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SERVIZI ALLA CIRCOLAZIONE: IMPIANTI CARBURANTE
DELIBERA GIUNTA REGIONALE
n° 4433 del 07 dicembre 1999
OGGETTO: Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle
quali possono essere installati i distributori stradali di carburante
(art. 2, comma 1 del D.L.gs. 11 febbraio 1998, n. 32, modificato
dall'art. 1 del D.L.gs. 8 settembre 1999, n. 346 e dal D.L. 29
ottobre 1999, n. 383). - Intervento sostitutivo regionale - e
successive modifiche ed integrazioni.
L'Assessore all'economia Floriano Pra, riferisce
quanto segue:
"Con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.
32 sono state introdotte rilevanti novità in materia di razionalizzazione
della rete di distribuzione di carburanti tra le quali quella che
prevedeva che i Comuni, entro il 18 giugno dello stesso anno, dovevano
fissare criteri, requisiti e caratteristiche delle aree dove poter
installare i nuovi impianti stradali di carburante.
Constatato che pochissimi Comuni entro la citata
data hanno provveduto ad emanare tale provvedimento creando notevoli
ritardi nella razionalizzazione del settore, il Governo ha emanato
il D.L.gs. 8 settembre 1999, n. 346 che modifica il citato decreto
32 prevedendo un nuovo termine, centoventi giorni dall'entrata in
vigore del nuovo decreto ossia il 20 febbraio 2000, entro il quale
il Comune inadempiente deve definire i citati criteri, nonché
nuove procedure per l'adeguamento delle normative degli strumenti
urbanistici generali.
Trascorso inutilmente tale periodo senza che il
Comune abbia emanato alcun provvedimento in materia è previsto
che devono provvedervi le Regioni nei successivi centoventi giorni.
L'art. 2, comma 1 del D.L 29 ottobre 1999, n. 383
ha ridotto tali termini dal 120 a 30 giorni e pertanto dopo il 22
novembre 1999, la Regione deve intervenire con un proprio provvedimento
per quei Comuni che non hanno ancora proceduto a definire tali criteri.
Il provvedimento all'esame della Giunta tende pertanto
a fissare i criteri per quei Comuni che non hanno provveduto ad
emanare i propri e resta in vigore fino a quando il singolo Comune
non provvederà autonomamente.
Tale provvedimento ritiene, inoltre, che, ai sensi
del D.L.gs. 346/99 che prevede "L'adeguamento degli strumenti generali",
la variante che il Comune deve adottare rientri fra quelle approvate
ai sensi dell'art. 50, comma 4 della l.r. 27 giugno 1985, n. 61,
come modificato dalla l.r. 5 maggio 1998, n. 21.
I criteri proposti, che formano parte integrante
della presente deliberazione, ripartiscono il territorio regionale
in zone, prevedendo all'interno di ciascuna zona il tipo di impianto
da installare, la superficie edificabile e le attività accessorie
esercitabili all'interno dei distributori stradali di carburante
siti lungo le fasce di rispetto stradale. Sono previste, inoltre,
norme sulla superficie minima, distanza minima, dimensionamento
della rete stradale nonché specifiche norme tecniche riguardanti
la costruzione dell'impianto quali la disciplina degli accessi,
delle distanze interne, delle insegne e della segnaletica. Sono
state, infine, individuate le zone in cui non è possibile
installare i nuovi impianti.
L'Assessore all'economia Floriano Pra conclude
la propria relazione proponendo all'approvazione della Giunta il
seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
- Udito il relatore Assessore all'economia Floriano Pra, incaricato
della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.
33, II comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura
competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della
pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente
legislazione regionale e statale;
- Visto l'art. 2, comma 1 del D.L.gs. 11 febbraio 1998, n. 32
che prevede l'emanazione da pate dei Comuni dei criteri, requisiti
e caratteristiche delle aree dove installare gli impianti stradali
di carburante;
- Visto l'art. 1 del D.L.gs. 8 settembre 1999, n. 346 che ha modificato
ed integrato l'art. 2, comma 1 del D.L.gs. 32/98 prevedendo che
qualora i Comuni non provvedessero ad emanare i citati criteri
entro 120 giorni subentrassero le Regioni nei successivi 120 giorni
trascorsi i quali scatta il silenzio assenso;
- Visto l'art. 2, comma 1 del D.L. 29 ottobre 1999, n. 383 che
ha modificato i termini di cui all'art. 1 del decreto legislativo
346/99 riducendoli da 120 a 30 giorni;
DELIBERA
- fino all'approvazione da parte di ciascun Comune dei "Criteri,
requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere
installati gli impianti stradali di distribuzione di carburanti"
di cui all'art. 2, comma 1 del D.L.gs. 11 febbraio 1998, n. 32,
modificato ed integrato dal D.Lgs. 8 settembre 1999, n. 346 dal
D.L. 29 ottobre 1999, n. 383" si applicano i "Criteri regionali"
nel testo riportato nell'allegato 1 che forma parte integrante
del presente provvedimento;
-
quanto stabilito al punto 1 non si applica
nei Comuni che alla data di pubblicazione del presente provvedimento
hanno già provveduto all'approvazione di propri criteri;
(punto modificato con DGR 1313 del 4 aprile 2000);
-
i Comuni nell'emanare i "Criteri" o nel modificare
quelli già emanati dovranno approvare la variante al
P.R.G. con la procedura prevista all'art. 50, comma 4, della
l.r. 27 giugno 1985, n. 61 come modificato dalla l.r. 5 maggio
1998, n. 21 secondo le direttive contenute nell'allegato 1 e
comunque nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
- la volumetria massima edificabile, per singola tipologia di
impianto stradale di distribuzione di carburanti, ad eccezione
della pensilina in quanto volume tecnico, va riferita a strutture
che non devono superare i 5 metri di altezza e i seguenti parametri:
Chiosco: vanno autorizzati
locali per ricovero addetti, dotato di servizi igienici e
pertanto la struttura non può superare una volumetria
superiore a 27 mc.;
Stazione di rifornimento: le
strutture non devono superare gli indici di edificabilità
stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono; pertanto
non devono essere superati gli indici previsti per le zone
B, C1, C2, D ed F e comunque devono avere un rapporto di copertura
non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E,
invece, va precisato che per la zona E4 si applicano le modalità
previste per la zona C2, mentre per la restante parte della
zona E la struttura non può superare i 300 mc. Con
un rapporto di copertura non superiore al 10% e può
essere posizionata anche fuori dalla fascia di rispetto stradale
a condizione che venga demolita una volta smantellato l'impianto
stradale di distribuzione di carburanti;
Stazione di servizio: le strutture
non devono superare gli indici di edificabilità stabilite
per le zone all'interno delle quali ricadono; pertanto non
devono essere superati gli indici previsti per le zone B,
C1, C2, D ed F e comunque devono avere un rapporto di copertura
non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E,
invece, va precisato che per la zona E4 si applicano le modalità
previste la zona C2, mentre per la restante parte della zona
E la struttura non può superare i 600 mc. Con un rapporto
di copertura non superiore al 10% e può essere posizionata
anche fuori dalla fascia di rispetto stradale a condizione
che venga demolita una volta smantellato l'impianto stradale
di distribuzione di carburanti.
