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SERVIZI ALLA CIRCOLAZIONE: PATENTE A PUNTI
LA PATENTE A PUNTI
Non tutti gli automobilisti sono sempre a conoscenza
delle nuove norme in materia di circolazione stradale, di cui spesso
hanno notizia da articoli di giornale che presentano sintesi semplificatrici
con pochi dettagli.
Nel caso della patente a punti, è particolarmente
necessaria un’approfondita conoscenza delle infrazioni che comportano
la progressiva sottrazione del punteggio disponibile, al fine di
dare alla nuova procedura sanzionatoria la massima efficacia, che
è quella di scoraggiare le violazioni più pericolose, con l’obiettivo
di ridurre gli incidenti e le loro conseguenze.
L'Area Trasporti e Logistica, con
questa pubblicazione in internet, intende informare tutti gli interessati
sul tema della “patente a punti”, in modo da consentire a chiunque
di comprenderne a fondo il significato, i dettagli operativi dell’applicazione
delle diverse procedure, gli inconvenienti cui potrà incorrere in
caso di violazioni che comportano la sottrazione di punti, il tutto
derivato direttamente dalle norme originali, ma rielaborato in un
linguaggio più accessibile e, almeno nelle intenzioni, meno burocratico.
LA PATENTE
A PUNTI
Cosa è
A cosa serve
Da quando è in vigore
Come funziona
Come avviene la sottrazione di
punti per i “neopatentati”
Cosa accade se si commettono più
infrazioni contemporaneamente
A quali patenti si applica la
sottrazione di punti
A quali patenti o altri documenti
non si applica la sottrazione di punti
A chi sono sottratti i punti
Chi perde i punti se il conducente
non è immediatamente identificato
ome avviene la sottrazione
dei punti
Come avviene la comunicazione
della sottrazione dei punti
Come si recuperano i punti
persi
Cosa succede se si perdono tutti
i punti
Come ci si deve comportare se si riceve
la disposizione di revisione della patente
Cosa succede se non ci si presenta
all’esame di revisione della patente
Come si applica il sistema a
punti per i conducenti che hanno una patente estera
I CORSI DI
RECUPERO
Dove
si tengono
Quanto durano
Come sono organizzati
Quando ci si può iscrivere
Come si frequentano
Come si concludono
LE INFRAZIONI
CHE RIDUCONO IL PUNTEGGIO DEI CONDUCENTI
LA PATENTE A PUNTI
Cosa è
È un sistema diffuso in molti paesi d’Europa
e negli Stati Uniti d’America, e consiste nel sottrarre un determinato
numero di punti, se sono commesse alcune violazioni alle norme della
circolazione stradale, da un punteggio iniziale: una volta esauriti
i punti, il conducente è chiamato a ripetere gli esami teorici e
pratici necessari a ottenere la patente, per una nuova verifica
delle capacità di guida.
A cosa serve
La “patente a punti” si aggiunge alle
normali sanzioni amministrative previste dal Nuovo Codice della
Strada, aggravando in modo significativo ed efficace le conseguenze
di molte infrazioni, come è stato dimostrato dalla diminuzione degli
incidenti stradali e dei morti immediatamente seguita alla sua introduzione.
Da quando è in vigore
La patente a punti è stata istituita
dall'articolo 7 del Decreto legislativo n. 9/2002, che ha introdotto
nel Nuovo Codice della Strada l'articolo 126-bis: le sue disposizioni
sono state modificate prima con il Decreto legge n. 151/2003, e
quindi con la Legge n. 214/2003, e si applicano definitivamente
dal 30 giugno 2003.
Come funziona
A tutti i conducenti muniti di patente, vecchi
e nuovi, è attribuito un punteggio iniziale di 20 punti.
Questo punteggio può essere:
1. ridotto
da 1 a 10 punti per infrazione, secondo la sua gravità,
definita nell'elenco allegato all'articolo 126-bis del Nuovo Codice
della Strada, con un massimo di 15 punti complessivi
se sono commesse contemporaneamente più infrazioni, anche nel caso
di neopatentati;
2. ripristinato
ai 20 punti iniziali, se non è commessa nessuna infrazione
in un periodo di 2 anni, e se il punteggio non è stato
già completamente azzerato;
3. parzialmente
recuperato, sempre se il punteggio non è stato già completamente
azzerato, frequentando dei corsi, con i seguenti limiti massimi
di recupero:
- 6 punti (per
le patenti A, A1, B, BE senza CAP);
- 9 punti (per
le patenti “professionali” A con CAP KA, B con CAP KB, C, CE,
D, DE).
4. aumentato
di 2 punti per ogni periodo di 2 anni consecutivi
in cui non si commettono infrazioni per le quali è prevista una
riduzione di punteggio, fino a raggiungere un punteggio massimo
di 30 punti.
Quando il punteggio è completamente
azzerato, bisogna sostenere l’esame di revisione della patente,
con prove di teoria e guida.
Come avviene la sottrazione di
punti per i “neopatentati”
Se il conducente che ha commesso l’infrazione
ha conseguito la prima patente (A o B) dopo il 1° ottobre
2003, entro i primi 3 anni i punti da sottrarre
sono raddoppiati. È da tenere ben presente, per i
neopatentati, che anche una sola infrazione “grave”, tra quelle
cioè che prevedono normalmente la sottrazione massima di 10 punti,
comporta l’azzeramento totale del punteggio e l’obbligo di rifare
gli esami.
Cosa accade se si commettono più
infrazioni contemporaneamente
Se si commettono contemporaneamente
più infrazioni, si sottraggono al massimo 15 punti
complessivi, anche per i neopatentati.
Questo beneficio, che può salvare in
alcuni casi almeno una parte del punteggio (al massimo 5 punti),
non si applica però se anche per una sola delle infrazioni commesse
è prevista anche la sospensione o la revoca
della patente.
A quali patenti si applica la sottrazione
di punti
A tutte le patenti italiane o di cittadini
dell’Unione Europea, residenti in Italia, e riconosciute in Italia.
A quali patenti o altri documenti
non si applica la sottrazione di punti
Certificati di idoneità alla guida
per ciclomotori, che non sono patenti in senso stretto.
