SERVIZI ALLA CIRCOLAZIONE: EDUCAZIONE STRADALE
E PRONTO SOCCORSO
EDUCAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE
(ing. Alessandro Leon (tel. 041-2501907)
IL PATENTINO PER I CICLOMOTORI
Introduzione
Un po’ di
storia
Come
si ottiene il patentino
Dove
si frequenta il corso di preparazione
Come
è strutturato il corso di preparazione
L’esame
finale
La sanzione per chi guida senza patentino
La
realizzazione dei corsi presso le scuole
Il
Protocollo d’intesa nella Provincia di Venezia
Introduzione
Il Nuovo Codice della Strada, recentemente
modificato, prevede che dal 1° luglio 2004, i ragazzi e le ragazza
minorenni, di età superiore a quattordici anni, la minima necessaria
anche in precedenza, per guidare un ciclomotore devono ottenere
il “certificato di idoneità alla guida”, detto anche “patentino”,
rilasciato dall’ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti
terrestri (ex Motorizzazione Civile).
Dal 1° luglio 2005 l’obbligo di possedere il
patentino è esteso anche ai maggiorenni che non possiedano un’altra
patente di guida.
Un po’ di storia
Il certificato d’idoneità alla guida
dei ciclomotori è stato inserito con molte difficoltà nel testo
del Nuovo Codice della Strada, che originariamente non lo prevedeva.
Se ne parla per la prima volta nel 2001, con
la Legge Delega n. 85 del 22.03.2001, quando il Parlamento introduce
in Italia il "principio di idoneità alla guida del ciclomotore",
già presente nella maggior parte dei paesi europei.
Il Governo nel 2002, con il Decreto Legislativo n. 9 del 15.01.2002,
stabilisce le regole per l'ottenimento del “patentino”, prevedendo
che i corsi di preparazione all'esame per il rilascio possono essere
svolti sia dalle autoscuole (corsi di 12 ore a pagamento), sia dalle
scuole secondarie (corsi di 20 ore gratuiti), e fissando la data
di entrata in vigore nel 01.01.2003.
Il Parlamento nel 2002, con il Decreto-Legge n. 236 del 25.10.2002, sposta
la data al 30.06.2003.
Sempre il Parlamento nel 2003, con il
Decreto-Legge n. 151 del 27.06.2003,
stabilisce che il possesso del “patentino” per la guida
del ciclomotore diventerà obbligatorio dal 01.07.2004. Le scuole
dovranno, a partire dall’anno scolastico 2003-4, tenere specifici
corsi di preparazione per tutti gli studenti che lo richiederanno.
Con la conversione in Legge del Decreto-Legge
il 31/07/2003, il Parlamento estende anche ai maggiorenni privi
di altra patente l'obbligo dell'abilitazione alla guida del ciclomotore,
stabilendo l’entrata in vigore del nuovo provvedimento per il 01.07.2005.
Come si ottiene il patentino
Per ottenere il patentino è necessario:
§
seguire uno specifico corso di preparazione;
§
superare un esame teorico finale, entro un anno dalla
conclusione del corso di preparazione.
A differenza delle patenti di guida per motocicli
e autovetture, non è prevista una prova pratica di guida, e all’esame
teorico non ci si può presentare da “privatisti”, perché bisogna
dimostrare di aver seguito il corso di preparazione presso gli istituti
autorizzati.
Dove si frequenta il corso di
preparazione
In via principale i corsi di preparazione sono
organizzati dalle autoscuole,
che per loro stessa natura sono il principale soggetto titolato
all’istruzione e alla formazione dei conducenti, riconosciute e
autorizzate dalla Provincia sulla base delle disposizioni previste
dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione:
i corsi sono ovviamente a pagamento.
Per agevolare tuttavia l’ottenimento del patentino
da parte degli studenti, e tenuto conto che da anni l’insegnamento
dell’educazione stradale è stato inserito nei programmi scolastici
nazionali, è stato anche previsto che i giovani che frequentano
scuole, statali e non statali, di istruzione secondaria (medie inferiori
e superiori ) possono partecipare gratuitamente a corsi organizzati
all'interno della scuola stessa, nell'ambito dell'autonomia scolastica.
Come è strutturato il corso
di preparazione
Il corso svolto
presso le scuole a titolo gratuito ha durata di 20 ore, così ripartite:
a) 4 ore da destinare alle norme
di comportamento;
b) 6 ore da destinare alla segnaletica
e altre norme di circolazione;
c) 2 ore da destinare all'educazione
al rispetto della legge;
d) 8 ore ulteriori di educazione
alla convivenza civile.
