SERVIZI ALLA CIRCOLAZIONE:
AGENZIE ED AUTOSCUOLE E AUTOFFICINE REVISIONI
LEGISLAZIONE
E NORMATIVA SULLE AGENZIE AUTOMOBILISTICHE
(parte prima)
R.D. 23 maggio 1924, n. 827. Art. 54.
R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Art. 115
L. 10 giugno 1982, n. 348: Costituzione di cauzioni
con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato
ed altri enti pubblici. Artt. 1 - 2 -
L. 1° dicembre 1986, n. 870. Artt0. 18
- 19
L. 8 agosto 1991, n. 264: Disciplina dell'attività
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
D.M. 9 novembre 1992: Definizione dei criteri
relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della
capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività.
D.M. 9 dicembre 1992: Definizione dei criteri
per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto
con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni
all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto.
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495: Regolamento
di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
D.M. 17 Febbraio 1993: Determinazione dell'importo
della cauzione pecuniaria da depositarsi presso l'amministrazione
provinciale contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto
L. 4 gennaio 1994, n. 11: Adeguamento della
disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi.
D.M. 1° settembre 1994: Approvazione
della tariffa degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro
automobilistico.
D.M. 16 aprile 1996, n. 338: Regolamento
concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento
degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
D.M. 26 aprile 1996: Determinazione dell'importo
una tantum dovuto alle imprese esercenti attività di consulenza.
D. Dirig. 2 luglio 1996: Attestati di idoneità
professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per
la circolazione dei mezzi di trasporto. Artt. 1 - 2.
Nuovo Codice della Strada. - Art. 92. Estratto
dei documenti di circolazione o di guida.
Codice Civile. - Artt. 2215 - 2216
Regolamento Provinciale per la disciplina
dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto.

L. 10 giugno 1982, n. 348:
Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia
di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici. (1)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 giugno 1982, n. 161.
Art. 1.
In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una
cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può
essere costituita in uno dei seguenti modi:
a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827 (2), e successive modificazioni;
b) la fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di
cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,
e successive modifiche ed integrazioni;
c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione
debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante
nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento
o di libertà di prestazione di servizi (2).
(2) Lettera così sostituita dall'art. 128, D.Lgs. 17
marzo 1995, n. 175.
Art. 2.
Diritti ed azioni, di cui godeva il creditore beneficiario della
prestazione garantita da cauzione costituita in uno dei modi sopra
detti, si trasferiscono in surrogazione a chi ha prestato la cauzione
a seguito di inadempienza del debitore principale ed incameramento
della cauzione.

R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (1).
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1924, n. 130, S.O.
Art. 54.
Secondo la qualità e l'importanza dei contratti coloro che
contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e
valida cauzione in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti
dello Stato, al valore di borsa. Può accettarsi una cauzione
costituita da fideiussione. Sono ammessi a prestare fideiussione
gli Istituti di credito di diritto pubblico e le Banche di interesse
nazionale nonché le Aziende di credito ordinario aventi un
patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a lire 300.000.000
e le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di prima categoria
e le Banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a lire 100.000.000
(2). Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fideiussione
può accettarsi quando il canone annuo non superi le lire
6.000.000 (3) e la durata non oltrepassi i sei anni, o quando il
conduttore anticipi un semestre di fitto. Per il taglio dei boschi
cedui, la fideiussione può accettarsi quando venga pagato
per intero anticipatamente il prezzo pattuito. Per l'accollo dei
servizi di trasporti postali, eseguiti senza l'impiego di trazione
animale o meccanica che importano una somma non superiore alle lire
480.000 annue (3), l'amministrazione può accettare la fideiussione
di persona proba e solvente che firma in solido con l'accollatario.
In casi speciali e per contratti a lunga scadenza può essere
accettata una cauzione in beni stabiliti di prima ipoteca, sentito
in precedenza il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza
in massima del provvedimento e quello della Avvocatura dello Stato
sulla proprietà e libertà dei beni da accettare in
cauzione. E' pure fatta facoltà all'amministrazione di prescindere
in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o
lavori da eseguirsi da persone o ditte, sia nazionali che estere,
di notoria solidità e per le provviste di cui ai numeri 2
e 3 dell'art. 38. L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della
fideiussione, sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di
aggiudicazione. Nei contratti che si rinnovano periodicamente per
lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso
fornitore cessante assume il nuovo contratto, si può dichiarare
e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto
precedente, salvo quelle speciali garanzie che l'amministrazione
contraente riconosce necessarie. Speciale cauzione deve essere richiesta
ai contraenti ai quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato
(4).
(2) Comma così modificato dal D.P.R. 22 maggio 1956, n.
635. Ai limiti di somma indicati nel presente comma non si applica
il disposto del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422 e dell'art. 20, D.P.R.
20 aprile 1994, n. 367, in quanto il testo originario dell'art.
54 non conteneva una norma analoga. Vedi, anche, il comma 3 dell'art.
20 del citato decreto n. 367 del 1994.
(3) Per effetto della sostituzione, tra gli altri, degli artt.
54 e 55 del presente regolamento, disposta dal D.P.R. 28 luglio
1948, n. 1309, i limiti originari di somme finali negli attuali
commi quarto e sesto dell'art. 54 e secondo dell'art. 55 erano,
rispettivamente, di lire 100.000, 8.000 e 100.000. Detti limiti
sono stati elevati di 60 volte per effetto della L. 1° dicembre
1953, n. 936. Successivamente, il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422
ha disposto l'elevazione di 240 volte dei limiti originari di somme
comunque indicati nel presente regolamento, facendo salve le disposizioni
legislative o regolamentari che abbiano aumentato i predetti limiti
originari in misura superiore alla moltiplicazione per 240. Nella
specie, per le somme indicate nei commi quarto e sesto dell'art.
54 e nel comma secondo dell'art. 55, l'elevazione di 60 volte del
limite fissato dal D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309, supera l'importo
dei limiti originari elevati di 240 volte, sicché le somme
sono quelle risultanti dal disposto della L. 10 dicembre 1953, n.
936.
(4) Articolo così sostituito con D.P.R. 28 luglio 1948,
n. 1309.

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (1).
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.
Capo IV - Delle agenzie pubbliche.
Art. 115. - Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti
su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e
la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni,
mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore
(2). La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere
di sensale o di intromettitore. Tra le agenzie indicate in questo
articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni
a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati. E'
ammessa la rappresentanza.
(2) Per quanto concerne le contravvenzioni relative ad agenzie
di affari ed a esercizi pubblici non autorizzati o vietati, vedi,
anche, art. 665 c. p.

