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SERVIZI ALLA CIRCOLAZIONE: IMPIANTI CARBURANTE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 18 febbraio 1998, n. 3
Piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione
di carburanti.
Il Consiglio regionale del Veneto
Vista la proposta approvata dalla Giunta regionale
nella seduta del 25 marzo 1997 con deliberazione n.31/CR relativa
all'argomento indicato in oggetto;
Visto il parere favorevole espresso a maggioranza
dalla Terza Commissione consiliare nella seduta del 4 dicembre 1997;
Udita la relazione della terza commissione
consiliare relatore il consigliere Onorio De Boni;
Visti l'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre
1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
1970, n. 1034, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n.
1269;
Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382, recante
norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica
amministrazione;
Visto l'articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale è stato
delegato alle Regioni a statuto ordinario l'esercizio delle funzioni
amministrative relative ai distributori di carburanti;
Visto l'articolo 54, lett. f), del decreto
citato con il quale è stato attribuito ai comuni, sulla base
delle prescrizioni del CIPE e nell'ambito dei criteri generali determinati
dalla Regione, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di autorizzazione all'installazione di distributori nel territorio
comunale, a eccezione di quelli installati sulle autostrade;
Visti gli articoli 4, 7 e 8 della legge regionale
28 giugno 1988, n. 33 che prevedono l'emanazione di un piano regionale
di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti sulla
base di quanto previsto dalle direttive del Governo nonchè
dei principi generali determinati dal CIPE;
Visto il DPCM 11 dicembre 1989, con il quale
il Governo ha emanato le nuove direttive alle Regioni a statuto
ordinario in materia di distributori di carburanti;
Viste le prescrizioni del CIPE adottate in
sede di approvazione del programma energetico approvato dal Consiglio
dei Ministri nella riunione del 10 agosto 1988;
Visto il DPR 13 dicembre 1996 con il quale
sono state aggiornate le direttive alle Regioni in materia di distribuzione
automatica di carburante per autotrazione;
Considerato che detto piano dovrebbe costituire
l'effettivo quadro di riferimento sia per lo svolgimento, in forma
programmata, delle funzioni amministrative della Regione, delle
province e dei comuni che per le attività degli operatori
economici del settore;
Visto il parere favorevole della Commissione
consultiva regionale carburanti espresso nella seduta del 19 giugno
1996;
Visti gli articoli 8 e 9 dello Statuto della
Regione;
con votazione palese,
d e l i b e r a
di approvare il piano regionale di razionalizzazione
della rete di distribuzione di carburanti nel testo allegato al
presente provvedimento del quale fa parte integrante.
Allegato alla Deliberazione Consiliare N. 3 del
18 Febbraio 1998 relativo a:
NORMATIVA
ART. 1
CONTENUTI DEL PIANO
1. In attuazione di quanto previsto dal D.P.C.M.
11 settembre 1989, dal D.P.R. 13 dicembre 1996, dal Piano energetico
nazionale di cui alla legge 9 gennaio 1991 n.9 nonché dalla
legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 e sue successive modificazioni
ed integrazioni il presente Piano detta i principi ed i criteri
fondamentali per la razionalizzazione della rete degli impianti
stradali di carburante, la normativa concernente gli impianti
ad uso privato e quelli per natanti allo scopo di assicurare che
il miglioramento dell'efficenza-efficacia della rete e la garanzia
del pubblico servizio vengano perseguite in coerenza con le scelte
effettuate dalla Regione Veneto in materia di assetto del territorio
e di tutela dell'ambiente.
2. Il Piano si prefigge, inoltre, un modello
di articolazione territoriale della rete che, nella salvaguardia
degli investimenti effettuati, risponda alle esigenze della domanda
favorendo l'integrazione territoriale degli impianti con le attività
residenziali, produttive e di servizio. In particolare il Piano
intende sollecitare tutte le trasformazioni della rete in grado
di renderla omogenea, in termini di prestazioni e di servizi offerti,
alla rete di distribuzione europea e di agevolare quegli interventi,
quali la erogazione della benzina senza piombo, che contribuiscono
quindi al miglioramento della qualità dell'ambiente.
3. La relazione tecnica e l'allegato statistico
fanno parte integrante del Piano.
ART. 2
FINALITÀ DEL PIANO
1. Gli obiettivi del Piano sono:
a) il miglioramento del servizio di erogazione
mediante una dislocazione razionale degli impianti;
b) la eliminazione degli impianti a scarsa
redditività;
c) la tutela dei beni culturali, storici
ed ambientali - con riferimento anche ai "centri storici" -
attraverso il trasferimento degli impianti non compatibili con
il contesto territoriale in cui sono collocati;
d) il soddisfacimento delle domande diffuse
sul territorio garantendo la presenza degli impianti nei piccoli
centri, nelle località isolate e in quelle caratterizzate
dal turismo stagionale, con particolare riferimento agli ambiti
territoriali turistici;
e) il miglioramento delle condizioni di
operatività della rete agevolando sia l'adozione, da
parte degli operatori, di tutte le misure necessarie per la
modernizzazione della rete con l'introduzione delle innovazioni
tecnologiche in termini di erogazione del prodotto e di modalità
di pagamento, che l'installazione di tipologie di impianto dotate
delle strutture di servizio necessarie per soddisfare le esigenze
e la salvaguardia della salute degli addetti e dell'utenza;
f) la realizzazione di una equilibrata
distribuzione nel territorio regionale delle apparecchiature
self-service pre pagamento a garanzia di una omogenea opportunità
di accesso agli stessi da parte dell'utenza;
g) l'aumento della rete di distribuzione
di metano tale da soddisfare le esigenze della domanda in formazione
e ai fini di un contenimento dell'inquinamento;
h) la realizzazione di una equilibrata
distribuzione nel territorio regionale degli impianti g.p.l.
per dotare le numerose zone che ne sono sprovviste;
i) la realizzazione di impianti stradali
di carburante secondo criteri di fluidità del traffico
e, quindi, della maggior sicurezza dell'impianto stesso.
ART. 3
ATTUAZIONE DEL PIANO
1. Il Piano regionale è attuato tramite
i Piani provinciali che recepiscono e coordinano le proposte dei
Comuni secondo quanto disposto dalla legge regionale 28 giugno
1988, n. 33 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 4
GLI OBIETTIVI DEL PIANO PROVINCIALE
1. Il Piano provinciale, nel conseguire gli
obiettivi stabiliti dall'articolo 10 della citata legge regionale
n. 33/88 e sue successive modificazioni ed integrazioni, si prefigge
di organizzare una equilibrata distribuzione spaziale e strutturale
della rete attraverso la seguente serie di azioni:
a) costruzione di un quadro conoscitivo
e diagnostico sulla realtà della rete attraverso la mappatura
nel territorio provinciale degli impianti descritti attraverso
le loro caratteristiche;
b) identificazione successiva delle "zone
sature" e delle "zone carenti" di impianti di distribuzione
o di quelli con specifiche caratteristiche;
c) identificazione degli impianti in condizioni
"critiche" per quanto riguarda la compatibilità ambientale
e l'ordinato e sicuro svolgimento del traffico;
d) interazione con i Comuni con la formulazione
di direttive attinenti l'individuazione dei "siti" per la localizzazione
degli impianti;
e) ricezione ed assemblaggio attraverso
un mosaico delle proposte comunali di modificazioni della rete;
f) valutazione delle proposte comunali di
razionalizzazione della rete in relazione alla distribuzione
nel territorio delle reti g.p.l., metano e gasolio, anche attraverso
la determinazione delle soglie inferiori e superiori previste
per i singoli Comuni;
g) individuazione delle grandi direttrici
di traffico.
2. La Provincia infine cura l'aggiornamento
dell'evolversi della situazione della rete - sia per quanto riguarda
la localizzazione che le caratteristiche degli impianti - con
la produzione di un aggiornamento annuale dello stato della rete
che ne registri le variazioni intercorse nel periodo.
ART. 5
DIMENSIONAMENTO DELLA RETE STRADALE CARBURANTI
1. Al fine del conseguimento delle finalità
del presente Piano l'indice di elasticità (il rapporto tra
la capacità di erogazione e la quantità di prodotto
erogato) dovrà attestarsi tra i seguenti valori: 1,90 (media
economicità) e 1,60 (alta economicità) con conseguente
venduto medio per impianto tra i 1240 e 1900 mc. (sulla base di
un consumo regionale di 2.850.000 mc).
2.Sulla base di quanto previsto al comma 1 il numero
degli impianti per Provincia dovrà essere compreso nei limiti
individuati dalla seguente tabella.
PROVINCE
|
NUMERO MAX
|
NUMERO MIN
|
Belluno
|
163
|
95
|
Padova
|
410
|
250
|
Rovigo
|
152
|
90
|
Treviso
|
406
|
275
|
Venezia
|
345
|
260
|
Verona
|
413
|
270
|
Vicenza
|
405
|
260
|
REGIONE
|
2.294
|
1.500
|
- I Piani provinciali determinano il numero minimo (soglia inferiore)
e numero massimo (soglia superiore) di impianti stradali di carburanti
ammissibile per ciascun Comune. Nel determinare le soglie non
si dovranno superare quelle provinciali fissate nella tabella
di cui sopra.
- I Piani provinciali vigenti al momento dell'entrata in vigore
del presente piano hanno efficacia fino alla loro naturale scadenza.
- Le disposizioni dei Piani provinciali incompatibili con il presente
provvedimento devono essere modificate entro 180 giorni dall'entrata
in vigore del presente Piano.
ART. 6
TIPOLOGIE MINIME DI IMPIANTO
1. I requisiti minimi per l'appartenenza di
ciascun impianto alle tipologie, come definite all'articolo 3 della
legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 sono i seguenti:
a. per chiosco:
- la presenza di almeno due colonnine
a semplice o doppia erogazione oppure una colonnina a multipla
erogazione con idoneo spazio (da computarsi nell'area di pertinenza
dell'impianto al di fuori della sede stradale) per l'effettuazione
del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione
delle colonnine stesse;
- la presenza di un punto aria
e di un punto acqua;
- la presenza di una pensilina
a copertura delle sole colonnine;
- la presenza di un locale per
addetti, dotato di servizio igienico;
b. per la stazione di rifornimento:
- la presenza di almeno tre colonnine
a semplice o doppia erogazione oppure due colonnine a multipla
erogazione con idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento
(nel senso precedentemente indicato) in relazione alla semplice
o multipla erogazione delle stesse;
- la presenza di un punto aria
e di un punto acqua;
- la presenza di una pensilina
per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;
- la presenza di un locale per
addetti con annesso spogliatoio, servizi igienici a disposizione
anche degli automobilisti con possibilità di apertura
di negozi, bar, edicole;
c. per la stazione di servizio:
- la presenza di almeno quattro
colonnine a semplice o doppia erogazione oppure due colonnine
a multipla erogazione con idoneo spazio per l'effettuazione
del rifornimento (nel senso precedentemente indicato) in relazione
alla semplice o multipla erogazione delle stesse;
- la presenza di un punto aria
e di un punto acqua;
- la presenza di una pensilina
per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;
- la presenza di una superficie
coperta nella misura di 30 mq. per locali destinati agli addetti
con relativo spogliatoio, servizi igienici per gli stessi
e per gli automobilisti, magazzino, deposito per olio lubrificante,
lavaggio e/o grassaggio e/o gommista e/o elettrauto e/o officina
riparazioni con possibilità di apertura di negozi,
bar, edicole.
ART. 7
SUPERFICIE MINIMA DI SERVIZIO
1. La superficie minima di insediamento degli
impianti stradali, in relazione alla zonizzazione del territorio
comunale, così come regolamentata all'articolo 10 è
definita dal seguente prospetto:
Superficie
in mq.
|
TIPO DI IMPIANTO
|
ZONA 2
|
ZONA 3
|
ZONA 4
|
stazione di servizio
|
1000
|
1500
|
2500
|
stazione di rifornimento
|
800
|
1200
|
2000
|
chiosco
|
600
|
800
|
1000
|
2. I nuovi insediamenti degli impianti di
carburanti dovranno avere una superficie minima non inferiore
a quella determinata dal precedente comma, salvo la tolleranza
del 10%. Nel calcolo della superficie non vanno compresi gli accessi
dell'impianto. Le domande concernenti nuovi insediamenti dovranno
contenere una planimetria in scala 1:200 e 1:500 da cui risulti
il rispetto dei limiti indicati.
3. Per i punti "isolati" e per quelli "appoggiati"
è richiesta solamente la presenza del "fuoristrada" ovvero
di una superficie sufficiente a consentire la sosta degli autoveicoli
fuori dalla sede stradale.
3. Sono ammesse diminuzioni a dette superfici
fino al 30% nei Comuni montani così come individuati dalla
L.R. 3 luglio 1992 n.19 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché in tutte le situazioni di cambiamento di localizzazione
dell'impianto preesistente per motivi di pubblica utilità.
5. Ai procedimenti riguardanti domande di
nuovi impianti, in corso di istruttoria, all'entrata in vigore
del presente provvedimento si applicano le norme vigenti al momento
della presentazione delle domande.
ART. 8
DISTANZA MINIMA TRA IMPIANTI
1. I nuovi insediamenti di impianti stradali
di carburante dovranno rispettare le distanze minime come definite,
salvo deroga nella misura massima del 10%, dalla seguente tabella:
Zone per livello di
urbanizzazione
(tabella n.11 allegato statistico)
|
Zone omogenee comunali:
distanze in m.
|
|
zona
2 |
zona
3 |
zona
4 |
alto/medio-alto
|
400
|
800
|
2000
|
transizione
|
600
|
1200
|
3000
|
medio basso/basso
|
800
|
1600
|
4000
|
2. Sono ammesse ulteriori deroghe, motivate,
rispetto ai limiti di distanza indicati nella tabella nei Comuni
montani così come individuati dalla L.R. 3 luglio 1992
n.19 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura
massima del 50% tra impianti situati nella zona 4; del 30% per
quelli situati nella zona 3 e del 20% per quelli situati nella
zona 2.
3. Le distanze vanno misurate con riferimento
al percorso stradale più breve fra due impianti lungo la
stessa direttrice di marcia (nord-sud/est-ovest). Nel caso in
cui l'impianto da installare si trovi ad una distanza da un impianto
esistente inferiore a quella fissata al comma 1 ed i due impianti
siano localizzati in zone omogenee comunali diverse la distanza
minima da rispettare è eguale alla media aritmetica delle
distanze proprie di ognuna delle zone.
4. Non vengono definite le distanze per la
zona omogenea comunale 1 (centro storico) in quanto in tale zona
non sono possibili insediamenti di nuovi impianti ma solo trasferimenti
in uscita dalla zona stessa.
5. Ai procedimenti riguardanti domande di
nuovi impianti, in corso di istruttoria, all'entrata in vigore
del presente provvedimento si applicano le norme vigenti al momento
della presentazione delle domande.
ART. 9
ZONE OMOGENEE COMUNALI
1. Il territorio comunale, in rapporto a tipi
di impianti consentiti, viene ripartito in 4 zone omogenee.
zona omogenea 1:
- (caratterizzata come centro storico ai
sensi dell'articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, zona
A, e cioè le parti del territorio interessate da agglomerati
urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare
prestigio ambientale o di porzioni di esso, comprese le aree
circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per
tali caratteristiche, degli agglomerati stessi) l'impianto assolve
ad una funzione di servizio nei confronti degli utenti "itineranti",
oltre che di quelli che hanno la loro abituale dimora nei centri
storici stessi. Sono ammissibili, pertanto, tipologie di impianto
"agili", preferibilmente del tipo "chioschi". In tale zona,
date peraltro le caratteristiche particolari dell'ambiente del
centro storico ed il difficile inserimento di strutture tecnologiche
quali quelle dei distributori, non sono consentite nuove installazioni;
per gli impianti esistenti in caso di incompatibilità
di cui all'articolo 3, lettera o) punto 2 della legge regionale
33/88, deve essere disposta l'eliminazione delle condizioni
che la determinano attraverso la realizzazione di idonee opere
di mascheramento atte a mitigare l'impatto visivo delle strutture
o, in caso di impossibilità, il trasferimento del medesimo.
zona omogenea 2:
- (caratterizzata come zona residenziale
di completamento e/o di espansione, ai sensi dell'articolo 2
del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, zone B e C, e cioè le
parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse
dalla zona 1, tenendo presente che si considerano parzialmente
edificate le zone in cui la superficie coperta dagli edifici
esistenti non sia inferiore al 12,5 (un ottavo) della superficie
fondiaria della zona nella quale la densità territoriale
non sia superiore a 1,5 mc/mq; nonché le parti del territorio
destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate
o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti
di superficie e densità suddetti) l'impianto assolve
prioritariamente alla funzione di fronteggiare la domanda in
relazione ad una utenza "stanziale". Sono ammissibili, pertanto,
tipologie di impianto del tipo "stazioni di servizio, stazioni
di rifornimento" con prevalente dotazione di servizi ai veicoli.
E' opportuno l'inserimento, nelle norme tecniche di attuazione
di ciascun P.R.G., di idonee disposizioni che consentano una
corretta allocazione degli impianti nel contesto abitativo,
al fine di eliminare o limitare quanto più possibile
ogni causa di inquinamento.
zona omogenea 3:
- (caratterizzata da zone per insediamenti
produttivi e commerciali, ai sensi dell'articolo 2 del d.m.
2 aprile 1968, n. 1444, zone D e F, e cioè le parti del
territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali
o ad essi assimilati, nonché le parti del territorio
destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale)
l'impianto assolve prioritariamente un compito di rifornimento,
congiuntamente allo svolgimento di altre attività. Sono
ammissibili, pertanto, tipologie di impianto del tipo "stazione
di servizio, stazione di rifornimento" con annessi centri commerciali
per prodotti riferiti prevalentemente al mezzo e con la creazione
anche di centri integrati destinati anche alla vendita di più
prodotti unicamente a servizi commerciali rivolti al veicolo
e alla persona (negozi, edicole, bar, ristoranti e simili).