- nel rispetto delle normative ambientali pertanto va previsto
che tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono
essere autorizzati dall'autorità competente. Devono essere
adottate le misure più adeguate perché le acque
provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano
pericolo di inquinamento. I serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinamento
dei carburanti devono essere dotati, oltre che di doppia parete,
anche del sistema di rilevazione di eventuali perdite
- per la tutela dei beni storici, ambientali e architettonici
non si possono installare impianti stradali di distribuzione
di carburanti nei seguenti casi:
- nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati
ai sensi della legge 1089/39;
- nei coni visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico
indicati cartograficamente dal P.R.G. e comunque tali da
impedire la visuale anche parziale di beni di interesse
storico-artistico-architettonico e/o di interferenza con
particolari aggregati urbani di pregio ambientale;
- nelle aree di tutela paesaggistica e ambientale (parchi
e riserve) e nelle aree di interesse paesaggistico ai sensi
della legge 1497/39 sono consentiti solo impianti stradali
di distribuzione di carburanti tipo "chiosco" opportunamente
realizzati con idonee opere di mascheramento atte a mitigare
l'impatto visivo. In tali aree è consentito anche
l'installazione di stazioni di rifornimento purchè
situate in fregio a strade statali e provinciali.
- nel definire la ripartizione del territorio comunale in zone
omogenee, la superficie minima di impianto, la distanza minima
tra impianti, le attività accessorie e complementari
da esercitare all'interno dell'impianto, nonché il dimensionamento
della rete, limitatamente al numero massimo di impianto ammissibile,
i Comuni devono osservare le normative previste nei piani regionale
e provinciali di razionalizzazione della rete di distribuzione
di carburanti vigenti.
- gli accessi sulla strada e la distanza da punti particolari
vanno regolamentati, in applicazione del N.C.d.S. e del relativo
regolamento di esecuzione, nel seguente modo:
- sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito
urbano, gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti
devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti
previsti per i passi carrabili;
- sulle strade di tipo B, C, D, come definite dal N.C.d.S.,
gli accessi devono sempre avvenire tramite corsie di accelerazione
e decelerazione della larghezza di mt. 3 (tre) e raccordate
al piazzale con curve di raggio non inferiore a mt. 10 (dieci).
La lunghezza delle corsie viene stabilita in sede di rilascio
della concessione, in relazione alle caratteristiche del tratto
stradale interessato. L'area occupata dalle corsie è
da considerarsi aggiuntiva alla superficie del piazzale sopra
indicata;
- il piazzale deve sempre essere separato dalla sede stradale
da apposita aiuola spartitraffico della quale si consiglia
una larghezza non inferiore a mt. 0.50 (zero e cinquanta)
e non eccedente mt. 1.50 (uno e cinquanta), delimitata con
un cordolo rialzato, la cui altezza misurata a partire dal
piano della banchina stradale, deve essere compresa fra cm.
20 (venti) e cm. 30 (trenta). Tali caratteristiche potranno
essere diverse secondo la tipologia della strada interessata
e saranno definite in sede di rilascio della concessione edilizia
e/o autorizzazione;
- gli accessi agli impianti di distribuzione carburanti devono
avere le seguenti caratteristiche tecniche:
A. Impianti ubicati all'interno dei centri
abitati:
- Rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture
ed autocarri con peso a pieno carico fino a t. 3,5: fronte strada
da mt. 25 (venticinque) a mt. 30 (trenta) con accessi da mt. 7,50
(sette e cinquanta) a mt. 10 (dieci) e aiuola spartitraffico centrale
da mt. 10 (dieci), tipologia non prevista per strade con carreggiata
a quattro corsie;
- Rifornimento di gasolio per tutti i veicoli: fronte strada di
mt. 60 (sessanta) con accessi di mt. 15 (quindici) e aiuola spartitraffico
centrale di mt. 30 (trenta).