Il corso svolto presso
le autoscuole ha invece una durata di sole 12 ore, perché non si
prevedono otto ore di educazione alla convivenza civile.
La partecipazione alle
lezioni deve essere annotata in registri conformi al modello ministeriale,
che devono essere custoditi dalle scuole: il modello è stato tuttavia
rielaborato per tener conto delle specificità dei corsi presso le
scuole, soprattutto per poter segnale la frequenza alla singola
ora di lezione. Non sono infatti ammesse assenze, salvo che per
non più di tre ore delle otto di educazione alla convivenza civile.
Per l'organizzazione dei corsi, la scuola deve
individuare al proprio interno un operatore responsabile della gestione.
L’organizzazione dettagliata dei corsi
è stata stabilita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
con decreto 30.06.2003.
L’esame finale
L’esame finale viene svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento
per i trasporti terrestri, da solo se il corso è stato organizzato
presso un’autoscuola, assieme all'operatore responsabile della gestione
dei corsi se il corso è stato organizzato presso una scuola.
La prova d’esame, della durata di 30 minuti,
consiste in un questionario di dieci domande con tre risposte ciascuna,
del tipo "vero o falso", predisposto dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti sulla base di un insieme di quiz
pubblicati e disponibili per la preparazione. Non sono ammessi più
di 4 errori.
Gli argomenti
dell’esame sono i seguenti:
a) segnali di pericolo e segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
d) segnali di indicazione e pannelli integrativi;
e) norme sulla precedenza;
f) norme di comportamento;
g) segnali luminosi, segnali orizzontali;
h) fermata, sosta e definizioni stradali;
i) cause di incidenti e comportamenti dopo gli
incidenti, assicurazione;
l) elementi del ciclomotore e loro uso;
m) comportamenti alla guida del ciclomotore e
uso del casco;
n) valore e necessità della regola;
o) rispetto della vita e comportamento solidale;
p) la salute;
q) rispetto dell'ambiente.
L’esame deve essere sostenuto e superato entro
un anno dalla data di termine del corso di preparazione.
Le disposizioni di dettaglio per lo
svolgimento degli esami sono state date dal Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti con circolare
del 16.12.2003, integrata successivamente con circolare
del 25.06.2004.
Alla domanda di ammissione all’esame, sottoscritta
dall’alunno, da un genitore e dal responsabile del corso che attesta
la regolarità della frequenza, devono essere unite le attestazioni
di tre versamenti, di importo pari a € 16,00 ciascuno, il primo
sul c.c.p. n. 9001 - diritti DTTSIS per l’effettuazione dell’esame,
il secondo e il terzo sul c.c.p. n. 4028 - imposte di bollo, uno
per la domanda e uno per il patentino: nel caso l’esame non sia
superato o non ci si sia per qualsiasi motivo presentati all’esame,
è così possibile farsi restituire la terza attestazione, e riutilizzare
il versamento per gli esami successivi, entro un anno dalla data
di conclusione del corso di preparazione.
Il patentino è di colore verde, e il suo aspetto è stato approvato
con decreto
del 21.08.2003.
La sanzione per
chi guida senza patentino
Particolarmente grave è la sanzione per il minorenne che, non munito
di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il patentino
dal 01.07.2004: la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 541,80 a € 2.168,25.
La realizzazione dei corsi
presso le scuole
Per agevolare la realizzazione dei corsi, è previsto
che le scuole possono stipulare convenzioni a titolo gratuito con
comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private
impegnate in attività collegate alla circolazione stradale: queste
convezioni possono essere basate su protocolli d’intesa sottoscritti
a livello provinciale dagli uffici competenti (Province e Uffici
del Dipartimento Trasporti Terrestri).
Per la copertura dei costi di organizzazione
dei corsi tenuti presso le scuole, il Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca dovrebbe ricevere una quota delle entrate derivanti
dall’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di circolazione
stradale, ma dato l’elevato numero dei giovani interessati a seguite
i corsi si è ben presto reso necessario ricercare fondi aggiuntivi:
peraltro, il Nuovo Codice della Strada, che stabilisce che anche
gli altri enti competenti in materia di viabilità, come i comuni
e le province, stanzino quote delle entrate da sanzioni amministrative
per favorire l’impegno delle scuole pubbliche e private per l’organizzazione
dei corsi per conseguire l’attestato di idoneità per condurre ciclomotori.
Il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti ha comunque assunto a proprio carico i costi di trasferta
del personale esaminatore presso le scuole, alleggerendo i costi
complessivi di organizzazione dei corsi e degli esami.