Per quanto riguarda la zona F le Norme Tecniche di attuazione
del P.R.G. debbono individuare le aree in cui è ammissibile
l'insediamento di impianti.
zona omogenea 4:
- (caratterizzata da zone agricole, ai
sensi dell'articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, zona
E, e cioè le parti del territorio destinate ad usi agricoli,
con esclusione di quelle in cui, fermo restando il carattere
agricolo delle stesse, il frazionamento della proprietà
richieda insediamenti da considerare come zona diversa ai sensi
del presente articolo) l'impianto assolve prioritariamente la
funzione di fronteggiare la domanda "itinerante". Sono ammissibili,
pertanto, tipologie di impianto del tipo "stazioni di servizio,
stazioni di rifornimento" con la presenza prevalente di attrezzature
per i servizi alla persona (negozi, edicole, bar, ristoranti
e simili) anche se non vengono esclusi alcuni servizi essenziali
ai veicoli. Tali impianti devono essere inseriti unicamente
entro le fasce di rispetto stradale; all'infuori di tali fasce
è necessaria la deroga comunale per pubblico interesse
o la variante al P.R.G. Per quanto riguarda invece la zona "E4"
si applicano le disposizioni previste per la zona C.
ART. 10
COMPITI DEL COMUNE
1. I Comuni devono portare il numero di impianti
situati nel proprio territorio entro i valori di soglia superiore
e inferiore previsti nei Piani provinciali.
2. I Comuni, nell'attuare il ridimensionamento
di cui al comma 1, possono utilizzare gli strumenti della revoca
delle concessioni, della concentrazione, del trasferimento nonché
del rinnovo delle concessioni nei limiti di quanto previsto nei
successivi articoli e nel Piano provinciale di riferimento.
3. I Comuni, al fine di migliorare la qualità
del servizio di erogazione, possono altresì utilizzare
gli strumenti della nuova concessione, dei trasferimenti in altra
località dello stesso Comune, del potenziamento nonché
dell'installazione di apparecchiature self-service pre pagamento
ai sensi di quanto previsto nei successivi articoli o nel Piano
provinciale di riferimento.
4. I Comuni, nel rilasciare nuove concessioni,
devono osservare le prescrizioni previste dal presente Piano in
materia di tipologie minime, superficie minima e distanza minima
fra impianti.
ART. 11
NUOVE CONCESSIONI
1. I Comuni possono rilasciare nuove concessioni
per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti stradali di
carburante purché:
- la nuova concessione derivi dalla rinuncia
di due o più concessioni relative ad impianti stradali
di carburanti attivi e funzionanti dotati di titoli autorizzativi
non scaduti che abbiano erogato negli ultimi dodici mesi precedenti
alla data di presentazione della richiesta e di cui almeno uno
sito nel territorio della provincia interessata e che, se inattivi,
devono essere in possesso di regolare autorizzazione alla sospensione
dell'attività;
- gli impianti oggetto della chiusura abbiano
avuto complessivamente un erogato medio annuo, negli ultimi tre
anni, non inferiore a 1.200.000 litri e non rientrino nei casi
di pubblica utilità previsti all'articolo 3 comma 1, punto
p) della legge regionale 33/88;
- il nuovo impianto possieda tutti i requisiti
previsti agli articoli 6, 7, 8 e 9 e non comporti il superamento
della soglia massima prevista per ogni singolo Comune. Nel caso
di superamento di tale soglia le concessioni da rinunciare devono
essere non inferiori a quattro con un erogato medio annuo complessivo,
negli ultimi tre anni, superiore a 2.500.000 litri; per l'erogazione
anche del prodotto g.p.l. il numero complessivo degli impianti
da rinunciare deve essere non inferiore a sei con erogato complessivo
medio annuo, negli ultimi tre anni, superiore a 3.000.000 di litri,
anche di sole benzine e comunque devono essere rispettate le distanze
minime di cui all'art.18.
2. In caso di più domande concorrenti
deve essere accolta, secondo il seguente ordine di priorità:
I) quella che comporti il reimpiego dei gestori
e degli eventuali dipendenti, in forma singola o preferibilmente
associata, degli impianti chiusi o da chiudere a seguito
di ristrutturazione della rete;
II) quella che utilizza un impianto dello
stesso comune sottoposto a trasferimento obbligatorio;
III) quella che comporta la chiusura di impianti
in zone sature;
IV) quella in cui gli impianti da chiudere
siano in condizione di incompatibilità con il territorio;
V) quella che presenta impianti con il più
alto erogato;
VI) quella che presenta impianti con la più
completa gamma di prodotti;
VII) quella che garantisce la presenza del
maggior numero di servizi accessori nel nuovo impianto;
VIII) quella che, a parità di condizioni,
è stata presentata per prima.
3. Sono da considerare concorrenti fra loro le
domande di installazione, potenziamento, trasferimento e concentrazione
di impianti stradali di carburante presentate entro sessanta giorni
dalla data di presentazione della prima di esse. Qualora le domande
siano carenti della documentazione di rito il calcolo dei sessanta
giorni inizia dal giorno di presentazione al Comune della documentazione
integrativa.
4. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati
all'erogazione dei prodotti benzina e gasolio e all'installazione
di apparecchiatura self-service pre pagamento.
5. Per l'erogazione anche del prodotto g.p.l.
il numero degli impianti complessivi da concentrare deve essere
non inferiore a quattro con un erogato medio annuo complessivo,
negli ultimi tre anni, non inferiore a 2.000.000 di litri anche
di sole benzine e devono, comunque, rispettare la distanza, dal
più vicino impianto erogante g.p.l. prevista all'articolo
18. Qualora uno degli impianti indicati eroghi g.p.l. il numero
di impianti da concentrare scende a due con un erogato medio annuo
complessivo, negli ultimi tre anni, di 1.200.000 litri.
6. L'utilizzo di impianti ai fini previsti al
comma 1. siti in Comuni diversi da quello in cui dovrà essere
installato il nuovo impianto deve essere autorizzato previo rilascio
del nulla-osta del Sindaco del Comune di origine. Tale nulla-osta
può essere negato solamente qualora l'impianto oggetto del
trasferimento si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 3 lettera
p) della legge regionale 33/88.
7. Il Sindaco può concedere il nulla-osta
al trasferimento anche nel caso la chiusura dell'impianto faccia
superare la soglia minima del Comune solo qualora l'impianto da
chiudere:
- disti meno di 2 Km. dal più vicino
impianto e si crei un percorso che passando per l'impianto sia
inferiore a 5 Km.;
- eroghi meno di 300.000 litri;
- non venga superata la soglia minima
provinciale prevista dall'articolo 5.
8. Nei Comuni sprovvisti di impianti può
essere trasferito un impianto attivo e funzionante che abbia avuto
un erogato medio-annuo, negli ultimi tre anni, non inferiore a 300.000
litri.
ART. 12
GRANDI DIRETTRICI DI TRAFFICO
1. I Comuni possono rilasciare nuove concessioni
per l'installazione di impianti stradali lungo le grandi direttrici
di traffico, cioè direttrici di scorrimento che non interessino
direttamente centri abitati, individuate dal comma 6 o dai Piani
provinciali carburanti, a condizione che:
a) i nuovi impianti derivino dalla concentrazione
ovvero dalla chiusura di almeno tre o più impianti stradali
di carburanti attivi e funzionanti dotati di titoli autorizzativi
non scaduti, che abbiano erogato negli ultimi dodici mesi precedenti
alla data di presentazione della richiesta e di cui almeno uno
sito nel territorio della provincia interessata e che, se inattivi,
devono essere in possesso di regolare autorizzazione alla sospensione
dell'attività; con erogato medio annuo complessivo, negli
ultimi tre anni, superiore a 1.600.000 litri anche di sole benzine;
b) nei Comuni interessati dagli impianti
soppressi a seguito della concentrazione il numero minimo degli
impianti stradali di carburante rimasti non sia inferiore alla
soglia minima fissata dal Piano provinciale carburanti, nel
caso di superamento di tale soglia vanno rispettate le norme
previste all'articolo 11, comma 7;
c) la distanza minima tra impianti
lungo la stessa direttrice di marcia sia superiore ai Km.10;
d) i nuovi impianti possiedano i requisiti
di cui agli articoli 6 e 7;
e) non vada comunque superata la soglia
massima prevista per ciascun Comune dal Piano provinciale carburanti;
nel caso di superamento di tale soglia si applica quanto previsto
all'articolo 11, comma 1, alinea III°.
f) venga prevista la realizzazione delle
corsie di accelerazione e di decelerazione e, in assenza di
impianti speculari, la barriera spartitraffico.
2. In caso di più domande concorrenti
si applicano il secondo e terzo comma dell'art.11.
3. La grande viabilità di penetrazione
o di attraversamento del territorio dei comuni capoluogo di provincia
non va considerata "grande direttrice di traffico" ma viabilità
ordinaria. Lungo tali arterie possono essere rilasciate nuove
concessioni per l'installazione di nuovi impianti stradali di
carburanti purché:
a) le nuove concessioni derivino dalla chiusura
di due o più impianti stradali di carburanti attivi e
funzionanti dotati di titoli autorizzativi non scaduti e che
abbiano erogato negli ultimi dodici mesi precedenti alla data
di presentazione della richiesta di cui almeno uno sito nel
territorio comunale e che, se inattivi, devono essere in possesso
di regolare autorizzazione alla sospensione dell'attività;
b) gli impianti oggetto della chiusura abbiano
avuto un erogato medio annuo, negli ultimi tre anni, non inferiore
a 1.200.000 litri;
c) la distanza minima tra impianti, lungo
la stessa direttrice di marcia, non sia inferiore a Km. 5. Tale
distanza può essere ridotta del 50% nel caso di trasferimento
obbligatorio;
d) venga prevista la realizzazione delle
corsie di accelerazione e di decelerazione e, in assenza di
impianti speculari, la barriera spartitraffico.
4. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati
all'erogazione dei prodotti benzina e gasolio e dotati di apparecchiatura
self-service pre pagamento.
5. Per l'erogazione anche del prodotto g.p.l.
il numero degli impianti complessivi da concentrare deve essere
non inferiore a cinque con un erogato medio annuo complessivo,
negli ultimi tre anni, non inferiore a 2.000.000 di litri anche
di sole benzine e devono rispettare comunque la distanza, dal
più vicino impianto erogante g.p.l, prevista all'articolo
18. Qualora uno degli impianti indicati eroghi g.p.l. il numero
di impianti da concentrare scende a tre con un erogato medio annuo
complessivo, negli ultimi tre anni, di 1.600.000 litri.
6. Salvo che i Piani provinciali non prevedano
diversamente sono da considerare grandi direttrici di traffico
le seguenti arterie:
- Verona - Legnago - Rovigo (innesto S.S. 16)
- Affi - Castelnuovo
- Casello Verona Nord - S.Pietro in Cariano (innesto S.P. 4 "Valpolicella")
- Tangenziale est di Verona
- Complanare di Verona
- Tronco stadio - Verona Nord
- Nuova Gasparona da Thiene a Marostica (rotatoria con variante
sud della S.S. 248)
- Marostica (rotatoria con variante sud della S.S. 248) - Pove
(innesto S.S.47 Valsugana)
- Legnago - Monselice - Mare
- Nuova strada del Santo
- Strada dei Vivai
- Treviso - Mare
ART. 13
TRASFERIMENTO VOLONTARIO
1. Il trasferimento volontario di un impianto
in altra località dello stesso Comune ha lo scopo principale
di favorire il decongestionamento di zone sature di impianti,
di migliorare il servizio di erogazione e di favorire il completamento
degli impianti anche attraverso la realizzazione di attrezzature
e servizi accessori nel rispetto delle tipologie minime di cui
all'articolo 6.
2. Il trasferimento volontario è assimilabile
all'installazione di un nuovo impianto e pertanto vanno applicate
le norme di cui all'articolo 11 e del Piano provinciale vigente
all'atto della domanda di trasferimento.
3. Nel caso in cui il numero degli impianti
presenti nel Comune sia pari a quello indicato come soglia inferiore
prevista per ciascun Comune dal Piano provinciale carburanti,
il trasferimento può essere assentito senza alcuna concentrazione,
purché l'impianto da trasferire abbia avuto un erogato
medio annuo, negli ultimi tre anni, non inferiore a 400.000 litri.
ART. 14
TRASFERIMENTO OBBLIGATORIO
1. Il Comune per gravi ed urgenti ragioni
di sicurezza può ordinare l'immediata chiusura dell'impianto
stradale di carburante ed il trasferimento dello stesso in altra
località del Comune entro due anni dalla comunicazione.
2. Qualora il numero degli impianti esistenti
nel Comune interessato sia superiore a quello indicato quale soglia
massima dal Piano provinciale carburanti non è applicabile
l'istituto del trasferimento obbligatorio ma si deve procedere
alla sola chiusura dell'impianto con la possibilità di
utilizzare tale chiusura ai fini del potenziamento di altro impianto
e/o concentrazione su nuovo impianto entro il termine massimo
di cinque anni. Tale norma non si applica nel caso in cui il superamento
della soglia è dovuto all'applicazione dell'articolo 11,
comma 1, alinea III°.
3. Il nuovo impianto deve avere i requisiti
previsti agli articoli 6, 7, 8 e 9.
4. Nel caso l'area prescelta per il nuovo
impianto si trovi lungo una grande direttrice di traffico va applicata
la norma prevista all'articolo 12.
5. L'ordinanza sindacale di chiusura e di
trasferimento deve essere emanata in applicazione di una deliberazione
della giunta comunale o della previsione del Piano provinciale
carburanti e deve riguardare solamente impianti attivi e funzionanti
dotati di titoli autorizzativi non scaduti che abbiano erogato
negli ultimi dodici mesi precedenti l'ordinanza sindacale e che,
se inattivi, devono essere in possesso di regolare autorizzazione
alla sospensione dell'attività.
6. Gli impianti sottoposti a trasferimento
obbligatorio, di cui al comma 1, che abbiano avuto un erogato
medio annuo, negli ultimi tre anni, inferiore a 600.000 litri,
fatte salve le deroghe previste per i Comuni montani, così
come individuati dalla L. R. 3 luglio 1992 n.19 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché gli impianti che assolvano compiti
di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 3 lettera p)
della legge regionale 33/88 e sue successive modificazioni ed
integrazioni, non possono usufruire delle deroghe previste dal
presente articolo; per essi si applica la norma sul trasferimento
volontario di cui all'articolo 13.
ART. 15
RINNOVO DELLA CONCESSIONE
1. Il rinnovo della concessione è subordinato
all'accertamento della compatibilità dell'impianto con
il territorio secondo quanto stabilito dall'articolo 3 punto o)
della legge regionale 33/88 e sue successive modificazioni ed
integrazioni.
2. In caso di accertata incompatibilità
tra impianto e territorio e in relazione al ridimensionamento
della rete ai sensi degli articoli 5 e 10, la concessione non
può essere rinnovata; il rinnovo è condizionato
al trasferimento dell'impianto in altra zona secondo le indicazioni
previste nel Piano provinciale carburanti.
3. Il principio di cui al comma 2 è
applicabile nel caso di richiesta di rinnovo delle concessioni
relative agli impianti non in regola con la normativa vigente
in materia di licenze di accesso.
4. I principi di cui ai commi 2 e 3 non si
applicano nei Comuni montani, così come individuati dalla
L. R. 3 luglio 1992 n.19 e successive modificazioni ed integrazioni,
né per impianti che assolvono compiti di pubblica utilità
ai sensi dell'articolo 3 lettera p) della legge regionale 33/88.
5. Le concessioni degli impianti stradali
di carburanti hanno durata di diciotto anni e sono rinnovabili
per il medesimo periodo. Non è ammesso rinnovo per un periodo
diverso.
ART. 16
POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI
1. Il potenziamento degli impianti è
finalizzato al miglioramento della qualità del servizio
da rendere all'utente e del livello di utilizzazione dell'impianto
nonché alla efficienza della rete di distribuzione.
2. A tale scopo gli impianti possono essere
potenziati sia attraverso l'erogazione di nuovi prodotti, sia
con l'aumento del numero delle colonnine, sia con la sostituzione
di un prodotto con un altro non presente nella concessione. L'aggiunta
della benzina super senza piombo va sempre assentita negli impianti
che erogano benzina.
3. Salvo quanto disposto negli articoli 17
e 18 non possono essere potenziati, con l'aggiunta di nuovi prodotti,
impianti che abbiano avuto un erogato medio annuo negli ultimi
tre anni inferiore a 400.000 litri, ad eccezione di quelli che
assolvono compiti di pubblica utilità ai sensi dell'articolo
3 lettera p) della legge regionale 33/88 e sue successive modificazioni
ed integrazioni.
ART. 17
RETE GASOLIO
1. Il potenziamento della rete stradale esistente
con l'aggiunta del prodotto gasolio è regolato dai seguenti
criteri:
a) nei Comuni sprovvisti del prodotto gasolio:
- in zona montana è possibile
concedere tale prodotto senza alcuna chiusura di impianti;
- in altra zona è possibile
concedere tale prodotto a condizione che venga chiuso almeno
un impianto;
b) nei Comuni dotati del prodotto gasolio:
- in zona montana è possibile concedere
tale prodotto a condizione che venga chiuso almeno un impianto;
- in altra zona è possibile concedere
tale prodotto a condizione che vengano chiusi almeno due impianti
o, in alternativa, un solo impianto qualora lo stesso abbia
avuto un erogato medio annuo, negli ultimi tre anni, non inferiore
a 300.000 litri oppure sia situato nel Comune dell'impianto
da potenziare;
- qualora il numero di impianti interessati
all'operazione di potenziamento sia non inferiore a due e
abbiano avuto un erogato medio annuo non superiore a 1.200.000
litri, può essere concessa su richiesta anche l'installazione
delle apparecchiature self-service pre-pagamento.