L. 1° dicembre 1986, n. 870 (1).
Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione Generale
della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione del Ministero
dei Trasporti.
(1) Pubblicata nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 16 dicembre 1986,
n. 291.
Art. 18.
1. La tabella allegata al decreto del Ministro dei trasporti del
19 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del
21 marzo 1981, è sostituita dalla tabella 3 allegata alla
presente legge.
2. Gli aumenti fra gli importi delle singole tariffe previste dalla
suddetta tabella 3 e gli importi delle corrispondenti tariffe della
tabella approvata con il citato decreto ministeriale 19 dicembre
1980 entrano in vigore in misura limitata al 60 per cento fino al
31 dicembre 1986 ed in misura intera a decorrere dal 1° gennaio
1987.
3. Con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto
con il Ministro del tesoro, può essere disposto il versamento,
da parte degli utenti, di diritti aggiuntivi per le operazioni di
cui ai numeri 4), 5) e 6) della tabella 3 suindicata, quando queste
richiedono l'utilizzazione di particolari attrezzature.
4. Con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto
con il Ministro del tesoro, la misura dei diritti fissata nella
tabella 3 e di quelli aggiuntivi di cui al precedente comma è
adeguata ogni due anni, a partire dalla data di entrata in vigore
della presente legge in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT
del costo della vita nonché agli incrementi del costo dei
servizi considerati dalla citata tabella.
Art. 19.
1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) della tabella
3, allegata alla presente legge, possono essere effettuate - a richiesta
degli interessati - presso le sedi da essi predisposte e con tutte
le spese a loro carico. In tal caso il personale sarà compensato
con una indennità oraria commisurata alla diaria di missione.
2. Qualora i servizi vengano effettuati oltre 10 chilometri dalla
sede dell'ufficio, al personale sarà riconosciuta, sempre
a carico dei richiedenti, l'indennità di missione ed il rimborso
delle spese di trasporto previsti dalle vigenti disposizioni.
3. Qualora i servizi di cui ai commi precedenti richiedessero prestazioni
oltre il normale orario d'ufficio, al personale dovrà essere
corrisposto anche il compenso per lavoro straordinario nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni, il cui onere sarà a
carico dei richiedenti.
4. Per lo svolgimento dei servizi di cui ai commi precedenti il
personale è autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto
ed il rimborso delle spese, stabilito dalle vigenti norme, sarà
anch'esso a carico degli interessati richiedenti.
5. Per le operazioni di cui ai punti 7), 8), 9), 10), 11) e 12)
della tabella 3, allegata alla presente legge, i versamenti a carico
dei richiedenti e l'indennità di missione, da corrispondere
al personale, sono pari al 50 per cento delle tariffe applicate
dal Registro italiano navale per le analoghe operazioni tecniche
di competenza di tale ente.
6. Per le operazioni elencate nella suddetta tabella 3 - ad esclusione
di quelle di cui ai numeri 5) e 6) - le corrispondenti tariffe sono
maggiorate del 50 per cento nel caso che le operazioni stesse vengano
richieste con carattere d'urgenza e siano effettuate, entro tre
giorni decorrenti dalla data della richiesta, con prestazioni, ove
occorra, oltre il normale orario di ufficio.
7. Gli importi di dette maggiorazioni debbono essere versati dagli
interessati in conto corrente postale ed affluiscono alle entrate
dello Stato con imputazione ad apposito capitolo del Ministero dei
trasporti per l'ammodernamento e miglioramento dei servizi dell'amministrazione.
8. In sede di accordo di comparto, gli importi derivanti dalle
entrate di cui alla presente legge, con esclusione di quelle di
cui al precedente comma, saranno utilizzati parzialmente, e comunque
in misura non superiore a 24 miliardi per ogni anno, per maggiorazioni
del compenso incentivante, collegato alla professionalità,
al personale in servizio presso la Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione, in relazione all'accertato
aumento della produttività dei servizi.
9. Tali maggiorazioni competono anche al personale dirigenziale
ed a quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale
e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
10. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del
tesoro, può con proprio decreto disporre la corresponsione
al personale della Direzione generale della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione di un acconto pari a tre quinti della
somma di cui ai precedenti commi 8 e 9 con parametrazione ai livelli
stipendiali in atto goduti dal personale.
|
Tipo di operazione |
Tariffa |
1 |
Esami per conducenti di veicoli a motore |
20.000 |
2 |
Duplicati, certificazioni, eccetera, inerenti ai veicoli o
ai conducenti |
10.000 |
3 |
Visite e prove di veicoli, prova idraulica per dispositivi
di alimentazione a gas (14). |
10.000 |
4 |
Visite e prove speciali di veicoli costruiti in unico esemplare
o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto
stabilito dalla Direzione generale della motorizzazione civile |
50.000 |
5 |
Omologazioni di veicoli; approvazione di autobus con carrozzeria
diversa da quella di tipo omologato. |
200.000 |
6 |
Omologazioni parziali; approvazione ed omologazione di dispositivi
e di unità tecniche indipendenti. |
80.000 |
7 |
Esami per il conseguimento di titoli professionali, di autorizzati
della navigazione interna; esami per le patenti nautiche. Esami
di revisione. |
20.000 |
8 |
Accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici
di navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo tecnico delle
navi, galleggianti e imbarcazioni in costruzione. |
20.000 |
9 |
Omologazione e approvazione di imbarcazioni e relativi componenti
ed accessori; omologazioni di motori marini |
200.000 |
10 |
Visite e prove iniziali, periodiche e straordinarie di motoscafi
e imbarcazioni a motore, di navi e galleggianti; visite in corso
di costruzione alle navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo
sulla produzione di imbarcazioni e di motori omologati |
50.000 |
11 |
Stazzatura di navi e galleggianti, di motoscafi e di imbarcazioni
a motore |
20.000 |
12 |
Verifica di motori per motoscafi e imbarcazioni. |
50.000 |
13 |
Certificazioni, duplicati, aggiornamenti e rinnovi eccetera,
relativi alla navigazione. |
20.000 |
14 |
Iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri nautici
e nelle matricole . |
10.000 |
15 |
Domande di rilascio di autorizzazioni per il trasporto internazionale
di merci per ciascuna relazione di traffico e per ciascuna relazione
di traffico e per ciascuna autorizzazione nel caso di «permanenti». |
10.000 |
16 |
Rilascio o rinnovo di autorizzazioni per il trasporto di merci
per conto di terzi per ciascun veicolo (15) |
10.000 |
17 |
Rilascio o rinnovo licenze per il trasporto di merci in conto
proprio per ciascun veicolo (16). |
20.000 |
[1] Le tariffe indicate nella presente tabella sono comprensive
delle spese per i moduli di domanda e stampati; non sono
però comprensive dell'eventuale imposta di bollo sulle
domande e sui documenti.

L. 8 agosto 1991, n° 264:
Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto. (1).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 agosto 1991, n. 195.
Art. 1. Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto.
1. Ai fini della presente legge, per attività di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento
di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti,
come specificati nella tabella A allegata alla presente legge e
comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli
e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico
di qualunque soggetto interessato. (2)
(2) Per l'interpretazione autentica della presente legge, vedi
l'art. 2 comma 1 del D.L. 25 novembre 1995, n. 501 "Autorizzazioni
per l'autotrasporto in conto terzi", pubblicato nella Gazz.
Uff. 27 novembre 1995, n. 277 e convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, L. 5 gennaio 1996, n. 11 (Gazz. Uff. 12 gennaio
1996, n. 9):
Art. 2. Interpretazione autentica della L. 8 agosto 1991, n.
264, e differimento dell'entrata in vigore del regolamento sul rilascio
della patente di guida, nonché proroga della validità
dei certificati di abilitazione professionale.
1. Sono escluse dal campo di applicazione della L. 8 agosto
1991, n. 264, come modificata dalla L. 4 gennaio 1994, n. 11, le
attività di consulenza, per la circolazione dei mezzi destinati
all'autotrasporto di cose per conto di terzi, svolte a titolo gratuito
e ad esclusivo servizio delle imprese di autotrasporto rappresentate
dalle associazioni di categoria degli autotrasportatori presenti,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comitati
provinciali e aderenti alle associazioni nazionali presenti nel
comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cui alla
L. 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2. Sviluppo programmato del settore.
1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto è esercitata da imprese o da società
autorizzate dalla provincia. Non si applica l'articolo 115 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773.
2. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile
con le effettive esigenze del contesto socio-economico, il Ministro
dei trasporti, con proprio decreto, sentiti le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'Automobile
Club d'Italia, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i criteri per la programmazione
numerica, a livello provinciale e in rapporto con l'indice provinciale
della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio
dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto (3).
3. Le province, sentiti i comuni, definiscono, entro i successivi
novanta giorni, il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio
dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto.
(3) Comma così modificato dall'art. 2, L. 4 gennaio 1994,
n. 11.

