SERVIZI ALLA CIRCOLAZIONE: IMPIANTI CARBURANTE
Testo aggiornato della legge regionale 28 giugno
1988, n. 33 "Norme per la razionalizzazione della rete distributiva
di carburanti"
Il presente elaborato, redatto dal direttore,
non costituisce testo ufficiale della legge regionale, per il
quale si rinvia ai rispettivi fascicoli del Bollettino ufficiale
della Regione in cui sono stati pubblicati il testo originario
e le sue successive modificazioni.
Pertanto, stante la natura meramente informativa
dell'elaborato medesimo, si declina da ogni responsabilità
conseguentemente da eventuali errori in esso contenuti o che potessero
derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.
Il presente documento è comprensivo del
testo della l.r. 28 giugno 1988, n. 33 (Bur 28 giugno 1988, n.
33) e delle modifiche apportate dalle seguenti leggi regionali:
- 16 gennaio 1990, n. 4 (Bur 18 gennaio 1990, n. 4)
- 8 gennaio 1991, n. 2 (Bur 11 gennaio 1991, n. 3)
- 10 giugno 1991, n. 12 (Bur 11 giugno 1991, n. 52)
- settembre 1997, n. 34 (Bur 9 settembre 1997, n. 73)
Per comodità del lettore e per facilitare
la ricerca, il testo aggiornato della legge regionale 28 giugno
1988, n. 33, viene pubblicato completo dei seguenti elaborati:
- Indice degli articoli;
- Articoli;
- Note alla legge regionale;
INDICE
LEGGE REGIONALE 28 giugno 1988, n. 33 (1)
(2)
Norme per la razionalizzazione della rete distributiva
di carburanti.
Art. 1
Oggetto
1. In attuazione di quanto previsto dalla lettera
a) dell'articolo 52 e dalle lettere d) e f) dell'articolo 54 del
Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
la presente legge detta i principi e i criteri fondamentali per
la ristrutturazione e la razionalizzazione della rete degli impianti
stradali di carburanti liquidi e gassosi per autotrazione nonchè
la normativa relativa agli impianti per natanti e quelli ad uso
privato (2).
2. La presente legge fissa, inoltre, le linee generali
di indirizzo e le funzioni di competenza della Regione, delle province
e dei comuni, nonchè quelle sub-delegate.
Art. 2
Finalità
1. Per la razionalizzazione e la ristrutturazione
della rete degli impianti stradali di carburanti sono fissati i
seguenti obiettivi:
a) miglioramento del servizio di erogazione con
una dislocazione razionale degli impianti, anche ai fini dello
sviluppo commerciale, turistico, industriale, sul territorio della
Regione;
b) l'eliminazione degli impianti a scarsa redditività;
c) trasferimento degli impianti incompatibili
con il recupero e la salvaguardia dei beni storici e ambientali,
nonchè per la decongestione e snellimento del traffico
nei centri urbani.
Art. 2/bis (3)
Fattispecie escluse
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano
nel caso di:
- impianti di carburanti situati sulle autostrade, sui raccordi
e sulle tangenziali classificate come autostrade con provvedimento
del Ministro dei lavori pubblici;
- trasferimenti della titolarità delle concessioni riguardanti
tutti gli impianti di proprietà del richiedente, sempre
che siano ubicati in due o più Regioni;
- impianti avio per uso privato, gli mpianti per natanti per uso
privato nonchè gli impianti per uso privato utilizzati
esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni
pubbliche;
- distributori di carburante di gasolio ubicati all'interno di
stabilimenti per la lavorazione di oli minerali o di depositi
commerciali di prodotti petroliferi soggetti a concessione o ad
autorizzazione della Amministrazione statale purché siano
destinati esclusivamente al rifornimento degli automezzi dell'impresa;
- contenitori-distributori mobili di gasolio ad uso privato installati
all'interno di aziende agricole e cave utilizzati esclusivamente
per il rifornimento delle macchine e degli automezzi dell'impresa;
- distributori industriali usati esclusivamente per banchi prova
motori o per altre attività dirette alla produzione.
Art. 3
Definizione degli oggetti della legge
1. Agli effetti della presente legge si intendono
per:
A) rete:
l'insieme dei punti di vendita eroganti benzina
normale e super, gasolio, gas di petrolio liquefatto e metano, a
esclusione degli impianti situati sulla rete autostradale e sui
raccordi autostradali, degli impianti a uso privato e degli impianti
a uso natanti da diporto;
A BIS) carburanti (4):
i vari tipi di prodotti petroliferi suddivisi nelle
seguenti categorie:
- la benzina con piombo, la benzina senza piombo, le miscele di
benzine e olio lubrificante;
- IL Gasolio per autotrazione;
- i gas di petrolio liquefatti per autotrazione (GPL);
- il gas metano per autotrazione;
- ogni altro carburante per autotrazione conforme al requisiti
tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione
tecnica di unificazione nell'autoveicolo (CUNA) approvate dal
Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;
B) impianto stradale di carburante (5):
il complesso commerciale unitario costituito da
uno o più apparecchi di erogazione del carburante e dei prodotti
erogabili con le relative attrezzature e accessori;
C) le tipologie di impianto (6):
i vari tipi di impianto costituenti la rete e convenzionalmente
classificati nel modo seguente:
1) stazione di servizio: costituita da uno o
più apparecchi a semplice o multipla erogazione di carburante
con relativi serbatoi e comprendente attrezzature per lavaggio
e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo; fornita, inoltre,
di servizi igienici per il pubblico ed eventualmente di altri
servizi accessori;
2) stazione di rifornimento: costituita da uno
o più apparecchi a semplice o multipla erogazione di carburante
con relativi serbatoi che dispone, oltre che di servizi igienici,
anche di attrezzature per servizi accessori vari, esclusi locali
per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo;
3) chiosco: costituito da uno o più apparecchi
a semplice o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi,
ed eventualmente da locali adibiti al ricovero e servizi igienici
del personale nonchè all'esposizione di lubrificanti o
di altri prodotti e accessori per autoveicoli;
4) punto isolato: costituito da uno o più
apparecchi a semplice o multipla erogazione di carburante con
relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura
sussidiaria;
C BIS) impianto ad uso privato (7):
un autonomo complesso unitario costituito da
uno o più apparecchi fissi di erogazione di carburante
per autotrazione con le relative attrezzature ed accessori stabilmente
installato all'interno di aziende industriali e/o commerciali
nonchè all'interno di cantieri o di magazzini di proprietà
di imprese private o consorzi e/o cooperative di autotrasportatori
ed utilizzate per il rifornimento esclusivo degli automezzi di
proprietà delle imprese stesse. Nel caso di cooperative
o consorzi di autotrasportatori sono considerati automezzi dell'impresa
anche quelli dei soci, con esclusione degli automezzi adibiti
ad uso personale. Si considerano inoltre impianti ad uso privato
quelli situati all'interno di aree di pertinenza delle pubbliche
amministrazioni non statali ad uso esclusivo dei mezzi delle stesse;
D) Erogatore:
l'insieme di attrezzature che realizzano il trasferimento
del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo,
misurando contemporaneamente i volumi e/o le qualità trasferiti.
