SERVIZI ALLA CIRCOLAZIONE: IMPIANTI CARBURANTE
Decreto-legge
29 ottobre 1999, n. 383
"Disposizioni urgenti in materia di accise sui
prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione
del relativo settore"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
256 del 30 ottobre 1999
Art. 1.
1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta
sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali
del petrolio, a decorrere dal 1 novembre 1999 e fino al 31 dicembre
1999, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono stabilite
nelle seguenti misure:
benzina: L. 1.094.629 per mille litri;
benzina senza piombo: L. 1.024.153 per mille
litri;
olio da gas o gasolio:
usato come carburante:
L. 755.731 per mille litri;
usato come combustibile
per riscaldamento: L. 755.731 per mille litri;
gas di petrolio liquefatti (GPL):
usati come carburante:
L. 526.396 per mille chilogrammi;
usati come combustibile
per riscaldamento: L. 342.784 per mille chilogrammi;
gas metano:
per autotrazione: L.
12,67 per metro cubo;
per combustione per usi
civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda
di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del
26 giugno 1986: L. 78,51 per metro cubo;
b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri
cubi annui: L. 144,35 per metro cubo;
c) per altri usi civili: L. 327,24 per metro cubo;
per i consumi nei territori
di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): L. 66,51
per metro cubo;
b) per altri usi civili: L. 232,19 per metro cubo.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote
delle accise di cui al comma 1 sono variate, in aumento o in diminuzione,
tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio
greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza dell'imposta
sul valore aggiunto.
3. I termini di pagamento delle accise sui prodotti petroliferi,
previsti dalle vigenti disposizioni, sono modificati con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, tenuto conto dell'andamento
del mercato. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite
le modalita' per l'effettuazione dei versamenti.
4. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente
articolo, valutate in lire 280 miliardi per l'anno 1999, si provvede,
ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1998,
n. 449, con quota parte del maggior gettito conseguito in relazione
ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.
Art. 2.
1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituiti dall'articolo
1 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, sono ridotti
a giorni trenta.
2. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti,
dotati di dispositivi selfservice con pagamento posticipato del
rifornimento, non e' soggetta agli obblighi di cui all'articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come
sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 settembre 1999,
n. 346.
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo
8 settembre 1999, n. 346, le parole: "fino al 30 giugno 2001"
sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2000".
4. A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli operatori del settore petrolifero
che attuano campagne promozionali della vendita di carburante, consistenti
nell'offerta di omaggi al consumatore, sono obbligati a rendere
noto il costo diretto unitario dell'omaggio stesso. A quest'ultimo
fine, detto costo e' riportato sull'omaggio e menzionato, in modo
chiaro ed inequivoco, nei messaggi televisivi, nei comunicati commerciali
radiofonici, nonche' nella cartellonistica stradale ed in ogni altro
messaggio pubblicitario in qualunque forma effettuato. Per costo
diretto unitario si intende il prezzo pagato al fornitore dell'omaggio,
maggiorato dei costi di trasporto, di eventuali oneri doganali e
delle imposte.
5. Il consumatore, a decorrere dalla data fissata con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo'
optare per il ritiro dell'omaggio o per la riduzione del prezzo
da pagare per la fornitura del carburante in misura pari al costo
diretto unitario dell'omaggio di cui al comma 4.
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso dalla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
|