2. Gli impianti da potenziare senza alcuna
concentrazione devono aver avuto un erogato medio annuo, negli
ultimi tre anni non inferiore a 400.000 litri, ad eccezione di
quelli che assolvono compiti di pubblica utilità ai sensi
dell'articolo 3 lettera p) della legge regionale 33/88 e sue successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Tutti gli impianti oggetto delle concentrazioni
devono essere attivi e funzionanti nell'ambito regionale; dotati
di titoli autorizzativi non scaduti; avere erogato anche solo
benzine negli ultimi dodici mesi precedenti alla data di presentazione
della richiesta; se inattivi, devono essere in possesso di regolare
autorizzazione alla sospensione dell'attività.
4. Gli impianti il cui titolare della concessione
sia lo stesso gestore possono ottenere il gasolio senza concentrazione
nelle zone montane e in tutti i casi di cui al comma 1, lettera
a) e con la concentrazione di un solo impianto negli altri casi
a condizione che per i successivi cinque anni non venga trasferita
la gestione dell'impianto e la titolarità della concessione.
5. Non possono essere potenziati con il prodotto
gasolio impianti situati nei centri storici di cui all'articolo
9 - zona omogenea 1.
6. Gli impianti potenziati con il prodotto
gasolio senza alcuna concentrazione non possono essere trasferiti
né essere utilizzati per potenziare altri impianti pena
la revoca del prodotto gasolio salvo il caso di trasferimento
obbligatorio.
ART. 18
RETE G.P.L.
1. I Comuni possono autorizzare il potenziamento
degli impianti con l'aggiunta del prodotto g.p.l. purché:
a) il potenziamento derivi dalla chiusura
di almeno un impianto nei Comuni montani, così come individuati
dalla L. R. 3 luglio 1992 n.19 e successive modificazioni ed
integrazioni, e di due impianti nei restanti Comuni. Tali impianti
devono essere attivi e funzionanti nell'ambito regionale; dotati
di titoli autorizzativi non scaduti che abbiano erogato negli
ultimi dodici mesi precedenti alla data di presentazione della
richiesta e, se inattivi, devono essere in possesso di regolare
autorizzazione alla sospensione dell'attività. Qualora
l'impianto da chiudere eroghi gpl è sufficiente la chiusura
di un solo impianto senza limiti di erogato;
b) gli impianti oggetto della chiusura
abbiano avuto un erogato medio annuo complessivo, negli ultimi
tre anni, non inferiore a 800.000 litri e non rientrino nei
casi di pubblica utilità previsti all'articolo 3 punto
p) della legge regionale 28 giugno 1988, n.33 e sue successive
modificazioni ed integrazioni;
c) la distanza minima, ovvero il percorso
stradale minimo, da altro impianto erogante g.p.l. sia superiore
a Km. 10 lungo le grandi direttrici di traffico di cui all'articolo
12; nelle altre zone comunali, tale distanza minima viene determinata,
salvo deroga della misura massima del 10%, dalla seguente tabella:
CLASSI
DI COMUNI |
DISTANZE
IN METRI |
Comuni fino a 10.000 abitanti
|
6.000
|
Comuni da 10.001 a 50.000 abitanti
|
5.000
|
Comuni oltre 50.000 abitanti
|
4.000
|
d) l'impianto possieda i requisiti
di cui agli articoli 6 e 7;
e) gli impianti il cui titolare della
concessione sia lo stesso gestore possono essere potenziati
con il prodotto g.p.l. senza alcuna chiusura nei Comuni montani,
così come individuati dalla L. R. 3 luglio 1992 n.19
e successive modificazioni ed integrazioni, e con la chiusura
di un solo impianto negli altri casi; può, inoltre, essere
concessa una deroga alla distanza minima nella misura massima
del 30%. Per tali impianti i Comuni devono inserire nel provvedimento
concessorio la clausola che sia la titolarità che la
gestione dell'impianto non possono essere trasferite prima che
siano trascorsi sei anni dal potenziamento stesso, pena la revoca
della concessione;
f) agli impianti di gpl che, ai sensi della
legge 208/71, sono obbligati a trasferirsi in altra località,
sono applicabili le deroghe alla distanza minima previste alla
lettera e).
2. Le domande tra loro concorrenti, concernenti
il potenziamento con il prodotto g.p.l., dovranno essere accolte
in base al seguente ordine di preferenza:
I) con riferimento al gestore che sia titolare
di quell'unica concessione
II) concentrazione di impianti eroganti
g.p.l.;
III) maggior numero di impianti concentrati;
IV) più alto erogato degli impianti
da chiudere;
V) maggior completezza del tipo di
prodotti erogati dall'impianto oggetto della richiesta;
VI) maggior numero di automezzi contemporaneamente
rifornibili, dall'impianto oggetto della richiesta, senza che
ciò sia di pregiudizio alla circolazione stradale;
VII)più alto valore di erogato medio
annuo dell'impianto da potenziare negli ultimi tre anni.
3. Il potenziamento di impianti eroganti solo
GPL con i prodotti benzina e/o gasolio è possibile solo
in presenza di chiusura di due impianti con erogato medio annuo,
negli ultimi tre anni, superiore a 1.200.000 litri
ART. 19
RETE METANO
1. I Comuni possono rilasciare concessioni
alla installazione di nuovi impianti di metano o il potenziamento
con il prodotto metano di impianti stradali, purché la
distanza minima, ovvero il percorso stradale minimo, da altro
impianto erogante tale prodotto, sia superiore a Km. 12 nelle
grandi direttrici di traffico di cui all'articolo 12; nelle altre
zone comunali, tale distanza minima viene determinata, salvo deroga
nella misura massima del 10%, dalla seguente tabella:
CLASSE
DI COMUNI
|
DISTANZE IN METRI
|
Comuni fino a 10.000 abitanti
|
|
7.000
|
|
Comuni da 10.001 a 50.000 abitanti
|
|
5.000
|
|
Comuni oltre 50.000 abitanti
|
|
4.000
|
|
2. Nel caso di domande concorrenti le stesse
dovranno essere valutate secondo le seguenti priorità:
I - che il gestore sia anche titolare di
quell' unica concessione;
II - maggior distanza da eventuali impianti
eroganti metano;
III - maggior completezza del tipo di prodotti
erogati;
IV - maggior numero di automezzi rifornibili
contemporaneamente;
V - idoneità al rifornimento di mezzi
pubblici urbani.
3. Gli impianti di metano possono essere potenziati
con i prodotti benzine e gasolio a condizione che:
a) vengano chiusi due o più impianti
stradali di carburante attivi e funzionanti, che abbiano erogato
negli ultimi dodici mesi e che, se inattivi, devono essere in
possesso di regolare sospensione;
b) gli impianti da chiudere abbiano
avuto un erogato medio annuo, negli ultimi tre anni, non inferiore
a 1.200.000 litri e non rientrino nei casi di pubblica utilità
di cui all'articolo 3 punto p) della legge regionale 33/88 e
sue successive modificazioni ed integrazioni;
c) vengano rispettate le distanze da
altri impianti stradali previste al precedente articolo 8;
- non vengano superate le soglie minime e massime previste per
ogni singolo Comune.
- Gli impianti di metano possono essere potenziati con il prodotto
GPL a condizione che vengano rispettate le norme di cui all'art.
18.
ART. 20
RETE SELF-SERVICE PRE PAGAMENTO
1. Al fine di migliorare la qualità
del servizio di erogazione e favorire una più elevata efficienza
della rete deve essere sviluppata una equilibrata distribuzione
territoriale delle apparecchiature self-service pre pagamento
a partire da quelle attualmente esistenti con particolare riferimento
ai Comuni che ne sono sprovvisti.
2. L'installazione delle apparecchiature self-service
pre pagamento è assentita qualora il concessionario chiuda
un impianto attivo e funzionante nell'ambito regionale dotato
di titolo autorizzativo non scaduto; se inattivo deve essere in
possesso di autorizzazione alla sospensione della attività,
e avere erogato, negli ultimi dodici mesi precedenti alla data
di presentazione della richiesta, anche solo benzine.
3. Nei Comuni sprovvisti di apparecchiatura
self-service pre pagamento è possibile senza alcuna chiusura
dotare di tale apparecchiatura un solo impianto. Qualora il Comune
sia dotato di più impianti stradali di carburante, l'individuazione
di tale impianto va fatta secondo le seguenti priorità:
I) maggior completezza del tipo di prodotti
erogati dall'impianto oggetto della richiesta;
II) maggior numero di automezzi rifornibili
contemporaneamente da parte dell'impianto oggetto della richiesta;
III) maggior valore dell'erogato medio
annuo dell'impianto oggetto della richiesta con riferimento
agli ultimi tre anni;
IV) prestazione di servizio notturno da
parte dell'impianto oggetto della richiesta;
V) maggiore distanza da eventuali impianti
dotati di tali apparecchiature in territorio di Comuni viciniori.
ART. 21
TRASFERIMENTO DELLE APPARECCHIATURE
SELF-SERVICE PRE PAGAMENTO
E ACCETTATORI DI CARTA DI CREDITO
1. Il trasferimento delle apparecchiature
self-service pre pagamento da un impianto all'altro dello stesso
concessionario ed all'interno dello stesso Comune deve essere
sempre assentito.
2. Il trasferimento di apparecchiature self-service
pre pagamento fra Comuni diversi nell'ambito della regione, è
possibile solo se il Comune di origine non resta sprovvisto di
questo specifico servizio.
3. Salvo che i criteri regionali in materia
di orari degli impianti stradali di carburante non prevedano diversamente,
gli apparecchi accettatori di carte di credito possono essere
installati in tutti gli impianti stradali di carburante.
ART. 22
RINUNCIA DELLE CONCESSIONI FINALIZZATE A FUTURA
UTILIZZAZIONE ISTITUZIONE REGISTRO PROVINCIALE
1. Nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R.
13 dicembre 1996 e dalla legge regionale 28 giugno 1988, n.33
e sue successive modificazioni ed integrazioni, dai Piani provinciali
carburanti nonché dal presente piano, le concessioni relative
ad impianti attivi e funzionanti (erogazione effettiva di carburante
negli ultimi dodici mesi) potranno essere utilizzate, previa rinuncia
volontaria delle stesse da parte dei titolari, per modifiche,
potenziamenti o concentrazioni secondo le seguenti articolazioni:
a) le concessioni rinunciate entro il
30 giugno 1998 potranno essere utilizzate entro un quinquennio
dalla data della chiusura anche se tali concessioni vengono
a scadere durante tale periodo;
b) le concessioni rinunciate entro il
30 giugno 1999 potranno essere utilizzate entro un triennio
dalla data della chiusura anche se tali concessioni vengono
a scadere durante tale periodo;
c) le concessioni rinunciate entro il
30 giugno 2000 potranno essere utilizzate entro un biennio dalla
data della chiusura anche se tali concessioni vengono a scadere
durante tale periodo.
2. I provvedimenti di sospensiva delle concessioni
già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento continueranno a produrre i propri effetti. Entro
tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento i titolari,
previa rinuncia della concessione, possono chiedere di usufruire
delle agevolazioni di cui al comma 1, lettera a).
3. Presso ogni Commissione Consultiva Provinciale
Carburanti è istituito un registro provinciale delle concessioni
rinunciate e finalizzate a futura utilizzazione.
4. Il titolare della concessione presenta
al Comune competente per territorio la rinuncia della concessione
indicando la data della chiusura dell'impianto.
5. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda provvede, con proprio provvedimento, a:
- prendere atto della rinuncia;
- fissare il termine entro il quale
è possibile utilizzare la concessione;
- autorizzare la chiusura e lo smantellamento
dell'impianto;
- ordinare la riduzione in pristino
delle superfici pubbliche e demaniali occupate dall'impianto.
6. Copia del provvedimento dovrà essere
inviato alla Commissione Consultiva Provinciale Carburanti competente
per territorio al fine dell'inserimento nel registro di cui al
comma 3.
7. Trascorso il termine fissato dal Comune
senza che sia stata presentata domanda di concentrazione, modifica
o potenziamento, o qualora la stessa venga respinta dopo il suddetto
termine, la concessione deve essere dichiarata decaduta.
8. Il Comune non può assentire alla
rinuncia qualora l'impianto assolva funzioni di pubblica utilità
ai sensi dell'art.3, lettera p) della legge regionale 33/88 e
sue successive modificazioni ed integrazioni.
9. Nel caso la concessione rinunciata venga
utilizzata per modifiche, potenziamenti o concentrazioni in Comuni
siti in provincia diversa da quella di provenienza, sarà
cura della Commissione Consultiva Provinciale Carburanti della
provincia destinataria appurare presso la Commissione Consultiva
Provinciale Carburanti di cui al comma 6 se la concessione è
stata già utilizzata; in caso affermativo sospende il parere
e restituisce il tutto al Comune; altrimenti esprime il proprio
parere in merito inviandone copia anche alla Commissione Consultiva
Provinciale Carburanti di cui al comma 6.
10. Il Comune dove avviene la modifica, potenziamento
o concentrazione invia copia del provvedimento autorizzatorio
o concessorio anche alla Commissione Consultiva Provinciale Carburanti
di cui al comma 6 per la cancellazione dall'apposito registro.
11. Durante il periodo fissato dal Comune
il diritto di utilizzo delle concessioni rinunciate ai sensi del
D.P.R. 13 dicembre 1996 può essere trasferito a terzi purché
siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art.5 del D.P.R.
27 ottobre 1971 n.1269.
ART. 23
DIRETTIVE PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI
ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI STRADALI
- I Comuni possono modificare i propri piani di settore prevedendo
la possibilità di rilasciare autorizzazioni amministrative
per l'apertura di edicole, di pubblici esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande di cui all'art.5 lett. b) della legge 25
agosto 1991, n. 287 all'interno degli impianti stradali di carburanti,
in deroga al numero massimo previsto, a condizione che venga accertata
la presenza dei seguenti requisiti:
a) CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI STRADALI
DI CARBURANTI
- stazioni di servizio o di rifornimento;
- superficie minima di servizio non
inferiore a quella prevista all'articolo 8 sia che si tratti
di insediamenti nuovi che esistenti;
- erogato nell'anno precedente alla
presentazione della domanda non inferiore a 1.500 mc.;
- distanza minima da attività
similari pari a 1.000 metri ridotti a 200 all'interno dei centri
abitati formalmente delimitati;
- sono ritenuti similari tutti gli esercizi
in cui le attività di cui alla successiva lettera b)
sono autorizzate anche congiuntamente ad altre.
- SUPERFICIE MASSIMA CONCEDIBILE:
- rivendita di giornali e riviste mq. 5
- pubblici esercizi di somministrazione di alimenti
e bevande
di cui all'art. 5 lett. b) L. 287/91 mq. 20
c) AREA LIBERA E PARCHEGGI
- l'area libera non deve essere inferiore
a mq. 300 e l'area destinata a parcheggio, parte dell'area libera,
non deve essere inferiore a mq. 200;
- l'area libera e di parcheggio devono
risultare in aggiunta alla superficie minima di servizio di
cui all'articolo 7 e devono essere organizzate in modo tale
da non interferire con il livello di sicurezza e di funzionalità
dell'impianto.
- Per le autorizzazioni delle attività commerciali di cui
alla legge 11 giugno 1971, n.426 rilasciate all'interno degli
impianti stradali di distribuzione di carburante non si applicano
le disposizioni sulla superficie minima.
3. Le autorizzazioni concesse in deroga ai
piani di settore ivi comprese le deroghe alla superficie minima,
non possono essere trasferite in altro luogo salvo il trasferimento
dell'impianto stesso nell'ambito comunale, nel qual caso e relativamente
alle edicole e ai pubblici esercizi devono essere sempre rispettati
i requisiti di cui alle lettere a) b) e c) del comma 1.
- Ove vengano richieste superfici superiori a quelle fissate dalla
lettera b) del comma 1, le stesse dovranno essere esaminate applicando
integralmente le norme fissate dalla pianificazione di settore.
ART. 24
RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE
DI UN IMPIANTO AD USO PRIVATO
1. L'autorizzazione all'installazione di un
impianto di carburanti ad uso privato di cui all'art. 3 comma 1
lettera c bis) della L.R. 33/88 e successive modificazioni ed integrazioni,
può essere rilasciata per i prodotti gasolio, benzine, GPL
e metano.
2. Solo nei casi previsti dal d.m. 19 marzo
1990 il Comune autorizza l'installazione dei contenitori distributori
mobili; negli altri casi i serbatoi devono essere interrati e
devono essere rispettate le vigenti norme di sicurezza.
3. Gli impianti ad uso privato di GPL e metano
possono essere autorizzati solo a favore di Enti pubblici, Aziende
di servizio, pubbliche o private e Aziende di trasporto. Gli Enti
pubblici e le Aziende pubbliche di servizio possono, a seguito
di apposita convenzione tra le parti, da trasmettere al Comune
competente per territorio, rifornire oltre i propri mezzi anche
quelli adibiti a pubblico servizio appartenenti ad altre Aziende
o Amministrazioni locali.
4. E' vietata l'installazione dei serbatoi
di benzina super ad eccezione dei casi motivati da pubblico interesse
o di attività imprescindibili dall'uso di tali prodotti.
5. Le autorizzazioni hanno durata di dieci
anni e sono rinnovabili.
6. In sede di rinnovo il Comune deve verificare
l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo.
ART. 25
POTENZIAMENTI DI IMPIANTI AD USO PRIVATO
1. Gli impianti ad uso privato possono essere
modificati o potenziati solamente nei seguenti modi:
a) aumento dello stoccaggio e installazione
di nuove colonnine di gasolio, di metano, di g.p.l. con l'eccezione
dei casi previsti dall'articolo 24, comma 4;
b) sostituzione del prodotto esitato qualora
ciò comporti l'erogazione di gasolio, di metano e di
g.p.l. al posto della benzina normale e/o super, con l'eccezione
dei casi previsti dall'articolo 24, comma 4.