Certificati di abilitazione professionale
CAP, in tal caso i punti sono sottratti alla patente che
necessariamente li accompagna.
Patenti speciali per guidare
veicoli delle forze armate (patenti militari) o assimilati (Polizia
di Stato, Guardia di finanza, Corpo di Polizia penitenziaria, Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, Corpi dei vigili del fuoco delle
province autonome di Trento e Bolzano, Croce rossa italiana, Corpo
forestale dello Stato, Corpi forestali operanti nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano,
Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano)
Patenti di servizio per
il personale abilitato a svolgere compiti di polizia stradale.
A chi sono sottratti i punti
I punti sono sottratti al conducente
del veicolo solo se esso richiede la patente di guida e se egli
possiede una patente italiana o se, cittadino dell’Unione Europea
residente in Italia, possiede una patente riconosciuta in Italia.
Se si commette un’infrazione alla guida
di una bicicletta, per la quale non serve alcuna abilitazione, o
di un ciclomotore, per il quale serve solo il “patentino” (certificato
di idoneità alla guida del ciclomotore), anche se si possiede una
patente, non si applica nessuna sottrazione.
L’infrazione fa perdere punti al conducente,
se è stata commessa da lui o da un passeggero del veicolo, ma solo
se questo non risponde delle sue azioni perché minorenne. Ad esempio,
se un passeggero non indossa le cinture di sicurezza, il conducente
perde i 5 punti previsti solo in caso di minorenne.
I punti sono sottratti sia se l’infrazione
è contestata immediatamente, sia se è stata rilevato con dispositivi
di controllo che richiedono l’invio successivo del verbale al proprietario
del veicolo, e in questo caso sono sottratti a quest’ultimo.
Chi perde i punti se il conducente
non è immediatamente identificato
Nel caso in cui non è possibile fermare
il veicolo per contestare immediatamente l’infrazione, anche perché
essa è stata rilevata con dispositivi automatici, il responsabile
in via generale è identificato nel proprietario.
Se il proprietario è una persona fisica
ed ha la patente, gli si applica direttamente la sottrazione di
punti, a meno che non comunichi il nome e i dati della patente di
chi effettivamente ha commesso l’infrazione entro trenta giorni
dalla notifica del verbale: se invece non ha la patente, gli si
applica solo la sanzione pecuniaria che corrisponde all’infrazione
commessa dal conducente, che resta sconosciuto.
Se il proprietario è un ente o una società,
o comunque non è una persona fisica, il suo responsabile (legale
rappresentante) o un suo delegato è obbligato a comunicare il nome
e i dati della patente di chi effettivamente ha commesso l’infrazione,
sempre entro trenta giorni: se non lo fa, non gli si applica la
sottrazione dei punti, anche se ha la patente, ma gli si applica
invece una sanzione pecuniaria da € 343,35 a € 1.376,55.
Come avviene la sottrazione dei
punti
La quantità di punti da sottrarre è indicata
sul verbale di accertamento da parte degli agenti di polizia che
lo redigono ed è comunicata immediatamente al conducente (compreso
il raddoppio per i neopatentati, o il punteggio massimo da sottrarre
in caso di più infrazioni commesse contemporaneamente), ma la sottrazione
dei punti è operata solo successivamente. Il verbale di accertamento
deve essere definitivo, cosa che avviene quando è stato fatto il
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta
o, in mancanza, siano scaduti i termini per fare ricorso al Prefetto
o al Giudice di Pace o, in caso di ricorso, esso sia stato respinto
con atto definitivo.
Entro trenta giorni da quando gli organi
di polizia vengono a conoscenza del fatto che il verbale di accertamento
è divenuto definitivo, informano l’Anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida, gestita dal Dipartimento Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione
Civile), che procede alla sottrazione e, dopo aver controllato il
punteggio da sottrarre, la comunica al conducente o, se esso è azzerato,
dispone la revisione della patente.
Come avviene la comunicazione
della sottrazione dei punti
Se i punti sono stati effettivamente
sottratti, la sottrazione è comunicata dal Dipartimento Trasporti
Terrestri al conducente: egli può controllare il proprio punteggio
presso l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, nei modi
indicati.
La comunicazione contiene le informazioni
sul verbale di accertamento dell’infrazione che ha causato la sottrazione
dei punti, la data in cui il verbale è divenuto definitivo e quindi
in cui è applicata la sottrazione, e la data di trasmissione.
Come si recuperano i punti persi
Se il punteggio non è ancora completamente
azzerato, i punti persi possono essere recuperati in due modi:
1. senza
commettere per due anni consecutivi altre infrazioni che comportano
perdita di punti, ricostituendo così i 20 punti iniziali;
2. frequentando
specifici corsi di aggiornamento che permettono di recuperare al
massimo:
- 6 punti (per le patenti A, A1, B, BE senza
CAP);
- 9 punti (per le patenti “professionali” A con
CAP KA, B con CAP KB, C, CE, D, DE).
Cosa succede se si perdono tutti
i punti
Quando il punteggio è completamente
esaurito, il Direttore dell’Ufficio del Dipartimento Trasporti Terrestri
(ex Motorizzazione Civile) della provincia di residenza dell’interessato
dispone la revisione della patente: la disposizione di revisione
è un atto definitivo, contro il quale non si può fare ricorso al
prefetto o al giudice di pace, come per le altre sanzioni previste
dal codice della strada, ma solo al TAR o al Capo dello Stato.
Come ci si deve comportare se si riceve
la disposizione di revisione della patente
La disposizione di revisione non toglie
di per sé la validità della patente, quindi il conducente può utilizzarla
legittimamente, con l’obbligo però di presentarsi all’esame di revisione,
o almeno di chiederne la prenotazione, entro 30 giorni
dal ricevimento della notifica di revisione.