B. Impianti ubicati fuori dai centri abitati:
Rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture
ed autocarri con peso a pieno carico fino a t. 3,5: fronte strada
da mt. 25 (venticinque) a mt. 30 (trenta) con accessi da mt. 7,50
(sette e cinquanta) a mt. 10 (dieci) e aiuola spartitraffico centrale
da mt. 10 (dieci);
Rifornimento di gasolio per tutti i veicoli: fronte strada da
mt. 60 (sessanta) con accessi da mt. 15 (quindici) e aiuole spartitraffico
centrale da mt. 30 (trenta);
Strade di scorrimento: fronte strada da mt. 60 (sessanta) con
accessi da mt. 15 (quindici) e aiuole spartitraffico centrale
da mt. 30 (trenta) e due di corsie di accelerazione e decelerazione
opportunamente dimensionate in base alla velocità consentita
sulla strada e comunque non inferiore a mt. 60 (sessanta) per
l'accesso e mt. 75 (settantacinque) per l'uscita dall'area dell'impianto.
C. Impianti situati lungo strade a quattro
o più corsie:
ai fini della sicurezza stradale, le corsie di accelerazione
o di decelerazione devono avere lunghezza minima rispettivamente
di mt. 75 (settantacinque) e mt. 60 (sessanta) e larghezza non
inferiore a mt. 3 (tre) raccordate al piazzale con curve di raggio
non inferiore a mt. 10 (dieci).
- le distanze degli accessi da incroci, dossi, curve, intersezioni,
impianti semaforici, devono essere conformi a quanto stabilito
dal Nuovo Codice della Strada ed alle seguenti particolari prescrizioni:
- all'interno dei centri abitati minimo mt. 12 (dodici);
- fuori dai centri abitati minimo mt. 95 (novantacinque).
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Sottoposto a votazione il provvedimento viene approvato
con voti unanimi e palesi.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Dott. Gianfranco Zanetti On. Dott. Giancarlo Galan
ALLEGATO 1
CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE
AREE SULLE QUALI POSSONO ESSERE INSTALLATI GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
DI CARBURANTI (ART. 2, COMMA 1 DEL D. LGS. 11 FEBBRAIO 1998, N.
32, MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D. LGS. 8 SETTEMBRE 1999, N. 346
E DAL D.L. 29 OTTOBRE 1999, N. 383 NONCHE' NORME TECNICHE PER L'INSTALLAZIONE
DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI.
TITOLO I
IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI
CARBURANTI
CAPO 1 - RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
IN ZONE OMOGENEE.
art. 1) Il territorio comunale, in rapporto
ai tipi di impianti stradali di distribuzione di carburanti da autorizzare,
viene suddiviso nelle seguenti quattro zone omogenee:
- zona 1 comprendente la zona territoriale omogenea A e
assimilate del P.R.G.. All'interno di detta area non possono essere
installati nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti;
possono essere conservati gli impianti esistenti di tipologia
"chiosco" purchè non vadano a deturpare il particolare
pregio storico-artistico e ambientale della zona;
- zona 2 comprendente le zone territoriali omogenee B -
C1 - C2 - E4 e assimilate del P.R.G.. All'interno di detta area
possono essere installati impianti stradali di distribuzione di
carburanti tipo stazioni di rifornimento e di servizio con prevalente
dotazione di servizi ai veicoli (deposito olio lubrificante, gommista,
grassaggio elettrauto e officina e simili);
- zona 3 comprendente le zone territoriali omogenee D -
F, (limitatamente alle zone che prevedono l'insediamento di impianti
stradali di carburante) del P.R.G.. All'interno di detta zona
possono essere installati impianti stradali di distribuzione di
carburanti tipo stazione di rifornimento e di servizio con annessi
centri commerciali per prodotti rivolti prevalentemente al mezzo
o di centri commerciali integrati rivolti al veicolo ed alla persona
(deposito olio lubrificante, lavaggio, grassaggio, gommista, officina,
elettrauto ed officina con possibilità di apertura di negozi,
bar, edicole e simili);
- zona 4 comprendente la zona territoriale omogenea E (esclusa
E4) del P.R.G.. All'interno di detta zona possono essere installati
impianti stradali di distribuzione di carburanti di tipo stazioni
di rifornimento e di servizio con la presenza di attrezzature
per i servizi alla persona (negozi, edicole, bar, ristoranti e
simili) anche se non vengono esclusi servizi all'automezzo (deposito
olio lubrificante, grassaggio, lavaggio, gommista, elettrauto,
officina e simili).
CAPO 2 - PRINCIPI GENERALI.
art. 2) L'installazione di nuovi impianti
stradali di distribuzione di carburanti è consentita nel
rispetto della specifica normativa vigente in materia, e da quanto
previsto dal P.R.G. vigente.
art. 3) I nuovi impianti stradali di distribuzione
di carburanti, in fregio a tutte le strade comunali, devono avere
le caratteristiche dei chioschi, delle stazioni di rifornimento
e delle stazioni di servizio, così come definite dalla legge
statale e regionale nonchè dal Piano regionale distribuzione
carburanti ed essere ubicati su aree conformi alle previsioni ed
alle norme tecniche del P.R.G. vigente.
art. 4) I nuovi impianti stradali di distribuzione
di carburanti devono essere dimensionati in modo tale da prevedere
l'installazione dei prodotti benzine e gasolio per autotrazione
e dove possibile anche il gpl ed il metano.
art. 5) Gli impianti stradali di distribuzione
di carburanti, comprese le relative aree di sosta degli automezzi,
non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale (Art.
22 N.C.d.S. ed art. 61, comma 3 Regolamento).
art. 6) La localizzazione dei nuovi impianti
stradali di distribuzione di carburanti deve essere tale da non
impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico,
artistico, architettonico e contesti di valore ambientale e gli
stessi non devono costituire elemento di sovrapposizione e/o di
interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.
art. 7) L'installazione di nuovi impianti
stradali di distribuzione di carburanti non è consentita
in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni
di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di
manovre veicolari.
art. 8) La distanza da dossi non deve essere
inferiore a quella fissata nel N.C.d.S. e nel Regolamento.
art. 9) Lungo le curve di raggio inferiore
a mt. 300 (trecento) non possono installarsi alcun impianto stradale
di distribuzione di carburanti. Ove i raggi minimi di curvatura
siano compresi fra i mt. 300 (trecento) ed i mt. 100 (cento) l'installazione
è consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza.