2. Il potenziamento con i prodotti GPL e metano
va autorizzato solo ai soggetti di cui all'art.24, comma 3.
3. La modifica o il potenziamento dell'impianto
devono, in ogni caso, comportare la eliminazione dei serbatoi
e apparati per la erogazione della benzina normale, super, o super
senza piombo, con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo
24, comma 4.
ART. 26
IMPIANTI PER NATANTI
1. L'impianto di carburante per natanti è
costituito da un unitario complesso commerciale per la vendita
di prodotti destinati al rifornimento ed alla manutenzione dei
natanti.
2. L'impianto è formato da uno o più
apparecchi per la erogazione del carburante, delle relative attrezzature
e pertinenze ed è destinato all'esclusivo rifornimento
dei natanti.
3. Il rilascio di autorizzazione, i relativi
potenziamenti e modifiche a impianti di carburanti per natanti
sono consentiti solo in presenza di reali e comprovate necessità.
4. L'impianto da autorizzare deve essere ubicato
in posizione tale da rendere impossibile il rifornimento ai veicoli
stradali.
ART. 27
VERIFICA DEI RISULTATI
1. In applicazione dell'articolo 31 della
legge regionale 28 giugno 1988, n.33 e sue successive modificazioni
ed integrazioni i Comuni trasmettono alle Province, entro il 31
gennaio di ogni anno, il numero di impianti in essere al 1° gennaio
nel territorio comunale, evidenziando le variazioni intercorse
durante l'anno precedente, quali il numero di impianti chiusi,
quelli di nuova apertura e quelli modificati e/o potenziati, trasmettendo
per ciascuno i relativi dati tecnici, nonchè il numero
degli impianti chiusi ai sensi dell'art. 22.
2. Il Presidente della Provincia trasmette
alla Regione entro il 28 febbraio di ogni anno una elaborazione
dei dati comunali ricevuti, evidenziando la situazione esistente
al 1° gennaio nonché tutte le variazioni intercorse durante
l'anno precedente quali:
- nuovi impianti;
- impianti chiusi, evidenziando quelli di cui all'art. 22;
- impianti modificati;
- impianti potenziati (specificando i vari tipi di modifica o
di potenziamento avvenuto);
3. Entro il successivo 15 aprile la Provincia
deve trasmettere alla Regione l'erogato provinciale, comunale
e di ogni singolo impianto diviso per prodotto (benzina super,
benzina super senza piombo, gasolio, gpl e metano).
- La Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette al Ministero
dell'Industria, Commercio e Artigianato, una relazione sullo stato
della razionalizzazione della rete dei distributori di carburante
regionale, evidenziando l'erogato medio annuo degli impianti ed
il conseguente rapporto con l'erogato medio europeo.
ART.28
NORMA TRANSITORIA
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento
si applicano con effetto immediato ai procedimenti in corso di
istruttoria all'entrata in vigore del presente piano, riguardanti
il rilascio di nuove concessioni, trasferimenti, potenziamenti
e installazioni delle apparecchiature self-service pre pagamento
di cui agli artt. 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 e 21.
ART. 29
ABROGAZIONE
- E' abrogato il P.C.R. 16 marzo 1990, n. 1068.
RELAZIONE TECNICA
PREMESSA
Con la legge regionale 28 giugno 1988, n.33 e sue
successive modificazioni ed integrazioni sono state emanate norme
per la riorganizzazione delle competenze regionali riguardanti le
funzioni amministrative in materia di distributori di carburanti.
Con detta legge è stato, tra l'altro, prevista la predisposizione
di un Piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione
di carburanti sulla base dei principi generali determinati dal CIPE
e delle direttive del Governo e nel rispetto dei seguenti criteri:
- garanzia del pubblico servizio in relazione alle esigenze del
traffico, allo sviluppo commerciale, turistico, industriale e
urbanistico del territorio regionale, alla necessità di
salvaguardia dei vincoli ambientali ed ecologici e al recupero
dei valori culturali e ambientali dei centri storici;
- sufficiente redditività degli impianti da realizzare
anche attraverso l'eliminazione degli impianti improduttivi;
- miglioramento del servizio da rendere agli utenti mediante una
migliore dislocazione e l'inserimento di tipologie strutturali
minime degli impianti.
Il Piano deve, inoltre, determinare gli indirizzi
per l'elaborazione dei Piani provinciali previsti dalla citata legge
33/88.
Il Governo con proprio provvedimento ha emanato
nuove direttive alle Regioni in materia di carburanti prescrivendo,
tra l'altro, di:
- autorizzare nuove concessioni per l'installazione di impianti
stradali di carburante previa rinuncia di due concessioni relative
ad impianti attivi e funzionanti;
- non rinnovare le concessioni relative ad impianti siti nei centri
storici se incompatibili con le norme urbanistiche e se non in
regola con la normativa vigente in materia di licenze d'accesso;
- autorizzare l'aggiunta di nuovi prodotti e di apparecchiature
self-service pre pagamento previa rinuncia di una concessione
relativa ad un impianto attivo e funzionante tenendo presente
di evitare le concentrazioni geografiche e di favorire una omogenea
distribuzione territoriale dei vari carburanti prevedendo distanze
minime tra singoli impianti;
- autorizzare la sospensione dell'attività degli impianti
secondo le normative previste nel d.p.r. 1269/71.
L'aggiornamento della programmazione regionale
in materia di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti
trova il suo più diretto riferimento nella confermata esigenza
di una sistemazione organica di un settore economico che presenta
le caratteristiche di pubblico servizio.
La necessità di pianificare tale settore
deriva dal fatto che esso autonomamente non è ancora in grado
di controllare la propria dinamica in misura sufficiente a farlo
evolvere in conformità ai fini riconosciuti di interesse
collettivo.
Il Piano persegue le finalità di correggere
e superare gli squilibri e gli scompensi di un meccanismo di sviluppo
spontaneo e in esso trova composizione il problema relativo al rapporto
fra concessionario e la Pubblica Amministrazione. Infatti se nel
caso del concessionario l'obbiettivo è il conseguimento dell'utilità
aziendale, nel caso della Regione l'obbiettivo è il conseguimento
dell'utilità collettiva, che passa attraverso il raggiungimento
di particolari obbiettivi di ordine occupazionale, dell'efficienza
complessiva della rete di distribuzione e del riequilibrio territoriale
di una data area, sempre tenendo conto che l'impianto di distribuzione
assume contemporaneamente il carattere di elemento di una attività
economica e di elemento di fornitura di un pubblico servizio. In
altre parole il Piano tende ad armonizzare le esigenze connesse
alla presenza di un efficace servizio con quelle di migliorare l'efficienza
e la redditività degli impianti.
LA RETE REGIONALE
Attualmente nel Veneto esistono 2.301 impianti
stradali di carburante suddivisi in 897 stazioni di servizio, 612
stazioni di rifornimento, 646 chioschi e 146 punti isolati.
Le stazioni di servizio costituiscono il tipo di
impianto più frequente nel Veneto seguito dai chioschi, stazioni
di rifornimento e dai punti isolati. Questo tipo di distribuzione
si riflette in modo abbastanza omogeneo nelle singole province ad
eccezione di Vicenza dove predominano le stazioni di rifornimento
sulle stazioni di servizio e sui chioschi Va sottolineata la presenza
di un discreto numero di punti isolati nella provincia di Verona.
Globalmente la rete regionale presenta una maggioranza
di tipologie di impianti più efficienti; infatti il 65,6%
dell'intera rete è formata da stazioni di servizio e di rifornimento;
nelle varie province la situazione è abbastanza analoga con
l'eccezione delle provincie di Treviso e Vicenza dove le due tipologie
superano il 70%.
Si può inoltre rilevare che le stazioni
di servizio e di rifornimento, come era prevedibile, assorbono una
quota percentuale di venduto sensibilmente maggiore della corrispondente
numerosità degli impianti; che i punti isolati assorbono
una quota di mercato irrilevante, mentre i chioschi, pur captando
una quota di venduto minore della corrispondente numerosità
(con la sola eccezione della provincia di Rovigo), assolvono la
funzione, che è particolarmente evidente nelle province di
Rovigo e Venezia di fronteggiare una domanda più distribuita.
Relativamente alla distribuzione degli impianti
sul territorio si può notare che 30 Comuni su 580 ne sono
sprovvisti.
Un dato interessante, in relazione ad eventuali
problemi di spostamento degli impianti, risulta essere quello relativo
all'incompatibilità degli impianti con il territorio, sia
perché localizzati nei centri storici sia perché in
condizione di creare disturbi al traffico. Infatti nel Veneto esistono
702 impianti incompatibili, di questi 277 possono essere adeguati
in loco mentre 270 devono essere trasferiti su altre aree più
idonee che possono essere reperite all'interno dello stesso comune
e i restanti 155 devono essere chiusi e utilizzati a potenziare
altri impianti o concorrere alla creazione di nuovi impianti in
altri comuni.
Relativamente alla presenza di apparecchiature
self-service pre pagamento la situazione regionale risulta essere
di 707 unità. Dai dati riportati nella tabella n° 1 allegata
emerge chiaramente una buona distribuzione di tali attrezzature
sull'intero territorio regionale con maggior addensamento in quelle
aree in cui è più forte la presenza di quote di popolazione
concentrata per cui viene a delinearsi una forte corrispondenza
fra installazione dell'impianto con self-service ed elevati livelli
di concentrazione della popolazione.
Risulta inoltre una rilevante eccedenza di venduto
medio per impianto con self-service rispetto al venduto medio degli
stessi prodotti per gli altri tipi di impianti. Tuttavia non si
è in grado di verificare quanto la presenza del self-service
sia significativa di un incremento di rendimento di questi impianti
(in prevalenza stazioni di servizio e stazioni di rifornimento),
in quanto bisognerebbe poter disporre di una serie storica di volumi
di venduto prima e dopo la sua installazione in grado di mettere
in evidenza le differenze di erogato.
L'EROGATO
Nel 1995 nel Veneto sono stati erogati complessivamente
poco più di 3.200.000 metri cubi di carburante di cui 360.000
circa da impianti autostradali.
Con riferimento alla relazione fra consumi e popolazione
va precisato che le province di Verona, Vicenza, Belluno e Treviso
- pur nella diversità delle quote assolute di venduto - hanno
consumi superiori alla incidenza della popolazione, mentre le restanti
province manifestano quote di consumo inferiori. Ovviamente un discorso
a parte va sviluppato per Venezia per le sue caratteristiche ben
note. Conseguentemente i consumi che si concentrano prevalentemente
nelle aree di Belluno e Venezia sembrano giustificabili in linea
di massima con le capacità di attrazione dei movimenti turistici
da parte di queste due aree. Più difficile a questo livello
aggregato di analisi è la spiegazione dei consumi relativamente
più elevati nella provincia di Treviso, probabilmente imputabile
alla sua posizione di cerniera per gli spostamenti verso il nord
turistico e verso l'est.
Per quanto riguarda la ripartizione dei consumi
fra i vari tipi di prodotti è largamente prevalente il consumo
di benzina che raggiunge circa il 66,2% del totale; una quota del
25,1% spetta al gasolio e l'8,7% al G.P.L.
Il numero di impianti di gasolio a livello regionale
ha una incidenza sul complesso degli impianti pari al 75%, con un
campo di variazione fra le diverse province piuttosto elevato che
va dal 70,9% della provincia di Padova all'83,6% di quella di Belluno.
In un comportamento relativamente omogeneo di tutte
le province per quanto attiene il modello di consumo si evidenzia
quello della provincia di Rovigo in cui si nota il 16,4% dei consumi
di G.P.L., probabilmente in qualche misura associabile alla economicità
di questo prodotto in una provincia che conserva ancora alcune aree
di minor reddito.
Più significativo appare il dato relativo
alla struttura dei consumi in funzione del venduto medio. Al riguardo,
limitando il commento al totale dei prodotti venduti, si rileva
una regolarità di fondo nella diminuzione progressiva del
venduto medio a partire dalle stazioni di servizio; queste manifestano
una certa rilevanza del venduto medio nei confronti delle altre
tipologie (fa eccezione la provincia di Belluno); un certo salto
si nota anche fra le due tipologie considerate insieme (stazioni
di servizio e di rifornimento) nei confronti dei chioschi.
Per quanto riguarda i punti isolati il valore medio
del venduto è relativamente basso. Dall'analisi del venduto
per i prodotti emerge una relativa "debolezza" delle province di
Belluno e Rovigo che - per quanto riguarda il settore benzine -
hanno i numeri indici inferiori della media regionale.
STRUTTURA DEI CONSUMI
Spostando l'analisi alla domanda di carburanti,
questa può essere considerata come espressione di due componenti,
l'una "stanziale" e l'altra "itinerante".
La domanda stanziale identifica quella quota di
consumi che soddisfa la domanda di mobilità propria degli
utenti localizzati in un determinato comune; essa si caratterizza
per un andamento costante rispetto a un intervallo di tempo sufficientemente
piccolo - il giorno - in relazione al quale si presenta con cadenze
costanti e largamente prevedibili.
La domanda itinerante a sua volta è data
da quella quota di consumi aggiuntivi alla precedente e legata da
un lato agli spostamenti su lunghe distanze di tipo occasionale
o sistematico (ad esempio spostamenti per motivi di lavoro o altro,
trasporti pesanti lungo particolari itinerari non serviti da autostrade),
dall'altro alla domanda che si presenta prevalentemente con picchi
stagionali (generalmente motivati da spostamenti per turismo, svago,
tempo libero e così via).
L'accertamento della rilevanza dell'una o dell'altra
componente nella formazione della domanda assume quindi particolare
significato e a tal fine, nell'impossibilità di pervenire
ad accertamenti analitici, è stato adottato un procedimento
di tipo empirico fondato su due indicatori concernenti rispettivamente
i consumi per auto e il livello di motorizzazione. Individuati tali
valori a livello comunale e osservati i relativi scarti si possono
così definire stanziali le zone con elevati livelli di motorizzazione
e valori minimi nei consumi per auto e itineranti le zone con valori
minimi nel livello di motorizzazione e valori alti nei consumi per
auto, ovviamente con una gamma di situazioni intermedie fra queste
due.
L'indicatore consumi per auto (complesso carburanti
erogati rapportato al parco automezzi) configura nella regione veneta
un quadro non omogeneo; è difficile scorgere un modello territoriale
dei consumi, quale magari poteva attendersi in relazione ad alcuni
elementari schemi interpretativi e ciò è dovuto dalla
morfologia del territorio che è un elemento discriminante
dei consumi: le zone di alta collina e montane - pur con le debite
eccezioni - si caratterizzano per più contenuti consumi per
auto.
Si possono notare alcune concordanze significative
fra livello di consumi e volume dei flussi nel sistema di interscambi
attorno a Vicenza, Padova e Treviso; il collegamento Treviso-Belluno;
nei principali collegamenti fra Padova e Rovigo con l'Emilia Romagna,
fra il Veneto e le province di Trento e Bolzano e verso il Friuli.
La attenuazione dei consumi per quanto riguarda
i movimenti delle persone fra i vari centri principali della Regione
si giustifica anche in funzione della consistente quota di spostamenti
assorbiti dalla rete ferroviaria: questo sembra particolarmente
evidente nella direzione Verona-Nogara, nei collegamenti Verona-Venezia
e nel collegamento Venezia-Padova-Rovigo.
Quanto alla quota addizionale prodotta dai consumi
definibili "turistici", essa è facilmente rilevabile nei
comuni lungo il litorale adriatico, nell'alto bellunese e lungo
le rive del Garda. Si è infine riscontrato che in taluni
casi i maggiori consumi per auto si realizzano in quei comuni nel
cui territorio si interseca la rete della viabilità principale.
Relativamente al secondo indicatore, vale a dire
l'indice di motorizzazione, è anzitutto da premettere che
il Veneto, si è motorizzato ad un saggio più sostenuto
di quello nazionale, con una dinamica differenziata tra le varie
province.
L'intersezione, a livello comunale, fra il consumo
per auto e il livello di motorizzazione consente di formulare delle
ipotesi ai fini della individuazione di aree secondo le caratteristiche
della domanda. E' evidente che in tale processo di individuazione
sussiste un certo elemento di arbitrarietà in conseguenza
delle unità di misura adottate, tuttavia l'operazione condotta
è significativa per una valutazione dell'insieme di relazioni
esistenti fra le varie parti del territorio regionale.
DINAMICA DEI CONSUMI
Un aspetto di rilievo, ai fini dell'analisi che
si sta conducendo, è dato dalla evoluzione dei consumi di
carburante, almeno relativamente al tempo in cui i dati sono disponibili
e cioè dal 1984 al 1995. Da tali dati si può anzitutto
rilevare la regolarità di fondo nel progressivo aumento percentuale
dei consumi di gasolio nei confronti delle benzine anche se nell'ultimo
periodo si è notato una leggera flessione dei consumi di
tale prodotto.
Altra regolarità è l'incremento dei
consumi complessivi che però manifesta differenze alquanto
sensibili fra provincia e provincia; si va così da un massimo
nella provincia di Venezia ad un minimo in quella di Rovigo. Nel
complesso però questo incremento, se confrontato con il parallelo
incremento del parco, denota una attenuazione dei consumi per auto;
l'aumento del numero delle auto inoltre si correla pure a una diminuzione
della utilizzazione dell'auto stessa. Si verifica cioè anche
nel Veneto una tendenza parallela a quella nazionale e cioè
di una progressiva diminuzione dei Km/vettura.
