SERVIZI ALLA CIRCOLAZIONE: IMPIANTI CARBURANTE
Decreto Legislativo 8 settembre
1999, n. 346
"Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione
del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
237 del 8 ottobre 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in
particolare, l'articolo 1 e l'articolo 4, comma 4, lettera c);
Visto il decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32;
Visto l'articolo 10 della citata legge n.
59 del 1997;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, ed in particolare gli articoli 5 e 22;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;
Visto il parere della conferenza unificata,
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, delle
finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione
e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi
impianti su aree private i comuni, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri,
requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere
installati detti impianti. Contestualmente i comuni dettano le norme
applicabili a dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle
superfici edificabili, in presenza delle quali il comune e' tenuto
a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto.
I comuni dettano, altresi', ogni altra disposizione che consenta
al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni
indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione
di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, anche ai fini
del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti.
1-bis. La localizzazione degli impianti
di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici
in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte
a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali
e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.
2. Trascorso il termine di centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto senza che i
comuni abbiano individuato, ai sensi del comma 1, i requisiti e
le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati
detti impianti o senza che abbiano dettato le norme o le disposizioni
previste nel medesimo comma 1, provvedono in via sostitutiva le
regioni entro il termine di centoventi giorni.
2-bis. Trascorso inutilmente il
termine di centoventi giorni previsto per l'esercizio da parte delle
regioni dei poteri di cui al comma precedente, ferma restando l'autorizzazione
per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti,
gia' tacitamente assentita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, si considera contestualmente
rilasciata anche la relativa concessione edilizia, qualora il progetto
presentato sia conforme alle prescrizioni previste dagli strumenti
urbanistici vigenti per quella specifica area e cio' sia stato asseverato
dall'interessato mediante apposita perizia giurata, allegata alla
domanda e redatta da un tecnico iscritto all'albo, solidalmente
responsabile con il richiedente e su di essa l'organo competente
non si sia pronunciato entro il termine di novanta giorni dalla
presentazione della domanda.".
Art. 2.
1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e' sostituito dal seguente:
"1. Fino al 30 giugno 2001 in deroga a quanto disposto dall'articolo
1 ed al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva,
la promozione dell'efficienza ed il contenimento dei prezzi per
i consumatori, l'autorizzazione per nuovi impianti o per il trasferimento
di quelli in esercizio e' subordinata alla chiusura di almeno tre
impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ovvero di almeno due impianti nelle medesime condizioni,
purche' l'erogato complessivo nell'anno solare precedente quello
della richiesta sia stato non inferiore a 1800 Kilolitri. Le disposizioni
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 13 dicembre 1996 si applicano esclusivamente al potenziamento
degli impianti.".
Art. 3.
1. I comuni che non hanno ancora provveduto
a sottoporre gli impianti esistenti alla verifica di compatibilita'
di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 32 del
1998, devono provvedere entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo. Ferme restando le prescrizioni
in tema di prevenzione incendi, la verifica riguarda tutti gli impianti
di distribuzione carburanti ed attiene al rispetto delle norme di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
2. La comunicazione delle risultanze delle
verifiche e la presentazione e attuazione dei piani di chiusura
e smantellamento, ovvero di adeguamento, deve avvenire con le modalita'
e nei termini previsti dall'articolo 1, comma 5, e dall'articolo
3, comma 2, del decreto legislativo n. 32 del 1998.
Art. 4.
1. Nei comuni che non hanno gia' provveduto
alla data di entrata in vigore del presente decreto alla verifica
degli impianti, i titolari di una o piu' autorizzazioni di impianti
di distribuzione dei carburanti possono presentare, entro novanta
giorni dalla suddetta data, sulla base di proprie valutazioni, anche
di natura economica, un programma di chiusura e smantellamento degli
impianti, ovvero di adeguamento alla normativa vigente da effettuarsi
nei successivi diciotto mesi per gli impianti situati nei comuni
capoluogo di provincia o nei successivi ventiquattro mesi per quelli
situati negli altri comuni.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi
di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo
11 febbraio 1998, n. 32.
Art. 5.
1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 11 febbraio1998, n. 32, e' sostituito dal seguente:
"2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta all'autorizzazione
del comune in cui essa e' esercitata. L'autorizzazione e' subordinata
esclusivamente alla verifica della conformita' alle disposizioni
del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti
la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni
per la tutela dei beni storici e artistici, nonche' alle norme di
indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione
il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'articolo
2. L'autorizzazione e' subordinata al rispetto delle prescrizioni
di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.".
2. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo
11 febbraio 1998, n. 32, le parole: "ufficio tecnico erariale"
sono sostituite dalle seguenti: "ufficio tecnico di finanza".
3. All'articolo 10, comma 4, del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, la parola: "semestrali"
e' sostituita dalla seguente: "annuali".
|