Per le curve di raggio inferiore o uguale a mt. 100 (cento) gli
impianti stradali di distribuzione di carburanti potranno sorgere
a mt. 95 (novantacinque) dal punto di tangenza della curva, ove
siano rispettate le altre precedenti prescrizioni.
art. 10) Qualora per la realizzazione e
la ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione di
carburanti sia necessaria l'occupazione in via precaria di aree
di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a
concessione del suolo pubblico e dovrà essere corrisposto
il canone previsto.
art. 11) L' impianto stradale di distribuzione
di carburanti deve essere installato su un'area avente una superfice
minima non inferiore a quella definita al successivo art. 20. All'interno
di detta area saranno installate le colonnine di erogazione con
idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento in relazione
alla semplice o multipla erogazione delle stesse e la presenza di
almeno un punto aria e di un punto acqua. Sia le colonnine che i
serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto, ivi comprese
l'impianto di lavaggio, devono essere sempre ubicati ad una distanza
minima di mt. 5 (cinque) dal ciglio stradale e dai confini, così
come definiti dal Regolamento Edilizio Comunale. Il distacco minimo
dagli edifici esistenti nelle zone ed aree confinanti deve essere
di mt. 10 (dieci).
art. 12) All'interno dell'area di servizio,
oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere
attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico
dei liquami per roulottes e campers.
art. 13) I sostegni per l'installazione
di adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata, a copertura dell'isola
destinata agli erogatori di carburante, devono essere collocati
a non meno di mt. 5 (cinque) dal ciglio stradale e dai confini di
proprietà e l'aggetto della pensilina stessa non deve superare
in proiezione il ciglio interno dell'aiuola spartitraffico delimitante
il piazzale.
art. 14) Nei casi di installazione di impianti
di lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale deve essere idoneo
a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza
inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli.
art. 15) Gli impianti stradali di carburanti
devono essere conformi alle vigenti normative ambientali, statali
e regionali.
art. 16) Tutti gli scarichi, compresi quelli
degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'autorità
competente. Devono essere adottate le misure più adeguate
perchè le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni
non costituiscano pericolo di inquinamento.
art. 17) I serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinamento
dei carburanti devono essere dotati, oltre che di doppia parete,
anche del sistema di rilevazione di eventuali perdite.
CAPO 3 - TUTELA DI BENI AMBIENTALI - ARCHITETTONICI.
art. 18) Non si possono installare impianti
stradali di distribuzione di carburanti nei seguenti casi:
- nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi
della legge 1089/39;
- nei coni visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico
indicati cartograficamente dal P.R.G. e comunque tali da impedire
la visuale anche parziale di beni di interesse storico-artistico-architettonico
e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio
ambientale.
art. 19) Nelle aree di tutela paesaggistica
e ambientale (parchi e riserve) e nelle aree di interesse paesaggistico
ai sensi della legge 1497/39 sono consentiti solo impianti stradali
di distribuzione di carburanti tipo "chiosco" opportunamente realizzati
con idonee opere di mascheramento atte a mitigare l'impatto visivo.
In tali aree è consentito anche l'installazione di stazioni
di rifornimento purchè situate in fregio a strade statali
e provinciali.
CAPO 4 - SUPERFICIE MINIMA.
art. 20) La superficie minima di insediamento
degli impianti stradali di distribuzione di carburanti è
quella fissata dall'art. 7 del Piano regionale carburanti approvato
con deliberazione del Consiglio Regionale 18 febbraio 1998, n. 3.
art. 21) La superficie da destinare alle
attività complementari dell'impianto, ad esclusione delle
aree coperte dalle pensiline, non può superare il 10% della
superficie complessiva dell'area dell'impianto stesso, esclusa l'area
occupata dalle corsie di accelerazione e decelerazione.
art. 22) La superficie minima degli impianti
stradali di distribuzione di carburante che hanno al proprio interno
attività commerciali (negozi, bar, edicole, ristoranti e
simili) deve essere aumentata del 250% della superfice commerciale
di cui 180% destinata a parcheggio con un minimo di 300 mq. di cui
200 a parcheggio.
CAPO 5 - SUPERFICI EDIFICABILI.
art. 23) Le dimensioni delle strutture dell'impianto
stradale di distribuzione di carburanti, ad eccezione della pensilina
in quanto volume tecnico, non devono superare i 5 metri di altezza
nonchè, per singola tipologia di impianto, i seguenti parametri:
- Chiosco: trattasi di locali per ricovero addetti,
dotato di servizi igienici e pertanto la struttura non può
superare una volumetria superiore a 27 mc.;
- Stazione di rifornimento: tali strutture non devono
superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone
all'interno delle quali ricadono; pertanto non devono essere superati
gli indici previsti per le zone B, C1, C2, D ed F e comunque devono
avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area
di pertinenza. Nella zona E, invece, va precisato che per la zona
E4 si applicano le modalità previste per la zona C2, mentre
per la restante parte della zona E la struttura non può
superare i 300 mc. con un rapporto di copertura non superiore
al 10% e può essere posizionata anche fuori dalla fascia
di rispetto stradale a condizione che venga demolita una volta
smantellato l'impianto stradale di distribuzione di carburanti;
- Stazione di servizio: tali strutture non
devono superare gli indici di edificabilità stabilite per
le zone all'interno delle quali ricadono; pertanto non devono
essere superati gli indici previsti per le zone B, C1, C2, D ed
F e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore
al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, invece, va precisato
che per la zona E4 si applicano le modalità previste per
la zona C2, mentre per la restante parte della zona E la struttura
non può superare i 600 mc. con un rapporto di copertura
non superiore al 10% e può essere posizionata anche fuori
dalla fascia di rispetto stradale a condizione che venga demolita
una volta smantellato l'impianto stradale di distribuzione di
carburanti.
