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SERVIZI ALLA CIRCOLAZIONE: IMPIANTI CARBURANTE
REGIONE DEL VENETO
COMMISSIONE CONSULTIVA REGIONALE CARBURANTI
Prot. n. 7/98
Venezia, lì 14 maggio 1998
OGGETTO: Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n° 32
concernente la nazionalizzazione del sistema di distribuzione di
carburanti per autotrazione.
Con la pubblicazione nella G.U. n. 53 del 5 marzo 1998 del
Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione
del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo
4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" viene
a modificarsi radicalmente la filosofia amministrativa riguardante
la nazionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti sia
dal punto di vista istituzionale che da quello amministrativo vero
e proprio. Infatti il Decreto ha .attribuito ai Comuni tutte le
competenze in materia di impianti di distribuzione di carburanti
ad eccezione di quelle relative agli impianti autostradali di competenza
Regionale ai sensi dell'art. 105 lett. f) del D.Lgs. 31 marzo 1998,
n. 112. Alla Regione è stata, inoltre, data la competenza
ad emanare decreti di esecuzione della legge statale (art. 4) nonché
norme di indirizzo programmatico dell'intera materia (art 1).
Per quanto riguarda l'aspetto amministrativo è da sottolineare
il fatto che con l'entrata in vigore del citato D.Lgs. (20/3/1998)
viene abolito l'istituto della concessione che viene sostituito
dall'autorizzazione.
In riferimento all'autorità che deve emanare l'autorizzazione
va precisato che nel testo di legge vieneriportato il Sindaco quale
organo competente. Si ritiene invece che, in conformità con
gli Statuti comunali e la recente normativa di semplificazione e
divisione delle competenze (127/97 e 80/98), la parola Sindaco vada
letta Comune e pertanto l'autorità competente al rilascio
della citata autorizzazione possa essere individuata nel Dirigente
della struttura a ciò deputata.
Altre importanti novità contenute nella nuovanormativa statale
sono:
- l'introduzione dell'autocertificazione e perizia giurata in
sostituzione dei pareri dell'UTF, dei VV.FF.,dell'Ente proprietario
della strada, della Commissione edilizia integrata per i beni
ambientali, della Sovrintendenza per i beni Architettonici nonché
della Commissione Provinciale Carburanti;
- l'abolizione dell'obbligo di chiusura di impiantiesistenti perl'apertura
di nuovi, trasferimenti o potenziamento di quelli esistenti a
partire dall'1.1.2000 mentre fino a tale data rimane l'obbligo
della chiusura di impianti da un minimo di uno per i potenziamenti
adun massimo ditre per i nuovi impianti;
- l'individuazione da parte dei Comuni dei requisiti e delle caratteristiche
delle aree dove dovrebbero essere installati i nuovi impianti.
Pertanto a partire dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. (20.3.98)
l'installazione e l'esercizio degli impianti stradali di carburante
sono soggetti ad autorizzazione; la conversione da concessione in
autorizzazione è automatica e quindi il titolare della concessione
può proseguire l'attività dando comunicazione, entro
il 19/5/98, al Comune, Regione e UTF. La comunicazione deve contenere
tutti i dati identificativi della concessione e dell'impianto ivi
compreso il codice regionale; la mancanza della comunicazione si
configura quale esercizio abusivo dell'attività e quindi
sanzionabile.
Va precisato che in presenza di Piani regionali approvati prima
dell'entrata in vigore del nuovo D.Lgs. la normativa da applicare
subito è in parte quella statale ed in parte quella regionale
(l.r. 33/88; piani regionale e provinciale). ossia le nuove normativa
statali vanno applicate integralmente solo a partire dal 1 gennaio
2000.
Conseguentemente a partire dal 20 marzo 1998 e fino al 31 dicembre
1999 nel territorio della Regione del Veneto non trovano applicazione
per quanto riguarda le disposizioni di cui al p.c.r. 18 febbraio
1998, n. 3 "Piano regionale di nazionalizzazione della rete
di distribuzione di carburanti" pubblicato sul. B.U.R. n. 24
del 17 marzo 1998, le seguenti norme:
art. 7
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"superficie minima di servizio" in quanto incompatibile
con l'art. 2 del D.Lgs. 32/98 ora di competenza comunale;
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art. 11
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"nuove concessioni" commi 1 (primo e secondo allinea)
e 8 in quanto per l'installazione di nuovi impianti è
necessaria la rinuncia a tre impianti o a due con erogato
complessivo nell'ultimo anno superiore a 1.800.000 litri (art.