Data l’importanza della materia della
sicurezza stradale soprattutto per i minorenni, l’intenzione dello
Stato è evidentemente quella di coinvolgere tutti gli enti competenti
per trovare le risorse finanziarie necessarie a avviare anche i
corsi per i patentini.
Il 31 ottobre 2003 il ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca ha pubblicato una circolare che contiene le
linee
guida per lo svolgimento dei corsi gratuiti organizzati
nelle scuole per il conseguimento del patentino, con i relativi
allegati (stralci della normativa di riferimento,
programma
dei corsi organizzato in moduli, questionario d’esame).
Il Protocollo d’intesa nella
Provincia di Venezia
La Giunta provinciale di Venezia, attraverso
l’Assessorato alla Mobilità e ai Trasporti, ha ritenuto opportuno
provvedere per uniformare a livello provinciale le modalità di organizzazione
dei corsi di preparazione all’esame da istituirsi presso le scuole
superiori, prevedendo anche di fornire un supporto organizzativo
e finanziario degli stessi in fase di prima attuazione.
Utilizzando la possibilità prevista dal Nuovo
Codice della Strada, l’Assessorato alla Mobilità e ai Trasporti
ha pertanto concordato con il Centro
Servizi Amministrativi provinciale del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con tutti
i soggetti interessati, assumendosi in particolare i seguenti impegni:
1. coordinamento
delle tariffe applicate dalle autoscuole alle scuole per ciascuna
ora di lezione effettuata da proprio personale, regolarmente autorizzato
dalla Provincia;
2. individuazione
dei requisiti particolari che devono essere posseduti dal suddetto
personale per la specifica attività di insegnamento a minorenni;
3. raccolta
delle disponibilità a svolgere le suddette attività di insegnamento
da parte delle autoscuole e formazione di un elenco provinciale degli insegnanti che
possiedono i suddetti requisiti, da pubblicizzare presso le scuole;
4. vigilanza
sulla regolare effettuazione dei corsi, sulla tenuta della documentazione
e sull’effettuazione degli esami;
5. messa a disposizione
dei documenti per la richiesta di iscrizione al corso di
preparazione, la richiesta
di ammissione all’esame e dei registri di frequenza, su schema
uniforme;
6. disponibilità
massima per ciascuna istituzione scolastica di un finanziamento
pari a € 500,00 per la realizzazione e gestione di ciascun corso,
da liquidarsi e pagarsi a seguito di rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute per le docenze e organizzative;
7. assegnazione
degli importi secondo un programma da concordare con le istituzioni
scolastiche, con l’obiettivo di una omogenea copertura del territorio
per distretto e sulla base del numeri di corsi proposti;
8. finanziamento
iniziale di € 33.118,99, con cui sarà possibile avviare n. 66 corsi
per n. 1590 studenti.
Il protocollo d’intesa è stato sottoscritto dall’Ufficio
Provinciale DTT di Venezia, dall’Osservatorio per la Sicurezza Stradale
della Provincia di Venezia, le associazioni di categoria delle autoscuole
UNASCA
e Confedertaai
e l’ANCMA,
rappresentativa delle imprese costruttrici dei ciclomotori, per
uniformare a livello provinciale le modalità di organizzazione dei
corsi gratuiti per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori,
che saranno attivati dalle istituzioni di istruzione scolastica
secondaria e conclusi entro l’anno scolastico 2003-2004.
Le associazioni di categoria delle autoscuole
si sono in particolare impegnate a garantire che le autoscuole interessate
a fornire il personale insegnante dei corsi praticheranno alle istituzioni
scolastiche il prezzo di € 20,00 per ciascuna ora di lezione effettuata
da proprio personale regolarmente autorizzato dalla Provincia, e
che il personale designato abbia preferibilmente
seguito uno specifico corso di aggiornamento finalizzato all’insegnamento
dell’educazione stradale nelle scuole, i cui nominativi dovranno
essere comunicati alla Provincia stessa - Area Trasporti e Logistica.
Per le autoscuole interessate ad aderire all'iniziativa
è stato predisposto un modulo
da compilare e inviare via email.
Interessa anche la disponibilità dell’Osservatorio
per la Sicurezza Stradale della Provincia di Venezia e del’ANCMA
a distribuire gratuitamente materiale didattico alle scuole che
ne facciano richiesta, tramite il Centro Servizi Amministrativi.
I singoli Comuni che riterranno di aderire al
Protocollo potranno precisare in quella sede i rispettivi impegni
per agevolare la tenuta dei corsi.
Elenco delle
autoscuole che hanno segnalato la disponibilità di proprio
personale.
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