Tale fase di lettura è stata altresì
precisata a livello comunale; pur con le cautele dovute in particolare
alla scala del fenomeno (in molti casi il saggio annuale di incremento
risulta sensibile in comuni di piccola dimensione in cui le relativamente
esigue quote iniziali di venduto portano a una amplificazione del
valore dell'incremento) è emerso, come tendenza generale,
un fenomeno di omogeneizzazione dei livelli di consumo. Si possono
inoltre trarre alcune conclusioni e precisamente:
- non appare realistico sviluppare previsioni comunali della dinamica
dei consumi; la variabilità delle situazioni osservate
non consente di formulare univocamente ipotesi di generale accettazione
attorno a questo fenomeno;
- sembra corretto presumere per il prossimo periodo un discreto
incremento, nei consumi al livello regionale;
- una quota non trascurabile della futura domanda di carburante
è data dalla voce gpl - metano ciò è importante
per la previsione di una più diffusa presenze sul territorio
di tali prodotti.
LA PRESENZA DEL SERVIZIO
La misura più significativa della aderenza
fra articolazione della rete e distribuzione della domanda è
data dall'indice di presenza del servizio, vale a dire dalla possibilità
per l'utente di entrare in contatto con un punto di vendita.
Un primo indicatore di tale presenza è dato
dalla densità degli impianti per Kmq, il quale tuttavia,
se misurato a livello comunale, sconta pesantemente la diversa superficie
territoriale dei comuni ed è quindi di relativa utilità
considerando anche la particolare morfologia del territorio regionale.
Il suo calcolo peraltro consente alcune considerazioni di carattere
generale. Anzitutto i massimi livelli di densità degli impianti
si registrano nei capoluoghi di provincia con l'esclusione di Belluno
e Rovigo che con Venezia (per la quale sono ovvie le considerazioni
legate alla natura del suo insediamento) si collocano in una fascia
di densità che si è classificata medio alta. A questi
si aggiungono alcuni comuni minori prevalentemente collocati lungo
le maggiori direttrici di traffico sia in senso trasversale che
in senso verticale lungo le congiungenti la pianura veneta con Trento
nella direzione Vicenza-Thiene e nella direzione Treviso-Conegliano-Vittorio
Veneto-Belluno per raggiungere le località turistiche del
Bellunese.
Ai fini di una più corretta misurazione
della presenza del servizio, si è fatto ricorso a una particolare
metodologia che consente di pervenire al calcolo della probabilità
per un utente di entrare in contatto con un punto di vendita. Si
è così rappresentata la rete dei punti di vendita
e individuati dei punti nodali nonché dei percorsi indicativi
della possibilità di collegamento fra tali nodi attraverso
tratte della rete stradale classificata in funzione del tipo (statali,
provinciali, comunali). In base a questa rappresentazione la misura
dell'indice di presenza del servizio si realizza a partire dalla
valutazione, per un generico utente che - in condizioni di autonomia
limitata del mezzo (in riserva) - effettui un generico spostamento
lungo quei percorsi, della probabilità di entrare in contatto
con un punto di vendita. La probabilità di accesso è
data dal rapporto fra il numero di percorsi di lunghezza inferiore
a quella prefissata e il numero totale dei percorsi possibili; il
numero dei percorsi di lunghezza superiore a quella prefissata rispetto
al numero totale dei percorsi indica l'eventualità di un
"infortunio" e cioè che l'utente possa rimanere senza carburante.
Il primo di questi due rapporti definisce ovviamente l'indice di
presenza del servizio.
Si sono così considerati gli impianti nella
loro totalità per tutta la Regione, accertando tutti i possibili
nodi di partenza e imponendo l'autonomia del mezzo limitata a 30
Km, dopo di che si sono simulati tutti i possibili movimenti degli
utenti sulla rete stradale. Ne è risultato che vi sono solamente
quattro percorsi localizzati nell'alto bellunese di lunghezza superiore
ai 30 Km per cui, fatta questa eccezione, la presenza del servizio
è largamente garantita in tutte le province. Si è
inoltre potuto avere anche un'immagine delle differenziazioni per
quanto riguarda la presenza del servizio prefissando la probabilità
di infortuni e calcolando di conseguenza la lunghezza massima dei
percorsi fra due punti di vendita.
La stessa metodologia è stata adottata nei
riguardi della probabilità di accesso e di infortunio per
ogni singolo prodotto. Dallo studio è emerso che, mentre
per quanto riguarda le benzine ed il gasolio si è ripetuta
la stessa situazione degli impianti in generale, per quanto riguarda
il metano ed il G.P.L. viene ravvisata la necessità di una
più equilibrata localizzazione nel territorio della Regione.
L'EFFICIENZA DEL SERVIZIO
Il concetto d'efficienza di servizio è legato
alla possibilità da parte dell'utente che si trova nella
necessità di rifornirsi e che si presenta davanti ad un impianto,
di ottenere il servizio richiesto in un tempo ragionevole.
Si possono quindi configurare due casi:
- l'utente accede alla rete in un momento in cui la domanda tende
a superare la massima velocità di smaltimento che il sistema
può fornire;
- l'utente accede alla rete in un momento in cui l'offerta potenziale
da parte del sistema è sovrabbondante rispetto alla domanda.
Nel primo caso l'utente che decidesse di rifornirsi
è soggetto ad una coda di attesa più o meno lunga
per cui viene a verificarsi una situazione di disservizio. Orbene
l'indice di efficienza del servizio (IES) è definibile come
la probabilità per l'utenza di evitare il disservizio dovuto
a code di attesa.
La specificazione operativa di questo concetto
utilizza una particolare misura legata al rapporto fra la potenzialità
di erogazione di una rete in funzione delle proprie strutture tecniche
- [capacità tecnico-operativo o CTO = (auto rifornibili contemporaneamente)
x (q.tà medio erogato) x ore x giorni diviso tempo medio
per rifornimento] - e l'effettivo venduto della rete. Si definisce
questo rapporto come indice di elasticità (IE). Più
il valore di tale indice è elevato, più è grande
la capacità per la rete di fronteggiare incrementi della
domanda. Al contrario, più il valore dell'indice decresce
più intensa è l'utilizzazione della rete e più
alta è la redditività. La metodologia impiegata per
calcolare questo parametro a livello del singolo impianto può
provocare alcune perplessità quanto alla sua ammissibilità,
tuttavia tali perplessità scompaiano a livello della rete
o di sottoinsiemi della rete stessa, per cui si può ragionevolmente
affermare che l'indice di elasticità, consente una misurazione
soddisfacente dell'intera rete e, con un certo margine di errore,
quella di ogni punto di vendita.
La determinazione del valore più adeguato
per questo parametro è naturalmente legata al contesto economico
e territoriale di riferimento nonché alla dinamica del suo
sviluppo e non è irrilevante in relazione all'utilizzazione
che ne viene fatta; in realtà se la domanda di carburanti
è costante il valore accettabile dell'indice di elasticità
può essere nettamente inferiore a quello ammissibile nel
caso di una domanda in forte crescita.
Complessivamente si registra un livello di sotto
utilizzazione degli impianti abbastanza notevole: gli impianti funzionano
a 1/3 della loro capacità di erogazione, mentre vi è
una coincidenza estremamente puntuale - una relazione inversa fra
l'utilizzazione degli impianti e venduto medio -, come era lecito
attendersi.
La rete è leggermente sovradimensionata
a livello regionale mentre se scendiamo a livello provinciale troviamo
situazioni abbastanza differenti; infatti se analizziamo i limiti
superiori notiamo che le provincie di Padova, Venezia e Verona presentano
una rete sovradimensionata; Rovigo e Treviso presentano un rete
pressoché equilibrata; mentre Belluno e Vicenza presentano
una rete attestata a valori inferiori di quelli massimi consentiti.
Tale eccedenza consente di formulare l'ipotesi
che ad una eliminazione di impianti consegue un migliore livello
di utilizzazione di quelli residui e potrebbe consentire un aumento
dell'orario di apertura permettendo così di migliorare il
servizio senza danneggiare l'economia aziendale.
OBIETTIVI DEL PIANO
La Legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 e sue
successive modificazioni ed integrazioni stabilisce la necessità
di predisporre un Piano per la rete dei punti di vendita di carburante,
la cui giustificazione se in termini generali può farsi risalire
alle esigenze di risparmio energetico, in termini più specifici
nasce dalla constatazione di fenomeni che incidono negativamente
sia sulla efficienza interna della rete che sulla qualità
del servizio futuro.
Ciò è stato puntualmente rilevato
nelle analisi condotte, va aggiunto, tuttavia, che la razionalizzazione
della rete distributiva di carburanti deve risultare compatibile
con il concetto di pubblico servizio della rete stessa per cui tutte
le operazioni che si vogliono intraprendere devono essere compatibili
con questo suo carattere e anzi accentuarlo.
Ciò significa anche che dovrà essere
ricercata la soluzione che costituisca il miglior compromesso fra
diverse esigenze che si contrappongono, in particolare fra chi ha
l'interesse a ridurre la consistenza numerica della rete e aumentare
così il venduto medio, per impianto e per addetto, e chi,
al contrario, ha l'interesse a una presenza della rete sul territorio
la più distribuita possibile.
L'esame svolto sugli aspetti strutturali della
rete regionale, la individuazione di taluni indicatori particolarmente
significativi quali la presenza e l'efficienza del servizio porta
a determinare, ai fini del processo di razionalizzazione, un valore
obiettivo in termini di venduto medio per la rete (con l'avvertenza
che il venduto medio si riferisce alla erogazione complessiva dei
prodotti: benzine, gasolio e G.P.L.), venduto medio che costituisce
la variabile maggiormente in grado di orientare la configurazione
del sistema distributivo.
Lo stesso esame porta ad identificare, in questa
fase, due obiettivi, uno minimo e uno massimo, più precisamente
contro l'attuale livello di 1236 mc. di erogato medio e la presenza
di 2.301 impianti si tratta di raggiungere i seguenti valori medi:
- 1.240 mc, con conseguente riduzione degli impianti a 2.294;
- 1.900 mc, con conseguente riduzione degli impianti a 1.500.
Il perseguimento di tale obiettivo si pone assumendo
una ipotesi di venduto praticamente costante a livello regionale
(andamento costante è considerato anche un saggio di variazione
dell'ordine del 2% annuo). Tali valori inoltre sono indicativi di
una media per il Veneto, tuttavia date le differenziazioni territoriali
in termini di propensione al consumo e di modulo insediativo, si
sono posti degli obiettivi specifici in funzione delle province,
per cui i valori medi ipotizzati per ognuna di esse appaiono più
facilmente compatibili con i vincoli e le prospettive di una domanda
localizzata.
Prima di addentrarci nel progetto della rete futura
è opportuno riportare brevemente la metodologia utilizzata
per l'individuazione di quell'insieme di procedure che garantiscono
il raggiungimento dell'obiettivo collaterale del riequilibrio -
nel tempo e nello spazio - fra domanda e offerta di carburanti.
Tale metodologia si sviluppa attraverso:
- la definizione di un sistema di riferimento per valutare le
prestazioni della rete sotto i profili:
- dell'accessibilità degli utenti
della rete misurata con l'Indice di Presenza del Servizio (IPS);
- dell'efficienza della rete misurata
con l'Indice di Efficienza del Servizio (IES);
- l'articolazione territoriale della domanda attraverso una ripartizione
del territorio regionale in zone in funzione del livello di urbanizzazione
(assunto come indicatore della concentrazione di particolari volumi
della domanda);
- l'articolazione nel tempo della domanda attraverso una ulteriore
ripartizione del territorio regionale in zone che evidenziano
le aree in cui la domanda si presenta in modo "relativamente"
omogeneo nel tempo - zone "stanziali" - e quelle in cui la domanda
presenta picchi stagionali - zone "itineranti" -;
- la successiva lettura della situazione a livello provinciale
attraverso i due indicatori citati;
- la definizione di una strategia per l'impostazione di progetto.
I due indicatori rilevati consentono di passare, con logica coerenza
con la diagnosi effettuata, alla definizione della rete di progetto.
L'effettuazione della diagnosi e la messa a punto
del progetto della rete sono legati ad una particolare rappresentazione
della rete e del territorio e ad una particolare "misura" attraverso
gli indici di presenza e di efficienza del servizio.
Complessivamente questa impostazione porta a definire,
in linea di massima, due criteri di progetto per la trasformazione
della rete:
- il primo è quello che il venduto medio per impianto sia
maggiore nelle zone con il più alto livello urbanizzazione
e decresca, nel passaggio verso le zone con più basso livello
di urbanizzazione: la domanda spazialmente concentrata richiede
un minor numero di impianti di più grandi dimensioni;
- il secondo è quello che la capacità di fronteggiare
questa domanda da parte della rete sarà diversa, anche
a parità di quantità domandate, nel passaggio dalle
zone "stanziali" a quelle "itineranti": nelle prime la capacità
di erogazione di progetto dovrà essere calibrata con tolleranze
minori, mentre per le seconde, proprio per la discontinuità
con cui la domanda si presenta, si devono adottare tolleranze
maggiori. Ciò comporta dimensionare la rete con un indice
di elasticità maggiore per le zone itineranti, perché
l'impianto possa essere in grado di rispondere a concentrazioni
"temporali" della domanda senza abbassare la qualità del
servizio e minore per le zone stanziali.
Lo sviluppo del progetto della rete relativa all'insieme
globale dei prodotti distribuiti è prevalentemente centrato
sul problema del ridimensionamento verso il basso dell'offerta globale
regionale e comunale e complessivamente alla individuazione dei
margini di estendibilità per quei comuni che risultano essere
carenti di servizio.
La procedura generale di dimensionamento può
essere sintetizzata in analisi di sensitività della rete
e verifica degli obiettivi generali della stessa, sia in termini
di venduto medio che di indice di elasticità: ciò
fornisce gli elementi conoscitivi per valutare il comportamento
della rete a fronte di diversi valori del numero di impianti (presenza
del servizio) dell'indice di elasticità minimo (valore al
di sotto del quale l'entità territoriale di riferimento,
il comune, non può scendere per effetto della riduzione dell'offerta),
verificando contemporaneamente che i valori di venduto medio e indice
di elasticità a livello medio regionale siano compatibili
con gli obiettivi prefissati.
Infine per dimensionare la rete regionale in base
agli obiettivi di piano si è ritenuto anzitutto di mantenere
fermo il principio della presenza del servizio e cioè del
mantenimento nella rete, qualunque sia il loro venduto, gli impianti
che assolvono una primaria funzione di servizio all'utente nonché
il principio del blocco delle nuove concessioni fino al raggiungimento
degli obiettivi del piano.
La strategia adottata per la eliminazione dei successivi
impianti per il conseguimento degli obiettivi prefissati è
stata quindi rivolta alla progressiva uscita della rete di quelli
marginali.
I risultati ottenuti nella procedura specificata
a livello di regione e di province sono riportati nel prospetto
seguente.
LA RETE REGIONALE IN BASE AGLI OBIETTIVI DI PIANO
PROVINCIA
|
MEDIA ECONOMICITA'
1.240 MC
|
ALTA ECONOMICITA'
1.900 MC
|
NUMERO
IMPIANTI
|
VENDUTO MEDIO
(mc x impianto)
|
NUMERO
IMPIANTI
|
VENDUTO MEDIO
(mc x impianto)
|
Belluno
|
163
|
908
|
95
|
1.558
|
Padova
|
410
|
1.331
|
250
|
2.182
|
Rovigo
|
152
|
987
|
90
|
1.667
|
Treviso
|
406
|
1.251
|
275
|
1.845
|
Venezia
|
345
|
1.295
|
260
|
1.719
|
Verona
|
413
|
1.306
|
270
|
1.997
|
Vicenza
|
405
|
1.265
|
260
|
1.971
|
Totale Regione
|
2.294
|
1.240
|
1.500
|
1.900
|
Nell'interno dei valori ammissibili, per l'IES
di volta in volta presi in considerazione, si hanno delle contenute
oscillazioni dell'IES stesso per una più puntuale calibratura
dell'offerta alla domanda.
Attraverso questa procedura si è giunti
quindi alla identificazione a livello provinciale del numero di
impianti superflui e che potrebbero essere disinseriti senza pregiudizio
della qualità del servizio e con il miglioramento di economicità
della rete.
Ma nello sviluppo del progetto per la nuova rete
può verificarsi anche l'esigenza di creazione di nuovi impianti
come risultato di una scelta di adeguata presenza della rete stessa
in aree insufficientemente servite e anche per la ricerca delle
localizzazioni più opportune per gli impianti in cui si rende
necessario lo spostamento (impianti situati nei centri storici,
impianti localizzati su marciapiede senza fuoristrada, ecc.).
Sembra anche di dover sottolineare che il maggior
spazio dedicato al tema delle eliminazioni è motivato dalla
diversa consistenza dei due problemi. Infatti di fronte al numero
degli impianti da eliminare, vi è una rete globalmente sovradimensionata.
Per la sua capillare presenza sul territorio non esistono punti
dello stesso in cui la domanda non sia agevolmente soddisfatta eventualmente
i Piani provinciali valuteranno la possibilità di potenziare
gli impianti esistenti o la realizzazione di nuovi impianti.
Pertanto la rete di distribuzione stradale di carburante,
dovrà raggiungere un indice di elasticità (rapporto
tra capacità di erogazione della rete e la quantità
di prodotti erogati) tra i seguenti valori: 1,90 (media economicità)
e 1,60 (alta economicità) con conseguente venduto medio per
impianto tra i 1.240 e i 1.900 mc.
La rete futura, quindi, risulterà caratterizzata
da un numero complessivo di impianti che varierà da un minimo
di 1.500 ad un massimo di 2.294.
SOTTOSETTORI DI PROGETTO
Le indicazioni di progetto fino ad ora sviluppate,
interessano la rete di distribuzione dei carburanti nella sua globalità
e ciò con riferimento sia al numero degli impianti che ai
vari tipi di prodotti erogati (benzina super, super senza piombo,
gasolio e gpl).