3 comma 1 D.Lgs. 32/98);
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art. 12
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"grandi direttrici di traffico" comma 3 lett. a)
e b) (vedi nota art. 11);
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art. 13
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"trasferimento volontario" comma 3 in quanto per
il trasferimento di un impianto su nuova posizione è
necessaria la rinuncia a tre impianti o a due con erogato
complessivo nell'ultimo anno superiore a 1.800.000 litri (art.
3 comma 1 D.Lgs. 32/98);
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art. 14
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"trasferimento obbligatorio" (vedi nota
art. 13); |
art. 15
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"rinnovo concessione" in quanto l'istituto del
rinnovo è di fatto abrogato dal comma 5 dell'art. 1
del D.Lgs. 32/98;
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art. 24
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"rilascio autorizzazione all'installazione
di un impianto ad uso privato" commi 2, 5 e 6 in quanto
in contrasto con l'art. 1 del D.Lgs. 32/98; . |
mentre, per quanto riguarda le disposizioni della l.r. 28 giugno
1988, n. 33 e sue successive modificazioni ed integrazioni (B.U.R.
n. 112 del 31/12/97), si precisa che non trovano applicazione le
seguenti norme:
art. 2/bis |
"fattispecie escluse" in quanto al Comune è
stata assegnata una competenza riguardante l'intera materia
senza alcuna limitazione;
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art. 4
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"competenze regionali" secondo comma lettere a),
b) e d); tali competenze sono state sostituite da norme di
indirizzo programmatico art. 1 comma 2 del D.Lgs. 32/98) e
da norme regolamentari (art. 4 del D.Lgs. 32/98);
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art. 5
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"competenze provinciali" comma 1 lettere a) ed
e);
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art. 6
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"competenze comunali" comma 1 lettere c), d),o),
ed u) in quanto in contrasto con l'art. 1 comma 1 e 5 del
D.Lgs. 32/98;
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art. 9
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"direttive alle province e ai comuni per
l'esercizio delle funzioni in materia di distributori di carburante"
comma 1 lett. a) del D.Lgs. 32/98; |
art. 10
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"contenuto dei piani provinciali di nazionalizzazione
della rete di distribuzione di carburante"; |
art. 11
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"adozione ed approvazione piani provinciali"; |
art. 12
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"proposte comunali per l'elaborazione dei piani provinciali";
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art. 13/bis
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rinnovi e nuove concessioni" in quanto per le nuove
concessioni si applica l'art. 3 comma 1 mentre l'istituto
del rinnovo è stato eliminato; conseguentemente i provvedimenti
autorizzativi non hanno alcuna scadenza. Resta comunque l'obbligo
di verifica sull'idoneità tecnica degli impianti ai
fini della sicurezza sanitaria ed ambientale, da effettuarsi
ogni 15 anni;
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art. 14
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"procedure" commi 1, 2, 3, 4, 9, 10, e 14 in quanto
sostituite dall art. 1 comma 2, 3 e 5 del D.Lgs. 32/98;
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art. 15
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"trasferimento della concessione" sostituito dall'art.
1 comma 4 del D.Lgs. 32/98;
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art. 15/bis
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"rapporto tra impianto e area di servizio"comma
3 (secondo periodo) e 4 in quanto non esiste più il
rinnovo;
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art.15/ter
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"capacità tecnico-organizzativa" in quanto
legata alla concessione che è stata sostituita dall'autorizzazione;
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art. 16
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"sospensione, decadenza erevoca della concessione "comma
6" in quanto legata alla concessione che è stata
sostituita dall'autorizzazione nonché il comma 7 in
quanto si applica l'art. 1 comma 5 del D.Lgs. 32/98;
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art. 28
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"compiti della commissione provinciale carburanti"
commi 1 (resta solo per pareri su orari e turni), 2 lett.
a) e 3 in quanto sostituiti dalla autocertificazione e dalla
perizia giurata (art. 1 comma 3 D.Lgs. 32/98);
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art. 30
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"compiti commissione regionale" comma 1 lett. b)
e c);
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Va precisato che nelle norme regionali di cui sopra la parola
"concessione" va sostituita dalla parola "autorizzazione"
e conseguentemente l'istituto del rinnovo della concessione è
stato abrogato.