Cosa succede se non ci si presenta
all’esame di revisione della patente
Se il conducente, che ha ricevuto la
notifica della disposizione di revisione della patente, non si presenta
all'esame o non ne chiede la prenotazione nei termini indicati,
il Direttore dell’Ufficio del Dipartimento Trasporti Terrestri sospende
la patente a tempo indeterminato, sempre con atto definitivo
non impugnabile con ricorso al prefetto o al giudice di pace, ma
solo al TAR o al Capo dello Stato. La patente non può pertanto essere
più utilizzata, e la polizia della strada la ritira
e la conserva nei suoi uffici, fino a quando non sia stato superato
l'esame di revisione.
Come si applica il sistema a punti
per i conducenti che hanno una patente estera
Ai conducenti che hanno una patente
rilasciata da uno Stato estero che non applica il sistema della
patente a punti, si applica un sistema simile, in caso essi commettano
in Italia infrazioni che comporterebbero la sottrazione di punti.
Infatti, in tali casi, i punti sono sommati partendo da
zero, anziché essere sottratti, e al raggiungimento
di 20 punti invece della revisione della patente si proibisce al
conducente di guidare veicoli a motore in Italia, per un periodo
riferito al tempo in cui sono state commesse le infrazioni che hanno
totalizzato 20 punti.
I CORSI DI RECUPERO
Per recuperare i punti il conducente
deve frequentare appositi corsi di aggiornamento, che non prevedono
un esame finale.
Dove si tengono
Essi sono organizzati da:
• autoscuole;
• soggetti pubblici o privati autorizzati
dal Dipartimento Trasporti Terrestri.
I corsi sono distinti per i titolari
di patente “non professionale” e “professionale”.
Quanto durano
Il corso per patenti “non professionali”
(A, A1, B, BE senza CAP) per un recupero massimo di 6 punti, dura
12 ore da svolgersi in lezioni al massimo di 2 ore
ciascuna, entro 2 settimane consecutive.
Il corso per patenti “professionali”
(A con CAP KA, B con CAP KB, C, CE, D, DE) per un recupero massimo
di 9 punti, dura 18 ore da svolgersi in lezioni al
massimo di 2 ore ciascuna, entro 4 settimane consecutive.
Come sono organizzati
I corsi non possono essere frequentato
da più di 25 partecipanti, e devono essere tenuti
presso locali e da insegnanti autorizzati. Non sono ammessi corsi
on-line o in video-conferenza. Le materie sono: la segnaletica stradale,
le norme di comportamento sulla strada, le cause degli incidenti
stradali, lo stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo
all'abuso di alcool o droghe, nozioni di responsabilità civile e
penale, omissione di soccorso, disposizioni sanzionatorie, elementi
del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale. Nello svolgimento
dei corsi i docenti devono trattare le materie, se possibile, con
riferimento ai tipi di infrazione commessi dai partecipanti, sottolineando
la necessità di rispettare le regole della circolazione che tutelano
la vita umana.
Quando ci si può iscrivere
Ci si può iscrivere a un corso solo
dopo che si è ricevuta la comunicazione di sottrazione di
punti da parte del Dipartimento Trasporti Terrestri.
Come si frequentano
Non si può frequentare più di un corso
per ogni comunicazione di perdita di punti. Non si possono frequentare
contemporaneamente più corsi.
La frequenza è obbligatoria per tutte
le ore previste, con l’obbligo di firmare il registro delle presenze
a ogni lezione in entrata e in uscita: in caso di assenze (massimo
4 ore per i corsi da 6 punti, massimo 6 ore
per i corsi da 9 punti) si dovranno recuperare le lezioni non frequentate.
Se le assenze superano le ore massime indicate, si dovrà ripetere
il corso.
Il Dipartimento Trasporti Terrestri,
cui devono essere comunicati gli estremi di ciascun corso da parte
di chi lo organizza, può controllare con ispezioni nelle sedi che
gli iscritti siano effettivamente presenti alle lezioni.
Come si concludono
A fine corso il partecipante riceve
un attestato di frequenza, una copia del quale è trasmessa
al Dipartimento Trasporti Terrestri entro 3 giorni
dalla fine del corso, per l’aggiornamento informatico del punteggio
delle patenti.
Se tuttavia nel frattempo il Dipartimento
Trasporti Terrestri dovesse ricevere una comunicazione di perdita
totale del punteggio, i punti da recuperare non potranno essere
utilizzati, e il conducente dovrà comunque sottoporsi a revisione
della patente.
LE INFRAZIONI CHE
RIDUCONO IL PUNTEGGIO DEI CONDUCENTI
Le infrazioni e le relative riduzioni
di punteggio sono elencate nella tabella allegata all'art. 126-bis
del Nuovo Codice della Strada, e sono riportate qui sotto con una
breve descrizione.