Art. 3. Autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto.
1. Nel riquadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'articolo
2, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata,
dalla provincia, al titolare dell'impresa che sia in possesso dei
seguenti requisiti:
a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri
della Comunità economica europea residente in Italia;
b) abbia raggiunto la maggiore età;
c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro
la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio,
ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630,
640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione
di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15
dicembre 1990, n. 386 (3), o per qualsiasi altro delitto non colposo
per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore,
nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che
non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza
personali o a misure di prevenzione;
e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito,
ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per
dichiarazione di fallimento;
f) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale
di cui all'articolo 5;
g) disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria
valutati alla stregua di criteri definiti, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro
dei trasporti con proprio decreto, sentite le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma
1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti
di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere
posseduti:
a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in
accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.
3. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera
f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il requisito di cui
alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto dalla società.
4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato
al contestuale deposito, presso l'amministrazione provinciale, di
una cauzione pecuniaria di entità determinata, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della
marina mercantile e delle finanze, nonché al versamento del
contributo una tantum di cui al comma 4 dell'articolo 8 (4).
(4) L'articolo unico, D.M. 17 febbraio 1993 (Gazz. Uff. 26 marzo
1993, n. 71) ha fissato in lire 5.000.000 la cauzione di cui all'art.
3, quarto comma: per le modalità di costituzione, vedi l'art.
1 della L. 10 giugno 1982, n. 348 "Costituzione di cauzioni
con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato
ed altri enti pubblici".

Art. 4. Responsabilità professionale.
1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul
titolare dell'impresa individuale ovvero, nel caso di società,
sui soci in possesso del requisito di cui alla lettera f) del comma
1 dell'articolo 3.
2. Ferma restando la responsabilità professionale di cui
al comma 1, l'impresa o la società che esercitano attività
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto possono
avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso
uffici pubblici, di dipendenti non in possesso dei requisiti di
cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 3.

Art. 5. Attestato di idoneità professionale all'esercizio
dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto.
1. L'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è
rilasciato, dalla Direzione generale della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, previo
superamento di un esame di idoneità svolto davanti ad apposite
commissioni istituite, su base regionale, con decreto del presidente
della giunta regionale e composte da:
a) un rappresentante del Ministero dei trasporti, con funzioni
di presidente, designato dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti
o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile ed un
rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai Ministri
competenti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate
delle rispettive amministrazioni;
c) un rappresentante del comitato regionale per l'albo degli autotrasportatori
di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n.
298, e successive modificazioni e integrazioni, designato dal presidente
del comitato fra i componenti;
d) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
d-bis) un rappresentante designato dagli automobile club (5).
2. Possono essere ammessi all'esame di idoneità di cui al
comma 1, previo pagamento di un diritto di segreteria il cui importo
è annualmente stabilito con decreto del Ministro dei trasporti
di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze,
coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a),
b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 nonché di un
diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato.
3. Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni capoluogo
di regione secondo modalità e programmi stabiliti con decreto
del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina
mercantile e delle finanze (6). L'esame consiste in una prova scritta
basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su
nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione
sull'autotrasporto, di disciplina della navigazione e legislazione
complementare, di legislazione sul pubblico registro automobilistico
e di legislazione tributaria afferente al settore. L'elenco completo
dei quesiti e delle risposte deve essere messo a disposizione degli
interessati almeno sessanta giorni prima della data fissata per
l'esame.
4. L'esame di idoneità di cui al comma 1 non è richiesto
per i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica
degli automobile club che siano in servizio da almeno quindici anni
(7).
(5) Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 4 gennaio 1994, n. 1.
(6) Per i programmi e le modalità di svolgimento degli
esami vedi il D.M. 16 aprile 1996, n. 338.
(7) Norme sugli attestati di idoneità professionale di
cui al presente articolo sono state emanate con D.Dirig. 2 luglio
1996.

Art. 6. Registro-giornale.
1. Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto o, nel caso di società, gli amministratori
redigono un registro-giornale che indica gli elementi di identificazione
del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico,
nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Il registro-giornale,
prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente
in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'articolo 2215
del codice civile (8). Esso è inoltre vidimato annualmente
ai sensi dell'articolo 2216 del codice civile (9) ed è tenuto
a disposizione delle autorità competenti per il controllo,
nonché delle autorità che, per motivi d'istituto,
debbano individuare i committenti delle operazioni.
(8) C.C. art. 2215. "Libro giornale e libro degli inventari.
Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi
in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e
bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o
da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio
del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei
libri il numero dei fogli che li compongono"..
(9) C.C. art. 2216. "Contenuto del libro giornale. Il libro
giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative
all'esercizio dell'impresa": l'obbligo di vidimazione annuale
è stato abolito con la modificazione dell'articolo 2216,
cosi sostituito dall'art. 7-bis, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito,
con modificazioni, con L. 8 agosto 1994, n. 489.

Art. 7. Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo
di trasporto o del documento di abilitazione alla guida.
1. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione del
mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga
ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano
all'interessato una ricevuta conforme a modello approvato dal Ministro
dei trasporti, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. La ricevuta di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti
il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento
di abilitazione alla guida per la durata massima di trenta giorni
dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato
sul registro-giornale di cui all'articolo 6 (10).
3. [L'impresa o la società di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto pongono a disposizione dell'interessato,
entro quindici giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma
1, l'estratto di cui all'articolo 60 del testo unico delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393] (11).
4. [Ogni abuso nel rilascio della ricevuta di cui al comma 1 comporta,
salva in ogni caso l'eventuale responsabilità penale e civile,
la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3. La violazione
dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione]
(12) (13).
(10) Comma così modificato dall'art. 3, L. 4 gennaio
1994, n. 11.
(11) Comma abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285.
(12) Con D.M. 8 febbraio 1992 (Gazz. Uff. 15 febbraio 1992,
n. 38), è stato approvato il modello di ricevuta temporaneamente
sostitutivo del documento di circolazione del mezzo di trasporto
o di abilitazione alla guida.
(13) Comma soppresso dall'art. 2, L. 4 gennaio 1994, n. 11:
si riporta di seguitoil testo del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
che integra quanto disposto dal presente articolo:
Art. 9. Estratto dei documenti di circolazione e di guida.
1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione,
la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale,
ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono
consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze
inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono
a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un
estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale
per la durata massima di sessanta giorni.
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese o società di
consulenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991,
n. 264, sostituisce l'estratto di cui al comma 1 per la durata massima
di trenta giorni dalla data di rilascio, che deve corrispondere
allo stesso giorno di annotazione sul registro-giornale tenuto dalle
predette imprese o società. Queste devono porre a disposizione
dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta,
l'estratto di cui al comma 1 (13/a).
3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila. Alla
contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue
la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge
8 agosto 1991, n. 264 (54). Ogni altra irregolarità nel rilascio
della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila
(13/b).
4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila
a lire quattrocentotrentaduemila (13/c).
(13/a) Comma così modificato dall'art. 3, L. 4 gennaio
1994, n. 11, come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff.
3 marzo 1994, n. 51.
(13/b) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 4 gennaio
1994, n. 1.
(13/c) Articolo così modificato, con effetto dal 1°
ottobre 1993, dall'art. 40, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz.
Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Con D.M. 4 gennaio 1995 (Gazz.
Uff. 9 gennaio 1995, n. 6) si è provveduto, ai sensi dell'art.
195, comma terzo, all'aggiornamento biennale della sanzione nella
misura sopra riportata.