Esso è composto da:
1) una pompa o un sistema di adduzione;
2) un contatore o un misuratore;
3) una pistola o una valvola di intercettazione;
4) tubazioni che li connettono;
- Colonnina:
l'apparecchiatura contenente uno o più
erogatori;
- Self-service pre-payment:
il complesso di apparecchiature, a moneta e/o
a lettura ottica, per l'erogazione automatica del carburante senza
l'assistenza di apposito personale;
- Self-service post-payment:
il complesso di apparecchiature usate direttamente
dall'utente con il relativo pagamento ad apposito incaricato;
- modifica dell'impianto (8) (9):
1) la sostituzione di distributori a semplice e/o
doppia erogazione con altri con doppia e/o multipla erogazione e
viceversa, per prodotti già autorizzati;
2) diminuzione del numero di colonnine per prodotti
già autorizzati;
3) l'installazione di nuovi serbatoi per prodotti
già autorizzati o la sostituzione con altri di maggiore capacità;
4) l'inserimento dell'olio lubrificante o l'aumento
della capacità di stoccaggio;
5) erogazione di benzina senza piombo mediante
strutture già installate per l'erogazione di altre benzine;
6) cambio di destinazione degli erogatori e dei
serbatoi nell'ambito dei prodotti già autorizzati;
7) l'installazione di un miscelatore tra prodotti
già autorizzati nonchè la sostituzione dei miscelatori
manuali con altri elettrici o elettronici e/o carrellati;
8) l'installazione di apparecchiature self-service
post pagamento nonchè di apparecchi accettatori di carta
di credito;
9) estensione delle esistenti apparecchiature self-service
pre pagamento ad altri prodotti già autorizzati;
10) la variazione dell'assetto o della posizione
degli organi di convogliamento e di intercettazione di prodotti
fra serbatoi ed erogatori;
I) Potenziamento dell'impianto:
1 ) un aumento delle colonnine;
2) un aumento dei prodotti erogabili;
3) la sostituzione di un prodotto con uno non
autorizzato precedentemente;
- trasferimento dell'impianto (10):
lo spostamento di un impianto dal luogo in cui
si trova in un altro nell'ambito dello stesso comune;
- Trasferimento della titolarità della concessione:
la voltura della concessione da un soggetto a
un altro;
- Concentrazione:
la realizzazione di un impianto mediante utilizzazione
delle concessioni relative a due o più impianti esistenti
e in esercizio nell'ambito dello stesso comune o comuni diversi
nell'ambito della regione, sia che vengano utilizzate per la realizzazione
di un nuovo impianto su uno esistente, sia che prevedano la realizzazione
di un nuovo impianto su una nuova area. In quest'ultimo caso è
necessario che almeno uno degli impianti da concentrare sia installato
in uno dei comuni della provincia dove avviene la concentrazione;
- Incompatibilità tra impianto e territorio:
la situazione di contrasto con il sito di localizzazione
è determinata:
1) da intralcio al traffico, quando, nel tratto
di sede stradale prospiciente l'impianto, indipendentemente dal
fatto che su di esso la circolazione avvenga in un senso o nei
due sensi di marcia e qualunque sia l'ampiezza dalla sede stradale
stessa, l'effettuazione del rifornimento di carburante comporta
l'arresto sulla propria sede o la deviazione dalla propria sede
di movimento di una linea di flusso del traffico stesso; ovvero
quando nel tratto di strada prospiciente l'impianto vi sia un
semaforo, un incrocio, una curva o un dosso;
2) da necessità di salvaguardia del patrimonio
storico-ambientale qualora le strutture dell'impianto impediscano
la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, architettonico,
urbanistico e ambientale o costituiscano, comunque, elemento di
sovrapposizione e/o interferenza nell'unità ambientale
di un particolare aggregato urbano o di zona di pregio ambientale;
- Ragioni di utilità pubblica:
l'interesse pubblico che giustifica la presenza
di un impianto su un determinato territorio per almeno una delle
seguenti condizioni:
1) quando il più vicino impianto si collochi
ad una distanza superiore a 5 km dal punto in cui si trova l'impianto
che si intende chiudere (11);
2) quando l'impianto serve a garantire il numero
minimo da determinarsi per ciascun comune con il piano regionale
di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti;
- Indice di elasticità:
il rapporto tra la capacità di erogazione
della rete e la quantità di prodotti erogati.
Art. 4
Competenze regionali
1. Il Consiglio regionale approva il piano regionale
di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburante.
2. La Giunta regionale:
a) approva i piani provinciali di razionalizzazione
della rete degli impianti stradali di carburante;
b) emana, sentita la Commissione consiliare competente,
le direttive e i criteri per l'esercizio da parte dei comuni delle
funzioni amministrative in materia di distributori di carburante
sub-delegate, nonchè di quelle attribuite dalla lettera
f) dell'articolo 54 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616;
c) predispone i criteri regionali in materia
di orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione
di carburante;
d) vigila sullo svolgimento delle funzioni sub-delegate
ai comuni e alle province;
e) predispone la relazione annuale circa lo stato
di razionalizzazione della rete degli impianti stradali di carburante
da inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
previsto al punto 16) del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 luglio 1978 e successive modificazioni e integrazioni;
f) nomina la Commissione consultiva regionale carburanti.
Art. 5
Competenze provinciali
1. Ai sensi dell'articolo 7 del d.p.r. 24 luglio
1977 n. 616 e in conformità al piano regionale di cui al
comma 1 dell'articolo precedente, sono sub-delegate alle province
le seguenti funzioni:
a) adozione dei piani provinciali di razionalizzazione
della rete degli impianti stradali di carburante;
b) approvazione dei piani dei turni di chiusura
infrasettimanali domenicali, festivi e notturni degli impianti
stradali di carburante siti nell'ambito territoriale di competenza
nel rispetto di quanto previsto alla lettera c) dell'articolo
4;
c) individuazione delle località turistiche
al fine del rilascio, nel periodo di maggior afflusso, delle deroghe
all'orario e ai turni di riposo degli impianti stradali di carburante;
d) nomina delle Commissioni consultive provinciali
carburanti;
e) decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti
comunali (2).