COMPORTAMENTO VIETATO |
PUNTI |
Art. 141 Velocità |
comma 8 con riferimento comma
3
Tenere una velocità non adeguata
alle situazioni ambientali |
5 |
comma 9, terzo periodo
Gareggiare in velocità |
10 |
Art. 142 Limiti di velocità |
comma 8
Superare i limiti di velocità
di oltre 10 ma meno di 40 km/h |
2 |
comma 9
Superare i limiti di velocità
di oltre 40 km/h |
10 |
Art. 143 Posizione dei veicoli sulla carreggiata |
comma 11
Circolare contromano |
4 |
comma 12
Circolare contromano in curva,
su dosso, in caso di visibilità limitata o carreggiate separate |
10 |
comma 13, con riferimento
comma 5
Circolare sulle corsia di sinistra
invece che su quella più libera a destra |
4 |
Art. 145 Precedenza |
comma 5
Non fermarsi al segnale di “Stop” |
6 |
comma 10 con riferimento comma
2
Non dare la precedenza ai veicoli
provenienti da destra |
5 |
comma 10 con riferimento comma
3
Non dare la precedenza ai veicoli
su rotaie |
5 |
comma 10 con riferimento comma
4
Non rispettare il segnale "Dare
precedenza" |
5 |
comma 10 con riferimento comma
6
Non dare la precedenza in uscita
su strada da luogo non soggetto a pubblico passaggio |
5 |
comma 10 con riferimento comma
7
Ingombrare le aree di intersezione
o di attraversamenti di linee ferroviarie o tranviarie |
5 |
comma 10 con riferimento comma
8
Non dare la precedenza in uscita
su strada da sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili,
ecc. |
5 |
comma 10 con riferimento comma
9
Non dare la precedenza dei veicoli
su rotaia |
5 |
Art. 146 Violazione della segnaletica stradale |
comma 2
Non rispettare i segnali stradali
o degli agenti del traffico, ad eccezione dei segnali stradali
di divieto di sosta e fermata |
2 |
comma 3
Passare con semaforo rosso o
con segnale di fermarsi dell’agente del traffico |
6 |
Art. 147 Comportamenti ai passaggi a livello |
comma 5 con riferimento comma
1
Non osservare prudenza nell’avvicinamento |
5 |
comma 5 con riferimento comma
2
Attraversare un passaggio a livello
senza barriere in prossimità dell’arrivo del treno |
5 |
comma 5 con riferimento comma
3
Attraversare un passaggio a livello
con barriere, semibarriere o segnaletica di arrivo del treno
in funzione |
5 |
comma 5 con riferimento comma
4
Ingombrare i binari non segnalare
l’ingombro |
5 |
Art. 148 Sorpasso |
comma 15 con riferimento comma
2
Sorpassare senza rispettare le
condizioni di sicurezza |
3 |
comma 15 con riferimento comma
3
Sorpassare senza rispettare le
regole (segnalazione, passaggio sulla sinistra, rapidità,
distanze dal veicolo sorpassato) |
5 |
comma 15 con riferimento comma
8
Sorpassare un tram in corsa sulla
sinistra, se è invece possibile sulla destra |
2 |
comma 16 con riferimento comma
9
Sorpassare a destra tram o filobus
fermi alle fermate senza salvagente |
10 |
comma 16 con riferimento comma
10
Sorpassare in curva, su dosso,
o in caso di scarsa visibilità |
10 |
comma 16 con riferimento comma
11
Sorpassare un veicolo a sua volta
in sorpasso, o veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a livello
o incolonnati con ingombro della corsia opposta |
10 |
comma 16 con riferimento comma
12
Sorpassare alle intersezioni
ove non consentito |
10 |
comma 16 con riferimento comma
13
Sorpassare ai passaggi a livello
senza barriere e sugli attraversamenti pedonali |
10 |
comma 16 con riferimento comma
14
Non rispettare il divieto di
sorpasso per i veicoli pesanti |
10 |
Art. 149 Distanza di sicurezza tra veicoli |
comma 4 con riferimento comma
1
Non rispettare la distanza di
sicurezza tra i veicoli |
3 |
comma 4 con riferimento comma
2
Non rispettare la distanza di
sicurezza di 100 m per determinate categorie di veicoli fuori
dei centri abitati |
3 |
comma 4 con riferimento comma
3
Non rispettare la distanza di
sicurezza di 20 m rispetto alla macchine sgombraneve o spargitrici |
3 |
comma 5 secondo periodo
Collisione per mancata distanza
di sicurezza con danni gravi ai veicoli (alla seconda volta
in due anni) |
5 |
comma 6
Collisione per mancata distanza
di sicurezza con lesioni gravi alle persone |
8 |
Art. 150 Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati
o su strade di montagna |
comma 5 con riferimento comma
1 e art. 149 comma 5
Collisione per non aver lasciato
passare i veicoli provenienti in senso inverso con danni gravi
ai veicoli (alla seconda volta in due anni) |
5 |
comma 5 con riferimento comma
1 e art. 149 comma 6
Collisione per non aver lasciato
passare i veicoli provenienti in senso inverso con lesioni
gravi alle persone |
8 |
comma 5 con riferimento comma
2 primo periodo e art. 149 comma 5
Collisione su strada di montagna
per non essersi arrestati in discesa per lasciar passare il
veicolo in salita con danni gravi ai veicoli (alla seconda
volta in due anni) |
5 |
comma 5 con riferimento comma
2 primo periodo e art. 149 comma 6
Collisione su strada di montagna
per non essersi arrestati in discesa per lasciar passare il
veicolo in salita con lesioni gravi alle persone |
8 |
comma 5 con riferimento comma
2 secondo periodo e art. 149 comma 5
Collisione su strada di montagna
per non essersi arrestati in salita su piazzola per lasciar
passare il veicolo in discesa altrimenti costretto a fare
retromarcia con danni gravi ai veicoli (alla seconda volta
in due anni) |
5 |
comma 5 con riferimento comma
2 secondo periodo e art. 149 comma 6
Collisione su strada di montagna
per non essersi arrestati in salita su piazzola per lasciar
passare il veicolo in discesa altrimenti costretto a fare
retromarcia con lesioni gravi alle persone |
8 |
comma 5 con riferimento comma
3 e art. 149 comma 5
Collisione per mancato rispetto
delle regole sull’obbligo di retromarcia con danni gravi ai
veicoli (alla seconda volta in due anni) |
5 |
comma 5 con riferimento comma
3 e art. 149 comma 6
Collisione per mancato rispetto
delle regole sull’obbligo di retromarcia con lesioni gravi
alle persone |
8 |
Art. 152 Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli |
comma 3 con riferimento comma
1
Marciare di giorno fuori dei