Art. 8. Tariffe.
1. Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente
con decreto del Ministro dei trasporti, su conforme deliberazione
di una commissione nominata con decreto del Ministro dei trasporti
e composta da:
a) due rappresentanti del Ministero dei trasporti, di cui uno con
funzioni di presidente ed uno con funzioni di supplente, designati
dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche
equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;
b) due rappresentanti del Ministero della marina mercantile, di
cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro della
marina mercantile fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche
equiparate del Ministero;
c) due rappresentanti del Ministero delle finanze, di cui uno con
funzioni di supplente, designati dal Ministro delle finanze fra
i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate del Ministero;
d) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria
maggiormente rappresentative, di cui due con funzioni di supplente;
d-bis) due rappresentanti designati dall'Automobile Club d'Italia,
di cui uno con funzioni di supplente (14).
2. I componenti della commissione di cui al comma 1 durano in carica
tre anni. La commissione delibera a maggioranza dei componenti.
3. La vigilanza sul rispetto delle tariffe minime e massime di
cui al comma 1 è esercitata dalle province e dai comuni.
Le tariffe minime e massime di cui al comma 1 e quelle praticate
dall'impresa o dalla società di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto devono essere permanentemente affisse in
modo leggibile nei locali dell'impresa o della società di
consulenza ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti.
4. All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo
3, il titolare dell'impresa o la società di consulenza per
la circolazione dei mezzi di trasporto sono tenuti a versare un
contributo una tantum il cui importo è determinato con decreto
adottato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
del tesoro, in misura tale da assicurare la copertura degli oneri
derivanti dal funzionamento della commissione di cui al comma 1.
(14) Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 4 gennaio 1994, n. 11.

Art. 9. Vigilanza e sanzioni.
1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente
legge.
2. Il presidente della provincia, anche su iniziativa dei comuni,
emana, in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza
delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'articolo
8, atto di diffida. Ove siano accertate irregolarità persistenti
o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire un milione a lire cinque milioni e l'autorizzazione
di cui all'articolo 3 è sospesa per un periodo da uno a sei
mesi.
3. Oltre che nel caso di cui al comma 4 dell'articolo 7, l'autorizzazione
all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto è revocata quando vengano meno i requisiti
di cui all'articolo 3 e quando siano accertati gravi abusi. In quest'ultimo
caso si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni, salva l'eventuale
responsabilità civile e penale.
4. Chiunque esercita l'attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta
autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni.
Ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale
di cui all'articolo 5 si applica l'articolo 348 del codice penale.

Art. 10. Disposizioni transitorie.
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
esercitano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza
rilasciata dal questore ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931,
n. 773, l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche
o gestiscono in regime di concessione o di convenzionamento con
gli automobile club uffici di assistenza automobilistica, conseguono,
a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto
del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale
previsti dall'articolo 5.
2. Nel caso in cui l'attività di cui al comma 1 sia esercitata
effettivamente da almeno cinque anni, l'attestato di idoneità
professionale di cui all'articolo 5 può essere ottenuto,
a domanda del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto
titolo di studio.
3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attività
di cui al comma 1 conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte
della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato
di idoneità professionale previsti dall'articolo 5, purché
attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione
professionale nella prima o nella seconda sessione utile. I medesimi
soggetti possono proseguire comunque l'esercizio dell'attività
fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 3.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1
e 3 del presente articolo, si prescinde dal possesso dei requisiti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).
5. I corsi di cui al comma 3 sono organizzati secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti l'Automobile
Club d'Italia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative
a livello nazionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato (15).
(15) Così sostituito dall'art. 4, L. 4 gennaio 1994,
n. 11. Vedi, anche, il D.Dirig. 2 luglio 1996.

Tabella A (articolo 1)
COMPITI E ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE DI CONSULENZA
PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle
prescritte certificazioni, relativi ai tipi di operazioni di cui
alla tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870,
e successive modificazioni e integrazioni.
Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle
prescritte certificazioni, connessi all'esercizio dell'attività
di autotrasporto di cose o relativi ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni
e certificazioni connesse all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974,
n. 298, e successive modificazioni e integrazioni.
Consulenza, assistenza e adempimenti relativi a istanze, richieste
e scritture private inerenti a veicoli, natanti e relativi conducenti,
la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata,
e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale.
Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle
prescritte certificazioni, relativi alle formalità inerenti
alla tenuta del pubblico registro automobilistico, secondo le voci
di cui all'allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18
giugno 1945, n. 399, concernente la tabella degli emolumenti dovuti
agli uffici del pubblico registro automobilistico, e successive
modificazioni e integrazioni.
Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle
prescritte certificazioni, per conversioni di documenti esteri e
militari relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti. Consulenza,
assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte
certificazioni, comunque imposti da leggi o regolamenti relativamente
a veicoli, natanti e relativi conducenti.

D.M. 9 novembre 1992:
Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali
degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio
della medesima attività (1).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° dicembre 1992, n. 283.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, con la quale si disciplina
l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera g), di detta legge, che demanda
al Ministro dei trasporti la definizione dei criteri relativi all'idoneità
dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria
per l'esercizio della medesima attività;
Considerata pertanto la necessità di provvedere alla definizione
dei summenzionati criteri;
Decreta:
Art. 1.
1. I locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto, riconosciuti idonei dall'autorità competente
al rilascio dell'autorizzazione, devono essere adibiti esclusivamente
all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto, così come definita dall'art. 1 della legge
8 agosto 1991, n. 264.
2. L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal
regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
3. Tali locali devono comprendere:
a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 m2 di superficie complessiva,
con non meno di 20 m2 utilizzabili per il primo se posti in ambienti
diversi. L'ufficio, areato ed illuminato, dovrà essere dotato
di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento
del pubblico;
b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed
areati.
4. In aggiunta a quanto previsto dal primo comma del presente articolo,
qualora lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività
di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola
potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati
alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre
nell'osservanza di quanto prescritto al punto 3.
Art. 2.
I criteri stabiliti dal presente decreto non si applicano ai locali
degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
che, alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n.
264, ovvero il 5 settembre 1991, esercitavano già attività
di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, autorizzata
ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773.
Art 3.
I criteri stabiliti dal presente decreto si applicano anche alle
imprese o società che, pur esercitando l'attività
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, prima
dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, trasferiscono
la propria attività a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi
di sfratto, in locali diversi da quelli in cui l'attività
di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 4.
1. Le imprese individuali e le società, già esercitanti
l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto alla data del 5 settembre 1991, sulla base dell'autorizzazione
di cui all'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono
esentate dal dimostrare l'adeguata capacità finanziaria di
cui all'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 8 agosto 1991,
n. 264, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 3,
comma 1, lettere c), d) ed e), della stessa legge.
2. Le imprese individuali e le società che richiedono alle
province un'autorizzazione per iniziare ex novo attività
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, fatti
salvi i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, dovranno
dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria mediante
una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata
da parte di:
a) aziende o istituti di credito;
b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore
a cinque miliardi. L'attestazione deve avere riferimento ad un importo
pari a L. 100.000.000, effettuata secondo lo schema allegato al
presente decreto.