1 bis. Le province nell'ambito delle proprie competenze,
devono curare l'aggiornamento relativo alla situazione della rete,
sia per quanto riguarda la localizzazione che le caratteristiche
degli impianti e provvedono alla realizzazione di un aggiornamento
annuale dello stato della rete evidenziando le variazioni intercorse
nel periodo. Tale aggiornamento deve essere inviato alla Regione
entro il 28 febbraio di ogni anno al fine di consentire l'adempimento
di cui all'articolo 11 del DPCM 11 settembre 1989 (13).
Art. 6 (14)
Competenze comunali
1. Le funzioni del comune, nel quadro del vigente
ordinamento statale e della sub-delega di cui alla presente legge,
nonchè in conformità al piano regionale di cui al
comma 1 dell'art. 4 e alle direttive e criteri di cui alla lettera
b) del comma 2 del medesimo articolo, sono:
a) concessione dell'installazione e l'esercizio
degli impianti stradali di carburante;
b) autorizzazione all' installazione e all'esercizio
degli impianti per natanti e degli impianti per uso privato ad
eccezione di quelli indicati alla lettera c) dell'art. 2/bis;
c) autorizzazione al rinnovo e al trasferimento
della titolarità della concessione degli impianti stradali
ad eccezione di quelli indicati alla lettera b) dell'art. 2/bis;
d) autorizzazione al rinnovo e al trasferimento
della titolarità dell'autorizzazione degli impianti per
natanti e per uso privato a eccezione di quelli indicati alla
lettera c) dell'art. 2/bis;
e) autorizzazione al trasferimento degli impianti
per natanti e per uso privato, a eccezione di quelli indicati
alla lett. c) dell'art. 2/bis, in altra località dello
stesso comune;
f) concessione per il potenziamento degli impianti stradali;
g) autorizzazione al trasferimento degli impianti
stradali da altro comune o da altra località dello stesso
comune;
h) autorizzazione alla concentrazione degli impianti stradali;
i) autorizzazione all'installazione di apparecchiature
self-service pre-pagamento;
l) nulla-osta al trasferimento degli impianti
stradali in altro comune;
m) provvedimento di chiusura degli impianti stradali
concentrati in altro comune;
n) autorizzazione alla sospensione dell'esercizio
degli impianti stradali e per natanti, a eccezione di quelli indicati
alla lett. c) dell'art. 2/bis;
o) dichiarazione di decadenza della concessione
degli impianti stradali e dell'autorizzazione degli impianti per
natanti e per uso privato a eccezione di quelli indicati alla
lett. c) dell'art. 2/bis;
p) revoca della concessione degli impianti stradali
e dell'autorizzazione degli impianti per natanti e per uso privato
a eccezione di quelli indicati alla lett. c) dell'art 2/bis;
q) proroga del termine di ultimazione dei lavori
di installazione, modifica, trasferimento, concentrazione e potenziamento
degli impianti di carburante;
r) fissazione degli orari di apertura e chiusura
degli impianti stradali di carburante;
s) fissazione dei turni di apertura infrasettimanale,
domenicale e festiva nonchè dei turni notturni;
t) applicazione delle sanzioni amministrative;
u) predisposizione delle proposte, da inviare
alla Provincia, di razionalizzazione della rete degli impianti
stradali di carburante ricadenti nel proprio territorio ai sensi
dell'art 12.
u bis) trasmissione alla provincia, entro il
31 gennaio, dei dati tecnici riguardanti gli impianti stradali
e ad uso privato in essere, le condizioni di servizio e le eventuali
modifiche intervenute.
Art. 7
Contenuti del piano regionale di razionalizzazione
della rete di distribuzione di carburanti
1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo
4, al fine di favorire una più razionale distribuzione degli
impianti di carburante, si propone il raggiungimento dei seguenti
obiettivi principali:
a) garanzia del pubblico servizio in relazione
alle esigenze del traffico, allo sviluppo commerciale, turistico,
industriale e urbanistico del territorio regionale, alla necessità
di salvaguardia dei vincoli ambientali ed ecologici e al recupero
dei valori culturali e ambientali dei centri storici;
b) sufficiente redditività degli impianti
da realizzare anche attraverso l'eliminazione degli impianti improduttivi;
c) miglioramento del servizio da rendere agli
utenti mediante una migliore dislocazione e l'inserimento di tipologie
strutturali minime degli impianti.
2. Il piano regionale deve attenersi alle norme
relative agli impianti stradali di distribuzione di carburante previste
dal piano energetico nazionale e a quanto disposto dalla presente
legge.
3. l1 piano deve, inoltre, determinare gli indirizzi
per l'elaborazione dei piani provinciali di razionalizzazione della
rete di distribuzione di carburanti.
Art. 8
Approvazione del piano regionale di razionalizzazione
della rete distributiva di carburanti
1. Il piano regionale di razionalizzazione della
rete distributiva di carburanti viene predisposto dalla Giunta regionale,
sentita la Commissione consultiva regionale carburanti, sulla base
di quanto previsto dal precedente articolo, dei principi generali
determinati dal CIPE e dalle direttive del Governo ed è approvato
dal Consiglio regionale entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
2. Fino all'approvazione del piano regionale di
razionalizzazione della rete distributiva di carburanti restano
in vigore le norme di cui al provvedimento del Consiglio regionale
14 aprile 1983, n. 720.
Art. 9
Direttive alle province e ai comuni per l'esercizio
delle funzioni in materia di distributori di carburante
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione
consultiva regionale carburanti, entro sessanta giorni dalla approvazione
del piano di cui al comma 1 dell'articolo 4 emana:
a) i criteri e le direttive per l'esercizio da
parte dei comuni delle funzioni amministrative in materia di loro
competenza, nonchè di quelle sub-delegate ai sensi della
presente, sentita la commissione consiliare competente;
b) i criteri regionali in materia di orari di apertura
e chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburante.
Art. 10
Contenuto dei piani provinciali di razionalizzazione
della rete di distribuzione di carburanti
1. I piani di cui al punto a) dell'articolo 5,
nel rispetto degli indirizzi determinati dal piano regionale, promuovono
la razionalizzazione della rete di distribuzione degli impianti
stradali di carburante nel territorio delle singole province.
2. In particolare essi devono:
a) definire la mappa degli impianti stradali di carburante
esistenti e operanti nel territorio provinciale;
b) individuare gli impianti situati in posizione
di incompatibilità con il territorio e conseguentemente
da trasferire;
c) favorire l'integrazione territoriale degli impianti
con le attività produttive e di servizio;
d) individuare i luoghi di maggior formazione
della domanda di carburante anche con riferimento allo sviluppo
della viabilità;
e) garantire la permanenza degli impianti nei
piccoli centri e in quelli isolati o caratterizzati da turismo
stagionale, nonchè favorire l'installazione in quelli ancora
privi;
f) individuare le località e i criteri
di priorità per il trasferimento degli impianti di cui
alla lettera b) del presente comma;
g) determinare il numero massimo e minimo degli
impianti ammissibili per ciascun comune e individuare i singoli
impianti in eccedenza che dovranno essere conseguentemente eliminati.