CAPO 6 - DISTANZE MINIME.
art. 24) La distanza minima tra impianti
stradali di distribuzione di carburanti sono quelle fissate dall'art.
8 del Piano regionale carburanti approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale 18 febbraio 1998, n. 3.
art. 25) Le distanze vanno misurate con
riferimento al percorso stradale più breve fra due impianti
lungo la stessa direttrice di marcia (nord-sud/est-ovest). Nel caso
in cui l'impianto da installare si trovi ad una distanza da un impianto
esistente inferiore a quella fissata all'art. 24, e i due impianti
siano localizzati in zone omogenee comunali diverse la distanza
minima da rispettare è uguale alla media aritmetica delle
distanze proprie di ognuna delle zone.
art. 26) E' ammessa la possibilità
di installare nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti
all'interno di aree di pertinenza di centri commerciali nel rispetto
delle distanze minime previste dall'art. 24.
CAPO 7 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI.
art. 27) Le attività di commercio
al dettaglio in sede fissa di edicole e di pubblici esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, possono essere esercitate,
all'interno delle aree di servizio, nel rispetto del D. Lgs. 31
marzo 1998, n. 114, della Legge 25 agosto 1991, n. 287 e della Legge
25 febbraio 1987, n. 67 nonchè dei relativi piani comunali
di settore.
art. 28) E' possibile il rilascio di autorizzazioni
amministrative per l'apertura di edicole e di pubblici esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli impianti
di distribuzione di carburanti, in deroga al numero massimo previsto,
nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI STRADALI DI CARBURANTI
- stazioni di servizio o di rifornimento;
- superficie minima di servizio non inferiore a quella prevista
dall'art. 20;
- erogato nell'anno precedente alla presentazione della domanda
non inferiore a mc. 1.500 (mille e cinquecento);
- distanza minima da attività similari pari a mt. 1.000
(mille) ridotti a mt. 200 (duecento) all'interno dei centri abitati
formalmente delimitati ai sensi del N.C.d.S.; (modificato con
DGR 1313 del 4 aprile 2000)
- sono ritenuti similari tutti gli esercizi in cui le attività
riportate alla successiva lettera b) sono autorizzate anche congiuntamente
ad altre.
b) SUPERFICIE MASSIMA CONCEDIBILE
- rivendita di giornali e riviste mq. 5
pubblico esercizio di alimenti e bevande
mq. 20
c) AREA LIBERA E PARCHEGGI
- l'area libera non deve essere inferiore a mq. 300 (trecento)
e l'area destinata a parcheggio, parte dell'area libera, non deve
essere inferiore a mq. 200 (duecento);
- l'area libera e di parcheggio devono risultare in aggiunta alla
superficie minima di servizio di cui all'art. 20 e devono essere
organizzate in modo tale da non interferire con il livello di
sicurezza e di funzionalità dell'impianto.
art. 29) Le autorizzazioni concesse per
la rivendita di giornali e riviste e di pubblico esercizio di somministrazione
di alimenti e bevande in deroga al numero massimo previsto dai piani
di settore, non possono essere trasferite in altro luogo salvo il
trasferimento dell'impianto stesso nell'ambito comunale, nel qual
caso e relativamente alle edicole e ai pubblici esercizi, devono
essere sempre rispettati i requisiti di cui alle lettere a) b) e
c) dell'art. 28.
art. 30) Ove vengano richieste superfici
superiori a quelle fissate dalla lettera b) dell'art. 28, le stesse
dovranno essere esaminate applicando integralmente le norme fissate
dalla pianificazione di settore.
CAPO 8 - ATTIVITA' ACCESSORIE NELLE FASCE DI
RISPETTO STRADALE.
art. 31) Nelle aree di pertinenza degli
impianti di distribuzione di carburanti situati all'interno delle
fasce di rispetto stradali sono ammissibili ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del D. L.gs. n. 32/98 le seguenti attività accessorie:
- attività rivolte all'automezzo: lavaggio, grassaggio,
gommista, officina meccanica, elettrauto, deposito di olio lubrificante
e negozi che pongono in vendita prodotti prevalentemente al veicolo;
- attività rivolte alla persona: bar, ristorante, tavole
calde, edicole nonchè negozi che pongono in vendita prodotti
alimentari e non alimentari rivolti prevalentemente alla persona.
art. 32) Per area di pertinenza dell'impianto
stradale di distribuzione di carburante si intende l'area su cui
insiste l'impianto.
art. 33) In presenza di carenza di servizio
e relativamente ad attività rivolte al mezzo quali il lavaggio
e grassaggio e ove l'area su cui insiste l'impianto sia insufficiente
per un corretto servizio all'utente e non sia oggettivamente possibile
ampliarla è da considerare area pertinente all'impianto anche
l'area posta ai lati o antistante l'impianto, purchè sia
dimostrabile che le attività site nelle aree interessate
formino tra loro un complesso funzionalmente unitario.
