soggetto minore degli anni 18, interdetto
o inabilitato, purché autorizzato alla continuazione dell'esercizio
di impresa commerciale; per il legale rappresentante del titolare
incapace fisicamente o legalmente, tale continuazione è ammessa
nei limiti dei poteri conferitigli.
Come abbiamo già precisato l'esercizio provvisorio
di durata annuale può essere prorogato una sola volta per un periodo
di sei mesi, qualora ricorrano gravi e comprovati motivi, non imputabili
ai soggetti che provvedono all'esercizio provvisorio dell'impresa
e valutabili caso per caso, per effetto dei quali l'impresa non
è ancora in grado di fornire la dimostrazione del possesso del requisito
d'idoneità professionale.
Qualora alla scadenza del termine annuale o di quello
prorogato, l'impresa non sia in grado di fornire tale dimostrazione,
ciascuna autorità che ha provveduto al rilascio delle concessioni,
autorizzazioni o licenze di cui l'impresa risulti essere in possesso,
provvede alla revoca del titolo a norma dell'art. 17 del D.M. n.
448/91 con le modalità previste dalla presente circolare a tale
proposito, nel paragrafo che precede.
Il comma 3 dell'arti. 18 consente che, nel caso
di decesso o sopravvenuta incapacità della persona designata alla
direzione dell'attività di trasporto dell'azienda in maniera
permanente ed effettiva, per effetto del quale l'impresa, individuale
o collettiva, si trovi sprovvista del requisito d'idoneità professionale,
all'esercizio provvisorio provveda per lo stesso periodo - prorogabile
per i medesimi motivi e per lo stesso periodo - un altro dirigente
anche se sprovvisto di quel titolo.
Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità del
titolare dell'impresa individuale o della persona designata allo
svolgimento di funzioni dirigenziali dell'attività di trasporto
dell'impresa individuale o collettiva, tali funzioni o comunque
l'esercizio dell'impresa possono essere assunte definitivamente,
senza bisogno di far luogo ad esercizio provvisorio, da una persona
che nell'ambito di questa abbia effettivamente svolto, pur in mancanza
del requisito d'idoneità professionale, funzioni di gestione o dirigenziali
per almeno cinque anni, nei modi, con le forme e nei limiti previsti
dall'art. 7 del D.M. n. 448/91.
In tutti i casi precedenti, coloro che provvedono
a garantire il proseguimento, devono in ogni caso fornire, nel più
breve tempo possibile e senza ritardi, la dimostrazione di essere
in possesso del requisito dell'idoneità morale, di cui ali art.
4 del decreto in oggetto, nei modi previsti dall'art. 16, comma
2 e riportati nel testo della presente circolare nella parte dedicata
a tale requisito: non è ammessa alcuna deroga a tale proposito.

16) Disposizione transitoria
Le imprese che sono divenute per la prima volta
titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze abilitanti all'autotrasporto
di viaggiatori nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore
della legge n. 428/90 (28.1.1991) e quella del D.M. n. 448/91 (2
marzo 1992) hanno diciotto mesi di tempo da quest'ultima data per
dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria
e professionale, nei modi indicati nella presente circolare.
Il mancato rispetto di tale termine rende applicabile
la procedura di cui altari. 17 del D.M. n. 448/91.
Si invitano tutti gli Enti ed associazioni in indirizzo
a voler dare la massima diffusione alla presente circolare.
IL DIRETTORE GENERALE
dr. Giorgio Berruti
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