centri abitati, e con i motocicli anche nei centri abitati,
senza tenere accese le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti
e, se obbligatorio, anche le luci della targa e le luci d'ingombro |
1 |
Art. 153 Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
dei veicoli a motore e dei rimorchi |
comma 10 con riferimento comma
3
Non spegnere i fanali abbaglianti incrociando o seguendo un altro veicolo
a breve distanza, o comunque se c’è rischio di abbagliare
conducenti di qualsiasi altro mezzo di trasporto o pedoni |
1 |
comma 11 con riferimento comma 1
Marciare di notte, o di giorno nelle gallerie, con nebbia, nevicate, forte
pioggia e in ogni caso di scarsa visibilità, senza tenere
accesi i fanali anabbaglianti, le luci di posizione, della
targa e, se obbligatorio, quelle di ingombro |
3 |
comma 11 con riferimento comma 2
Tenere accesi i fanali abbaglianti nei centri abitati, o fuori dei centri
abitati se l’illuminazione esterna è sufficiente |
3 |
comma 11 con riferimento comma 5
Fermarsi o sostare in carreggiata o corsia d’emergenza senza tenere accesi
i fanali anabbaglianti, le luci di posizione, della targa
e, se obbligatorio, quelle di ingombro, se il veicolo non
è ben visibile con l'illuminazione pubblica, esclusi i motocicli |
3 |
comma 11 con riferimento comma 7
Non azionare la segnalazione luminosa di pericolo (lampeggio contemporaneo
di tutte le frecce di direzione) in caso di ingombro della
carreggiata, mentre si colloca il segnale di pericolo, quando
si marcia a velocità ridotta per guasto del veicolo, in caso
di rallentamento o incolonnamento improvviso o di fermata
di emergenza con pericolo per altri conducenti |
3 |
comma 11 con riferimento comma 8
Non usare la speciale luce posteriore, in caso di nebbia con visibilità inferiore
a 50 m, forte pioggia o fitta nevicata, se il veicolo ne è
dotato |
3 |
comma 11 con riferimento comma 9
Usare fanali, luci o segnalazioni diversi da quelli previsti dal codice della
strada |
3 |
comma 11
Usare scorrettamente i fanali, le luci e le segnalazioni previsti dal codice
della strada |
3 |
Art. 154 Cambiamento di direzione o di corsia o altre
manovre |
comma 7 con riferimento comma 6
Invertire il senso di marcia agli incroci, curve a dossi |
8 |
comma 8 con riferimento comma 1
Effettuare qualsiasi manovra di cambiamento di direzione, di corsia, di immissione
o uscita, di retromarcia, di fermata, creando pericolo o intralcio
ad altri veicoli o ai pedoni o senza segnalarne in anticipo
l’intenzione |
2 |
comma 8 con riferimento comma 2
Effettuare qualsiasi manovra, compresa la fermata, senza utilizzare correttamente
le frecce luminose di direzione, per tutto e solo il tempo
necessario a compierla |
2 |
comma 8 con riferimento comma 3
Svoltare a destra senza tenersi vicino al margine destro della carreggiata;
svoltare a sinistra senza tenersi vicino al centro della carreggiata,
o al margine sinistro se a senso unico o, in un incrocio,
senza lasciarne il centro sulla sinistra; immettersi nella
strada o fare retromarcia senza dare la precedenza ai veicoli
in marcia normale |
2 |
comma 8 con riferimento comma 4
Usare scorrettamente le frecce luminose di direzione |
2 |
comma 8 con riferimento comma 5
Frenare bruscamente o rallentare improvvisamente mentre si effettua una qualsiasi
manovra |
2 |
Art. 158 Divieto di fermata e di sosta dei veicoli |
comma 2 lett. d), g), h)
Sostare: negli spazi di sosta o fermata di autobus, filobus e veicoli circolanti
su rotaia, taxi e veicoli da piazza e, se non sono delimitati,
a meno di 15 metri dal segnale di fermata; negli spazi di
fermata o sosta di veicoli per invalidi, sugli scivoli o raccordi
tra marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata
da essi utilizzati; nelle corsie o carreggiate riservate ai
mezzi pubblici |
2 |
Art. 161 Ingombro della carreggiata |
comma 1
Non fare quanto possibile per liberare quanto prima la strada da un veicolo
in avaria, dal carico caduto o da qualsiasi altro ingombro,
spingendolo fuori, o sul margine destro parallelamente all’asse
stradale |
2 |
comma 3
Non usare il segnale “triangolo rosso” per segnalare i casi di ingombro della
carreggiata e non informare immediatamente dell’accaduto l’ente
proprietario o un organo di polizia |
2 |
comma 4
Non fare quanto possibile per garantire la circolazione sicura e il transito
libero sulla strada se vi si sono fatte cadere o sparse sostanze
scivolose, infiammabili o comunque pericolose per la circolazione |
4 |
Art. 162 Segnalazione di veicolo fermo |
comma 5 con riferimento comma 1
Non usare il segnale “triangolo rosso” per segnalare a chi sopraggiunge la
presenza di un veicolo fermo sulla strada, motocicli esclusi,
di notte se non funzionano le luci posteriori di posizione
o di emergenza, anche di giorno se non è visibili a distanza
sufficiente, o collocarlo a una distanza minore di quella
regolamentare |
2 |
comma 5 con riferimento comma 3
Utilizzare un segnale “triangolo rosso” non regolamentare |
2 |
comma 5 con riferimento comma 4
Non segnalare la presenza di un veicolo fermo sulla strada in modo efficace,
se non è disponibile il segnale “triangolo rosso” regolamentare |
2 |
comma 5 con riferimento comma 4-bis
Non utilizzare dispositivi retroriflettenti di protezione individuale omologati
mentre si colloca il segnale “triangolo rosso” |
2 |
comma 5 con riferimento comma 4-ter
Scendere dal veicolo fermo sulla strada e circolare per segnalarne la presenza
senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti
ad alta visibilità con caratteristiche prestabilite |
2 |
Art. 164 Sistemazione del carico sui veicoli |
comma 8 con riferimento comma 1
Sistemare male il carico, creando rischi di caduta o spargimento, o diminuendo
la visibilità al conducente, o impedendogli libertà di movimento
nella guida, o rendendo instabile il veicolo, o coprendo i
dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, le
targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio |
3 |
comma 8 con riferimento comma 2