Va precisato inoltre che:
- le domande in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore
del D.Lgs. 32/98 vanno esaminate ai sensi delle disposizioni in
essere al momento della presentazione della domanda stessa. Comunque
il provvedimento da emanare sarà un'autorizzazione e non
una concessione essendo quest'ultima abolita dall'entrata in vigore
del citato decreto (art. 1 comma 1);
- il termine del 31.12.96, entro cui deve essere stato acquistato
l'impianto da concentrare, va riferito alla data di acquisto della
proprietà delle attrezzature e non alla data dell'effettiva
voltura del decreto;
- la realizzazione di nuovi impianti va assentita purché
sia effettuata attraverso la rinuncia di tre impianti attivi e
funzionanti o regolarmente autorizzati alla sospensione, a condizione
che il richiedente sia titolare di almeno un impianto alla data
del 31.12.96 e che i restanti impianti siano stati acquisiti prima
dell'entrata in vigore del più volte citato D.Lgs. 32/98;
- le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai
fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate dalla
Commissione di cui all'art. 17 della l.r. 33/88 integrata da un
rappresentante dell'USL locale al momento del collaudo e comunque
non oltre 15 anni dalla precedente verifica;
- il nuovo impianto, come pure le parti modificate o potenziate,
deve essere aperto al pubblico, dopo il prescritto collaudo, entro
sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso
di comprovata necessità, pena la revoca dell'autorizzazione.

Passiamo - ora ad analizzare i diversi aspetti contenuti nel Decreto
legislativo:
COMPITI COMUNALI (art. 1 Comma 2)
Il comune deve verificare (anche attraverso la conferenza di servizi),
sulla base dei contenuti della documentazione pervenuta, se insufficiente
deve farla integrare, se la richiesta è conforme alle normative
urbanistiche (P.R.G. e delibera consiliare circa criteri, requisiti
e caratteristiche delle aree di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs.),
fiscali (l. 474/57 e 504/95), sanitarie (sicurezza dell'ambiente
di lavoro), ambientali (inquinamento), stradali (codice della strada),
beni paesaggistici, storici e artistici nonché alla programmazione
regionale (Piano Regionale Carburanti). Va sottolineato che il Comune
contemporaneamente all'autorizzazione deve rilasciare anche la concessione
edilizia, ove necessaria, e pertanto l'interessato deve inviare
due domande da trasmettere contemporaneamente, una al settore edilizia
ed una al settore commercio, con l'avvertenza che la richiesta di
ulteriore documentazione da parte di un settore comporta la sospensione
dei termini anche per l'altro, e pertanto è necessario che
i due settori interessati siano continuamente in contatto fra di
loro.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (art. 1 comma 3)
L'operatore esenta al Comune la richiesta, in carta legale, di
autorizzazione all'installazione di nuovo impianto o trasferimento,
modifica (ad eccezione di quelle di cui all'art. 3 lett. H) l.r.
33/88 per le quali è prevista la comunicazione) o potenziamento
di impianti esistenti con allegata una analitica AUTOCERTIFICAZIONE
corredata della documentazione prescritta dalla legge e di una PERIZIA
GIURATA, redatta da un tecnico competente per la sottoscrizione
del progetto iscritto all'Albo, attestante il rispetto delle prescrizioni
urbanistiche, fiscali, e di quelle concernenti la sicurezza ambientale
e stradale, la tutela dei beni storici e artistici nonché
delle norme di indirizzo programmatico delle Regioni. Va sottolineato
che la certificazione concernente la sicurezza sanitaria viene effettuata
dall'USL locale su formale richiesta dell'interessato. Il Comune
deve verificare la conformità dell'iniziativa alle norme
ed entro 90 giorni dalla richiesta rilasciare la prescritta autorizzazione.