Art. 11
Adozione e approvazione dei piani provinciali di razionalizzazione
della rete di distribuzione di carburanti
1. Il piano provinciale di razionalizzazione della
rete di distribuzione di carburanti. è.adottato dal consiglio
provinciale sentita la Cornmissione consultiva provinciale carburanti,
entro dodici mesi dall'emanazione del piano regionale di cui al
comma 1 dell'articolo 4.
2. Entro otto giorni dall'adozione, il piano è
trasmesso alla Giunta regionale, la quale entro i successivi novanta
giorni, sentito i parere della Commissione consultiva regionale
carburanti, lo approva.
3. Il piano ha efficacia per cinque anni dalla
data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
e comunque fino all'approvazione di un nuovo piano.
4. Eventuali varianti al piano che si ritenessero
necessarie nel corso del quinquennio devono essere approvate con
le stesse modalità previste per il piano originario.
Art. 12
Proposte comunali per elaborazione dei piani provinciali
1.I comuni, entro centoventi giorni dall'approvazione
del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 4, sono tenuti
a presentare alle rispettive amministrazioni provinciali motivate
proposte di razionalizzazione della rete distributiva degli impianti
stradali di carburanti, ricadenti nel proprio territorio, ai sensi
della lettera u) dell'articolo 6.
Art. 13
Piani dei turni di chiusura impianti e individuazione delle località
turistiche
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, la giunta provinciale, sentita la Commissione
consultiva provinciale carburanti:
a) approva il piano dei turni di chiusura infrasettimanali,
domenicali, festivi e notturni degli impianti stradali di carburante
siti nel territorio della provincia;
b) individua le località turistiche nelle
quali possono essere autorizzate, nei periodi di maggior flusso.
turistico, deroghe all'orario e ai turni di riposo determinati nel
piano di cui alla lettera precedente.
2. Il piano dei turni viene aggiornato dalla giunta
provinciale, sentita la Commissione consultiva carburanti, entro
il 1° dicembre di ogni anno.
Art. 13/bis (15)
Rinnovi e nuove concessioni
1. Al fine di realizzare una distribuzione razionale
rispondente alle esigenze di una migliore dislocazione degli impianti,
il piano regionale deve condizionare il rilascio di una nuova concessione
o il trasferimento in altra zona alla concentrazione o alla chiusura
di due impianti installati e funzionanti che abbiano erogato negli
ultimi 12 mesi.
2. Per gli impianti di solo GPL, che non possono
superare il sei per cento del totale dei punti vendita di carburante
della Regione, il piano regionale prevede specifiche disposizioni
riguardanti la dislocazione dei nuovi impianti.
3. Relativamente agli impianti situati nei centri
storici non possono essere rinnovate concessioni non compatibili
con la normativa urbanistica o con le vigenti disposizioni in materia
di licenze di accesso.
4. Fanno eccezione al divieto di cui al comma 3
le concessioni relative a impianti di distribuzione siti nelle località
montane, nelle piccole isole nei piccoli centri abitati ove gli
stessi costituiscano l'unico punto di rifornimento di carburante
e distinto da altro impianto di distribuzione almeno 15 km sulla
viabilità ordinaria.
Art 13/ter (16)
Potenziamento e modifiche degli impianti
1 Nell'ambito degli obiettivi individuati dall'art.
7 il Piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione
dei carburanti indica:
a) i criteri cui gli organi competenti devono attenersi
nell'autorizzare potenziamenti e modifiche degli impianti per favorire
una distribuzione omogenea degli stessi sul territorio evitando
le concentrazioni geografiche;
b) limitatamente alla distribuzione di Gpl, le
distanze minime tra le singole stazioni in funzione del numero di
abitanti della singola zona servita;
c) i requisiti degli impianti da potenziare e da
dotare di apparecchiature self-service pre-pagamento o da trasferire
in altra area;
d) i requisiti degli impianti da concentrare o
da chiudere per ottenere una nuova concessione ovvero il trasferimento
in altra area nonchè per l'introduzione nell'impianto di
nuovi carburanti.
2. L'aggiudicazione di nuovi carburanti in un impianto
di distribuzione esistente ovvero l'installazione di apparecchiature
self-service pre-pagamento possono essere autorizzate a condizione
che sia intervenuta rinuncia alla concessione di altro impianto
regolarmente funzionante, che negli ultimi dodici mesi abbia effettivamente
erogato carburanti.
3. I limiti indicati al comma 2 non operano per
la benzina priva di piombo la cui erogazione va sempre autorizzata,
né per gli impianti di metano che, tuttavia, vanno adeguatamente
allocati secondo le norme di sicurezza e autorizzati con specifico
provvedimento.
4. Nel concedere le autorizzazioni per 1'erogazione
di metano va data priorità alle stazioni di rifornimento
per mezzi pubblici adibiti alla circolazione urbana.
4 bis. In caso di rinuncia della concessione finalizzata
a future operazioni di modifica, potenziamento e/o concentrazione,
il comune autorizza l'utilizzo di tale concessione anche oltre i
dodici mesi dalla chiusura secondo le modalità fissate dal
piano regionale carburanti.
Art. 14 (17)
Procedure
1. Le domande per il rilascio e il rinnovo delle
concessioni, nonchè le autorizzazioni al potenziamento, alle
concentrazioni e al trasferimento di impianti stradali di carburante
devono essere presentate al comune competente per territorio.
2. Le domande, prive dei documenti e dei requisiti
previsti dagli articoli 5, 6 e 7 del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269
ovvero in contrasto con la presente legge o con i piani regionale
e provinciali di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti,
vengono respinte dal comune, entro trenta giorni dal ricevimento,
con motivato provvedimento.
3. In ordine alle domande regolarmente presentate
esprimono il loro parere, su espressa richiesta del comune:
a) i vigili del fuoco, in merito alla sicurezza
degli impianti;
b) l'ente proprietario della strada. in merito
agli accessi stradali;
c) l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione,
in merito agli aspetti tecnico-fiscali;
d) la commissione edilizia integrata, ovvero la
Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici secondo le
rispettive competenze, in merito agli aspetti ambientali, paesaggistici
e monumentali, solo qualora l'impianto sia situato in località
sottoposta a vincolo ai sensi delle vigenti leggi in materia.
4. Alle domande per il rilascio di autorizzazioni
per l'installazione, il potenziamento e il trasferimento di impianti
ad uso privato e per l'installazione di apparecchiature self-service
pre pagamento, vanno allegati i soli pareri dei vigili del fuoco
e dell'Utif; per gli impianti per natanti le domande di rilascio
delle rispettive autorizzazioni oltre tali documentazioni vanno
corredate dal parere della competente autorità demaniale.