D.M. 9 dicembre 1992:
Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello
provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione
civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (1).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 dicembre 1992, n. 300.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, con la quale si disciplina
l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto;
Visto l'art. 2, comma 2, di detta legge, che demanda al Ministro
dei trasporti la definizione dei criteri per la programmazione numerica
a livello provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della
motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
Considerata pertanto la necessità di provvedere alla definizione
dei summenzionati criteri;
Decreta:
Art. 1.
1. Il numero di autorizzazioni su base provinciale, per l'attività
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, è
dato dalla relazione n=v/2.400 in cui:
n=numero agenzie;
v=numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia.
Art. 2.
1. Nelle province in cui, in base alla determinazione eseguita
secondo l'art. 1 del presente decreto, il numero delle autorizzazioni
da concedere risultasse inferiore al numero degli studi di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto, già operanti
sul territorio alla data del 5 settembre 1991, in base alla licenza
di cui all'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, verranno
rilasciate autorizzazioni in soprannumero, in misura tale da garantire
comunque la riconversione di tutte le licenze valide ed operanti
alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Verranno rilasciate altresì autorizzazioni in soprannumero
in caso di cessione di azienda per atto inter vivos o mortis causa,
se riferite ad aziende già operanti alla data di entrata
in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264.
2. Nelle province in cui il numero degli studi di consulenza per
la circolazione dei mezzi di trasporto, operanti alla data di entrata
in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, risultasse inferiore
rispetto al numero programmato di autorizzazioni, risultante in
base alla determinazione eseguita secondo l'art. 1 del presente
decreto, verranno rilasciate a cura delle province medesime un numero
di autorizzazioni pari alla differenza tra il numero degli studi
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto già
operanti ed il numero di autorizzazioni programmate. Le nuove autorizzazioni
verranno rilasciate a singole imprese o società in possesso
dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, secondo
criteri e modalità che le province, nel rispetto del presente
decreto, indicheranno con proprio regolamento.

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495:
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada (1).
Art. 337. (Art. 123 Cod. Str.) Attività di consulenza da
parte degli enti pubblici non economici.
1. L'attività di consulenza degli enti pubblici non economici
è disciplinata dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, così
come modificata dalla legge e integrata dalla legge 4 gennaio 1994,
n.11. Essa è svolta dagli appositi uffici dipendenti, individuati
tramite elenco da comunicare alle competenti provincie ed agli uffici
periferici della Direzione Generale della M.C.T.C., entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale elenco
deve essere aggiornato ad ogni variazione che venga apportata allo
stesso.(2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.
(2) Articolo così sostituito dall'art.193, D.P.R. 16 settembre
1996, n.610 /Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n.284, S.O.)

D.M. 17 Febbraio 1993:
Determinazione dell'importo della cauzione pecuniaria da depositarsi
presso l'amministrazione provinciale contestualmente al rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto. (1)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. del 26 marzo 1993, n°71.
IL MINISTERO DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE e IL MINISTERO DELLE FINANZE
Vista la legge 8 agosto 1991, n°264, con la quale si disciplina
l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto.
Visto l'art. 3, comma 4, di detta legge, con il quale si demanda
al Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina
mercantile e delle finanze la determinazione dell'entità
della cauzione pecuniaria da depositarsi presso l'amministrazione
provinciale contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui
al comma 1, stesso articolo, della legge citata.
Ritenuta la necessità di determinare l'importo della cauzione
in argomento;
decreta:
articolo unico
1. La cauzione di cui all'art. 3, comma 4, della legge 8 agosto
1991, n°264, è determinata in £. 5.000.000.
- La suddetta cauzione sarà versata contestualmente al
rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, mediante deposito
su buono fruttifero da individuare da parte del depositante,
a condizione che la provincia ne riconosca l'idoneità
e l'affidabilità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 17 febbraio 1993
Il Ministro dei trasporti: TESINI
Il Ministro della marina mercantile: TESINI
Il Ministro delle finanze: GORIA

L. 4 gennaio 1994, n. 11:
Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione
per conto di terzi. (1)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 gennaio 1994, n. 6.
Art. 1.
1. La legge 8 agosto 1991, n. 264 , si applica anche alle attività
di rilascio di certificazione per conto di terzi e agli adempimenti
ad esse connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della
stessa legge, nella licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo
115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per il disbrigo di pratiche
automobilistiche.
2. L'attività indicata al numero 1) della tabella 3 allegata
alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, è di esclusiva competenza
delle autoscuole.
3. L'attività di consulenza per la circolazione di mezzi
di trasporto è esercitata da imprese e società, ai
sensi della citata legge n. 264 del 1991, nonché, limitatamente
alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni
concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione
professionale alla guida di mezzi di trasporto, dalle autoscuole.
Nello svolgimento della suddetta attività si applicano alle
autoscuole le disposizioni di cui alla citata legge n. 264 del 1991.
4. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto esercitata direttamente dall'Automobile Club d'Italia
ovvero dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento
con gli automobile club istituiti successivamente alla data del
5 settembre 1991 è soggetta all'autorizzazione prevista dalla
citata legge n. 264 del 1991. L'autorizzazione è rilasciata
dalla provincia, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni
di cui all'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 264 del 1991,
su richiesta dell'automobile club competente, direttamente a tale
ente in relazione agli uffici dallo stesso specificamente indicati
nella richiesta, purché i soggetti designati quali titolari
degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
3 della citata legge n. 264 del 1991, nonché dell'attestato
di idoneità professionale di cui all'articolo 5 della stessa
legge. All'automobile club competente si applica l'articolo 9 della
citata legge n. 264 del 1991 (2).
(2) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 25 novembre
1995, n. 501, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.
Art. 2.
1. All'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264,
la parola: «sentite» è sostituita dalla seguente:
«sentiti»; e dopo le parole: «associazioni di
categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale»
sono inserite le seguenti: «e l'Automobile Club d'Italia».
2 ........................................................(3).
3 ........................................................(4).
4. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI)
e degli automobile club possono essere svolte esclusivamente le
attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali
dell'ACI stesso. Nei locali sede degli uffici delle società
e delle imprese che esercitano l'attività di cui all'articolo
1 della citata legge n. 264 del 1991 possono essere svolti esclusivamente
servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.
(3) Aggiunge la lettera d-bis) all'art. 5, comma 1, L. 8 agosto
1991, n. 264.
(4) Aggiunge la lettera d-bis) all'art. 8, comma 1, L. 8 agosto
1991, n. 264.
Art. 3.
1. All'articolo 7, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264,
le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«trenta giorni».
2. All'articolo 92, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285),
le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«trenta giorni».
3 ........................................................(5).
4. Il comma 4 dell'articolo 7 della citata legge n. 264 del 1991
è abrogato.
(5) Sostituisce il comma 3 dell'art. 92, D.Lgs. 30 aprile 1992,
n. 285.
Art. 4.
1 .....................................................(6).
2. Il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 10 della citata legge
n. 264 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale
o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere
a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo
3 della citata legge n. 264 del 1991 in sostituzione di quella del
dante causa; contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione
è rilasciata previo accertamento del possesso dei prescritti
requisiti da parte del richiedente.
4. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica
del titolare dell'impresa individuale, l'attività può
essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due
anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati
motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo,
i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso
dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo
5 della citata legge n. 264 del 1991.
5. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta
incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso
dell'attestato di idoneità professionale, l'attività
può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo
di cui al comma 4, entro il quale un altro socio o un altro amministratore
devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità
professionale.
6. I soggetti subentranti ai sensi dei commi 4 e 5 del presente
articolo, nel caso in cui non posseggano il titolo di studio richiesto,
possono essere ammessi all'esame di cui all'articolo 5 della citata
legge n. 264 del 1991 producendo, in sostituzione del titolo di
studio, attestato di partecipazione al corso di formazione professionale
di cui all'articolo 10, comma 3, della medesima legge n. 264 del
1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 circa l'ammissione all'esame
ai fini del conseguimento dell'attestato di idoneità professionale
si applicano anche al socio e ai familiari del titolare che, con
atti certi e documenti probanti, dimostrino, entro il termine di
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
aver coadiuvato, alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso
nella conduzione dell'impresa.
(6) Sostituisce l'art. 10, L. 8 agosto 1991, n. 264.