Esistono tuttavia differenze evidenti di comportamento
nella domanda dei singoli prodotti e alcuni di essi, soprattutto
per la notevole importanza strategica che rivestono ai fini della
diversificazione delle disponibilità energetiche per autotrazione,
debbono essere presi in esame singolarmente.
Si sviluppano quindi di seguito indicazioni progettuali
relative ai prodotti gasolio e GPL considerando la distribuzione
degli stessi come un "sottosettore" del sistema distributivo complessivo;
il dimensionamento dell'offerta di ogni singolo sottosettore costituisce
quindi elemento di specificazione del modello di rete globale.
Allo stesso modo verranno sviluppate nel seguito
indicazioni di progetto riguardanti l'articolazione territoriale
degli impianti self-service pre pagamento, data l'importanza che
questa particolare caratteristica degli impianti riveste sia nei
riguardi dell'utenza che dal punto di vista amministrativo.
Considerazioni diverse valgono per il metano: infatti
le caratteristiche di questo prodotto in relazione alle fonti di
approvvigionamento e agli aspetti tecnologici e commerciali sono
tali che, sotto il profilo metodologico, la rete di distribuzione
di questo prodotto venga considerata separata da quella finora presa
in considerazione, e l'analisi diagnostica e le ipotesi di intervento
saranno sviluppate sulla base di un diverso e specifico quadro di
riferimento.
a) Progetto gasolio
Il consumo di questo prodotto che aveva fatto registrare
negli anni passati un andamento costantemente in crescita ultimamente
ha rallentato tale incremento tanto da rendere lecita la previsione
di una dinamica dei consumi con incremento irrilevante nei prossimi
anni.
La collocazione della domanda su una base territoriale
notevolmente più allargata rispetto al passato ha fatto inoltre
sì che l'offerta di gasolio, pur se globalmente sufficiente
allo stato attuale come qualità del servizio reso all'utente
sia in termini di presenza che in termini di efficienza, risulti
invece in determinati casi strutturata in maniera incongrua rispetto
alla collocazione e ai livelli della domanda se considerata a livello
di bacino significativo di utenza.
L'obiettivo da perseguire per la rete del gasolio
che si deduce da tali considerazioni è perciò quello
del miglioramento della qualità del servizio offerto all'utenza,
da realizzare attraverso un processo di "espansione controllata"
teso ad equilibrare l'offerta alla domanda, sia nella sua configurazione
spaziale che nella sua dinamica temporale, con linee di intervento
coerenti con il piano complessivo.
Il processo di espansione, guidato dagli stessi
criteri di presenza ed efficienza del servizio utilizzati per la
formulazione del progetto globale della rete, si realizza, nella
rete futura, attraverso l'aggiunta o il potenziamento delle strutture
di gasolio negli impianti già esistenti secondo strategie
di intervento diverse in dipendenza della presenza o dell'assenza
del prodotto nell'ambito comunale favorendo in primo luogo i Comuni
sprovvisti di servizio specialmente se montani.
Infatti nei Comuni senza erogatori di gasolio viene
prevista la possibilità di potenziare gli impianti esistenti
e funzionanti con il prodotto gasolio senza alcuna concentrazione
se trattasi di Comuni montani e con la concentrazione di un impianto
negli altri casi mentre, nei Comuni ove sono funzionanti impianti
di carburante dotati del prodotto gasolio è possibile potenziare
altri impianti con il citato prodotto mediante la concentrazione
di un impianto nei Comuni montani e di due impianti ovvero di uno
con erogato superiore a 300.000 litri negli altri casi. Il Piano
prevede inoltre, facilitazioni per i titolari delle concessioni
che siano anche gestori di impianti.
b) Progetto GPL
Nell'impostare lo sviluppo di un progetto specifico
per il GPL, visto il ruolo che questo prodotto potrebbe svolgere
per il suo scarso effetto inquinante, si è resa necessaria
una valutazione preliminare della fattibilità di un intervento
programmatorio da parte della Regione finalizzato ad orientare la
domanda verso un consumo di questo prodotto in senso alternativo.
Il ruolo marginale finora assegnato al GPL ha comportato
il formarsi di una rete notevolmente più rarefatta rispetto
agli altri prodotti, con una distribuzione anche meno omogenea sul
territorio per cui scelte di intervento finalizzate ad un consumo
in senso alternativo risultano di notevole rilievo e non possono
quindi prescindere dalle indicazioni programmatiche di settore a
livello nazionale. Tali indicazioni trovano un unico riferimento
nel DPCM 11 settembre 1989 in cui si vincola il numero di impianti
eroganti gpl a non superare il 6% dell'intera rete regionale.
Il rispetto di questo vincolo renderebbe impossibile
l'offerta di un minimo di servizio omogeneamente distribuito ed
equilibrato nella Regione Veneto, in cui sono presenti complessivamente
199 impianti eroganti GPL che costituiscono già attualmente
l'8,6% circa del totale degli impianti di una rete sensibilmente
sovrabbondante.
In questo quadro di riferimento, la logica di intervento
prevista dal presente progetto GPL è quindi quella di pervenire
a un riequilibrio della rete esistente in modo da ottenere una più
omogenea distribuzione degli impianti GPL sul territorio regionale.
Per riequilibrio si intende la copertura di quelle
zone, attualmente prive di questo tipo di servizio, caratterizzate
da condizioni di criticità dal punto di vista dell'accessibilità
alla rete GPL; tale intervento viene realizzato attraverso il potenziamento
degli impianti già esistenti o realizzati su nuove installazioni,
facendo ricorso allo strumento della concentrazione o del trasferimento
di impianti eroganti GPL già esistenti.
Conseguentemente la metodologia di progetto è
finalizzata alla individuazione delle caratteristiche (popolazione
e distanza) degli impianti che possono essere potenziati con il
prodotto gpl
Il criterio adottato è stato quello di suddividere
i Comuni del Veneto in 3 fasce a seconda del numero degli abitanti
e stabilendo all'interno di ogni fascia distanze minime tra impianti
eroganti gpl a seconda che l'area interessata dall'impianto sia
collocata all'interno delle varie zone omogenee comunali.
L'ipotesi che regola la formazione della rete di
progetto è quindi legabile al soddisfacimento del requisito
di presenza ed efficienza del servizio attraverso una strategia
"morbida" regolata sulla base di un criterio di priorità
che vede, in primo luogo, la collocazione degli impianti lungo le
tratte della rete meno servite.
L'ammissibilità di tali ipotesi è
regolata dalla dimensione demografica del bacino di utenza potenziale
assunta come indicatore della presumibile domanda espressa da una
determinata zona. A tal fine appare ragionevole la soglia minima
di 15-20.000 abitanti dell'intera area di influenza dell'impianto
come vincolo all'insediamento.
C) Progetto self-service (pre pagamento)
Il quadro di riferimento in cui si inserisce la
definizione territoriale degli impianti self-service è costituito
dal miglioramento della qualità del servizio offerto all'utente
ed una più elevata efficienza della rete di distribuzione.
La richiesta di tale servizio si è notevolmente
ampliata rispetto al passato facendo sì che l'offerta, pur
se globalmente sufficiente, come qualità di servizio reso
all'utente sia in termini di presenza che in quelli di efficienza,
appaia, in molti casi, strutturata in modo incongruo rispetto alla
reale collocazione a livello della domanda.
L'obiettivo da perseguire per la rete delle apparecchiature
self-service pre pagamento è quello di ulteriormente migliorare
la qualità del servizio da realizzare attraverso un processo
di espansione controllata teso ad equilibrare l'offerta alla domanda
nella sua configurazione spaziata.
Il processo di espansione, guidato dagli stessi
criteri di presenza ed efficienza del servizio utilizzato per la
formulazione del progetto globale della rete, si realizza nella
rete futura mediante l'installazione di tali attrezzature su almeno
un impianto in ogni Comune attualmente sprovvisto di tale servizio.
Possono inoltre essere dotati di tale apparecchiatura tutti gli
impianti purché venga concentrato un impianto attivo e funzionante.
d) Progetto metano
La natura di questo carburante, esterno al ciclo
petrolifero, e il suo contenuto costo sollecita la presenza sul
territorio di una rete distributiva che consenta forme di risparmio
energetico e conseguenti livelli confrontabili di mobilità
e costi minori. Allo stato attuale delle conoscenze, è però
difficile delineare con precisione un futuro scenario possibile
in quanto sono troppe le variabili di ordine politico e tecnico
che possono condizionare significativamente l'evoluzione della domanda
e dell'offerta di questo particolare prodotto. Tali variabili sono
riferibili sia alla politica da adottare per quanto riguarda i prezzi
di carburante, sia agli aspetti di innovazione tecnologica legati
alla produzione delle vetture, sia, infine, ai problemi di sicurezza
legati al meccanismo di erogazione del carburante stesso.
Un altro dato che si pone all'attenzione è
determinato dal fatto che attualmente la rete di distribuzione del
metano è, per la maggioranza degli impianti, separata dalla
rete degli altri carburanti (benzine, gasolio e GPL). Un'ipotesi
di integrazione fra le due reti è auspicabile ai fini del
miglioramento di efficienza nella produzione del servizio anche
se questo obiettivo presenta dei problemi trovandosi gli impianti
metano fisicamente separati dalla rete relativa agli altri prodotti
con conseguenti problemi anche per quel che riguarda "l'immagine"
della rete.
Si precisa che gli elementi di "diversità"
della rete metano hanno portato a considerarla come una rete "parallela"
e in quanto tale non è compresa nella rete "globale" trattata
e progettata nei capitoli precedenti di questo documento.
Il DPCM del 1989 non ignora la rete di distribuzione
del metano, tuttavia dedica poche righe ai problemi di questo settore,
lasciando aperte le questioni di fondo. L'unico elemento che viene
ipotizzato come riferimento è l'applicazione del concetto
di distanza minima fra gli impianti per evitare fenomeni di congestione
in zone già servite. Ne deriva un'impostazione estremamente
riduttiva nell'affrontare questo problema, mancando inoltre qualsiasi
indicazione di ordine strategico sulle prospettive e il ruolo da
assegnare alla rete di distribuzione del metano.
Ciò appare tanto più grave quando,
come nel nostro caso, le strutture dell'offerta appaiono propense
alla effettuazione di nuovi investimenti per espandere la rete,
ma la decisione viene rimandata in mancanza di alcune indicazioni,
anche semplici, di ordine politico che potrebbero agevolmente suggerire
concrete linee di azione.
Nonostante il fatto che il quadro di riferimento
evidenzi confini alquanto incerti si è ritenuto opportuno
avanzare un'ipotesi metodologica in grado di costituire un punto
di riferimento alla trasformazione della rete degli impianti eroganti
metano.
Un'analisi a grandi linee della rete di distribuzione
del metano per autotrazione in Italia evidenzia come caratteristica
principale uno squilibrio territoriale notevole: la rete è
infatti costituita da impianti che per il 70% sono concentrati in
tre regioni - Emilia Romagna, Marche, Veneto - mentre nelle altre
Regioni, alcune delle quali sono del tutto sprovviste di questo
tipo di impianti, la distribuzione del metano per autotrazione ha
un ruolo marginale.
La consistenza numerica e l'articolazione territoriale
della rete veneta lasciano intravedere, come possibile, l'individuazione
di alcune linee di intervento che verranno precisate effettuando
una analisi più puntuale della rete.
Si può notare che la rete attuale "segue"
approssimativamente la rete dei metanodotti, che nel Veneto ha una
estensione di 2.483 Km. e rappresenta il 9,3% della rete complessiva
italiana (26.786 Km.). I punti di vendita di metano per autotrazione
sono 52 di cui 4 non attivi, e sono localizzati in 49 Comuni: quelli
allacciati a metanodotto sono 44 mentre 8 sono impianti di travaso
(carro bombolaio) con un venduto di 48.379.000 mc. pari a 1,6 del
consumo globale di carburante in genere.
Considerando per semplicità che tutti i
punti di vendita siano localizzati lungo le strade statali, possiamo
assumere, in prima approssimazione, come un attendibile indice di
presenza del servizio la distanza media che separa i punti di vendita
lungo la rete stradale.
Da tale analisi appare evidente la criticità
di questo indice per le province di Vicenza e di Belluno.
Se si considera invece la distribuzione interprovinciale
degli impianti rapportata alla popolazione si può constatare
che i Comuni con impianti (8% del totale) rappresentano il 40% della
popolazione totale del Veneto, mentre a livello provinciale in alcuni
casi (Rovigo) viene rappresentato anche più del 50% della
popolazione provinciale; la rete asseconda quindi la domanda, per
cui l'eventuale ampliamento dovrebbe confrontarsi con un modello
territoriale in cui la distribuzione di popolazione è estremamente
più articolata, e quindi si porrebbe il problema dell'accessibilità
all'impianto da parte di una domanda dispersa sul territorio per
l'acquisizione di quote di domanda sufficienti a giustificare l'economicità
del punto di vendita installato.
Dall'analisi delle vendite il dato più significativo
è quello che emerge dalla serie storica del venduto ed è
la sostanziale costanza del venduto complessivo nei quattro anni
presi in esame.
L'analisi a livello provinciale porta ad evidenziare
la differenziazione che esiste fra le varie province per quanto
riguarda il venduto per impianto: il venduto medio degli impianti
attivi è sempre al di sopra di quella che si considera la
soglia di redditività dell'impianto che si colloca a livello
di circa 1.000.000 mc. annui. A livello provinciale si può
constatare che le province di Belluno, Vicenza e Treviso hanno un
modesto erogato medio; Venezia e Padova si avvicinano alla media
mentre Rovigo e Verona presentano un elevato valore di venduto medio,
indice di un rapporto fra domanda e offerta a livello ormai critico.
E' possibile quindi esprimere una valutazione positiva
in ordine alla produttività della rete e si può quindi
sostenere che è possibile, fermo restando l'indice di produttività
della rete Veneto, migliorare il livello di presenza del servizio
con l'insediamento di un buon numero di impianti integrati con gli
altri prodotti petroliferi.
Pertanto per una controllata espansione della rete
bisognerebbe in primo luogo sollecitare il formarsi della domanda
verso questo comparto della distribuzione dei carburanti per il
conseguimento del risparmio energetico e la diversificazione delle
parti di approvvigionamento per l'autotrazione. In effetti sembra
di poter rilevare - almeno nella situazione leggibile in altre regioni
italiane - un ruolo trainante dell'offerta nei confronti della domanda.
La presenza cioè di questi punti di erogazione crea le premesse
di trasferimento della domanda dal settore benzina e gasolio verso
il settore metano.
Un secondo obiettivo è quello di rendere
possibile l'accesso alla erogazione del metano per autotrazione
alle aree che ne sono prive.
Conseguentemente la metodologia di progetto è
finalizzata alla individuazione delle caratteristiche (popolazione
e distanza) dei siti che possono essere considerati idonei per l'installazione
di impianti di metano.
Il criterio adottato è stato quello di suddividere
i Comuni del Veneto in 3 fasce a seconda del numero degli abitanti
e stabilendo all'interno di ogni fascia distanze minime tra impianti
di metano a seconda che l'area interessata dall'impianto sia collocata
all'interno delle varie zone omogenee comunali.
Con questo metodo si ha la possibilità di
pervenire alla copertura dell'intero territorio regionale. Infatti
si prevede la collocazione di nuovi impianti di metano in aree che
ne sono completamente prive. Si prevede inoltre di giungere ad una
copertura efficiente come risultato di scelte di intervento che
comportano la possibilità di raddoppiare la rete attuale
da collocarsi anche in aree considerate carenti di servizio.
L'ipotesi che regola la formazione della rete di
progetto è quindi legabile al soddisfacimento del requisito
di presenza del servizio attraverso una strategia "morbida" regolata
sulla base di un criterio di priorità che vede, in primo
luogo, l'installazione degli impianti lungo le tratte della rete
meno servite.
L'ammissibilità di tali ipotesi è
regolata dalla dimensione demografica del bacino di utenza potenziale
assunta come indicatore della presumibile domanda espressa da una
determinata zona. A tal fine appare ragionevole la soglia minima
di 20-30 mila abitanti dell'intera area di influenza dell'impianto
come vincolo all'insediamento.
TABELLA N° 1
NUMERO IMPIANTI STRADALI,
VENDUTO E SELF-SERVICE PER PROVINCIA
ANNO 1995
PROVINCE
|
NUMERO
IMPIANTI
|
%
|
VENDUTO
IN MC.
|
%
|
SELF
SERVICE
|
%
|
VENDUTO
MEDIO
|
BELLUNO
|
140
|
6,1
|
145.373
|
5,1
|
46
|
6,5
|
1.038
|
PADOVA
|
419
|
18,1
|
545.547
|
19,2
|
135
|
19,1
|
1.303
|
ROVIGO
|
154
|
6,7
|
148.355
|
5,2
|
36
|
5,1
|
963
|
TREVISO
|
407
|
17,6
|
507.830
|
17,8
|
120
|
17,0
|
1.247
|
VENEZIA
|
356
|
15,5
|
446.308
|
15,7
|
98
|
13,8
|
1.254
|
VERONA
|
427
|
18,7
|
539.220
|
19,0
|
132
|
18,7
|
1.263
|
VICENZA
|
398
|
17,3
|
512.504
|
18,0
|
140
|
19,8
|
1.288
|
VENETO
|
|
|
|
|
|
|
1.236
|
TABELLA N° 2
NUMERO IMPIANTI STRADALI PER
PRODOTTO E PER PROVINCIA
PROVINCE
|
NUMERO IMPIANTI
|
TOTALE
|
%
|
BENZINE
|
%
|
GASOLIO
|
%
|
GPL
|
%
|
BELLUNO
|
140
|
6,1
|
139
|
6,1
|
117
|
6,9
|
8
|
4,0
|
PADOVA
|
419
|
18,1
|
417
|
18,3
|
297
|
17,2
|
40
|
20,1
|
ROVIGO
|
154
|
6,7
|
149
|
6,5
|
123
|
7,1
|
18
|
9,0
|
TREVISO
|
407
|
17,6
|
404
|
17,7
|
290
|
16,8
|
36
|
18,1
|
VENEZIA
|
356
|
15,5
|
355
|
15,5
|
263
|
15,2
|
26
|
13,1
|
VERONA
|
427
|
18,7
|
426
|
18,7
|
340
|
19,7
|
40
|
20,1
|
VICENZA
|
398
|
17,3
|
393
|
17,2
|
296
|
17,1
|
31
|
15,6
|
VENETO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANNO 1995
TABELLA N° 3
VENDUTO IMPIANTI STRADALI
E AUTOSTRADALI PER TIPO DI PRODOTTO E PER PROVINCIA (IN MC.)