5. Non sono soggette ad autorizzazione le modifiche
previste dall'articolo 3, comma 1, lettera h). Tali modifiche devono
essere preventivamente comunicate al comune dove ha sede l'impianto,
ai vigili del fuoco competenti per territorio, all'UTIF e alla commissione
provinciale carburanti e devono essere realizzate nel rispetto delle
norme di sicurezza e di quelle fiscali. La corretta realizzazione
delle modifiche va asseverata da una attestazione rilasciata da
tecnici abilitati, con esclusione delle fattispecie previste ai
numeri 1 e 3 della lettera h), dell'articolo 3.
6. Per le fattispecie di cui ai numeri 1 e 3 della
lettera h) dell'articolo 3, è necessario il collaudo da parte
della commissione di cui all'articolo 17.
7. I1 comune sulla base delle attestazioni o del
verbale di collaudo di cui ai commi 5 e 6, aggiorna la concessione
e la trasmette agli enti di cui al comma 3.
8. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del DPCM l1
settembre 1989 la richiesta di potenziamento specificato all'articolo
3, comma 1, lettera i) punto 1) della presente legge deve ritenersi
assentita qualora il comune non formuli un espresso diniego adeguatamente
motivato entro sessanta giorni dalla richiesta.
9. Tutte le domande, ad eccezione di quelle di
cui al comma 5, corredate dei relativi pareri, vengono trasmesse,
alla commissione consultiva provinciale carburanti competente per
territorio per il prescritto parere che va espresso entro i successivi
quarantacinque giorni. Trascorso inutilmente tale termine si prescinde
dallo stesso.
10. Il rinnovo delle concessioni è subordinato
all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature
dell'impianto. Tale idoneità deve risultare da regolare verbale
di collaudo redatto dalla commissione di cui al comma 1 dell'articolo
17.
11. La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli
oli esausti, del gasolio per riscaldamento dei locali degli stessi
impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita
al pubblico, non costituisce nè potenziamento, né
modifica, ma sottostà al rispetto delle norme di sicurezza.
La loro consistenza comunque, deve essere comunicata al comune che
provvederà a inserirla nell'autorizzazione e a darne comunicazione
all'Utif competente per territorio.
12. Non è ammesso il trasferimento parziale
di impianti anche quando singoli distributori di un unico impianto
hanno formato oggetto di separate concessioni o autorizzazioni.
13. I provvedimenti di concessione o autorizzazione
emanati dal comune sono resi pubblici mediante avviso affisso per
quindici giorni all'albo pretorio con la specificazione del relativo
titolare e dell'oggetto.
14. Contro il provvedimento comunale è ammesso
il ricorso al Presidente della provincia nei termini e con le modalità
di cui al DPR 24 novembre 197 l, n. 1199.
Art. 15
Trasferimento della concessione
1. La domanda, intesa a ottenere il trasferimento
della titolarità della concessione, deve essere presentata
dal comune ove ha sede l'impianto, sottoscritta dal cedente e dal
Cessionario e con l'indicazione degli elementi atti a identificare
l'impianto.
2. Sulla domanda si pronuncia il comune dopo aver
acquisito i pareri dell'Utif e della Commissione consultiva provinciale
carburanti.
3. Nel caso in cui il cedente risulti proprietario
di impianti siti in province diverse deve essere chiesto il parere
al Ministero delle finanze anziché di quello dell'Utif.
Art. 15/bis (18)
Rapporto tra impianto e area di servizio
1. In un'area di servizio non può esistere
più di un impianto.
2. Più concessioni intestate al medesimo
concessionario e relative ad attrezzature insistenti sulla stessa
area di servizio non comportano più impianti ma un solo impianto.
3. Più concessioni intestate a concessionari
diversi e relativi ad attrezzature: insistenti sulla medesima area
di servizio comportano tanti impianti quanti sono i concessionari.
Detti impianti a eccezione di quello il cui titolare della concessione
è anche titolare degli accessi, possono continuare a funzionare
sino alla scadenza deile relative concessioni o essere trasferiti
in altra zona.
4. Il trasferimento di cui al comma 3 deve essere
richiesto prima della scadenza della concessione a pena di decadenza.
Art. 15/ter ( l 9)
Capacità tecnico-organizzativa
l. Non possono essere rilasciate nuove concessioni
e non possono essere rinnovate concessioni a soggetti privi della
sperimentata ovvero comprovabile capacità tecnico organizzativa
ed economico -finanziaria necessaria a garantire il regolare espletamento
del pubblico servizio di distribuzione di carburante.
2. Per l'accertamento della capacità tecnico-organizzativa
ed economico-finanziaria si applica l'articolo 5 del dpr n. 1269/1971.
Art. 16
Sospensione, decadenza e revoca della concessione e della autorizzazione
1. I titolari delle concessioni e i gestori non
possono sospendere l'esercizio degli impianti senza l'autorizzazione
del comune, fatta eccezione per i periodi di ferie.
2. Qualora non derivino gravi disagi all'utenza,
i comuni, su motivata richiesta del titolare della concessione,
possono autorizzare la sospensione dell'attività degli impianti
stradali di carburante per un periodo non superiore a sei mesi prorogabile
a dodici solo nei casi di una oggettiva impossibilità di
esercizio.
3. Le sospensioni per gli impianti ubicati in località
a intenso movimento turistico stagionale, tenuto conto delle esigenze
dell'utenza residente, possono essere autorizzate per determinati
periodi di tempo, in nessun caso superiori a otto mesi all'anno.
4. I titolari di impianti che abbiano sospeso la
propria attività senza la prescritta autorizzazione sono
diffidati dal comune a riattivarla entro il termine massimo di dieci
giorni, pena la decadenza dei relativi provvedimenti di autorizzazione
o di concessione.
5.Il medesimo provvedimento deve essere adottato
alla scadenza del periodo di sospensione autorizzata qualora sia
accertato il perdurare dell'inattività dell'impianto.
6. Analogo provvedimento di decadenza della concessione
deve essere disposto, ai sensi dell'articolo 10 del d.p.r. 27 ottobre
1971, n. 1269; nel caso in cui l'impianto sia stato posto in esercizio
senza il prescritto collaudo, ovvero nei casi in cui sia stata data
allo stesso destinazione diversa da quella assegnata.
6/bis. Il comune per gravi e urgenti ragioni di sicurezza o interesse
pubblico nonchè nel caso di incompatibilità tra impianto
e territorio previsto all'articolo 3, lettera O), può ordinare
l'immediata sospensione dell'esercizio dell'impianto stesso, invitando
la ditta a provvedere al suo trasferimento non oltre due anni dalla
data di notifica del provvedimento. In caso di inottemperanza il sindaco
può ordinarie la revoca dell'impianto (20).