D.M. 1° settembre 1994:
Approvazione della tariffa degli emolumenti dovuti agli uffici
del pubblico registro automobilistico. (1).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 1994, n. 216.
IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DI GRAZIA
E GIUSTIZIA
Visto il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente
la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e
l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi
dell'Automobile club d'Italia;
Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni
d'attuazione e transitorie del citato regio decreto-legge 15 marzo
1927, n. 436;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n.
399, che approva le nuove tariffe delle tasse e degli emolumenti
dovuti sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico,
e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, concernente l'istituzione
dell'imposta erariale di trascrizione;
Visto l'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, che prevede la
totale automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico
e la sostituzione dei volumi di formalità con un archivio
magnetico centralizzato e consente che, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia
possano essere apportate modifiche ed aggiunte alle voci di cui
alla tabella allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18
giugno 1945, n. 399;
Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1991 che approva la
nuova tabella dei diritti e degli emolumenti dovuti dagli utenti
per le richieste di formalità al pubblico registro automobilistico;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, con il quale è stato approvato il nuovo codice
della strada;
Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1992, n. 514, contenente
il regolamento d'attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 187;
Decreta:
E' approvata l'acclusa tabella che stabilisce le nuove voci di
tariffa e determina gli importi degli emolumenti da corrispondere
all'Automobile club d'Italia per le formalità inerenti alla
tenuta del pubblico registro automobilistico, per il rilascio dei
relativi certificati e per le visure ed ispezioni da effettuarsi
nel pubblico registro automobilistico. La nuova tabella si applica
alle richieste di formalità, di documenti, di visure e ispezioni,
presentate agli uffici del pubblico registro automobilistico a partire
dal quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Tabella TABELLA DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI AGLI UFFICI DEL PUBBLICO
REGISTRO AUTOMOBILISTICO
Articolo 1
Prima iscrizione o rinnovo dell'iscrizione di un veicolo nel pubblico
registro automobilistico anche se con contestuale richiesta dell'annotazione
dell'intestatario in leasing o della riserva della proprietà,
annotazione del trasferimento di proprietà anche se con contestuale
richiesta dell'annotazione dell'intestatario in leasing o della
riserva della proprietà, trascrizione della riserva della
proprietà, degli atti, domande giudiziali e sentenze previsti
negli articoli da 2683 a 2695 del codice civile, annotazione, trascrizione
o cancellazione di sentenza dichiarativa di fallimento, di decreto
di ammissione al concordato preventivo e di decreto di ammissione
all'amministrazione controllata, sequestro conservativo, pignoramento,
iscrizione, rinnovazione, cancellazione ed altre modificazioni della
garanzia reale e della riserva della proprietà sul veicolo,
annotazione di ogni modificazione dei rapporti aventi per oggetto
la garanzia reale iscritta sul veicolo, rettifica dell'iscrizione
della proprietà e delle garanzie reali nonché delle
annotazioni e trascrizioni di cui al presente articolo,
per ogni operazione . . . . . . . . . . . . . L. 40.500
Articolo 2
Annotazione della perdita o del rientro in possesso, della cessazione
della circolazione, dell'intestazione e della cancellazione del
leasing, della variazione o aggiornamento della residenza, dei dati
di individuazione e delle caratteristiche del veicolo, rilascio
successivo o duplicato del certificato di proprietà,
per ogni operazione . . . . . . . . . . . . . . L. 14.400
Articolo 3
Certificato dello stato giuridico attuale, certificato cronologico,
copia di un atto o documento, di una nota, dichiarazione di conformità
o certificato di origine depositato negli archivi del pubblico registro
automobilistico anche se dichiarato conforme all'atto depositato,
per ogni certificato o copia . . . . . . . . . . . . L. 12.000
Articolo 4
Ispezione dello stato giuridico attuale, visura dei registri e
delle note e titoli raccolti nei fascicoli d'ufficio,
per ogni ispezione o visura . . . . . . . . . . . . L. 5.500

D.M. 16 aprile 1996, n. 338:
Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità
di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. (1)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 giugno 1996, n. 151.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE di concerto con IL
MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, con la quale si disciplina
l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto;
Visto l'art. 5, comma 3, di detta legge con il quale si demanda
al Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro delle finanze, di stabilire le modalità ed i programmi
d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale
all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto di cui al comma 1, stesso art. 5 della citata
legge 8 agosto 1991, n. 264;
Vista la legge 4 gennaio 1994, n. 11, che ha recato modifiche alla
legge 8 agosto 1991, n. 264;
Ritenuta la necessità di individuare detti programmi di
esami e le modalità di svolgimento dei medesimi;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il prescritto parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza
generale del 6 luglio 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota n. 450 del 5 febbraio 1996);
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
1. I programmi relativi alle discipline individuate dall'art. 5,
comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, nel cui ambito saranno
individuati i quesiti a risposta multipla predeterminata su cui
verterà l'esame di idoneità all'esercizio di attività
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sono quelli
indicati nell'allegato n. 1 al presente regolamento e costituente
parte integrante del medesimo.
Art. 2.
1. Sono ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento dell'attestato
di idoneità professionale all'esercizio di attività
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, coloro
che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1,
lettere a), b), c), d), e) e che abbiano altresì conseguito,
alla data fissata per sostenere l'esame, un diploma di istruzione
superiore di secondo grado, o equiparato, in conformità al
disposto dell'art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264.
2. I soggetti di cui all'art. 4, commi 4 e 5 della legge 4 gennaio
1994, n. 11, produrranno in sostituzione del diploma di istruzione
superiore di secondo grado l'attestato di partecipazione al corso
di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 3, della legge
8 agosto 1991, n. 264, come reiterato dal comma 1 del medesimo art.
4 della legge 4 gennaio 1994, n. 11.
Art. 3.
1. Per partecipare agli esami per il conseguimento dell'attestato
di idoneità professionale all'esercizio di attività
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, gli aspiranti
dovranno rivolgere alla commissione regionale, o alla commissione
provinciale nella provincia di Trento e Bolzano, istituito ai sensi
della legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 5, comma 1, come modificato
dall'art. 2, comma 2, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, competente
per territorio di residenza dell'interessato, domanda in bollo,
con firma apposta in calce alla medesima ed autenticata secondo
le vigenti disposizioni.
2. La domanda dovrà essere compilata secondo lo schema di
cui all'allegato 2 al presente regolamento di cui fa parte integrante,
completando ogni sua voce, a seconda dei casi che ricorrono, e corredando
la domanda stessa dei documenti indicati nel citato allegato 2.
3. Non si terrà conto delle domande che risultino incomplete,
o che non siano sottoscritte, o la cui sottoscrizione non sia autenticata
nelle forme di legge o che non siano corredate da tutti i documenti
richiesti.
Art. 4.
1. Agli aspiranti ammessi o esclusi dalla prova d'esame, sarà
data comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
da inviare agli interessati, a cura della commissione di cui all'art.
3, almeno quindici giorni prima della prova d'esame stessa.
2. Ai fini della valutazione dei termini previsti dall'art. 10,
comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, per la prosecuzione
temporanea d'esercizio da parte dei soggetti previsti dal medesimo
art. 10, comma 2, si valuta con esito negativo la prova la cui domanda
d'ammissione sia stata a qualsiasi titolo respinta o la prova non
sia stata sostenuta o comunque non portata a termine da parte dei
candidati.
Art 5.
1. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno
essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti
validi nello Stato ed in corso di validità.
2. L'esame, così come stabilito dall'art. 5, comma 3, della
legge 8 agosto 1991, n. 264, consiste in una prova scritta basata
su quesiti a risposta multipla predeterminata.
3. A ciascun aspirante verrà consegnata una scheda, predisposta
dalla commissione di cui all'art. 3, contenente cinque quesiti per
ciascuna delle cinque discipline oggetto d'esame, di cui all'allegato
1, per un totale quindi di venticinque quesiti.
4. La prova d'esame dura due ore ed è superata dai candidati
che risponderanno in maniera esatta ad almeno quattro quesiti per
ogni disciplina formante oggetto del programma d'esame.
5. Al termine di ogni seduta d'esame la commissione esaminatrice
formerà l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova,
con l'indicazione per ciascuno del numero delle risposte esatte
fornite per ogni singola disciplina. L'elenco, sottoscritto dal
presidente e dal segretario, o da altro membro, sarà affisso
nel medesimo giorno nella sede delle prove d'esame.
Art. 6.
1. Il calendario delle prove d'esame sarà fornito con separato
provvedimento da emanarsi a cura del Ministero dei trasporti e della
navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione.
2. Al calendario di cui al comma 1 sarà data la massima
diffusione mediante affissione presso le sedi degli uffici provinciali
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Si provvederà
altresì alla trasmissione dello stesso ai presidenti delle
giunte regionali, nonché ai presidenti delle province di
Trento e di Bolzano, per opportuna diffusione tramite i propri competenti
uffici.
3. I calendari delle prove d'esame potranno, a discrezione della
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione ed in funzione di problemi territoriali contingenti,
essere differenziati per regione.