Trascorso tale termine, senza che il Comune comunichi il proprio
diniego, la domanda si intende accolta con l'avvertenza che, qualora
sussistano ragioni di pubblico interesse, il Sindaco può
annullare l'assenso illegittimamente formatosi dando un termine
all'interessato entro il quale sanare i vizi. Va precisato che,
nel caso della necessità del controllo delle distanze, sarebbe
opportuno che il Comune trasmettesse, per conoscenza, copia della
domande ai Comuni contermini al fine di verificare l'esistenza di
analoghe iniziative prima del rilascio dell'autorizzazione. In caso
di compresenza di domande fra di loro incompatibili, anche in Comuni
diversi, si applicato i criteri di priorità previsti all'art.
11 commi 2 e 3 per nuovi impianti; all'art. 18 e 19 per il GPL o
METANO.
CONTENUTI DELLA DOMANDA
- generalità, domicilio, codice fiscale, data e numero
iscrizione Registro delle Imprese del richiedente;
- località ed estremi catastali del terreno su cui viene
installato o trasferito l'impianto;
- l'individuazione degli impianti da chiudere;
- descrizione del nuovo impianto o di quello modificato o potenziato
con riferimento ai carrburanti erogati, numero e tipo di erogatori,
numero e capacità dei singoli serbatoi e di eventuali altri
servizi presenti quali self-service, etc..
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
- documentazione tecnica dalla quale risulti la disposizione planimetrica
dell'impianto;
- l'atto dal quale risulti la disponibilità del terreno
(solo in caso di trasferimento o nuovo impianto);
- il nulla osta al trasferimento del Sindaco del Comune di provenienza
attestante le caratteristiche dell'impianto con indicata la destinazione
finale;
- documentazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti
soggettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31/3/98, n. 114 di riforma
del commercio (solo nel caso di nuovo impianto);
- documentazione, ove necessaria, dalla quale risulti l'erogato
degli impianti da chiudere (dichiarazione Commissione provinciale
o copie del riepilogo dell'erogato .annuo predisposto dal gestore
e trasmesso all'UTF);
- analitica AUTOCERTIFICAZIONE corredata da una PERIZIA GIURATA,
redatta da un tecnico iscritto all'Albo.
Sia l'autocertificazione che la perizia giurata devono attestare
che la richiesta in esame rispetta le prescrizioni urbanistiche,
fiscali, e quelle concernenti la sicurezza ambientale e stradale,
la tutela dei beni storici e artistici nonché le norme
di indirizzo programmatico delle Regioni e il rispetto dei criteri,
requisiti e caratteristiche delle aree determinati dal Comune
ai sensi dell'art. 2, primo comma del D.Lgs. 32/98. Va sottolineato
che la certificazione concernente la sicurezza sanitaria viene
effettuata esclusivamente dall'USL locale su formale richiesta
dell'interessato.
CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE
- l 'indicazione dei prodotti, il numero e tipo dei distributori
e la capacità dei singoli serbatoi;
- il divieto di porre in - esercizio l'impianto prima del prescritto
collaudo;
- il termine entro cui dovrà essere aperto l'impianto o
utilizzate le parti modificate o potenziate, che non dovrà
superare i sei mesi salvo proroga per comprovata necessità;
- l'obbligo del titolare dell'autorizzazione di provvedere alle
misure di sicurezza disposte dalle autorità competenti.
TRASFERIMENTO DELLA TITOLARIETA' (art. 1 comma 4)
Il trasferimento della titolarietà delle autorizzazioni
va comunicato dalle parti (comunicazione fatta dal cedente e sottoscritta
dal cessionario) al Comune, alla Regione, all'Ufficio Tecnico Erariale
e all'UTF entro 15 giorni dall'avvenuto trasferimento della proprietà
o della disponibilità dell'impianto, con allegata idonea
documentazione atta a dimostrare il passaggio della proprietà
o disponibilità dell'impianto e delle relative attrezzature
nonché, da parte del cessionario, la disponibilità
del terreno su cui insiste l'impianto ed il possesso dei requisiti
soggettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998. n. 114 di
riforma del commercio. In caso di trasferimento della titolarità
della autorizzazione di impianti inseriti nel "Registro provinciale
delle concessioni rinunciate finalizzate a future realizzazioni"
di cui all'art. 22 del citato Piano regionale carburanti, è
necessario dimostrare la sola disponibilità dell'autorizzazione.