CAPO 9 - ACCESSI.
art. 34) Sulle strade di quartiere e sulle
strade locali in ambito urbano (art. 22 N.C.d.S. e art. 61 Regolamento),
gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti devono rispondere,
per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi
carrabili.
art. 35) Per quanto riguarda l'installazione
di impianti stradali di distribuzione di carburanti su strade di
tipo B, C, D, come definite dal N.C.d.S., gli accessi sulla strada
devono sempre avvenire tramite corsie di accelerazione e decelerazione
della larghezza di mt. 3 (tre) e raccordate al piazzale con curve
di raggio non inferiore a mt. 10 (dieci). La lunghezza delle corsie
viene stabilita in sede di rilascio della concessione, in relazione
alle caratteristiche del tratto stradale interessato. L'area occupata
dalle corsie è da considerarsi aggiuntiva alla superficie
del piazzale sopra indicata.
art. 36) Il piazzale deve sempre essere
separato dalla sede stradale da apposita aiuola spartitraffico del
quale si consiglia una larghezza non inferiore a mt. 0.50 (zero
e cinquanta) e non eccedente mt. 1,50 (uno e cinquanta), delimitato
con un cordolo rialzato, la cui altezza misurata a partire dal piano
della banchina stradale, deve essere compresa fra cm. 20 (venti)
e cm. 30 (trenta). Tali caratteristiche potranno essere diverse
secondo la tipologia della strada interessata e saranno definite
in sede di rilascio della concessione edilizia e/o autorizzazione.
art. 37) Il ciglio verso strada dello spartitraffico
deve essere ubicato di norma a non oltre mt. 2,50 (due e cinquanta)
dal ciglio della strada e comunque sempre in allineamento ai segnavia
marginali; lo spartitraffico deve essere in allineamento agli arginelli
stradali, ove esistono, e in ogni caso al ciglio esterno delle banchine
stradali anche se non depolverizzate.
art. 38) Sullo spartitraffico non possono
essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro,
eccedenti l'altezza di mt. 0,70 (zero e settanta) misurata sul piano
della banchina stradale o degli accessi, a seconda della condizione
più sfavorevole.
Tale norma non si applica all'insegna sul palo
indicante la società.
art. 39) In corrispondenza degli accessi
deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una
visibilità minima così come definito geometricamente
dalla specifica materia vigente (art. 16 del N.C.d.S.).
art. 40) Nel caso in cui in luogo delle
banchine stradali esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente
antistante lo spartitraffico dell'impianto stradale di distribuzione
di carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse
caratteristiche (sopralzo, cordonatura, pavimentazione) dei marciapiedi
stradali e perfettamente allineati con questi. In tale specifico
caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già
stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei marciapiedi
e da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare
l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli. Nel caso di strada con
marciapiedi in elevazione (rialzati), in corrispondenza degli accessi
deve essere evidenziata la continuità del marciapiede con
modalità definite di volta in volta dagli uffici tecnici
comunali.
art. 41) Deve essere perfettamente garantita
la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta,
canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e, a tal fine,
si precisa che la relativa sezione non può assolutamente
essere alterata, quand'anche sia necessario (per esempio in corrispondenza
degli accessi) procedere alla loro copertura.
art. 42) Le opere di canalizzazione a servizio
della strada, delle quali è indispensabile la copertura,
devono essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio
ed ove la lunghezza del tratto coperto superi i mt. 10 (dieci) devono
essere provviste di idonei pozzetti di decantazione, ispezionabili,
per garantirne la perfetta ed agevole manutenzione, da eseguirsi,
come beninteso per tutte le opere innovative derivanti dall'installazione
degli impianti, a cura e spese dei titolari degli impianti stessi
e con prescrizioni e modalità impartite dal Comune.
art. 43) La continuità dei fossi
e corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza attraversanti la strada,
deve essere rigorosamente garantita oltre che con l'esatta applicazione
di quanto definito all'art. 39 anche con le particolari prescrizioni
tecniche che in tali casi, di volta in volta, saranno impartite
dagli Uffici comunali preposti.
art. 44) E' vietato che un impianto stradale
di distribuzione di carburanti abbia contemporaneamente accessi
su due o più strade pubbliche. La prescrizione di cui al
precedente comma può essere ignorata solo nel caso in cui
l'impianto preveda, a cura e spese del richiedente, un intervento
di viabilità alternativa.
art. 45) Gli accessi agli impianti di distribuzione
carburanti devono avere le caratteristiche tecniche specifiche ai
punti successivi:
1. Impianti ubicati all'interno dei centri abitati:
- Rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture
ed autocarri con peso a pieno carico fino a t. 3,5:
fronte strada da mt. 25 (venticinque) a mt. 30
(trenta) con accessi da mt. 7,50 (sette e cinquanta) a mt. 10
(dieci) e aiuola spartitraffico centrale da mt. 10 (dieci), tipologia
non prevista per strade con carreggiata a quattro corsie;
b) Rifornimento di gasolio per tutti i i veicoli:
fronte strada di mt. 60 (sessanta) con accessi
di mt. 15 (quindici) e aiuola spartitraffico centrale di mt. 30
(trenta).
2. Impianti ubicati fuori dai centri abitati:
- Rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture
ed autocarri con peso a pieno carico fino a t. 3,5:
fronte strada da mt. 25 (venticinque) a mt. 30
(trenta) con accessi da mt. 7,50 (sette e cinquanta) a mt. 10
(dieci) e aiuola spartitraffico centrale da mt. 10 (dieci);
- Rifornimento di gasolio per tutti i veicoli:
fronte strada da mt. 60 (sessanta) con accessi
da mt. 15 (quindici) e aiuole spartitraffico centrale da mt. 30
(trenta);
- Strade di scorrimento:
fronte strada da mt. 60 (sessanta) con accessi da mt. 15 (quindici)
e aiuole spartitraffico centrale da mt. 30 (trenta) e due di corsie
di accelerazione e decelerazione opportunamente dimensionate in
base alla velocità consentita sulla strada e comunque non
inferiore a mt. 60 (sessanta) per l'accesso e mt. 75 (settantacinque)
per l'uscita dall'area dell'impianto.
art. 46) Le distanze degli accessi da dossi,
curve, intersezioni, impianti semaforici, devono essere conformi
a quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada ed alle seguenti
particolari prescrizioni:
- all'interno dei centri abitati minimo mt. 12 (dodici);
- fuori dai centri abitati minimo mt. 95 (novantacinque).