ANNO 1995
PROVINCE
|
TOTALE
EROGATO
|
%
|
EROGATO
MEDIO
|
EROGATO
BENZINE
|
%
|
EROGATO
GASOLIO
|
%
|
EROGATO
GPL
|
%
|
BELLUNO
|
145.373
|
4,5
|
1.038
|
104.859
|
5,1
|
34.270
|
3,9
|
6.244
|
2,3
|
PADOVA
|
594.918
|
18,6
|
1.404
|
381.937
|
18,6
|
155.601
|
17,9
|
57.379
|
20,7
|
ROVIGO
|
164.491
|
5,1
|
1.054
|
93.964
|
4,6
|
44.975
|
5,2
|
25.552
|
9,2
|
TREVISO
|
544.871
|
17,0
|
1.323
|
353.934
|
17,2
|
144.911
|
16,6
|
46.127
|
16,7
|
VENEZIA
|
545.714
|
17,1
|
1.499
|
339.907
|
16,5
|
153.634
|
17,6
|
52.173
|
18,8
|
VERONA
|
662.185
|
20,7
|
1.515
|
416.371
|
20,3
|
200.466
|
23,0
|
45.348
|
16,4
|
VICENZA
|
544.948
|
17,0
|
1.359
|
363.219
|
17,7
|
137.519
|
15,8
|
44.210
|
15,9
|
VENETO
|
|
|
1.372
|
|
|
|
|
|
|
TABELLA N° 4
PERCENTUALE NUMERO IMPIANTI
STRADALI E VENDUTO PER PRODOTTO E PER PROVINCIA
ANNO 1995
PROVINCE
|
TOTALE IMPIANTI
|
BENZINE %
|
GASOLIO %
|
GPL %
|
VENDUTO
|
NUMERO
|
VENDUTO
|
NUMERO
|
VENDUTO
|
NUMERO
|
VENDUTO
|
NUMERO
|
BELLUNO
|
145.373
|
140
|
72,1
|
99,3
|
23,6
|
83,6
|
4,3
|
5,7
|
PADOVA
|
545.547
|
419
|
65,6
|
99,5
|
24,5
|
70,9
|
9,9
|
9,5
|
ROVIGO
|
148.355
|
154
|
58,9
|
96,8
|
24,7
|
78,9
|
16,4
|
11,7
|
TREVISO
|
507.830
|
407
|
66,0
|
99,3
|
25,4
|
71,3
|
8,5
|
8,8
|
VENEZIA
|
446.308
|
356
|
66,4
|
99,7
|
25,2
|
73,9
|
8,4
|
7,3
|
VERONA
|
539.220
|
427
|
66,2
|
99,8
|
26,8
|
79,6
|
7,0
|
9,4
|
VICENZA
|
512.504
|
398
|
67,2
|
98,7
|
24,2
|
79,4
|
8,6
|
7,8
|
VENETO
|
|
|
66,2
|
99,2
|
25,1
|
75,0
|
8,7
|
8,6
|
TABELLA N° 5
NUMERO IMPIANTI STRADALI PER
TIPO DI IMPIANTO E PER PROVINCIA
ANNO 1995
PROVINCE
|
TOTALE
IMPIANTI
|
STAZIONI
SERVIZIO
|
%
|
STAZIONI
RIFORNIMENTO
|
%
|
CHIOSCHI
|
%
|
PUNTI
ISOLATI
|
%
|
BELLUNO
|
140
|
47
|
33,8
|
41
|
29,2
|
42
|
29,9
|
10
|
7,1
|
PADOVA
|
419
|
159
|
37,9
|
116
|
27,6
|
126
|
30,1
|
18
|
4,4
|
ROVIGO
|
154
|
56
|
36,5
|
38
|
24,6
|
52
|
33,5
|
8
|
5,4
|
TREVISO
|
407
|
185
|
45,3
|
97
|
23,9
|
103
|
25,3
|
22
|
5,5
|
VENEZIA
|
356
|
155
|
43,4
|
68
|
19,0
|
117
|
33,1
|
16
|
4,5
|
VERONA
|
427
|
155
|
36,4
|
110
|
25,7
|
107
|
25,0
|
55
|
12,9
|
VICENZA
|
398
|
140
|
35,1
|
142
|
35,7
|
99
|
25,0
|
17
|
4,2
|
VENETO
|
2.301
|
|
39,0
|
|
26,6
|
|
28,1
|
|
63,3
|
TABELLA N° 6
NUMERO IMPIANTI STRADALI DA
CONFERMARE, ADEGUARE, TRASFERIRE E CHIUDERE PER PROVINCIA
ANNO 1995
PROVINCE
|
NUMERO DI IMPIANTI
DA:
|
TOTALE
|
CONFERMARE
|
%
|
ADEGUARE
|
%
|
TRASFERIRE
|
%
|
CHIUDERE
|
%
|
BELLUNO
|
111
|
79,2
|
11
|
7,9
|
14
|
10,0
|
4
|
2,9
|
140
|
PADOVA
|
276
|
65,9
|
65
|
15,5
|
44
|
10,5
|
34
|
8,1
|
419
|
ROVIGO
|
102
|
66,1
|
20
|
13,5
|
16
|
10,2
|
16
|
10,2
|
154
|
TREVISO
|
295
|
72,5
|
33
|
8,1
|
61
|
15,0
|
18
|
4,4
|
407
|
VENEZIA
|
196
|
55,1
|
76
|
21,3
|
59
|
16,6
|
25
|
7,0
|
356
|
VERONA
|
319
|
74,7
|
43
|
10,1
|
32
|
7,5
|
33
|
7,7
|
427
|
VICENZA
|
300
|
75,4
|
29
|
7,3
|
44
|
11,0
|
25
|
6,3
|
398
|
VENETO
|
|
69,5
|
|
12,1
|
|
11,7
|
|
6,7
|
|
(fonte: Piani provinciali)
TABELLA N° 7
NUMERO IMPIANTI STRADALI DI
METANO E VENDUTO PER PROVINCIA
ANNO 1995
PROVINCE
|
NUMERO
|
TIPO DI IMPIANTI
|
VENDUTO IN
MIGLIAIA DI MC.
|
VENDUTO
MEDIO
|
IMPIANTI
|
COMPRES-
SIONE
|
TRAVASO
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
ANNO
1996
|
BELLUNO
|
1
|
1
|
--
|
245
|
273
|
314
|
368
|
368
|
PADOVA
|
10
|
6
|
4
|
7.272
|
7.656
|
8.028
|
8.423
|
842
|
ROVIGO
|
12
|
12
|
--
|
10.797
|
11.099
|
12.145
|
13.609
|
1.134
|
TREVISO
|
7
|
4
|
3
|
3.964
|
3.951
|
4.250
|
4.458
|
637
|
VENEZIA
|
5
|
5
|
--
|
3.999
|
4.114
|
4.311
|
4.582
|
916
|
VERONA
|
11
|
10
|
1
|
10.381
|
11.240
|
12.513
|
14.195
|
1.290
|
VICENZA
|
6
|
6
|
--
|
2.205
|
2.149
|
2391
|
2794
|
457
|
VENETO
|
|
|
8
|
38.863
|
40.482
|
43.952
|
48.379
|
930
|
(fonte: SNAM)
TABELLA N° 8
NUMERO IMPIANTI STRADALI DI
METANO E VENDUTO PER PROVINCIA
ANNO 1995
PROVINCE
|
NUMERO IMPIANTI
|
VENDUTO IN
MIGLIAIA DI MC.
|
VENDUTO MEDIOANNO 1996
|
TOTALE
|
ATTIVI
|
NON
ATTIVI
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
TOTALE
IMPIANTI
|
IMPIANTI
ATTIVI
|
BELLUNO
|
1
|
1
|
--
|
245
|
273
|
314
|
368
|
368
|
368
|
PADOVA
|
10
|
9
|
1
|
7.272
|
7.656
|
8.028
|
8.423
|
842
|
936
|
ROVIGO
|
12
|
12
|
--
|
10.797
|
11.099
|
12.145
|
13.609
|
1.134
|
1.134
|
TREVISO
|
7
|
7
|
--
|
3.964
|
3.951
|
4.250
|
4.458
|
637
|
637
|
VENEZIA
|
5
|
5
|
--
|
3.999
|
4.114
|
4.311
|
4.582
|
916
|
916
|
VERONA
|
11
|
9
|
2
|
10.381
|
11.240
|
12.513
|
14.195
|
1.290
|
1.577
|
VICENZA
|
6
|
5
|
1
|
2.205
|
2.149
|
2391
|
2794
|
457
|
549
|
VENETO
|
|
|
4
|
38.863
|
40.482
|
43.952
|
48.379
|
930
|
1.008
|
(fonte: SNAM)
TABELLA N° 9
NUMERO IMPIANTI STRADALI,
EROGATO E MEDIA PER PRODOTTO E PER PROVINCIA
ANNO 1995
PROVINCE
|
NUMERO IMPIANTI
|
EROGATO
|
TOTALE
|
BENZINE
|
GASOLIO
|
GP
|
TOTALE
|
BENZINE
|
GASOLIO
|
GPL
|
EROGATO |
MEDIA |
EROGATO |
MEDIA |
EROGATO |
MEDIA |
EROGATO |
MEDIA |
Belluno
|
140
|
139
|
117
|
8
(1)
|
145.373
|
1.038
|
104.859
|
754
|
34.270
|
293
|
6.244
|
780
|
Padova
|
419
|
417
|
297
|
40 (2)
|
545.547
|
1.303
|
357.866
|
859
|
133.739
|
451
|
53.948
|
1.349
|
Rovigo
|
154
|
149
|
123
|
18 (5)
|
148.355
|
963
|
87.427
|
587
|
36.673
|
298
|
24.255
|
1.348
|
Treviso
|
407
|
404
|
290
|
36 (3)
|
507.830
|
1.247
|
335.394
|
830
|
128.845
|
444
|
43.141
|
1.198
|
Venezia
|
356
|
355
|
263
|
26 (1)(2)
|
446.308
|
1.254
|
296.515
|
835
|
112.559
|
428
|
37.234
|
1.432
|
Verona
|
427
|
426
|
340
|
40 (1)
|
539.220
|
1.263
|
357.214
|
835
|
144.332
|
425
|
37.674
|
942
|
Vicenza
|
398
|
393
|
296 (1)(1)
|
31 (1)(4)
|
512.504
|
1.288
|
344.120
|
876
|
124.174
|
420
|
44.210
|
1.426
|
TOTALE
|
|
|
1.726 (1)
|
199 (14)
|
2.844.687
|
1.236
|
1.883.395
|
825
|
|
414
|
|
1.240
|
(*) fra parentesi è riportato il numero
di impianti monoprodotto
(**) i dati riguardano la rete stradale ordinaria
e non comprendono gli impianti extrarete e quelli autostradali
TABELLA N° 10
NUMERO IMPIANTI STRADALI E AUTOSTRADALI, EROGATO
E MEDIA PER PRODOTTO E PER PROVINCIA
ANNO 1995
|
NUMERO IMPIANTI
|
EROGATO
|
PROVINCE
|
TOTALE
|
BENZINE
|
GASOLIO
|
GPL
|
TOTALE
|
BENZINE
|
GASOLIO
|
GPL
|
|
|
|
|
|
EROGATO
|
MEDIA
|
EROGATO
|
MEDIA
|
EROGATO
|
MEDIA
|
EROGATO
|
MEDIA
|
Belluno
|
140
|
139
|
117
|
8 (1)
|
145.373
|
1.038
|
104.859
|
754
|
34.270
|
293
|
6.244
|
780
|
Padova
|
424
|
422
|
302
|
42 (2)
(2)
|
594.918
|
1.404
|
381.937
|
906
|
155.601
|
516
|
57.379
|
1.367
|
Rovigo
|
156
|
151
|
125
|
20 (5)
(5)
|
164.491
|
1.054
|
93.964
|
622
|
44.975
|
360
|
25.552
|
1.278
|
Treviso
|
412
|
409
|
295
|
38 (3)
(3)
|
544.871
|
1.323
|
353.934
|
865
|
144.911
|
491
|
46.127
|
1.214
|
Venezia
|
364
|
363
|
271
|
33 (1)
(2)
|
545.714
|
1.499
|
339.907
|
1.254
|
153.634
|
567
|
52.173
|
1.581
|
Verona
|
437
|
436
|
350
|
45 (1)
(1)
|
662.185
|
1.515
|
416.371
|
955
|
200.466
|
573
|
45.348
|
1.008
|
Vicenza
|
401
|
396
|
299 (1)
(1)
|
31 (1)
(4)
|
544.948
|
1.359
|
363.219
|
917
|
137.519
|
460
|
44.210
|
1.426
|
TOTALE
|
|
|
1.759 (1)
|
217 (14)
|
|
1.372
|
|
887
|
|
495
|
|
1.277
|
(*) fra parentesi è riportato il numero
di impianti monoprodotto
(**) i dati riportati non comprendono gli impianti
extrarete (impianti ad uso privato)
TABELLA N° 11
ZONIZZAZIONE LIVELLO DI URBANIZZAZIONE
ELENCO DEI COMUNI APPARTENENTI ALLE VARIE ZONE
Zona n. 1 - Livello di urbanizzazione alto
Provincia di Verona:
Bovolone, Bussolengo, Legnago, San Bonifacio, San
Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Sant'Ambrogio di Valpolicella,
Verona, Villafranca di Verona.
Provincia di Vicenza:
Arzignano, Bassano del Grappa, Creazzo, Marano
Vicentino, Montecchio Maggiore, Nove, Piovene Rocchette, Romano
d'Ezzelino, Santorso, San Vito di Leguzzano, Schio, Thiene, Valdagno,
Vicenza, Zanè.
Provincia di Belluno:
Belluno, Feltre.
Provincia di Treviso:
Castelfranco Veneto, Conegliano, Cornuda, Mogliano
Veneto, Montebelluna, Orsago, Paese, Pieve di Soligo, Preganziol,
Santa Lucia di Piave, Treviso, Vittorio Veneto.
Provincia di Venezia:
Chioggia, Fiesso d'Artico, Jesolo, Mira, Mirano,
Portogruaro, San Donà di Piave, Spinea, Venezia.
Provincia di Padova:
Albignasego, Battaglia Terme, Cadoneghe, Carmignano
di Brenta, Cittadella, Este, Galliera Veneta, Montegrotto Terme,
Noventa Padovana, Padova, Ponte San Nicolò, Rubano, Solesino,
Tombolo.
Provincia di Rovigo:
Adria, Castelmassa, Rovigo.
Zona n. 2 - Livello di urbanizzazione medio-alto
Provincia di Verona:
Caldiero, Castel d'Azzano, Monteforte d'Alpone,
Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Sanguinetto,
San Pietro in Cariano.
Provincia di Vicenza:
Altavilla Vicentina, Breganze, Bressanvido, Caldogno,
Carrè, Cartigliano, Cassola, Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano,
Cornedo Vicentino, Costabissara, Dueville, Gambellara, Isola Vicentina,
Lonigo, Malo, Marostica, Molvena, Montebello Vicentino, Montecchio
Precalcino, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mussolente,
Noventa Vicentina, Pianezze, Rosà, Rossano Veneto, Sandrigo,
San Pietro Mussolino, Sarcedo, Tezze sul Brenta, Torri di Quartesolo,
Trissino, Villaverla, Zermeghedo, Zugliano.
Provincia di Treviso:
Arcade, Asolo, Caerano di San Marco, Cappella Maggiore,
Carbonera, Casier, Castello di Godego, Colle Umberto, Farra di Soligo,
Fonte, Godega di Sant'Urbano, Loria, Mareno di Piave, Morgano, Oderzo,
Ponzano Veneto, Povegliano, Quinto di Treviso, San Fior, San Pietro
di Feletto, San Vendemiano, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano,
Villorba, Zero Branco.
Provincia di Venezia:
Campolongo Maggiore, Camponogara, Ceggia, Dolo,
Fossalta di Piave, Fossò, Martellago, Noale, Noventa di Piave,
Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorsè, Strà,
Vigonovo.
Provincia di Padova:
Abano Terme, Arzergrande, Borgoricco, Campodarsego,
Camposampiero, Campo San Martino, Cartura, Casalserugo, Conselve,
Curtarolo, Due Carrare, Fontaniva, Galzignano, Grantorto, Legnaro,
Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Monselice, Pernumia,Piazzola
sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Saccolongo, San Giorgio
delle Pertiche, San Martino di Lupari, Santa Giustina in Colle,
Sant'Angelo di Piove di Sacco, Saonara, Selvazzano Dentro, Torreglia,
Trebaseleghe, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villanova di
Camposampiero.
Provincia di Rovigo:
Lendinara.
Zona n. 3 - Di transizione
Provincia di Verona:
Affi, Brentino Belluno, Dolcè, Fumane, Soave.
Provincia di Vicenza:
Arsiero, Cismon del Grappa, Lastebasse, Lugo di
Vicenza, Recoaro Terme, Roana, Rotzo, San Nazario, Tonezza del Cimone,
Torrebelvicino, Valdastico, Valstagna.