COMUNICAZIONE PROSIEGUO ATTIVITA' (art. 1 comma 5)
La concessione è convertita di diritto in autorizzazione.
I titolari di concessioni possono continuare l'attività del
loro impianto previa comunicazione, in carta semplice, da farsi
entro il 19 maggio 1998 (60 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs.),
al Comune, Regione e UTF; la mancanza della comunicazione si configura
quale esercizio abusivo dell'attività e quindi sanzionabile.
COLLAUDI (art. 1 comma 5)
L'installazione, il trasferimento, la modifica e il potenziamento
di un distributore di carburante vanno sempre collaudati, (ad eccezione
dei casi di cui all'art. 14 commi 5 e 6 della l.r. 33/88 e sue successive
modificazioni ed integrazioni), dalla Commissione di Collaudo di
cui all'art. 17 della citata legge regionale, integrata da un rappresentante
dell'azienda sanitaria locale. Essendo stata eliminata la concessione
non esiste più neanche il rinnovo; resta però l'obbligo
delle verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini
della sicurezza sanitaria e ambientale che devono essere effettuate
su richiesta dell'interessato che dovrà pervenire almeno
sessanta giorni prima, al momento del collaudo e comunque non oltre
15 anni dalla precedente verifica dalla Commissione di cui all'art.
17 della l.r. 33/88, integrata dal rappresentante dell'USL locale.
Pertanto le domande di rinnovo di concessione in istruttoria devono
essere restituite al richiedente. I Comuni devono, quindi, integrare
la Commissione di Collaudo inserendo il rappresentante dell'azienda
sanitaria locale. Va sottolineata, la possibilità dell'utilizzo
dell'esercizio provvisorio previsto ai commi 6/bis, 6/ter e 6/quater
dell'art. 17 della più volte citata l.r. 33/88.
VERIFICHE (art. 1 comma 5)
Il Comune, entro il 30 giugno 1998, verifica lo stato degli impianti
circa la loro incompatibilità sotto l'aspetto urbanistico,
ambientale (inquinamento), del traffico, della viabilità,
dei beni storici ed artistici e della programmazione regionale.
Di tale verifica viene data comunicazione all'interessato e trasmessa
alla Regione, all'UTF, ai Ministeri dell'Industria e dell'Ambiente.
Il Comune può non fare le verifiche limitatamente, ai casi
di trasferimenti, chiusure e rilocalizzazioni e confermare quanto
contenuto nei provvedimenti emanati a seguito dell'applicazione
del Piano provinciale carburanti, e già comunicati ai titolari
degli impianti; le verifiche devono essere sempre effettuate sugli
impianti che i citati Piani hanno previsto di confermare o di adeguare.
Restano esclusi dalle verifiche anche gli impianti inseriti dal
titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di cui all'art.
3 comma 2 del D.Lgs. o inserite nella Banca decreti di cui all'art.
3 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. e all'art. 22 del Piano regionale
carburanti (p.c.r. 3/98). Nel comunicare all'interessato l'esito
della verifica il Comune deve evidenziare le anomalie riscontrate,
indicare le possibili soluzioni 0, eventualmente, ordinare la chiusura
dell'impianto entro un periodo non superiore ai 18 mesi nei comuni
capoluogo di provincia e ai 24 nei restanti comuni. I comuni, in
caso di rischio sanitario od ambientale, possono ridurre tale periodo.
I titolari non a norma devono presentare, entro 30 giorni dalla
comunicazione comunale, un programma di adeguamento alla vigente
normativa o di chiusura e smantellamento, da effettuarsi entro il
periodo citato, salvo diversa disposizione comunale. Comunque il
mancato rispetto o la inadeguatezza alle disposizioni del Comune
comporta la revoca delle relative autorizzazioni. I Comuni, nei
provvedimenti che portano alla chiusura dell'impianto, devono prevedere
il ripristino delle aree. Va precisato, inoltre, che il Sindaco
può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un
impianto, anche se incompatibile, purchè sia l'unico impianto
esistente nel Comune (art. 3 comma 4).