In ogni situazione, a seconda delle caratteristiche
geometriche e viabilistiche della strada, può essere richiesta
l'esecuzione di inviti o smussi.
Sono da considerarsi incompatibili gli accessi
da due strade e gli accessi ubicati sotto canalizzazione semaforica.
La distanza da incroci e da accessi di rilevante importanza non
deve essere inferiore a mt. 95 (novantacinque) fra gli estremi degli
accessi più vicini.
art. 47) Per gli impianti ricadenti lungo
strade a quattro o più corsie, ai fini della sicurezza stradale,
le corsie di accelerazione o di decelerazione devono avere lunghezza
minima rispettivamente di mt. 75 (settantacinque) e mt. 60 (sessanta)
e larghezza non inferiore a mt. 3 (tre) raccordate al piazzale con
curve di raggio non inferiore a mt. 10 (dieci).
CAPO 10 - ABBATTIMENTO DI PIANTAGIONI E MANOMISSIONE
DI PERTINENZE STRADALI.
art. 48) L'abbattimento di piantagioni è
disciplinato dalle norme contenute nella Circolare 11 Agosto 1966,
n. 8321 del Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale
Circolazione.
In particolare l'abbattimento di alberature e piantagioni
può essere ammesso una volta che ne sia stata accertata l'assoluta
necessità per l'istituzione degli accessi ed ove non sia
assolutamente possibile spostare l'accesso in altre posizioni.
In tale inderogabile presupposto, ogni caso deve
essere esaminato con la massima attenzione e la richiesta di abbattimento
sarà sottoposta alla procedura stabilita nei punti b) e c)
della precitata Circolare.
In ogni caso l'abbattimento delle piantagioni deve
essere limitato al minimo indispensabile e ne è prescritta
a cura e spese del richiedente la reintegrazione nel luogo indicato
dal Comune ed in numero di 3 (tre) esemplari per ogni albero abbattuto.
CAPO 11 - INSEGNE.
art. 49) La Ditta Concessionaria dell'impianto
di distribuzione carburanti ha la facoltà di esporre nell'ambito
del medesimo l'insegna (anche luminosa) ed il nominativo della Società
con l'eventuale dicitura di "Stazione di rifornimento" ovvero "Stazione
di servizio" alle seguenti condizioni:
- le insegne poste parallele alla carreggiata o su pensiline devono
avere dimensione massima di mq. 10 (dieci);
- le insegne su palina (supporto proprio) devono avere dimensione
massima di mq. 3 (tre) se non collocate parallelamente all'asse
della carreggiata;
- le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo
le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza
degli accessi;
- deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello,
insegna o impianto fisso, riproducente il marchio di fabbrica,
la ragione sociale o quanto sopra previsto;
- le insegne devono essere posizionate ad almeno mt. 2 (due) dal
margine della carreggiata; in presenza di un ostacolo naturale
devono essere allineate con esso;
- l'insegna, se luminosa, non può essere a luce intermittente
nè avere intensità superiore a 150 candele per mq.
e comunque non deve provocare abbagliamento o distrazione o ingenerare
confusione per l'uso dei colori adottati, soprattutto se posto
in prossimità di impianti semaforici o intersezioni;
- l'insegna deve avere sagoma regolare che in ogni caso non può
essere quella di disco o triangolo;
- l'insegna deve rispettare la distanza minima da tutti gli altri
cartelli che comunque non può essere inferiore a mt. 20
(venti) lineari.
art. 50) Il mancato rispetto delle disposizioni
di cui all'art. 49 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui
all'art. 24 del D. Lgs. 507/93, l'Amministrazione può disporre
altresì la rimozione dell'impianto, facendone menzione nel
verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro
il termine stabilito il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai
responsabili le spese sostenute.
art. 51) Quanto previsto dall'art. 23 del
N.C.d.S. e art. 52 del relativo Regolamento per quanto riguarda
i mezzi pubblicitari, è esteso anche nelle strade di tipo
C e D.
CAPO 12 - SEGNALETICA.
art. 52) Tutti gli impianti devono essere
dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale)
come previsto dal N.C.d.S.. Detta segnaletica deve indicare il percorso
ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita, impedendo le
manovre di svolta a sinistra.
CAPO 13 - MODIFICHE, POTENZIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI
IMPIANTI ESISTENTI.
art. 53) Gli impianti esistenti possono
procedere a :
- opere di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- modifiche di cui all'art. 3, lettera h) della Legge regionale
28 giugno 1988, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;
- potenziamenti alle condizioni previste dalla normativa regionale;
- ristrutturazioni, nel rispetto delle varie normative sull'inquinamento
e di quanto espressamente previsto agli artt. 11, 12, 13, 14,
15, 16 e 17 del Capo 2; all'art. 24 del Capo 3 ed al Capo 6;
art. 54) La sostituzione dei serbatoi di
stoccaggio, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve avvenire
nel rispetto del D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni
e del D.M. 20 ottobre 1998. Al termine delle operazioni di rimozione
dei serbatoi, prima di procedere al posizionamento di nuovi, deve
essere effettuata l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello
scavo e dell'acqua di falda al fine di escludere inquinamenti effettuati
nel corso delle operazioni di sostituzione o perdite pregresse.