Provincia di Belluno:
Alleghe, Cencenighe Agordino, Chies d'Alpago, Cibiana
di Cadore, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Farra d'Alpago,
Canale d'Agordo, Forno di Zoldo, Lozzo di Cadore, Ospitale di Cadore,
Perarolo di Cadore, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Pietro
di Cadore, San Tomaso Agordino, Santo Stefano di Cadore, Sappada,
Vas, Vigo di Cadore, Vodo di Cadore, Voltago Agordino, Zoppè
di Cadore.
Provincia di Treviso:
Cison di Valmarino, Fregona, Possagno, Sarmede.
Provincia di Padova:
Anguillara Veneta, Castelbaldo, Montagnana, Pontelongo,
Saletto.
Provincia di Rovigo:
Arquà Polesine, Badia Polesine, Bergantino,
Bosaro, Calto, Corbola, Costa di Rovigo, Ficarolo, Polesella, Pontecchio
Polesine, San Martino di Venezze.
Provincia di Venezia:
Teglio Veneto.
Zona n. 4 - Livello di urbanizzazione medio-basso
Provincia di Verona:
Angiari, Arcole, Badia Calavena, Bardolino, Bonavigo,
Boschi Sant'Anna, Bosco Chiesanuova, Brenzone, Buttapietra, Caprino
Veronese, Casaleone, Castagnaro, Castelnuovo del Garda, Cavaion
Veronese, Cerea, Cerro Veronese, Colognola ai Colli, Concamarise,
Costermano, Erbè, Garda, Gazzo Veronese, Grezzana, Illasi,
Isola della Scala, Isola Rizza, Lavagno, Lazise, Malcesine, Marano
di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Minerbe, Montecchia di Crosara,
Mozzecane, Negrar, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù,
Pastrengo, Pressana, Rivoli Veronese, Salizzole, San Giovanni Ilarione,
San Pietro di Morubio, Sant'Anna d'Alfaedo, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Sorgà, Torri del Benaco, Tregnago, Valeggio
sul Mincio, Veronella, Vigasio, Zevio.
Provincia di Vicenza:
Agugliaro, Alonte, Arcugnano, Asiago, Barbarano
Vicentino, Bolzano Vicentino, Brendola, Brogliano, Caltrano, Camisano
Vicentino, Campiglia dei Berici, Campolongo sul Brenta, Castegnero,
Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Gambugliano, Grisignano di Zocco,
Grumolo delle Abbadesse, Longare, Mason Vicentino, Montegalda, Montegaldella,
Monteviale, Nanto, Orgiano, Pedemonte, Pojana Maggiore, Pove del
Grappa, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Salcedo, Sarego, Schiavon,
Solagna, Sossano, Sovizzo, Velo d'Astico.
Provincia di Belluno:
Agordo, Alano di Piave, Auronzo di Cadore, Borca
di Cadore, Calalzo di Cadore, Castello Lavazzo, Danta, Domegge di
Cadore, Falcade, Fonzaso, Lamon, La Valle Agordina, Lentiai, Limana,
Longarone, Lorenzago di Cadore, Mel, Pedavena, Pieve di Cadore,
Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Quero, San Gregorio nelle Alpi,
San Nicolò di Comelico, Santa Giustina, San Vito di Cadore,
Sedico, Soverzene, Taibon Agordino, Trichiana, Vallada Agordina,
Valle di Cadore.
Provincia di Treviso:
Altivole, Borso del Grappa, Breda di Piave, Casale
sul Sile, Castelcucco, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Cordignano,
Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Follina, Fontanelle,
Gaiarine, Giavera del Montello, Gorgo al Monticano, Istrana, Mansuè,
Maser, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Miane, Monastier di
Treviso, Monfumo, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa
della Battaglia, Ormelle, Paderno del Grappa, Pederobba, Ponte di
Piave, Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda,
San Biagio di Callalta, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Susegana,
Tarzo, Trevignano, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Volpago
del Montello, Zenson di Piave.
Provincia di Venezia:
Campagna Lupia, Caorle, Cinto Caomaggiore, Cona,
Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Portogruaro, Gruaro,
Marcon, Meolo, Musile di Piave, Pramaggiore, Quarto d'Altino, San
Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza.
Provincia di Padova:
Agna, Arquà Petrarca, Bovolenta, Brugine,
Campodoro, Casale di Scodosia, Cervarese Santa Croce, Codevigo,
Gazzo, Loreggia, Massanzago, Megliadino San Fidenzio, Megliadino
San Vitale, Merlara, Ospedaletto Euganeo, Polverara, Ponso, Pozzonovo,
Rovolon, San Giorgio in Bosco, San Pietro in Gù, San Pietro
Viminario, Stanghella, Teolo, Terrassa Padovana, Tribano, Urbana,
Veggiano, Villafranca Padovana, Vò.
Provincia di Rovigo:
Ceregnano, Fiesso Umbertiano, Occhiobello, Porto
Tolle, Porto Viro, Rosolina, Stienta, Taglio di Po, Villadose, Villanova
del Ghebbo.
Zona n. 5 - Livello di urbanizzazione basso
Provincia di Verona:
Albaredo d'Adige, Belfiore, Bevilacqua, Cazzano
di Tramigna, Cologna Veneta, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Roncà,
Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, Roverè
Veronese, San Mauro di Saline, Selva di Progno, Terrazzo, Trevenzuolo,
Velo Veronese, Vestenanova, Villa Bartolomea, Zimella.
Provincia di Vicenza:
Albettone, Altissimo, Asigliano Veneto, Calvene,
Conco, Crespadoro, Enego, Foza, Gallio, Grancona, Laghi, Lusiana,
Monte di Malo, Mossano, Nogarole Vicentino, Posina, San Germano
dei Berici, Valli del Pasubio, Villaga, Zovencedo.
Provincia di Belluno:
Arsiè, Cesiomaggiore, Colle Santa Lucia,
Gosaldo, Livinallongo del Col di Lana, Pieve d'Alpago, Selva di
Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Sovramonte, Tambre, Zoldo Alto.
Provincia di Treviso:
Cavaso del Tomba, Cessalto, Portobuffolè,
San Polo di Piave.
Provincia di Venezia:
Annone Veneto, Cavarzere, Torre di Mosto.
Provincia di Padova:
Arre, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Boara Pisani,
Candiana, Carceri, Cinto Euganeo, Correzzola, Granze, Lozzo Atestino,
Masi, Piacenza d'Adige, Santa Margherita d'Adige, Sant'Elena, Sant'Urbano,
Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense.
Provincia di Rovigo:
Ariano nel Polesine, Bagnolo di Po, Canaro, Canda,
Castelguglielmo, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Crespino, Frassinelle
Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella,
Guarda Veneta, Loreo, Lusia, Melara, Papozze, Pettorazza, Pincara,
Salara, San Bellino, Trecenta, Villamarzana, Villanova Marchesana.
TABELLA N° 12
ZONIZZAZIONE DEI CONSUMI
ELENCO DEI COMUNI APPARTENENTI ALLE VARIE ZONE
Zona A) Itinerante
Provincia di Verona:
Malcesine.
Provincia di Vicenza:
Cismon del Grappa, Pove del Grappa.
Provincia di Belluno:
Agordo, Alleghe, Perarolo di Cadore, Santo Stefano
di Cadore, Vas.
Provincia di Treviso:
Cessalto, Portobuffolè.
Provincia di Venezia:
Chioggia, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Santo
Stino di Livenza.
Provincia di Padova:
Codevigo, Masi, Sant'Angelo di Piove di Sacco.
Zona B) Prevalentemente itinerante
Provincia di Verona:
Bardolino, Dolcè, Rivoli Veronese, San Martino
Buon Albergo.
Provincia di Vicenza:
Albettone, Nanto, Sandrigo, San Vito di Leguzzano,
Zermeghedo.
Provincia di Belluno:
Arsiè, Borca di Cadore, Cencenighe Agordino,
Domegge di Cadore, Falcade, Forno di Zoldo, Longarone, Ponte nelle
Alpi, Puos d'Alpago, Sappada.
Provincia di Treviso:
Colle Umberto, Follina, Ormelle, San Fior, Susegana.
Provincia di Venezia:
Annone Veneto, Campagnalupia, Caorle, Ceggia, Eraclea,
Jesolo, Pianiga, San Michele al Tagliamento.
Provincia di Padova:
Due Carrare, Monselice.
Provincia di Rovigo:
Polesella, Rosolina.
Zona C) Intermedia
Provincia di Verona:
Albaredo d'Adige, Badia Calavena, Bovolone, Brenzone,
Castagnaro, Cerea, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Illasi, Isola
della Scala, Lazise, Legnago, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Nogara,
Peschiera del Garda, Ronco all'Adige, San Bonifacio, San Giovanni
Lupatoto, Tregnago.
Provincia di Vicenza:
Altavilla Vicentina, Altissimo, Arsiero, Asiago,
Barbarano Vicentino, Bolzano Vicentino, Breganze, Brendola, Camisano
Vicentino, Carrè, Cartigliano, Cassola, Castelgomberto, Chiuppano,
Conco, Cornedo Vicentino, Costabissara, Enego, Foza, Gallio, Gambellara,
Grancona, Grisignano di Zocco, Lastebasse, Lonigo, Lugo di Vicenza,
Malo, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Montebello Vicentino,
Montecchio Maggiore, Montegaldella, Noventa Vicentina, Orgiano,
Piovene Rocchette, Quinto Vicentino, Roana, Rossano Veneto, San
Nazario, Sarcedo, Schiavon, Solagna, Sossano, Sovizzo, Tezze sul
Brenta, Tonezza del Cimone, Torri di Quartesolo, Valdastico, Villaga,
Villaverla, Zanè.
Provincia di Belluno:
Alano di Piave, Auronzo di Cadore, Castellavazzo,
Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Farra d'Alpago, Feltre, Gosaldo,
Lentiai, Livinallongo del Col di Lana, Lozzo di Cadore, Pedavena,
Pieve di Cadore, Quero, Santa Giustina, Sedico, Trichiana, Valle
di Cadore, Zoldo Alto.
Provincia di Treviso:
Altivole, Asolo, Caerano San Marco, Casale sul
Sile, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso
del Tomba, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Conegliano, Cordignano,
Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fontanelle, Fonte, Fregona,
Godega Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Mansuè,
Maser, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Mogliano Veneto, Monastier
di Treviso, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Nervesa
della Battaglia, Oderzo, Orsago, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo,
Ponte di Piave, Possagno, Preganziol, Quinto di Treviso, Riese Pio
X, San Biagio di Callalta, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave,
San Vendemiano, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Tarzo, Trevignano,
Valdobbiadene, Vazzola, Villorba, Vittorio Veneto.
Provincia di Venezia:
Camponogara, Cavarzere, Cinto Caomaggiore, Dolo,
Fiesso d'Artico, Fossalta di Portogruaro, Fossò, Mira, Mirano,
Noale, Noventa di Piave, Portogruaro, San Donà di Piave,
Santa Maria di Sala, Scorzè, Torre di Mosto, Venezia.
Provincia di Padova:
Abano Terme, Albignasego, Bagnoli di Sopra, Battaglia
Terme, Boara Pisani, Borgoricco, Bovolenta, Campodarsego, Camposampiero,
Carmignano di Brenta, Cartura, Cittadella, Conselve, Este, Legnaro,
Megliadino San Fidenzio, Mestrino, Montagnana, Montegrotto Terme,
Piombino Dese, Piove di Sacco, Pontelongo, Ponte San Nicolò,
Rubano, San Giorgio delle Pertiche, San Pietro in Gù, Torreglia,
Trebaseleghe, Urbana, Vigonza, Villafranca Padovana, Vò.
Provincia di Rovigo:
Adria, Ariano Polesine, Arquà Polesine,
Badia Polesine, Canda, Castelmassa, Castelnuovo Bariano, Crespino,
Ficarolo, Occhiobello, Porto Tolle, Porto Viro, Rovigo, Stienta,
Taglio di Po.
Zona D) Prevalentemente stanziale
Provincia di Verona:
Arcole, Bevilacqua, Boschi Sant'Anna, Bussolengo,
Buttapietra, Casaleone, Castelnuovo del Garda, Cazzano di Tramigna,
Cerro Veronese, Cologna Veneta, Erbè, Fumane, Gazzo Veronese,
Grezzana, Minerbe, Montecchia di Crosara, Nogarole Rocca, Oppeano,
Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Roncà, Roverchiara,
Roveredo di Guà, San Giovanni Ilarione, Sanguinetto, San
Mauro di Saline, San Pietro di Morubio, San Pietro in Cariano, Sant'Ambrogio
di Valpolicella, San Zeno di Montagna, Sorgà, Terrazzo, Torri
del Benaco, Verona, Vestenanova, Villa Bartolomea, Zevio.
Provincia di Vicenza:
Agugliaro, Arcugnano, Arzignano, Bassano del Grappa,
Brogliano, Caltrano, Calvene, Creazzo, Dueville, Grumolo delle Abbadesse,
Isola Vicentina, Longare, Lusiana, Marano Vicentino, Montecchio
Precalcino, Monte di Malo, Montegalda, Montorso Vicentino, Mussolente,
Nove, Pojana Maggiore, Posina, Pozzoleone, Recoaro Terme, Romano
d'Ezzelino, Rosà, Rotzo, San Pietro Mussolino, Santorso,
Sarego, Thiene, Torrebelvicino, Trissino, Valdagno, Valli del Pasubio,
Vicenza.
Provincia di Belluno:
Belluno, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia,
Fonzaso, Canale d'Agordo, Lamon, La Valle Agordina, Lorenzago di
Cadore, Mel, San Pietro di Cadore, San Tomaso Agordino, San Vito
di Cadore, Seren del Grappa, Sovramonte, Tambre, Vigo di Cadore,
Vodo di Cadore, Zoppè di Cadore.
Provincia di Treviso:
Arcade, Borso del Grappa, Breda di Piave, Chiarano,
Codognè, Cornuda, Farra di Soligo, Gaiarine, Giavera del
Montello, Loria, Mareno di Piave, Motta di Livenza, Paderno del
Grappa, Ponzano Veneto, Povegliano, Resana, Revine Lago, Roncade,
Salgareda, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Silea, Treviso,
Vedelago, Vidor, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco.
Provincia di Venezia:
Campolongo Maggiore, Cona, Concordia Sagittaria,
Fossalta di Piave, Gruaro, Marcon, Martellago, Meolo, Pramaggiore,
Salzano, Spinea, Strà, Teglio Veneto, Vigonovo.
Provincia di Padova:
Agna, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca,
Arre, Arzergrande, Brugine, Cadoneghe, Campodoro, Campo San Martino,
Carceri, Casalserugo, Castelbaldo, Cervarese Santa Croce, Correzzola,
Fontaniva, Galliera Veneta, Galzignano, Gazzo, Grantorto, Limena,
Lozzo Atestino, Maserà di Padova, Megliadino San Vitale,
Merlara, Noventa Padovana, Ospedaletto Euganeo, Padova, Piazzola
sul Brenta, Polverara, Ponso, Pozzonovo, Rovolon, Saletto, San Giorgio
in Bosco, San Martino di Lupari, Santa Giustina in Colle, Sant'Urbano,
Saonara, Selvazzano Dentro, Solesino, Stanghella, Teolo, Tombolo,
Tribano, Veggiano, Vigodarzere, Villa del Conte, Villa Estense,
Villanova di Camposampiero.
Provincia di Rovigo:
Bergantino, Canaro, Castelguglielmo, Ceneselli,
Corbola, Fiesso Umbertiano, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella,
Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Pincara, San Martino di Venezze,
Trecenta, Villadose, Villamarzana.
Zona E) Stanziale
Provincia di Verona:
Affi, Angiari, Belfiore, Bonavigo, Bosco Chiesanuova,
Brentino Belluno, Caldiero, Caprino Veronese, Castel d'Azzano, Cavaion
Veronese, Colognola ai Colli, Concamarise, Costermano, Erbezzo,
Isola Rizza, Lavagno, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto,
Negrar, Pastrengo, Pescantina, Roverè Veronese, Salizzole,
Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sommacampagna, Sona,
Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Veronella, Vigasio,
Villafranca di Verona, Zimella.
Provincia di Vicenza:
Alonte, Asigliano Veneto, Bressanvido, Caldogno,
Campiglia dei Berici, Campolongo sul Brenta, Castegnero, Chiampo,
Cogollo del Cengio, Crespadoro, Fara Vicentino, Gambugliano, Laghi,
Monteviale, Monticello Conte Otto, Mossano, Nogarole Vicentino,
Pedemonte, Pianezze, Salcedo, San Germano dei Berici, Schio, Valstagna,
Velo d'Astico, Zovencedo, Zugliano.
Provincia di Belluno:
Calalzo di Cadore, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago,
Danta, Limana, Ospitale di Cadore, Pieve d'Alpago, Rivamonte Agordino,
Rocca Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolò Comelico,
Selva di Cadore, Sospirolo, Soverzene, Taibon Agordino, Vallada
Agordina, Voltago Agordino.
Provincia di Treviso:
Cappella Maggiore, Carbonera, Casier, Miane, Monfumo,
Refrontolo, San Pietro di Feletto, Sarmede.
Provincia di Padova:
Baone, Barbona, Candiana, Casale di Scodosia, Cinto
Euganeo, Curtarolo, Granze, Loreggia, Massanzago, Pernumia, Piacenza
d'Adige, Saccolongo, San Pietro Viminario, Santa Margherita d'Adige,
Sant'Elena, Terrassa Padovana, Vescovana, Vighizzolo d'Este.
Provincia di Rovigo:
Bagnolo di Po, Bosaro, Calto, Ceregnano, Costa
di Rovigo, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Guarda Veneta,
Papozze, Pettorazza, Pontecchio Polesine, Salara, San Bellino, Villanova
del Ghebbo, Villanova Marchesana.
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