DIRETTIVE COMUNALI SU CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE
DELLE AREE PER IMPIANTI DI CARBURANTI (Art. 2 comma 1)
Entro il 18 giugno 1998, (90 giorni dall'entrata in vigore del
D.Lgs.) il Comune individua criteri, requisiti e caratteristiche
delle aree sulle quali possono svolgere la propria attività
gli impianti stradali di carburanti (la delibera consiliare può
costituire adozione di variante del P.R.G.) dettando le norme da
applicare in dette aree, comprese quelle sulle superfici edificabili.
il provvedimento comunale stabilisce la superficie minima del lotto
(è auspicabile che i Comuni adottino quella prevista all'art.
7 del Piano regionale), le attività insediabili (con particolare
riferimento all'art. 23 del Piano regionale), la superfici edificabile
(minima e massima), i vari tipi di fabbricati ammissibili. La deliberazione
conciliare potrebbe contenere la procedura per il rilascio della
concessione edilizia nonché tutta la documentazione necessaria.
Il Comune, entro il 20 marzo 1999, individua, all'interno delle
fasce di rispetto, le destinazioni d'uso compatibili con l'installazione
degli impianti di carburante (art. 2 comma 3).
I Comuni debbono, inoltre, fissare criteri per le assegnazioni di
aree pubbliche da destinare all'installazione di impianti stradali
di carburanti a cui si deve provvedere attraverso pubblicazione
di bandi pubblici.
NUOVE AUTORIZZAZIONI - TRASFERIMENTI POTENZIAMENTI (Art. 3 comma
1)
Fino al 31/12/99 per ottenere l'autorizzazione all'installazione
o al trasferimento di un impianto stradale di carburante è
necessario la chiusura di tre impianti senza limiti di erogato o
di due con erogato superiore a 1.800.000 litri di cui il richiedente
sia titolare prima del 31/12/96. Il termine del 31.12.96 va riferito
alla data di acquisto della proprietà delle attrezzature
e non alla data dell'effettiva voltura del decreto. Va precisato
che, al fine di evitare disparità di trattamento, l'installazione
o il trasferimento di un impianto stradale di carburante va assentita
a favore dei richiedenti che siano titolari di almeno un impianto
alla data del 31.12.96 e che i restanti impianti siano stati acquisiti
prima dell'entrata in vigore del più volte citato D.Lgs.
32/98. Per i potenziamenti o l'installazione di apparecchiatura
self-service pre-pagamento è possibile utilizzare impianti
attivi e funzionanti o, se in sospensiva, regolarmente autorizzati
di cui il richiedente sia diventato proprietario anche successivamente
al 20/3/98. Va precisato che per tali operazioni possono essere
utilizzati impianti inseriti nel "Registro provinciale delle
concessioni rinunciate finalizzate a future realizzazioni"
di cui all'art. 22 del citato Piano regionale carburanti. Per gli
impianti utilizzati è necessario acquisire il nulla-osta
al trasferimento del Sindaco del Comune di origine. Qualora il Sindaco
neghi il nulla-osta per motivi diversi da quelli previsti all'art.
11 comma 6 del Piano regionale l'interessato può allegare
alla domanda tale dichiarazione e inserire nell'autocertificazione
e nella perizia giurata una attestazione dalla quale risulti la
sussistenza dei requisiti per il trasferimento.
Per l'installazione di nuovi impianti si possono utilizzare gli
impianti inseriti nei programmi volontari o quelli inseriti nei
programmi presentati a seguito delle verifiche comunali di cui all'art.
1 comma 5 del D.Lgs. 32/98 (art. 3 comma 3).
PROGRAMMI VOLONTARI (Art. 3 comma 2)
I titolari di impianti non in regola con la normativa urbanistica,
la tutela dell'ambiente, del traffico, della sicurezza stradale,
dei beni storici e architettonici nonché in contrasto con
le disposizioni regionali e comunali di presentare al Comune, alla
Regione e al Ministero dell'Industria, entro 60 giorni dall'entrata
in vigore del D.Lgs., possono presentare un proprio programma di
chiusura e di smantellamento da effettuarsi nei successivi 18 o
24 mesi a seconda che si tratti di comune capoluogo o meno. Per
i programmi relativi all'adeguamento il titolare deve aspettare
comunque l'esito della verifica comunale.