Sistemare il carico con sporgenze oltre la sagoma massima (largh. max 2,55
m, lungh. max 12 m, alt. max 4 m), sporgenze anteriori, o
sporgenze posteriori di oltre 3/10 della lunghezza del veicolo |
3 |
comma 8 con riferimento comma 3
Sistemare il carico con sporgenze laterali di oltre 30 cm dalle luci di posizione
anteriori e posteriori, o fare comunque sporgere sbarre, lastre
o altri carichi scarsamente visibili, collocati orizzontalmente |
3 |
comma 8 con riferimento comma 4
Lasciare che eventuali parti mobili del carico sporgano, anche oscillando,
fuori della sagoma propria del veicolo, o che striscino sul
terreno |
3 |
comma 8 con riferimento comma 5
Trasportare o trainare carichi che striscino sul terreno, anche se in parte
sostenute da ruote |
3 |
comma 8 con riferimento comma 6
Trasportare carichi sporgenti fuori della sagoma del veicolo senza cautele,
o senza segnalare la sporgenza posteriore con gli speciali
pannelli quadrangolari riflettente, posti alle estremità della
sporgenza e perpendicolari all'asse del veicolo |
3 |
Art. 165 Traino di veicoli in avaria |
comma 3 con riferimento comma 1
Trainare un veicolo in avaria con collegamento poco sicuro o non segnalato |
2 |
comma 3 con riferimento comma 2
Trainare un veicolo in avaria senza lasciarvi accese contemporaneamente tutte
le frecce luminose di direzione, se possibile, o altrimenti
senza esporvi né il pannello per carico sporgente, né il “triangolo
rosso”; non accendere il lampeggiante giallo sul veicolo che
traina, se esso è addetto al soccorso stradale |
2 |
Art. 167 Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi |
commi 2 lett. a), 5 e 6
Circolare, con un veicolo di peso massimo a pieno carico superiore a 10 t,
con sovraccarico di oltre il 5% ma entro 1 t |
1 |
commi 2 lett. b), 5 e 6
Circolare, con un veicolo di peso massimo a pieno carico superiore a 10 t,
con sovraccarico di oltre il 5% ma entro 2 t |
2 |
commi 2 lett. c), 5 e 6
Circolare, con un veicolo di peso massimo a pieno carico superiore a 10 t,
con sovraccarico di oltre il 5% ma entro 3 t |
3 |
commi 2 lett. d), 5 e 6
Circolare, con un veicolo di peso massimo a pieno carico superiore a 10 t,
con sovraccarico di oltre il 5% e oltre 3 t |
4 |
commi 3 lett. a), 5 e 6
Circolare, con un veicolo di peso massimo a pieno carico non superiore a 10
t, con sovraccarico entro il 10% |
1 |
commi 3 lett. b), 5 e 6
Circolare, con un veicolo di peso massimo a pieno carico non superiore a 10
t, con sovraccarico entro il 20% |
2 |
commi 3 lett. c), 5 e 6
Circolare, con un veicolo di peso massimo a pieno carico non superiore a 10
t, con sovraccarico entro il 30% |
3 |
commi 3 lett. d), 5 e 6
Circolare, con un veicolo di peso massimo a pieno carico non superiore a 10
t, con sovraccarico oltre il 30% |
4 |
comma 7 con riferimento comma 4
Circolare in regime di trasporto eccezionale: con veicoli per il trasporto
di veicoli eccezionali fuori delle autostrade, o su strade
con carreggiata inferiore a 6,50 m e con sottovia che non
garantiscano uno spazio libero di almeno 20 cm; con veicoli
che trasportano container o animali vivi su strade con sottovia
che non garantiscano uno spazio libero di almeno 30 cm. |
3 |
Art. 168 Disciplina del trasporto su strada dei materiali
pericolosi |
comma 7
Trasportare merci pericolose con un veicolo sovraccarico |
4 |
comma 8
Trasportare merci pericolose senza autorizzazione, se necessaria, o senza
rispettare le condizioni di sicurezza imposte nell’autorizzazione |
10 |
comma 9
Trasportare merci pericolose senza rispettare le norme sull’idoneità tecnica
dei veicoli o delle cisterne, sui dispositivi di equipaggiamento
e protezione dei veicoli, sulla presenza o sistemazione dei
pannelli di segnalazione ed etichette di pericolo, sulla sosta
dei veicoli, sulle operazioni di carico, scarico e trasporto |
10 |
comma 9-bis
Trasportare merci pericolose senza rispettare le norme sui dispositivi di
equipaggiamento e protezione dell’equipaggio, sui documenti
di trasporto o sulle istruzioni di sicurezza |
2 |
Art. 169 Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli
a motore |
comma 8
Guidare un veicolo per trasporto di persone, autovetture escluse, adibito
abusivamente a noleggio con conducente, con un numero di persone
e un carico complessivo superiore ai massimi indicati nella
carta di circolazione, o con un numero di persone superiore
a quello indicato nella carta di circolazione |
4 |
comma 9
Guidare un’autovettura adibita abusivamente a taxi o noleggio con conducente,
con un numero di persone e un carico complessivo superiore
ai massimi indicati nella carta di circolazione, o con un
numero di persone superiore a quello indicato nella carta
di circolazione |
2 |
comma 10 con riferimento comma 1
Guidare senza avere la necessaria libertà di movimento |
1 |
comma 10 con riferimento comma 2
Trasportare persone in soprannumero rispetto a quello indicato sulla carta
di circolazione, escluse autovetture e veicoli per trasporto
promiscuo di persone e cose |
|
comma 10 con riferimento comma 4
Guidare un veicolo con passeggeri – se minorenni – sistemati in modo tale
da limitare la libertà di movimento del conducente o da impedirgli
la visibilità; sporgersi o lasciar sporgere passeggeri – se
minorenni – oltre la sagoma del veicolo |
1 |
comma 10 con riferimento comma 6
Trasportare più di un animale domestico, o in condizioni di pericolo o impedimento
alla guida, meno che essi non siano contenuti in gabbie o
contenitori o rinchiusi da una rete o da un divisorio nel
vano posteriore del veicolo |
1 |
Art. 170 Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli
a motore a due ruote |
comma 6 con riferimento comma 1
Guidare un motociclo senza avere completo e libero uso di braccia, mani e
gambe; stare seduto in posizione scorretta; non tenere il
manubrio con le due mani - o una solo in caso di necessità
per manovra o segnalazione; correre sollevando dalla strada
la ruota anteriore |
1 |
comma 6 con riferimento comma 3