Allegato 1
DISCIPLINE D'ESAME
A) La circolazione stradale.
- Veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità.
- Nozione di veicolo.
- Classificazione e caratteristiche dei veicoli.
- Masse e sagome limiti.
- Traino di veicoli.
- Norme costruttive e di equipaggiamento.
- Accertamenti tecnici per la circolazione.
- Destinazione ed uso dei veicoli.
- Documenti di circolazione ed immatricolazione.
- Estratto dei documenti di circolazione e di guida.
- Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine
operatrici.
- Guida dei veicoli.
- Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli,
dei motoveicoli e dei rimorchi.
- Formalità necessarie per il trasferimento di proprietà
degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento
di residenza dell'intestatario.
B) Il trasporto di merci.
- Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.
- Comitati dell'albo e loro attribuzioni.
- Iscrizioni nell'albo, requisiti e condizioni.
- Iscrizioni delle imprese estere.
- Fusioni e trasformazioni.
- Abilitazioni per trasporti speciali.
- Variazioni dell'albo.
- Sospensioni dall'albo.
- Cancellazione dall'albo.
- Sanzioni disciplinari.
- Effetti delle condanne penali.
- Reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi.
- Omissione di comunicazioni all'albo.
- Autorizzazioni.
- Tariffe a forcella per i trasporti di merci.
- Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto
di terzi.
- Trasporto merci in conto proprio.
- Licenze.
- Commissione per le licenze, esame e parere.
- Elencazione delle cose trasportabili.
- Revoca delle licenze.
- Ricorsi.
- Servizi di piazza e di noleggio.
- Esenzioni dal disciplinamento del trasporto merci.
- Trasporti internazionali.
C) Navigazione.
- Accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale.
- Acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa.
- Navi e galleggianti.
- Unità da diporto.
- Costruzione delle imbarcazioni da diporto.
- Accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi.
- Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni
e delle navi da diporto.
- Rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze.
- Visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi.
- Collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori.
- Competenze del R.I.Na.
- Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione
di costruzione, prima iscrizione, trasferimento). Cancellazione
dai registri.
- Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà
e di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione;
iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare
o copia di documenti.
- Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza
provvisoria di navigazione.
- Noleggio e locazione.
- Importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e
dei motori.
- Regime fiscale ed assicurativo.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla
condotta di imbarcazioni.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di
motori.
- Validità e revisione delle patenti nautiche.
- Norme per l'esercizio dello sci nautico.
D) Il P.R.A.
- Legge del P.R.A.
- Legge istitutiva I.E.T.
- Compilazione delle note.
- Iscrizioni.
- Trascrizioni.
- Annotazioni.
- Cancellazioni.
E) Il regime tributario.
- Le imposte dirette ed indirette in generale.
- L'IVA: classificazione delle operazioni, momento impositivo.
- Fatturazione delle operazioni.
- Fatturazione delle prestazioni professionali.
- Ricevuta fiscale: forma e contenuti.
- Il princìpio di territorialità dell'imposta: operazioni
internazionali e intercomunitarie.
- Registri contabilità IVA.
- Dichiarazione annuale IVA.
- Regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e
dell'IVA.
- Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.

Allegato 2
SCHEMA DI DOMANDA
Al presidente della commissione per la regione/provincia ....
(legge 8 agosto 1991, n. 264)
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . nato in . . . . . . . il
. . . . . . . . . residente in . . . . . . . . . . . . . chiede
di essere ammesso a sostenere gli esami, nella prossima seduta all'uopo
destinata, per il conseguimento dell'attestato di idoneità
professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per
la circolazione dei mezzi di trasporto di cui all'art. 5 della legge
n. 264 del 1991.
Dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere
a), b), c), d), e) del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 264 del
1991.
Dichiara altresì di essere/non essere [*] in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 10, comma 2, della legge n. 264 del
1991.
Allega la seguente documentazione:
1) ricevuta del pagamento del diritto di segreteria;
2)* copia autenticata della licenza rilasciata ai sensi dell'art.
115 del T.U.L.P.S.;
3)* copia autenticata del diploma/diploma equiparato [*] di . .
. . . . . . . . . . ., rilasciato da . . . . . . . . . .;
4) certificato generale del casellario;
5) certificati carichi pendenti rilasciati dalla procura della
Repubblica e dalla pretura circondariale;
6) certificato di residenza;
7) certificato di cittadinanza.
Il richiedente
................................................................
|
Autentica di firma ............................................. |
[*] Indicare solo il caso che ricorre.

D.M. 26 Aprile 1996:
Determinazione dell'importo una tantum dovuto alle imprese esercenti
attività di consulenza (1).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. del 416 luglio 1996, n°165.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 8 agosto 1991, n°264, con la quale si disciplina
l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto.
Visto l'art. 8, comma 4, di detta legge, con il quale si demanda
al Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il
Ministro del tesoro, la determinazione del contributo una tantum
per la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento della commissione
di cui al comma 1 stesso articolo, da versarsi contestualmente al
rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge
in argomento;
decreta:
articolo unico
1. Il contributo una tantum di cui all'art. 8, comma 4, della legge
8 agosto 1991, n°264, è determinato in £. 50.000.
2. L'importo del contributo una tantum da versarsi sul capo XV,
capitolo 2454, art. 01, sarà destinato ad assicurare la copertura
degli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui
al comma 1, art.8 della legge 8 agosto 1991, n°264.
3. Il gettone di presenza per le riunioni della suddetta commissione
è fissato in £. 3.000 lorde, in conformità al
disposto della legge 5 giugno 1967, n°417.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 26 aprile 1996
Il Ministro dei trasporti e della navigazione: CARAVALE
p. Il Ministro delle tesoro: GIARDA