IMPIANTI AD USO PRIVATO (art. 3 comma 10)
Per autorizzare l'installazione di impianti ad uso privato è
necessario che la domanda sia in conformità alle prescrizioni
urbanistiche, fiscali, e di quelle concernenti la sicurezza sanitaria,
ambientale, la tutela dei beni storici e artistici e paesaggistici,
nonché alle norme di cui agli artt. 24 (commi 1, 3 e 4) e
25 del Piano regionale carburanti. Va precisato che la domanda deve
essere corredata oltre che dalla documentazione di legge (relazione
tecnica, planimetria e l'iscrizione al Registro delle Imprese) anche
della AUTOCERTIFICAZIONE con allegata PERIZIA GIURATA che garantiscono
la conformità della domanda alle prescrizioni di cui sopra,
con la precisazione che a lavori ultimati l'impianto deve essere
collaudato. Va ricordato che anche per tali impianti è obbligatoria
la verifica quindicennale relativamente all'idoneità tecnica
delle attrezzature ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale
cone pure, se. necessaria, deve essere emanata contemporaneamente
all'autorizzazione la concessione edilizia.
Limitatamente ai casi di cui al secondo comma dell'art. 55 della
l.r. 3 febbraio 1998, n. 3 il Comune, entro il 22 maggio 1998, può
accogliere la domanda a sanatoria presentata dai proprietari di
impianti in attività senza la prescritta autorizzazione,
dando al richiedente un congruo periodo di tempo necessario per
completare tale domanda con la documentazione richiesta dal nuovo
D.Lgs.
I titolari di impianti regolarmente in esercizio (impiantiautorizzati),
all'entrata in vigore del D.Lgs., devono adeguare i propri impianti
alla nuova normativa entro il 31/12/98.
SCADENZE
Si rende infine necessario richiamare l'attenzione sulla tempistica
prevista per gli adempimenti sia da parte delle amministrazioni
comunali che degli operatori:
- entro il 18 giugno 1998, (90 giorni dall'entrata in vigore del
D.Lgs.) il Comune individua criteri, requisiti e caratteristiche
delle aree sulle quali possono svolgere la propria attività
gli impianti stradali di carburante (delibera comunale può
costituire adozione di variante del P.R.G.) dettando le norme
da applicare in dette aree comprese quelle sulle superfici edificabili;
- entro il 30 giugno 1998, il Comune verifica lo stato degli impianti
circa la loro incompatibilità sotto l'aspetto urbanistico,
ambientale, del traffico, della viabilità, dei beni storici
ed artistici e della programmazione regionale. Di tale verifica
viene data comunicazione all'interessato e trasmessa alla Regione,
all'UTF, ai Ministeri dell'Industria e dell'Ambiente;
- entro il 20 marzo 1999, il Comune individua le destinazioni
d'uso compatibili con l'installazione degli impianti di carburante
all'interno delle fasce di rispetto;
- il Comune entro 90 giorni (silenzio assenso) dalla richiesta,
rilascia l'autorizzazione all'installazione di un impianto di
distribuzione carburantepreviaverifica della conformità
urbanistica (P.R.G.), fiscale (norme fiscali), sanitaria (sicurezza
del lavoro), ambientale (inquinamento), stradale (codice della
strada), beni ambientali, storici e artistici nonché la
programmazione regionale (Piano Regionale Carburanti);
- entro il 19 I maggio 1998, il titolare delle concessioni in
essere all'entrata in vigore del DLgs. trasmette al Comune, Regione
e all'UTF la comunicazione di prosieguo della attività
dell'impianto;
- entro il 19 maggio 1998, il titolare di concessioni incompatibili
con l'urbanistica, ambiente, traffico e dei beni storici, ambientali
e architettonici e con le disposizioni programmatiche della Regione
può trasmettere al Comune, alla Regione e al Ministero
dell'Industria un piano volontario di chiusura e smantellamento;
- entro il 31 dicembre 1998 tutti gli impianti ad uso privato,
regolarmente in esercizio all'entrata in vigore del D.Lgs., devono
conformarsi alle normative urbanistiche (PRG), sanitarie (sicurezza
dell'ambiente di lavoro), ambientali (inquinamento), fiscali,
beni storici, artistici e paesaggistici;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della verifica comunale
(art. 1 comma 5) il titolare dell'autorizzazione deve presentare
il proprio programma di conformità.
Distinti saluti
IL PRESIDENTE
Floriano Pra
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