Trasportare su un motociclo un passeggero – se minorenne – seduto scorrettamente |
1 |
comma 6 con riferimento comma 4
Trainare altri veicoli con un motociclo o far trainare un motociclo |
1 |
comma 6 con riferimento comma 5
Trasportare su un motociclo oggetti non fissati saldamente, o che impediscano
o limitino la visibilità del conducente, e comunque sporgenti
di oltre 50 cm sulla lunghezza o sulla larghezza del veicolo,
o animali non custoditi in gabbie o contenitori |
1 |
Art. 171 Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli
a due ruote |
comma 3 con riferimento comma 1
Guidare un motociclo, senza carrozzeria chiusa o cellula di sicurezza o altri
speciali dispositivi, senza utilizzare un casco omologato,
o trasportare un minorenne senza casco omologato |
5 |
Art. 172 Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta |
comma 8 con riferimento comma 1
Guidare senza usare le cinture di sicurezza |
5 |
comma 8 con riferimento comma 2
Guidare usando cinture di sicurezza non perfettamente funzionanti |
5 |
comma 8 con riferimento comma 4
Trasportare passeggeri di età inferiore a 12 anni e statura inferiore a 1,50
m senza appositi sistemi di ritenuta (tranne che sui sedili
posteriori di taxi e autovetture da noleggio con conducente
se accompagnati da altro passeggero di età non inferiore a
16 anni nei percorsi urbani) |
5 |
comma 8 con riferimento comma 5
Trasportare bambini di età inferiore a 3 anni sui sedili posteriori senza
sistema di ritenuta e non accompagnati da almeno un passeggero
di età non inferiore ai sedici anni |
5 |
comma 8 con riferimento comma 6
Trasportare passeggeri minorenni senza cintura o senza sistema di ritenuta,
in assenza di un altro passeggero maggiorenne tenuto alla
sorveglianza |
5 |
comma 9
Guidare usando cinture di sicurezza manomesse |
5 |
Art. 173 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante
la guida |
comma 3 con riferimento comma 1
Guidare senza utilizzare le lenti o gli altri apparecchi prescritti |
5 |
comma 3 con riferimento comma 2
Guidare usando radiotelefoni o cuffie sonore |
5 |
Art. 174 Durata della guida degli autoveicoli adibiti
al trasporto di persone o cose |
comma 4
Guidare superando i periodi di guida prescritti o non osservando i periodi
di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85 |
2 |
comma 5
Guidare senza rispettare i periodi di riposo giornaliero o settimanale, o
senza avere con sé l'estratto del registro di servizio o la
copia dell'orario di servizio, previsti dal regolamento CEE
n. 3820/85 |
2 |
comma 7
Non avere con sé o tenere in modo incompleto o alterato l'estratto del registro
di servizio o copia dell'orario di servizio previsti dal regolamento
CEE n. 3820/85 |
1 |
Art. 175 Condizioni e limitazioni della circolazione sulle
autostrade e sulle strade extraurbane principali |
comma 13 con riferimento comma 2 lett. e)
Circolare con veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato
o sporgente oltre i limiti consentiti |
4 |
comma 13 con riferimento comma 2 lett. f)
Circolare con veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano
materie che possono disperdersi |
4 |
comma 14 con riferimento comma 7 lett. a)
Trainare veicoli in carreggiata e sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree
di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale |
2 |
comma 16 con riferimento comma 2
Circolare con motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc, motocarrozzette
di cilindrata inferiore a 250 cc, altri motoveicoli di massa
a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg,
veicoli senza pneumatici, macchine agricole e macchine operatrici,
veicoli con carico o dimensioni superiori ai limiti salvo
eccezione, veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento
e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione,
veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato |
2 |
comma 16 con riferimento comma 4
Circolare con veicoli che non raggiungono i limiti minimi ammessi |
2 |
comma 16 con riferimento comma 9
Lasciare un veicolo in sosta per più di 24 ore nelle aree di servizio e di
parcheggio, nonché in ogni area autostradale, ad eccezione
che nei parcheggi degli alberghi o in altre aree attrezzate |
2 |
comma 16 con riferimento comma 12
Prestare soccorso stradale o rimuovere i veicoli senza autorizzazione dell'ente
proprietario |
2 |
Art. 176 Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade
e sulle strade extraurbane principali |
comma 19 con riferimento comma 1 lett. a)
Invertire il senso di marcia, attraversare lo spartitraffico,
o marciare contromano |
10 |
comma 20 con riferimento comma 1 lett. b)
Fare retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza,
tranne per manovra nelle aree di servizio o di parcheggio |
10 |
comma 20 con riferimento comma 1 lett. c)
Marciare sulle corsie per la sosta di emergenza, se non per
arrestarsi o riprendere la marcia |
10 |
comma 20 con riferimento comma 1 lett. d)
Marciare sulle corsie di accelerazione e decelerazione, se non per entrare
o uscire dalla carreggiata |
10 |
comma 21 con riferimento comma 2 lett. a)
Immettersi in carreggiata senza usare la corsia di accelerazione o senza dare
la precedenza ai veicoli che sono in autostrada |
2 |
comma 21 con riferimento comma 2 lett. b)
Uscire dalla carreggiata senza usare la corsia di decelerazione sin dall’inizio |
2 |
comma 21 con riferimento comma 2 lett. c)
Cambiare corsia senza segnalare tempestivamente la manovra |
2 |
comma 21 con riferimento comma 3
In caso di arresto della circolazione, se la corsia d’emergenza o occupata
o manca, fermarsi sulla corsia di destra senza accostare il
più possibile a sinistra |
2 |
comma 21 con riferimento comma 4
Uscire dall’autostrada o dalla strada extraurbana principale in caso di ingorgo
utilizzando la corsia d’emergenza prima del cartello di preavviso
di uscita posto a 500 m dallo svincolo |
2 |
comma 21 con riferimento comma 5
Sostare o fermarsi, se non in caso di malessere dei viaggiatori o avaria del