D. Dirig. 2 luglio 1996:
Attestati di idoneità professionale all'esercizio dell'attività
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. (1)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 luglio 1996, n. 171.
IL DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI
IN CONCESSIONE
Visto l'art. 5, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264 «Disciplina
dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto», ed in specie il comma 1 del medesimo art. 5
che prevede il rilascio dell'attestato di idoneità professionale
all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto, da parte della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, previo superamento
di un esame di idoneità svolto davanti ad apposite commissioni
regionali;
Visto l'art. 5, comma 4, della predetta legge, che esonera dal
sostenere l'esame di idoneità professionale i dirigenti preposti
agli uffici di assistenza automobilistica degli automobile club
che siano in servizio da almeno quindici anni;
Visto l'art. 10 della citata legge, come sostituito dall'art. 4
della legge 4 gennaio 1994, n. 11 «Adeguamento della disciplina
dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto e della certificazione per conto di terzi», ed
in specie il comma 2 del medesimo art. 4, il quale prevede che l'attestato
di idoneità professionale è ottenuto a domanda da
coloro che abbiano effettivamente esercitato l'attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sulla base
di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore
della legge 8 agosto 1991, n. 264, anche se privi del titolo di
studio già previsto dall'art. 10, comma 1, della predetta
legge 8 agosto 1991, n. 264;
Ritenuto di dover provvedere a quanto in premessa;
Decreta:
Art. 1.
1. L'attestato di idoneità professionale, nel modello conforme
a quello di cui all'allegato 1 al presente decreto, è rilasciato
su richiesta degli interessati, da prodursi in bollo, rivolta all'ufficio
provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione,
di cui al comma 2 ed inoltrata allo stesso ufficio dalla commissione
di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, innanzi alla
quale l'interessato ha sostenuto l'esame di idoneità.
2. Il predetto attestato è rilasciato dal Ministero dei
trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione, sulla base di una comunicazione
effettuata direttamente all'ufficio provinciale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione, che ha sede nel capoluogo
di regione, ad opera della commissione esaminatrice la quale, oltre
alla richiesta dell'interessato, così come previsto al comma
precedente, è tenuta a trasmettere copia del relativo verbale
d'esame.
Art. 2.
1. L'attestato di idoneità professionale, nel modello conforme
a quello di cui all'allegato 2 al presente decreto, è rilasciato
dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a richiesta
degli interessati, da prodursi in bollo, diretta all'ufficio provinciale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competente
per territorio.
2. La richiesta di cui al comma precedente dovrà essere
corredata dai seguenti documenti:
a) copia autenticata della licenza rilasciata dal questore ai sensi
dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (3), dalla quale
risulti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza
automobilistica così come definita dall'art. 1 della legge
8 agosto 1991, n. 264. Ove detto documento sia stato depositato
presso la provincia, copia conforme dello stesso o idonea certificazione
rilasciata dalla provincia, attestante il deposito del documento
presso i propri uffici e contenente i dati relativi alla data di
primo rilascio della licenza;
b) nel caso di soggetti che gestiscono in regime di concessione
o convenzionamento con gli Automobile club uffici di assistenza
automobilistica, copia autenticata dell'atto di concessione o convenzionamento
recante data certa;
c) nel caso di dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica
degli automobile club, attestato rilasciato dal competente automobile
club provinciale, dal quale risulti che l'interessato ha maturato
almeno quindici anni di servizio alla data del 5 settembre 1991;
d) idonei documenti, rilasciati dalle competenti autorità,
comprovanti i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e)
dell'art. 3, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264. Nel caso
di società si applica il disposto di cui all'art. 3, comma
2, della legge 8 agosto 1991, n. 264;
e) indicazione del numero o dei numeri, se variati nel tempo, di
codice meccanografico della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione con i quali l'impresa o società ha operato
presso gli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione, e delle relative date di rilascio.
3. L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione competente per territorio, verificata la rispondenza
dei dati dichiarati dall'interessato accerta, salvo quanto disposto
al successivo comma 4, l'effettivo esercizio dell'attività
di consulenza automobilistica svolto sin dal quinquennio antecedente
alla data del 5 settembre 1991.
4. Sulla base delle dichiarazioni contenute nell'attestato di cui
alla lettera c) del comma precedente, l'ufficio provinciale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente
per territorio verifica che l'interessato presti ancora servizio
in qualità di dirigente preposto ad un ufficio di assistenza
automobilistica degli automobile club, alla data della richiesta
dell'attestato di idoneità professionale.
(Si omettono gli allegati)

NUOVO CODICE DELLA STRADA
Art. 92 . Estratto dei documenti di circolazione o di guida.
1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la
patente di guida e il certificato di abilitazione professionale,
ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono
consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze
inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono
a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un
estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale
per la durata massima di sessanta giorni.
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese o società di consulenza
ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264,
sostituisce l'estratto di cui al comma 1 per la durata massima di
trenta giorni dalla data di rilascio, che deve corrispondere allo
stesso giorno di annotazione sul registro-giornale tenuto dalle
predette imprese o società. Queste devono porre a disposizione
dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta,
l'estratto di cui al comma 1 (54/a).
3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila
a lire duemilionicentosessantamila. Alla contestazione di tre violazioni
nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione
di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (54). Ogni
altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centottomila a lire quattrocentotrentaduemila (54/b).
4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila
a lire quattrocentotrentaduemila (55).
(54/a) Comma così modificato dall'art. 3, L. 4 gennaio
1994, n. 11, come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff.
3 marzo 1994, n. 51.
(54/b) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 4 gennaio
1994, n. 1.
(55) Articolo così modificato, con effetto dal 1°
ottobre 1993, dall'art. 40, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz.
Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Con D.M. 4 gennaio 1995 (Gazz.
Uff. 9 gennaio 1995, n. 6) si è provveduto, ai sensi dell'art.
195, comma terzo, all'aggiornamento biennale della sanzione nella
misura sopra riportata.
Art. 337 . Attività di consulenza da parte degli enti
pubblici non economici.

Codice Civile (artt. 2215 - 2216)
2215. Libro giornale e libro degli inventari. (1) Il libro giornale
[c.c. 2214] e il libro degli inventari, prima di essere messi in
uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati
[c.c. 2710] in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese
o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio
del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei
libri il numero dei fogli che li compongono (2).
(1) Vedi l'art. 20, L. 6 agosto 1990, n. 223 sulla disciplina
del sistema radiotelevisivo pubblico e privato. (2) Per quanto riguarda
il bollo vedi il D.M. 20 agosto 1992.
2216. Contenuto del libro giornale. Il libro giornale [c.c. 2214]
deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio
dell'impresa (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 7-bis, D.L. 10
giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, con L. 8 agosto
1994, n. 489. Il testo precedente, come modificato dall'art. 8,
L. 30 dicembre 1991, n. 413, così disponeva: «Contenuto
e vidimazione del libro giornale. - Il libro giornale deve indicare
giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa
e il volume in corso deve essere presentato per la vidimazione all'ufficio
del registro delle imprese o da un notaio entro la fine del secondo
mese successivo alla scadenza di ciascun anno dalla data di bollatura
di cui all'articolo 2215».

COMPETENZE ORGANI AMMINISTRATIVI
- Consiglio Provinciale:
- approvazione del Regolamento e sue modifiche o integrazioni
- Dirigente:
- rilascio nuove autorizzazioni
- rilascio autorizzazioni per variazione di titolarità,
trasferimento in altro comune, trasformazioni societarie
- sanzioni amministrative pecuniarie
- sospensione e revoca dell'autorizzazione
- nulla osta per trasferimento sede
- autorizzazione definitiva per nuove autorizzazioni o variazioni
di quelle esistenti
- emissione di provvedimenti di richiamo e diffida
- variazione dei locali e trasferimento della sede
- visto di conformità per tariffe e orari
- autorizzazione provvisoria per dodici mesi (caso eredità)
- sospensione provvisoria per sei mesi (caso eredità)
- presa d'atto ingresso o recesso di soci
- aggiornamento per cambio denominazione
- presa d'atto sospensione attività per gravi motivi
- rilascio tessere di accesso agli uffici pubblici
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