7. La revoca dei provvedimenti di autorizzazione
o di concessione è disposta per motivi di pubblico interesse,
nel rispetto delle condizioni e delle modalità indicate all'articolo
18 del d.p.r. 27 ottobre 1971, n. 1269.
Art. 17 (21)
Collaudo impianti ed esercizio provvisorio
1. A ultimazione dei lavori gli impianti devono
essere collaudati, ai sensi dell'articolo 24 del d.p.r. 27 ottobre
1971, n. 1269, da apposita Commissione nominata dal comune e composta
da:
a) il sindaco o un suo delegato, che funge da presidente;
b) l'ingegnere capo dell'Utif, competente per
territorio o un suo delegato;
c) il comandante provinciale dei Vigili del fuoco,
competente per territorio o un suo delegato;
d) il segretario della Commissione consultiva
provinciale carburanti, competente per territorio o un suo delegato;
e) un dipendente comunale incaricato del settore
che svolge le funzioni di segreteria (22)
2. (omissis) (23)
3. La Commissione provvederà a effettuare
il collaudo entro sessanta giorni dalla data della domanda inoltrata
dal titolare della concessione.
4. Copia del verbale di collaudo, nel quale devono
essere indicati gli estremi della concessione, è trasmessa
all'intestatario della concessione e a tutti gli enti e uffici che
hanno espresso il proprio parere in merito.
5. Ai componenti della Commissione spetta una indennità
determinata ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 agosto
1978, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente.
6 bis. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta
senza che la commissione di cui al comma 1 abbia effettuato il prescritto
collaudo, il sindaco può autorizzare l'esercizio provvisorio
del nuovo impianto di carburante o della parte oggetto di modifiche,
senza pregiudizio alla validità della relativa concessione
o autorizzazione (24).
6 ter. L'esercizio provvisorio può essere
autorizzato per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili,
previa presentazione della seguente documentazione:
a) attestazione asseverata rilasciata da tecnici
abilitati comprovante il rispetto delle norme di sicurezza e la
corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto
approvato;
b) richiesta al comando provinciale dei vigili
dei fuoco competente per territorio da parere del concessionario
del certificato di prevenzione incendi o del suo aggiornamento;
c) impegno da parte dei concessionario all'osservanza
delle prescrizioni e condizioni di esercizio imposte dal suddetto
comando;
d) dichiarazione del concessionario attestante
che la composizione finale dell'impianto a partire da quella dell'ultimo
collaudo utilmente effettuato è conforme a quella risultante
dai provvedimenti autorizzativi rilasciati e alle modifiche realizzate
sulla base di comunicazione al comune, ai sensi della vigente normativa
(24).
6 quater. Sono escluse dall'esercizio provvisorio,
le apparecchiature destinate al contenimento e all'erogazione del
GPL e del metano (24).
Art. 18
Prelievo di carburanti in recipienti presso distributori stradali
1. I1 rilascio delle attestazioni per il prelievo
di carburante in recipienti da parte di operatori economici e altri
utenti presso distributori automatici di carburante è effettuato
dai comuni, sede degli impianti, i quali dovranno disporre che il
prelievo avvenga presso impianti prestabiliti e comunque situati
in aree poste fuori dalla sede stradale. Le attestazioni dovranno,
inoltre, contenere le eventuali prescrizioni dell'autorità
sanitaria, nonchè quelle dei Vigili del fuoco concernenti
la sicurezza degli impianti e dei recipienti.
2. I comuni dovranno, inoltre, accertare che gli
operatori economici e altri utenti interessati siano in possesso
di impianti e attrezzature rifornibili solo sul posto di lavoro.
3. Le attestazioni rilasciate dal comune hanno
validità di un anno e possono essere rinnovate.
Art. 19
Impianti di metano - definizione
1. Ai fini della presente legge per impianto di
distribuzione di metano si intende un complesso commerciale unitario
costituito da una o più colonnine di erogazione al pubblico
di metano compresso per uso autotrazione, con le relative attrezzature
di compressione e stoccaggio.
1 bis. L'attività inerente all'installazione
e all'esercizio dei distributori stradali di metano compresso per
autotrazione costituisce pubblico servizio ed è soggetta
a concessione (25).
l ter. Agli impianti di distribuzione di metano
si applicano le stesse norme vigenti in materia di impianti stradali
di carburante (25). -
Art. 20 (26)
Natura della concessione per impianti di metano
(omissis)
Art. 21 (26)
Procedure per il rilascio della concessione per impianti di metano
(omissis)
Art. 22 (26)
Modifiche, potenziamenti e trasferimenti degli impianti di metano
(omissis)
Art. 23 (26)
(omissis)
Art. 24 (26)
Collaudo degli impianti di metano
(omissis)
Art. 25 (26)
Sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti di metano
(omissis)
Art. 26 (26)
Norme transitorie per gli impianti di metano
(omissis)
Art. 26/bis (27)
Sanzioni amministrative
1. L'installazione o l'esercizio di impianti ad
uso privato in assenza o in difformità dell'autorizzazione
sono puniti, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689, con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 300.000 a lire 3.000.000 e con la confisca
delle attrezzature costituenti l'impianto nonchè del prodotto
giacente.
2. L'applicazione delle sanzioni previste dal comma
1 è di competenza del comune ove è installato l'impianto,
ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10.
Art. 27
Commissione consultiva provinciale carburanti
1. E' istituita, presso ciascuna provincia, una
Commissione consultiva provinciale carburanti, composta da (28):
a) il Presidente dell'amministrazione provinciale
o un assessore da lui delegato che la presiede;
b) tre esperti nelle materie del turismo, del
traffico e dei beni ambientali designati dalla giunta provinciale;
c)due rappresentanti designati dall'Unione petrolifera
di cui uno in rappresentanza del capitale pubblico (ENl).
d)(omissis)
e) un rappresentante designato dall'organizzazione
sindacale a carattere nazionale della categoria dei commercianti
all'ingrosso di prodotti petroliferi più rappresentativa
nella provincia;
f) due rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali a carattere nazionale della categoria dei gestori più
rappresentative nella provincia;
g) un rappresentante designato dall'Automobile
club italiano;
h) un rappresentante designato dall'Associazione
nazionale comuni d'Italia;
i) un rappresentante designato dall'associazione
più rappresentativa dei concessionari, dei trasportatori
e distributori di gas di petrolio liquefatto;
l) un rappresentate designato dall'associazione
più rappresentativa dei concessionari, dei trasportatori
e distributori di metano;
m) l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico imposte
di fabbricazione competente per territorio o un suo delegato;
n) il comandante provinciale dei Vigili del fuoco
o un suo delegato;
o) un rappresentante designato dall'Azienda nazionale
autonoma delle strade;
p bis) il segretario della Commissione consultiva
regionale carburanti o un suo delegato.