veicolo |
2 |
comma 21 con riferimento comma 6
Sostare sulla corsia d’emergenza anche dopo la fine dell’emergenza o comunque
per più di 3 ore |
2 |
comma 21 con riferimento comma 7
Fermarsi o sostare di notte, se consentito, ma senza tenere accese le luci
di posizione, quelle della targa e, se obbligatorio, anche
quelle di ingombro, in caso di visibilità limitata |
2 |
comma 21 con riferimento comma 8
In caso di sosta d’emergenza, non collocare il segnale “triangolo rosso” ad
almeno 100 m di distanza |
2 |
comma 21 con riferimento comma 9
Nelle autostrade a tre o più corsie, se non è diversamente indicato, marciare
con autocarri di peso a pieno carico maggiore di 5 t o con
veicoli più lunghi di 7 su corsie diverse dalle due più a
destra |
2 |
comma 21 con riferimento comma 10
Affiancare un altro veicolo in marcia sulla stessa corsia |
2 |
comma 21 con riferimento comma 11
Non rispettare le modalità di incolonnamento alle barriere e pagamento dei
pedaggi |
2 |
comma 21 con riferimento comma 13
Effettuare manovre altrimenti proibite alla guida di un veicolo autorizzato,
senza accendere il lampeggiante giallo |
2 |
comma 21 con riferimento comma 14
Effettuare manovre altrimenti proibite alla guida di un veicolo di soccorso,
senza accendere il lampeggiante blu |
2 |
Art. 177 Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli
adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze |
comma 5 con riferimento comma 3
Non lasciar passare i veicoli di polizia, di soccorso o di emergenza con lampeggiante
acceso, o accodarsi nella loro scia |
2 |
Art. 178 Documenti di viaggio per trasporti professionali
con veicoli non muniti di cronotachigrafo |
comma 3
Superare i periodi di guida prescritti, non osservare i periodi di pausa o
di riposo giornaliero o settimanale stabiliti, non avere il
libretto individuale di controllo o l’estratto del registro
di servizio o la copia dell’orario di servizio, per il conducente
e per gli altri membri dell’equipaggio |
2 |
comma 4
Non avere con sé o tenere in modo incompleto o alterare il libretto individuale
di controllo o l’estratto del registro di servizio o la copia
dell’orario di servizio |
1 |
Art. 179 Cronotachigrafo e limitatore di velocità |
comma 2
Circolare con un autoveicolo privo di cronotachigrafo, se
obbligatorio, o con un cronotachigrafo non omologato, non
funzionante, senza foglio di registrazione, coi sigilli manomessi
o comunque alterato |
10 |
comma 2-bis
Circolare con un autoveicolo privo di limitatore di velocità,
se obbligatorio, o con un limitatore di velocità non omologato
o manomesso |
10 |
Art. 186 Guida sotto l'influenza dell'alcool |
comma 2
Guidare in stato di ebbrezza |
10 |
comma 7
Rifiutarsi di sottoporsi agli accertamenti dello stato di
ebbrezza |
10 |
Art. 187 Guida in stato di alterazione psico-fisica per
uso di sostanze stupefacenti |
comma 7
Guidare in condizioni di alterazione dovuta all’uso di stupefacenti
o sostanze psicotrope |
10 |
comma 8
Rifiutarsi di sottoporsi agli accertamenti dello stato di
alterazione dovuta all’uso di sostanze stupefacenti |
10 |
Art. 189 Comportamento in caso di incidente |
comma 5 primo periodo con riferimento comma 1
Non fermarsi, dopo essere stato coinvolto in un incidente
senza lesioni a persone e con danni lievi a veicoli, tali
da non richiedere la revisione |
4 |
comma 5 secondo periodo con riferimento comma 1
Non fermarsi, dopo essere stato coinvolto in un incidente senza lesioni a
persone e con danni gravi a veicoli. tali da richiedere la
revisione |
10 |
comma 6 con riferimento comma 1
Non fermarsi, dopo essere stato coinvolto in un incidente
con lesioni a persone |
10 |
comma 9 con riferimento comma 2
Dopo essere stato coinvolto in un incidente, non salvaguardare
la sicurezza della circolazione o modificare lo stato dei
luoghi o cancellare e tracce utili per l'accertamento delle
responsabilità. |
2 |
comma 9 con riferimento comma 3
Dopo essere stato coinvolto in un incidente, non evitare
di intralciare la circolazione |
2 |
comma 9 con riferimento comma 4
Dopo essere stato coinvolto in un incidente come conducenti,
non dare le proprie generalità e le altre informazioni utili
anche al risarcimento ai danneggiati o, se non sono presenti,
non darne loro la comunicazione |
2 |
Art. 191 Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni |
comma 1
Non dare la precedenza ai pedoni sugli attraversamenti pedonali |
5 |
comma 2
Non permettere ai pedoni che hanno iniziato ad attraversare
la strada di raggiungere il lato opposto, se non vi sono attraversamenti
pedonali o distano più di 100 m |
2 |
comma 3
Non fermarsi quando un invalido attraversa la strada o si
accinge ad attraversarla, o non evitare le situazioni di pericolo
prevedibili derivanti da comportamenti scorretti o maldestri
di bambini o di anziani |
5 |
comma 4 |
3 |
Art. 192 Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti |
comma 6 con riferimento comma 1
Non fermarsi all’invito di funzionari, ufficiali ed agenti
con funzioni di polizia stradale in uniforme o dotati del
segnale distintivo |
3 |
comma 6 con riferimento comma 2
Rifiutarsi di mostrare, su richiesta, a funzionari, ufficiali
e agenti con funzioni di polizia stradale il documento di
circolazione e la patente di guida, se necessari, e gli altri
documenti obbligatori per la circolazione |
3 |
comma 6 con riferimento comma 3
Rifiutarsi di consentire, a funzionari, ufficiali e agenti
con funzioni di polizia stradale, di ispezionare il veicolo
per controllare il rispetto delle norme sulle sue caratteristiche
e sulle sue dotazioni; disobbedire all’ordine di non proseguire
per difetti e irregolarità di segnali luminosi e luci o pneumatici
tali da creare grave pericolo per sé e per gli altri; disobbedire
all’ordine di non proseguire o proseguire senza le cautele
richieste in caso di mancanza di catene o pneumatici chiodati |
3 |
comma 7 con riferimento comma 4
Non fermarsi a un posto di blocco |
10 |

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