CAPO 14 - SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE.
art. 55) Nel caso di smantellamento e rimozione
dell'impianto, deve essere richiesta l'autorizzazione edilizia allo
smantellamento. L'autorizzazione allo smantellamento e la rimozione
deve prevedere:
- la cessazione delle attività complementari all'impianto;
- il ripristino dell'area alla situazione originale mediante l'adeguamento
alle previsioni del P.R.G.;
- la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto
sopra e sotto suolo, secondo la normativa vigente;
- la bonifica del suolo (deve essere presentata idonea documentazione
attestante l'assenza di episodi, anche pregressi, di inquinamento
del suolo).
TITOLO II
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI
AD USO PRIVATO E PER NATANTI
CAPO 15 - PRESCRIZIONI A TUTELA AMBIENTALE PER
GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER USO PRIVATO.
art. 56) I serbatoi di contenimento degli
impianti ad uso privato devono avere le stesse caratteristiche tecniche
degli impianti ad uso pubblico (cisterna con doppia parete, dotata
di rilevatore di eventuali perdite e sistema di aspirazione dei
vapori).
Tale norma si applica per i nuovi impianti e per
sostituzione di serbatoi esistenti.
art. 57) Nell'area dove avviene il rifornimento
dei mezzi è necessario porre in essere sistemi di protezione
dell'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale,
raccolta delle acque meteoriche, eventuali sistemi di contenimento
versamenti di idrocarburi).
CAPO 16 - IMPIANTO PER NATANTI - TIPOLOGIA.
art. 58) Per gli impianti natanti per diporto,
la tipologia di impianto da autorizzare deve essere quella prevista
per impianti stradale come "chiosco".
TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO 17 - DOCUMENTAZIONE E NORME GENERALI.
art. 59) La documentazione da allegare alla
domanda di concessione edilizia e di autorizzazione petrolifera
è la seguente:
- Relazione tecnica particolareggiata dalla quale risulti la esatta
progressiva km.ca del progettato impianto stradale di distribuzione
di carburanti e la descrizione delle opere che si intendono realizzare
e delle loro caratteristiche costruttive, nonchè il numero
ed il tipo degli erogatori, la capacità dei serbatoi ed
ogni altro utile elemento sugli impianti tecnologici;
- analitica autocertificazione corredata da una perizia giurata,
redatta da un tecnico iscritto all'albo, attestante che la richiesta
rispetta le prescrizioni urbanistiche, fiscali e quelle concernenti
la sicurezza ambientale e stradale, la tutela dei beni storici
ed artistici, nonchè le norme di indirizzo programmatico
della Regione ed il rispetto dei criteri, requisiti e caratteristiche
di cui alla presente normativa;
- certificazione concernente la sicurezza sanitaria rilasciata
dall'Azienda Sanitaria Locale;
- planimetrie in scala catastale riproducenti una zona sufficientemente
estesa rispetto al punto d'intervento tale da permettere una corretta
visualizzazione dell'inserimento, con indicata la toponomastica;
- estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento rilasciato
dall'Ufficio Tecnico Erariale in data non anteriore a 6 mesi;
- planimetrie dello stato di fatto in scala 1:200, rilevata topograficamente,
con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'impianto,
completa di tutte le quote orizzontali e verticali riferite a
capisaldi interni ed esterni al lotto stesso, atte ad individuare
l'andamento planimetrico ed altimetrico, compresi i fabbricati,
anche accessori, esistenti nei lotti limitrofi con le relative
altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei
fabbricati che delle recinzioni e la larghezza delle strade prospettanti
il lotto, nonchè le servitù ed i vincoli di qualsiasi
genere relativi all'area in esame;
- planimetrie in scala 1:100 di eventuali locali destinati alle
attività complementari;
- planimetria, in scala 1:500, con riportate le indicazioni quotate
della planivolumetria di progetto, nonchè la sistemazione
dell'area, con particolare riferimento agli accessi, agli spazi
per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde
ed alla recinzione, per la quale sono inoltre richiesti sezione
e prospetto tipo in scala 1:20 e sezione quotata in scala 1:100
dell'eventuale spazio pubblico sulla quale la recinzione prospetta.
Nella stessa planimetria od in altra separata devono essere indicati
la rete e gli impianti di smaltimento delle acque usate e meteoriche;
- planimetria indicante gli interventi di segnaletica orizzontale
e verticale, da realizzare a cura e spese del richiedente, riportante
altresì l'indicazione dei principali percorsi veicolari
ed, eventualmente, pedonali, previsti all'interno dell'area;
- tutti i prospetti esterni in scala 1:100, qualora l'edificio
sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono
comprendere anche quelli delle facciate adiacenti;
- almeno una sezione verticale quotata in scala 1:100 con indicata
la quota di riferimento per le altezze;
- i dati metrici relativi alla superficie fondiaria ed alla superficie
coperta, al volume, all'altezza dei fabbricati o attrezzature,
all'area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione;
- dichiarazione di inesistenza di cause di insalubrità
del suolo e sottosuolo, in particolare è vietato impostare
fondazioni di nuove costruzioni su terreni che siano serviti in
precedenza come deposito di immondizie, letame, residui putrescibili
se non quando la conseguita salubrità del suolo e del sottosuolo
sia stata riconosciuta dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica
dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) e dall'Ufficio Tecnico
del Comune.
art. 60) Tale documentazione, e l'eventuale
altra documentazione prevista per la presentazione dei progetti
del Regolamento Edilizio Comunale, deve essere redatta e firmata
da un tecnico abilitato, nei modi e nei termini di legge, e controfirmata
dal richiedente la concessione, nonchè dall'avente titolo
alla concessione (titolare di un diritto reale sull'area interessata
dall'intervento).
art. 61) Per quanto non espressamente disciplinato
dalla presente normativa, valgono le norme statali e regionali vigenti.
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