2. Alla seduta della Commissione partecipa, con
diritto di voto, il sindaco del comune interessato
all'argomento in discussione, o un suo delegato.
3. La Commissione è nominata dalla giunta
provinciale, dura in carica 5 anni e può avvalersi della
consulenza di studiosi ed esperti della distribuzione; con lo stesso
provvedimento vengono nominati i componenti supplenti e il segretario
della Commissione, scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione
provinciale o tra il personale messo a disposizione dalla Regione
ai sensi della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive
modificazioni (29).
4. Le riunioni della Commissione in prima convocazione
sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti
e in seconda convocazione con almeno un terzo. Le deliberazioni
sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei votanti.
In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. La convocazione con l'indicazione degli argomenti
all'ordine del giorno deve essere inviata ai componenti della Commissione
almeno otto giorni prima di ciascuna seduta.
6. La decadenza da componente della Commissione
viene dichiarata con provvedimento motivato dalla giunta provinciale:
a) per mancata partecipazione a tre sedute consecutive
senza giustificato motivo;
b) su richiesta degli organismi ed enti
rispettivamente designati, previsti dal presente articolo.
7. Ai componenti della Commissione spetta un gettone
di presenza determinato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale
3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni (30).
Art. 28
Compiti della Commissione consultiva provinciale
1. La Commissione consultiva provinciale carburanti
esprime il proprio parere su tutte le domande concernenti i provvedimenti
in materia di distributori di carburante, che il comune deve adottare,
ai sensi delle lettere da a) a i) e delle lettere r), s) e u) del
precedente articolo 6.
2. La Commissione esprime, altresì, il proprio
parere in merito:
a) al piano di razionalizzazione della rete di
distribuzione di carburante ai sensi dell'articolo 11;
b) al piano dei turni di chiusura infrasettimanali,
domenicali, festivi e notturni degli impianti stradali di carburante
ai sensi della lettera a) dell'articolo 13;
c) all'elenco delle località turistiche
e alla determinazione del periodo di maggior afflusso turistico
ai sensi della lettera b) dell'articolo 13.
3. I pareri espressi dalla Commissione, ai fini
dei soli provvedimenti di competenza comunale, hanno validità
di dodici mesi dalla data di trasmissione.
4. (omissis) (31)
Art. 29
Commissione consultiva regionale carburanti
1. E' istituita, presso la Giunta regionale, la
Commissione consultiva regionale carburanti composta da:
a) l'assessore competente in materia energetica
o un suo delegato che la presiede;
b) tre esperti nelle materie del turismo, del
traffico e dell'ambiente designati dalla Giunta regionale;
c) dieci esperti dei problemi della distribuzione
designati rispettivamente due dall'Unione petrolifera di cui uno
in rappresentanza del capitale pubblico (ENI), uno dalle associazioni
dei trasportatori e distributori di GPL, due dalle associazioni
dei concessionari e/o trasportatori di metano più rappresentative
e quattro dalle associazioni dei commercianti più rappresentative,
dei quali due del commercio all'ingrosso dei prodotti petroliferi,
e uno dal Consorzio grandi reti (29);
d) due rappresentanti dei gestori, designati
dalle associazioni sindacali di categoria regionalmente più
rappresentative;
e) tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti,
designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
f) un rappresentante degli utenti, designato
dall'Automobile club italiano;
g) un rappresentate dei comuni designato dall'Anci;
h) un rappresentante delle comunità montane
designato dall'Unione nazionale comunità enti montani;
i) un rappresentante delle camere di commercio,
designato dall'Unione regionale delle camere di commercio;
l) un rappresentante designato dal Ministero
delle finanze, scelto tra i direttori degli uffici tecnici imposte
di fabbricazione aventi sede nella regione;
m) un rappresentante designato dal Ministero
dell'interno, scelto tra i comandanti provinciali dei vigili del
fuoco aventi sede nella regionale;
n) un rappresentante delle amministrazioni provinciali,
designato dall'Unione regionale delle province del Veneto;
o) un rappresentante designato dall'Azienda nazionale
autonoma delle strade.
2. La Commissione è nominata con decreto
del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni
e può avvalersi di studiosi ed esperti della distribuzione.
Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti
supplenti e il segretario della Commissione, scelto tra i funzionari
regionali.
3. Le riunioni della Commissione sono valide in
prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei
componenti e in seconda con la presenza di almeno un terzo. Le deliberazioni
sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei votanti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La convocazione con l'indicazione degli argomenti
all'ordine del giorno deve essere inviata ai componenti della Commissione
almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.
5. La decadenza da componente della Commissione
viene dichiarata con decreto motivato del Presidente della Giunta
regionale:
a) per mancata partecipazione a tre sedute consecutive
senza giustificato motivo;
b) su richiesta degli organismi ed enti rispettivamente
designati, previsti dal presente articolo.
6. Ai componenti della Commissione spetta un gettone
di presenza determinato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale
3 agosto 1978, n. 40 (30), e successivamente modificazioni
e integrazioni.
Art. 30
Compiti della Commissione consultiva regionale carburanti
1. La Commissione consultiva regionale carburanti
esprime il proprio parere:
a) sulla proposta di piano regionale di razionalizzazione
della rete di distribuzione di carburanti ai sensi del precedente
articolo 8;
b) sui piani provinciali di razionalizzazione della
rete di distribuzione carburanti adottati dalle province ai sensi
del precedente articolo 11;
c) sulle proposte di direttive e i criteri generali
stabiliti dalla Giunta regionale per l'esercizio delle attività
di competenza dei comuni ai sensi del precedente articolo 9;
d) sulla ripartizione dei fondi che la Giunta regionale
assegna agli enti sub-delegati ai sensi del successivo articolo
34;
e) (omissis) (32)
Art. 31
Relazione annuale
l. Al fine di verificare lo stato di avanzamento
dei piani provinciali di razionalizzazione e di predisporre la relazione
da inviare annualmente al Ministero dell'industria, commercio e
artigianato, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1982, i comuni trasmettono
alla provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati tecnici
riguardanti gli impianti stradali di carburanti in essere, le condizioni
di servizio e le eventuali modifiche.
2 . Il Presidente della giunta provinciale trasmette
alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati dei comuni
con eventuali osservazioni.
Art. 32
Vigilanza e revoca sub-delega
1. I comuni e le province sono tenuti a fornire
alla Regione ogni notizia e informazione relativa alle funzioni
sub-delegate.
2. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo
55 dello Statuto regionale, poteri di iniziativa e di vigilanza
in ordine all'esercizio delle funzioni sub-delegate.
3. In caso di accertato inadempimento, persistente
inerzia o di inosservanza delle direttive statali e regionali sulle
materie sub-delegate, salvi i provvedimenti sostitutivi di competenza
dei comitati regionali di controllo ai sensi dell'articolo 26 della
legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 (33), successivamente modificata
dalla legge regionale 17 giugno 1986, n. 24 (33), la Giunta regionale
promuove, previa formula diffida, l'adozione del provvedimento di
revoca della sub-delega.
Art. 33 (34)
Trasferimento personale
(omissis)
Art. 34
Norma finanziaria
1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione,
ripartisce, tra le amministrazioni sub-delegate all'esercizio delle
funzioni amministrative di impianti di distribuzione di carburante,
un fondo da determinarsi annualmente con legge di bilancio e da
iscrivere al capitolo n. 4090 dello stato di previsione delle spesa
del bilancio denominato "Spesa per sub-delega delle funzioni amministrative
in materia di impianti di distribuzione di carburante".
2. L'assegnazione delle quote di fondo di cui al
precedente comma terrà conto delle esigenze di spesa derivanti
dalla entità delle attività sub-delegate nonchè
dal numero di impianti di carburante esistenti.
3. Per l'anno 1988 la quantificazione del capitolo
4090 verrà determinata dalla legge di assestamento del bilancio
per l'anno finanziario 1988.
Art. 35
1. E' abrogata la legge regionale 13 aprile 1979,
n. 26.
Note alla legge regionale 28 giugno 1988,
n. 33
(1) L'art. 6, comma 1, l.r. n. 4/1990 istituisce
il capitolo 4100 denominato' "Fondo per il finanziamento delle funzioni
amministrative delegate alle province" con lo stanziamento di lire
12 miliardi destinato, fra l'altro, anche all'esercizio delle funzioni
delegate alle province in materia di rete distributiva carburanti.
(2) La Giunta regionale, con deliberazione 11 novembre
1997, n. 3906 (Bur 5 dicembre 1997, n. 102), ha adottato i criteri
regionali in materia di orari di apertura e chiusura degli impianti
stradali di distribuzione di carburante.
(3) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. n.
2/1991.
(4) Articolo così inserito dall'art. 2, comma 1, l.r. n.
2/1991, poi integrato dall'art. 1, comma 1, l.r.
n. 34/1997, che ha aggiunto le lettere d), e) ed f).
(5) Lettera così inserita dall'art. 2, comma 1, I.r. n.
34/l 997.
(6)Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2, I.r. n.
34/1997.
(7)Lettera così sostituita dall'art. 9, comma 3, I.r. n.
34/1997.
(8)Lettera così aggiunta dall'art. 2, comma 4, I.r. n. 34/1997.
(9)Lettera espressamente richiamata dall'art. 13, I.r. n.34/1997
che ha così disposto:
"Art 13 Norma transitoria
1. Per i procedimenti relativi alle modifiche degli impianti di
cui ai numeri 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, della lettera h), comma 1,
articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n.33, come modificato
dall'articolo 2, in corso all'entrata in vigore della presente legge,
si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo
14 della legge regionale 28 giugno 1988, n.33 come modificato dall'articolo
7, della presente legge".
(10) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 5, l.r.
n. 34/1997.
(11) Lettera così sostituita dall'art 2, comma 6,
l.r. n. 34/1997.
(12) Punto così sostituito dall'art. 2, comma 7, l.r. n.
- 34/1997.
(13) Lettera così aggiunta dall'art. 4, comma 1, l.r. n.
2/1991.
(14) Comma così inserito dall'art. 3, comma 1, l.r. n. 34/1997.
(15) Articolo cosi sostituito dall'art 5, comma 1, l.r. n. 2/1991
e poi aggiunta la lettera "u bis" dall'art. 4, comma l, l.r. n.
34/1997.
(16) Articolo così inserito dall'art. 6, comma 1, l.r. n.
2/1991 e poi sostituito il comma 2 dall'art. 5. comma 1, l.r. n.
34/1997.
(17) Articolo così inserito dall'art 7, comma 1, l.r. n.
2/1991 e poi aggiunto il comma "4bis" dall'art. 6, comma l, l.r.
n. 34/1997.
(18) Articolo prima sostituito dall'art. 8, comma 1, I.r. n. 2/1991
e poi così sostituito dall'art.7, comma 1, l.r. n. 34/1997.
(19) Articolo così aggiunto dall'art. 9,
comma 1, l.r. n. 2/1991.
(20) Articolo così aggiunto dall'art. 10, comma 1, l.r.
n. 2/1991.
(21) Comma così inserito dall'art.11, comma 1, l.r. n. 2/1991.
(22) Rubrica cosi modifica dall'art. 8, comma 1, l.r. n. 34/1997.
(23) Lettera così inserita dall'art. 12, comma 1, l.r. n.
21/1991. .
(24) Comma abrogato dall'art. 12, comma 2, l.r.
n. 2/1991.
(25) Comma cosi aggiunto dall'art. 8, comma 2, l.r. n. 34/l997.
(26) Articolo abrogato dall'art. 13, l.r. n.
34/1997
(27) Comma cosi aggiunto dall'art. 9, comma 1, l.r. n. 34/1997.
(28) Articolo cosi inserito dall'art. 10, comma 1, l.r. n. 34/1997.
(29) Comma prima sostituito dall'art. 13, l.r. n. 2/1991 e poi
sostituita la lettera c) dall'art.11, comma 1, I.r. n. 34/1997;
abrogata la lettera d) dall'art. 11, comma 2, l.r. n. 34/1997 e
poi aggiunta la lettera p bis) dall'art. 11, comma 3, l.r. n. 34/1997.
(30) Abrogata dall'art. 189, comma 1, l.r. n. 12/1991. In materia
di compensi o indennità per la partecipazione a commissioni
regionali vedasi ora l'art. 187, l.r. n. 12/1991.
(31) Comma abrogato dall'art. 13, l.r. n. 34/1997
(32) Lettera abrogata dall'art 13, l.r. n. 34/1991
(33) Le leggi regionali nn. 35/1974 e 24/1986 sono state abrogate
dall'art. 36, l.r. n.19/1991
(34) Comma così modificato dall'art 11, comma 4, l.r. n.
34/1997.
(35) Comma così sostituito dall'art. 14, comma 1, l.r. n.
2/1991.
(36) Lettera così sostituita dall'art. 12, comma 1, l.r.
n. 34/1997.
(37) Articolo cosi abrogato dall'art. 189, comma 2, l.r. n. 12/1991
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